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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/12/2025, n. 5413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5413 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 11289/2024 tra:
Parte_1
(p. i.v.a ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Tiralongo e
OM CA entrambi del Foro di Latina nonché elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato Andrea Tiralongo sito in Latina alla via Cesare
BA n. 5 parte opponente
e
a socio unico Controparte_1
(p. i.v.a. ) P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Terrosi del Foro di nonché elettivamente domiciliata presso il suo CP_1 studio sito in alla via Dante di Nanni n. 16 CP_1 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di spedizione e trasporto;
domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale: Preliminarmente a), revocare l'ordinanza del 18/03/2025 con la quale la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, ammettere i mezzi istruttori articolati dalla scrivente difesa nelle memorie ex art. 171 ter cpc e rinviare il giudizio per l'espletamento delle prove così come richieste;
Nel merito b) In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quello del Tribunale di Latina ex art. 19 cpc o in quello di Viterbo ex art. 20 cpc;
c) accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed improcedibilità dell'avverso ricorso e conseguentemente dell'opposto decreto per violazione della normativa di riferimento in ordine all'onere della prova scritta;
d) revocare, altresì, il D.I. n. 2547/2024 perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e respingere e/o rigettare le domande formulate nel ricorso per ingiunzione;
e) in via ulteriormente gradata, nel merito, accertare e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore dell'opposta; f) In via di eccezione di compensazione, nella denegata ipotesi in cui l'Organo Giudicante ritenga provato in tutto
o in parte il credito della Parte_2
nei confronti della
[...] Parte_1 accertare e dichiarare lo stesso come compensato con quello pari ad euro 17.325,00, o quello che risulterà provato o di giustizia in corso di causa, vantato dalla Parte_3 per la mancata restituzione dei pallet
[...] relativi ai trasporti effettuati.”
Parte opposta a socio unico Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione così giudicare: In via preliminare
- Accertare e dichiarare la competenza territoriale del
Tribunale di Torino a conoscere il presente giudizio;
2 - Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2547/2024, RG. 7543/2024, concesso dal Tribunale di Torino;
Nel merito, in via principale
- Rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla in quanto infondata in fatto ed in Parte_1 diritto per le ragioni sopra esposte e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e condannare la ricorrente in opposizione al pagamento dell'integrale importo dovuto;
- Condannare la ex art 96 cpc al Parte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- Rigettare integralmente l'eccezione di compensazione sollevata da controparte per la presunta mancata restituzione delle pedane e per l'effetto dichiarare che la non è tenuta al pagamento della fattura n. CP_1 294/2024 di euro 17.325,00 emessa dall'opponente e, pertanto, che nulla è dovuto dalla Controparte_1 per i motivi sopra esposti;
In via riconvenzionale
- Accertare e dichiarare la tenuta al Parte_1 pagamento integrale della fattura elettronica n. 459 dell'anno 2023 per la residua somma di euro 6926,50 dovuta per i trasporti resi nel mese di settembre 2023, in questa sede prodotta, ormai scaduta e rimasta insoluta;
- Concedere ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 bis, ter e/o quater c.p.c. circa il pagamento della somma di euro 6.926,50 a saldo della fattura n. 459/2023; In via istruttoria
- Ammettere prove per interrogatorio formale e testi sui capi di prova dedotti in comparsa, numeri da 1) a 25), che qui si intendono integralmente richiamati, tutti preceduti dalla proposizione “Vero che”, con i testi già indicati, con rammostrazione dei documenti indicati.
- In ogni caso, si chiede, nella denegata ipotesi di ammissione dei capi ex adverso eventualmente rappresentati nel corso del processo, l'ammissione alla prova contraria, diretta ed indiretta, sui capi ammessi con i testi già indicati.
Con tutte le riserve consentite del rito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario al 15%, iva e cpa e come per legge.”.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 2547/2024
(R.G. n. 7543/2024) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente Parte_1
il pagamento della somma di € 37.767,10 oltre
[...] accessori e spese legali in favore della parte opposta
[...]
Controparte_1
La parte opposta ha Controparte_1 dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) essa ricorrente svolge abitualmente attività di movimento merci relativo a trasporti terrestri;
2) tale attività è stata svolta anche a favore della società come si evince dalle Parte_1 fatture ormai scadute nn. 510, 569, 620 dell'anno 2023 e 19 dell'anno 2024 per l'importo complessivo di € 37.767,10;
3) la realizzazione dei suddetti servizi e trasporti si evince anche dagli affidi eseguiti nel mese su ciascuna fattura;
4) la debitrice intimata, nonostante i ripetuti solleciti, non ha versato il dovuto di talché, trattandosi di transazione commerciale avvenuta successivamente alla data del 8 agosto 2002, in conformità al D. Lgs. 231/02 e
4 successive modifiche, emanato in attuazione della direttiva
2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono dovuti gli interessi moratori ex art. 4 del suddetto decreto, calcolati dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola fattura ex art. 5 nonché le spese legali stragiudiziali ex art. 6 D. Lgs 231/2002 di cui alla fattura 12/RC dell'anno 2024.
2. I motivi di opposizione.
L'odierna opponente ha Parte_1 promosso la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) incompetenza territoriale del giudice adito, dovendosi applicare il foro della persona giuridica convenuta, con conseguente competenza del Tribunale
Ordinario di Latina nel cui circondario ha la sede essa opponente oppure il Tribunale Ordinario di Viterbo quale c.d. “forum contractus” in quanto “la merce è stata sempre oggetto di carico presso il magazzino e sede operativa di
Viterbo sito in strada Pian del Cerro snc” (v. pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione in opposizione);
2) nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c., stante la mancanza degli estratti autentici delle fatture commerciali e il
Cont difetto dei file originali xml estratti dallo (v. pagg. da 3 a 5 dell'atto di citazione in opposizione);
3) insussistenza della pretesa creditoria avversaria a cagione dell'inadempimento di parte opposta nell'esecuzione dei trasporti ad essa affidati (v. pagg. da 5 a 11 dell'atto di citazione in opposizione);
4) illegittimità del “quantum” ingiunto e mancata prova della fondatezza della pretesa economica del creditore opposto (v. pag. 11 dell'atto di citazione in opposizione);
5 5) violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 del cod. civ. (v. pagg. 11 e
12 dell'atto di citazione in opposizione);
6) sussistenza di un controcredito in capo ad essa parte opponente a cagione della mancata restituzione da parte dell'opposta di n. 1155 pedane pallet EP (v. pagg.
12 e 13 dell'atto di citazione in opposizione);
7) omessa prova dell'effettivo pagamento della fattura ingiunta relativa all'intervento legale stragiudiziale per la somma di € 1.298,50, nonché eccessività della stessa in ordine al quantum (v. pag. 13 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'ulteriore domanda di pagamento somme svolta dalla parte opposta a socio Controparte_1 unico.
L'odierna parte opposta a Controparte_1 socio unico costituendosi in giudizio ha altresì avanzato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della parte opponente al pagamento integrale dell'ulteriore fattura elettronica n. 459 dell'anno 2023 per la residua somma di €
6.926,50 dovuta per i trasporti resi nel mese di settembre
2023.
4. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
Nel corso del giudizio, peraltro, con ordinanza del 18 marzo 2025, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 del c.p.c..
6
5. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.
5.1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale come sollevata dalla parte opponente.
Secondo parte opponente il Parte_1
Tribunale adito non sarebbe territorialmente competente, dovendosi invece ritenere competente il Tribunale Ordinario di Latina quale foro del convenuto, avendo la società opponente sede legale in Fondi (LT) ovvero il Tribunale
Ordinario di Viterbo quale “forum contracuts”, in quanto
“la merce è stata sempre oggetto di carico presso il magazzino e sede operativa di Viterbo sito in strada Pian del Cerro snc” (v. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione).
L'eccezione in parola di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale Ordinario di Torino qui adito, come sollevata dalla parte opponente, è inammissibile, e comunque infondata e, pertanto, va disattesa.
L'eccezione di incompetenza territoriale come avanzata dalla parte opponente è – come detto - in primo luogo inammissibile atteso che la predetta parte non ha argomentato e dedotto in ordine a tutti i criteri di collegamento previsti dal codice di rito ed ai connessi fori alternativi.
A tal riguardo è sufficiente osservare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione la disciplina di cui all'art. 38 comma 1 del c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del comma 3 del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla
7 completezza dell'eccezione) comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 del c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato;
vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede infatti un'attività argomentativa esplicita in riferimento a tutti gli indicati profili e criteri di collegamento (v., ex multis, Cass. ord.
17020/2011 e Cass. ord. 2989/2011).
Nel caso in esame la parte opponente nulla ha argomentato in atto di citazione in opposizione in ordine alla possibile sussistenza di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio nel circondario del Tribunale qui adito, così come nulla è stato dedotto al luogo in cui è sorta l'obbligazione.
La Corte Suprema di Cassazione ha peraltro chiarito come in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19 comma 1 ultima parte del c.p.c., cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (v. Cass, Sez. 3, ord.
n. 21899/2008).
8 L'eccezione in parola, oltre che inammissibile, è altresì infondata nel merito in quanto sussiste comunque la competenza del Tribunale Ordinario di Torino poiché la parte opposta (attrice sostanziale) ha correttamente, e legittimamente, evocato in giudizio la parte opponente
(convenuta sostanziale) nel foro facoltativo previsto dall'articolo 20 del c.p.c., atteso che in assenza di diversa pattuizione il credito azionato doveva essere adempiuto (pagato) nel domicilio dell'odierna opposta, ovverosia in , e ciò sulla base delle norme di cui CP_1 agli articoli 1182 comma 3 del codice civile.
Allo stesso modo il Tribunale Ordinario di Torino è competente territorialmente ove si consideri il luogo di caricamento della merce, ovverosia i mercati generali di
Grugliasco (TO) (CAAT) quale luogo in cui è sorta o è stata eseguita la prestazione.
5.2. In ordine alla dedotta nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta ex art. 634 del
c.p.c in ragione della mancanza degli estratti autentici delle fatture azionate.
Parimenti infondato è il motivo di opposizione afferente alla dedotta nullità del decreto ingiuntivo opposto per assenza di prova scritta ex art. 634 del c.p.c., stante la mancanza degli estratti autentici delle fatture commerciali e il difetto dei files originali xml
Cont estratti dallo , atteso che, come è noto, e come già sopra cennato, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la
9 fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
5.3. In ordine agli asseriti inadempimenti di parte opposta come dedotti dalla Controparte_1 parte opponente Parte_1
La parte opponente non ha fornito alcuna conducente allegazione e prova, o comunque alcuna valida offerta di prova, in ordine ai dedotti ritardi, mancate consegne, danneggiamenti di merce e conseguenti nocumenti economici in riferimento alle posizioni di cui alle pagine da 6 a 8 dell'atto di citazione in opposizione.
Le deduzioni di parte opponente sono del tutto generiche, prive di adeguato supporto probatorio, e, pertanto, vanno disattese.
L'unica prova offerta sul punto è quella testimoniale la quale è però del tutto inammissibile proprio in ragione della estrema genericità dei capitoli di prova articolati al riguardo:
(v. la seconda memoria integrativa ex art. 171 ter del c.p.c. di parte opponente).
Si tratta di asserzioni totalmente generiche che non consentono a controparte di approntare alcuna difesa specifica non essendo minimamente indicati i luoghi, i tempi, e i soggetti autori dei fatti ivi riportati e delle condotte contestate nonché l'oggetto delle stesse.
A ciò si aggiunga che parte opponente non ha dato prova di alcuna contestazione svolta in allora al momento dell'incarico e dell'esecuzione dei trasporti.
10 E ciò né in riferimento a contestazioni in proprio, né
a contestazioni di soggetti terzi, destinatari finali della merce.
Solo successivamente all'iniziativa monitoria avversaria sono state avanzate doglianze - dalla parte opponente - nella presente sede processuale.
Si tratta - dunque - di asserzioni rimaste prive di idoneo sostegno e conforto probatorio.
L'assenza di lamentazioni in allora e il difetto di prova oggi delle asserite inadempienze, piuttosto, consentono di inferire la regolare esecuzione dei trasporti e, dunque, la debenza del corrispettivo in allora pattuito ed ora dovuto.
5.4. Sull'asserita mancata riconsegna di n. 1155 pedane pallet Epal.
Allo stesso modo parte opponente non ha fornito alcuna prova circa l'avvenuta consegna alla parte opposta di n.
1155 pedane pallet EP asseritamente poi non restituite.
Mancando la prova di aver consegnato delle proprie pedane EP, parte opponente nulla può ora esigere in ordine all'asserita mancata restituzione delle stesse.
La deduzione di parte opponente è dunque infondata e, pertanto, va disattesa.
5.5. Sulla fondatezza del credito azionato in via monitoria e sulle spese stragiudiziali richieste in ricorso monitorio.
Tutti i motivi di opposizione avanzati dall'odierna opponente sono stati delibati e ritenuti infondati.
Per contro, risulta provata documentalmente (e non contestata) l'effettuazione dei trasporti di cui alle fatture azionate ed agli allegati ddt.
E' altresì dovuta la somma di € 1.298,50 indicata quale “spese stragiudiziali” per il recupero del credito essendo evidente che parte opposta ha dovuto ricorrere all'ausilio di un legale per ottenere quanto ad essa
11 spettante, e qui ora riconosciuto, e che il relativo importo è conforme alle previsioni di cui al D.M. n.
55/2014.
Tale somma è quindi dovuta in ragione della previsione di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 231/2002.
Risulta dunque provato il credito azionato in via monitoria, ciò cui consegue il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo qui opposto e della sua esecutività.
6. Sull'ulteriore domanda di pagamento somme come formulata dalla parte opposta Controparte_1 all'atto della costituzione in giudizio nel presente processo di opposizione ex art. 645 del c.p.c.
La parte opposta svolge un'ulteriore domanda di pagamento somme relativa alla fattura n. 459 dell'anno 2023 per la residua somma di € 6.926,50 dovuta per i trasporti resi nel mese di settembre 2023.
Sul punto parte opponente – nella prima difesa utile – si è limitata a lamentare l'inammissibilità di detta domanda in quanto frutto di asserito illecito frazionamento del credito (v. pagg. 6 e 7 della prima memoria ex art. 171 ter del c.p.c. di parte opponente).
Ebbene, in primo luogo, la fondatezza della pretesa creditoria deriva dalla mancata contestazione di parte opponente ex art. 115 del c.p.c. che nella prima difesa utile si è limitata a contestare l'ammissibilità processuale della domanda senza nulla contestare nel merito.
In secondo luogo, detta domanda è pienamente ammissibile in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui
12 l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo
(v., per tutte, Cass., Sez. 3, ord. n. 32933/2023).
Nel caso in esame la domanda in questione è stata legittimamente formulata dalla Difesa opposta in quanto attinente alla medesima vicenda commerciale e contrattuale ed afferente alle medesime prestazioni (si tratta di trasporti effettuati in relazione ad un periodo temporale adiacente a quello oggetto dell'iniziativa monitoria).
La parte opponente va Parte_1 quindi condannata al pagamento, in favore della parte opposta socio unico, della Controparte_1 somma di € 6.926,50 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del c.p.c. dal giorno della domanda (coincidente con il deposito della comparsa di costituzione e risposta)
e sino all'effettivo esborso.
7. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie, la domanda ex art. 96 del c.p.c. e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto inammissibili per le ragioni sopra illustrate e comunque giacché non rilevanti al fine del decidere.
Deve infine rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96 del c.p.c., come avanzata dalla parte opposta nei
13 confronti della parte opponente, non ravvisandosi indici di colpa grave o mala fede in capo alla cennata parte opponente, e vertendosi, piuttosto, in un contesto di ordinaria controvertibilità di vicende contrattuali.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 1.000,00
c) fase istruttoria → € 1.000,00
14 d) fase decisionale → € 1.600,00
- per un totale di € 4.600,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2547/2024 e la sua esecutività.
2) Condanna la parte opponente Parte_1
Cont
al pagamento, in favore della parte opposta
[...] socio unico, dell'ulteriore somma Controparte_1 di € 6.926,50 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del c.p.c. dal giorno della domanda e sino all'effettivo esborso.
3) Condanna la parte opponente Parte_1
alla rifusione, in favore della parte opposta
[...] [...] socio unico, delle spese di lite Controparte_1 che liquida in € 4.600,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 14 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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