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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 501/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Il Presidente delegato Dott.ssa Manuela Velotti
Nel procedimento R.G. n. 501/2025 avente ad oggetto opposizione a decreto di liquidazione onorari ex artt. 84 e 170 d.P.R. 30/05/2002 n. 115. promosso da
AVV. ), in giudizio personalmente ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato come in atti (pec: Email_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'avv. ha assistito come difensore, nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Bologna, il sig. imputato nel procedimento penale n. 4002/2023 Parte_2
RG.APP; è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto emesso dal Parte_2
Tribunale di Parma in data 17.02.2023 e il giudizio d'appello è stato definito con la sentenza n.
2414/2024 del 28.03.2024, con la quale la Quinta Sezione Penale ha riformato la sentenza impugnata, riqualificando il fatto da tentato omicidio a lesioni e rideterminando la pena da anni 8 ad anni 3 di reclusione.
Con istanza del 22.11.2024 l'avv. ha domandato la liquidazione degli onorari maturati in ragione Pt_1 dell'espletamento del suo mandato per un importo pari a euro 4144,14, comprensivo delle spese generali IVA e CPA, già al netto delle riduzioni ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 e, con decreto del
24.02.2025, notificato il 25.02.2025, la Quinta Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna ha liquidato all'istante un importo pari a euro 1.000,00 oltre spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA pagina 1 di 4 e IVA come per legge.
Avverso tale decreto l'avv. in data 17.03.2025, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. Parte_1
170 del D.P.R n. 115/2002, censurando il provvedimento per avere la Quinta Sezione Penale liquidato, senza specificarne i motivi, una somma al di sotto dei valori medi previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n.
55, come modificato dal D.M 147/2022, da considerarsi inadeguata e inidonea a compensare il lavoro svolto, nonché per aver escluso, senza fornire motivazione alcuna, la fase istruttoria dalle voci utili alla liquidazione del predetto compenso;
ha pertanto chiesto al Presidente della Corte di liquidargli una somma pari a euro 4.144.14 comprensiva delle spese generali e CPA, ricavata secondo i parametri previsti dal Protocollo d'Intesa tra l'Ordine Avv. di Bologna e la Corte d'Appello del 21.06.2017.
Il , sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
Il ricorso è parzialmente fondato.
Nel caso di specie, l'attività per la quale l'odierno opponente ha chiesto la liquidazione, documentata in atti, è consistita nell'esame e studio della controversia, nella redazione dell'atto di appello, nella richiesta, poi accolta, di rinnovazione dibattimentale e nella partecipazione alle udienze del 14.12.2023
(nomina e giuramento del perito), dell'11.03.2024 (esame del perito) e del 28.03.2024 (discussione orale).
La decisione della Corte d'appello di Bologna di liquidare il compenso spettante al difensore senza valorizzare la fase istruttoria, esclusa senza motivazione, non può essere confermata;
invero, il giudizio d'appello si è fondato soprattutto su tale fase, essendo stata disposta una rinnovazione dibattimentale per consentire l'esame della persona offesa e la perizia medico-legale: la circostanza che la prima non abbia avuto seguito, a causa del decesso della persona offesa, non ha escluso l'attività del perito, con cui si è dovuto confrontare l'odierno difensore ricorrente.
Con riguardo alla doglianza con cui la ricorrente invoca l'applicazione dei parametri tariffari medi, si osserva come ai sensi dell'art. 82 T.U. le spese di giustizia, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando la tariffa professionale, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
pagina 2 di 4 Sulla suddetta disposizione si è espressa la giurisprudenza di legittimità affermando che essa vada interpretata “nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime” (Cass.
31404/2019); sicché il giudice può discrezionalmente determinare le somme liquidabili e tale decisione non è soggetta a sindacato di legittimità qualora l'esercizio del suo potere decisionale sia contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici previsti dal D.M. n. 55/2014, così come modificato nel 2022, essendo, di contro, soggetto a onere di congrua motivazione laddove si determini nel senso di disconoscere la debenza di una voce richiesta o di discostarsi dai parametri di legge.
Nel caso di specie, si ritiene debba applicarsi, per ogni fase, un valore intermedio tra i minimi e medi tariffari che, come evidenziato, rappresentano i parametri estremi ai fini della liquidazione del compenso, tenuto conto dell'atto di appello redatto dal difensore ricorrente, le cui valutazioni giuridiche sono state quasi interamente recepite nella sentenza di secondo grado, con cui la Corte
d'appello ha riformato la pronuncia di primo grado, riqualificando il fatto dal ben più grave reato di tentato omicidio a quello di lesioni, con contestuale riduzione della pena da 8 a 3 anni di reclusione, e della media complessità della causa, che ha indotto la Corte d'appello ad accogliere la richiesta dell'odierno ricorrente di disporre una perizia medico legale ai fini del corretto accertamento dei fatti.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, va riconosciuto a titolo di onorario in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 2150,00, già decurtata di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre accessori.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, come aggiornato, e, tenuto conto che le questioni relative alla causa in oggetto sono di bassa complessità, con applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso e in riforma del suddetto decreto, liquida a titolo di onorario a favore dell'avv. quale difensore di nel giudizio dinanzi alla Corte Parte_1 Parte_2
d'Appello di Bologna n. 4002/2023 RG.APP, la somma complessiva di euro 2150,00 già decurtata di
1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre spese forfettizzate (15%), contributo unificato, CPA e IVA come per legge.
Condanna il al pagamento in favore della ricorrente dei ¾ delle spese processuali, che liquida CP_1 per l'intero in euro 1000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%) e accessori.
pagina 3 di 4 Si comunichi.
Bologna, 24/10/2025
Il Presidente F.F.
dott.ssa Manuela Velotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Il Presidente delegato Dott.ssa Manuela Velotti
Nel procedimento R.G. n. 501/2025 avente ad oggetto opposizione a decreto di liquidazione onorari ex artt. 84 e 170 d.P.R. 30/05/2002 n. 115. promosso da
AVV. ), in giudizio personalmente ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato come in atti (pec: Email_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'avv. ha assistito come difensore, nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Bologna, il sig. imputato nel procedimento penale n. 4002/2023 Parte_2
RG.APP; è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto emesso dal Parte_2
Tribunale di Parma in data 17.02.2023 e il giudizio d'appello è stato definito con la sentenza n.
2414/2024 del 28.03.2024, con la quale la Quinta Sezione Penale ha riformato la sentenza impugnata, riqualificando il fatto da tentato omicidio a lesioni e rideterminando la pena da anni 8 ad anni 3 di reclusione.
Con istanza del 22.11.2024 l'avv. ha domandato la liquidazione degli onorari maturati in ragione Pt_1 dell'espletamento del suo mandato per un importo pari a euro 4144,14, comprensivo delle spese generali IVA e CPA, già al netto delle riduzioni ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 e, con decreto del
24.02.2025, notificato il 25.02.2025, la Quinta Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna ha liquidato all'istante un importo pari a euro 1.000,00 oltre spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA pagina 1 di 4 e IVA come per legge.
Avverso tale decreto l'avv. in data 17.03.2025, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. Parte_1
170 del D.P.R n. 115/2002, censurando il provvedimento per avere la Quinta Sezione Penale liquidato, senza specificarne i motivi, una somma al di sotto dei valori medi previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n.
55, come modificato dal D.M 147/2022, da considerarsi inadeguata e inidonea a compensare il lavoro svolto, nonché per aver escluso, senza fornire motivazione alcuna, la fase istruttoria dalle voci utili alla liquidazione del predetto compenso;
ha pertanto chiesto al Presidente della Corte di liquidargli una somma pari a euro 4.144.14 comprensiva delle spese generali e CPA, ricavata secondo i parametri previsti dal Protocollo d'Intesa tra l'Ordine Avv. di Bologna e la Corte d'Appello del 21.06.2017.
Il , sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
Il ricorso è parzialmente fondato.
Nel caso di specie, l'attività per la quale l'odierno opponente ha chiesto la liquidazione, documentata in atti, è consistita nell'esame e studio della controversia, nella redazione dell'atto di appello, nella richiesta, poi accolta, di rinnovazione dibattimentale e nella partecipazione alle udienze del 14.12.2023
(nomina e giuramento del perito), dell'11.03.2024 (esame del perito) e del 28.03.2024 (discussione orale).
La decisione della Corte d'appello di Bologna di liquidare il compenso spettante al difensore senza valorizzare la fase istruttoria, esclusa senza motivazione, non può essere confermata;
invero, il giudizio d'appello si è fondato soprattutto su tale fase, essendo stata disposta una rinnovazione dibattimentale per consentire l'esame della persona offesa e la perizia medico-legale: la circostanza che la prima non abbia avuto seguito, a causa del decesso della persona offesa, non ha escluso l'attività del perito, con cui si è dovuto confrontare l'odierno difensore ricorrente.
Con riguardo alla doglianza con cui la ricorrente invoca l'applicazione dei parametri tariffari medi, si osserva come ai sensi dell'art. 82 T.U. le spese di giustizia, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando la tariffa professionale, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
pagina 2 di 4 Sulla suddetta disposizione si è espressa la giurisprudenza di legittimità affermando che essa vada interpretata “nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime” (Cass.
31404/2019); sicché il giudice può discrezionalmente determinare le somme liquidabili e tale decisione non è soggetta a sindacato di legittimità qualora l'esercizio del suo potere decisionale sia contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici previsti dal D.M. n. 55/2014, così come modificato nel 2022, essendo, di contro, soggetto a onere di congrua motivazione laddove si determini nel senso di disconoscere la debenza di una voce richiesta o di discostarsi dai parametri di legge.
Nel caso di specie, si ritiene debba applicarsi, per ogni fase, un valore intermedio tra i minimi e medi tariffari che, come evidenziato, rappresentano i parametri estremi ai fini della liquidazione del compenso, tenuto conto dell'atto di appello redatto dal difensore ricorrente, le cui valutazioni giuridiche sono state quasi interamente recepite nella sentenza di secondo grado, con cui la Corte
d'appello ha riformato la pronuncia di primo grado, riqualificando il fatto dal ben più grave reato di tentato omicidio a quello di lesioni, con contestuale riduzione della pena da 8 a 3 anni di reclusione, e della media complessità della causa, che ha indotto la Corte d'appello ad accogliere la richiesta dell'odierno ricorrente di disporre una perizia medico legale ai fini del corretto accertamento dei fatti.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, va riconosciuto a titolo di onorario in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 2150,00, già decurtata di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre accessori.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, come aggiornato, e, tenuto conto che le questioni relative alla causa in oggetto sono di bassa complessità, con applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso e in riforma del suddetto decreto, liquida a titolo di onorario a favore dell'avv. quale difensore di nel giudizio dinanzi alla Corte Parte_1 Parte_2
d'Appello di Bologna n. 4002/2023 RG.APP, la somma complessiva di euro 2150,00 già decurtata di
1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre spese forfettizzate (15%), contributo unificato, CPA e IVA come per legge.
Condanna il al pagamento in favore della ricorrente dei ¾ delle spese processuali, che liquida CP_1 per l'intero in euro 1000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%) e accessori.
pagina 3 di 4 Si comunichi.
Bologna, 24/10/2025
Il Presidente F.F.
dott.ssa Manuela Velotti
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