Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4164/2016 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4164/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con provvedimento del 20.06.2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
c.f. , titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1
azienda agricola, p.iva c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
ACINAPURA ANTONIO, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nova Siri (MT) alla via VIA BUONARROTI
SNC;
ATTORE
E
, c.f. , in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_2
Giunta regionale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
DEMURO FAUSTINA, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente , in Potenza alla
Via Vincenzo Verrastro n. 4;
CONVENUTA
Oggetto: revoca contributi pubblici;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 20.06.2024 il difensore della convenuta ha
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente giudizio è stato instaurato da titolare dell'omonima Parte_1
azienda agricola, avente sede in Nova Siri (Mt), nei confronti della
[...]
, al fine di sentir accertata l'illegittimità della determinazione dirigenziale CP_1
n. 14AF.2015/D.00781 del 04.08.2015 del Dipartimento Politiche Agricole e
Forestali – ufficio produzioni vegetali e silvicoltura produttiva della Regione, con cui veniva disposta la decadenza parziale dall'aiuto di cui alla domanda n. 74710588141, annualità 2007, di cui alla Misura n.
3.1. Agricoltura Biologica ed il recupero degli aiuti percepiti, in riferimento all'annualità 2007, per un importo pari ad € 10.237,66 per mancato rispetto del rapporto tra il carico di bestiame e la superficie foraggera indicata nella domanda di aiuto/pagamento.
Avverso il suddetto provvedimento, l'attore proponeva, inizialmente, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata che, con sentenza n. 808/216, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 11 del codice del processo amministrativo.
L'istante ha, pertanto, tempestivamente riassunto, dinanzi all'intestato Tribunale, il giudizio reiterando il contenuto dell'originario ricorso, deducendo, sostanzialmente,
l'illegittimità del provvedimento di revoca adottato dalla convenuta per:
a) difetto di motivazione (con particolare riferimento all'interesse pubblico legittimante la revoca ex art. 21 quinques della legge 241/90 in relazione al contrapposto legittimo affidamento maturato in capo al privato);
b) irragionevolezza del termine entro cui è stato adottato il provvedimento di revoca.
Costituitasi in giudizio, la ha confutato le avverse pretese Controparte_1
evidenziando, in particolare, come l'attore non abbia affatto contestato il merito dell'istruttoria amministrativa espletata, limitandosi a formulare censure ex artt. 3 e
21 quinquies della legge sul procedimento amministrativo;
ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda, attesa la legittimità del provvedimento adottato e la correttezza dell'operato della Pubblica Amministrazione.
In mancanza di richieste istruttorie, la causa, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e,
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dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
§1. Come chiarito, l'attore ha agito in giudizio per sentir accertato il proprio diritto soggettivo a trattenere le somme erogate dall'Amministrazione in relazione alla domanda n. 74710588141, annualità 2007, proponendo, a ben vedere, una domanda di accertamento negativo della pretesa restitutoria oggetto della determina dirigenziale in questa sede contestata.
L'attore, tuttavia, non ha contestato il merito della pretesa restitutoria, ma esclusivamente l'illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione, per violazione dei presupposti di cui all'art. 21 quinquies legge 241/90; per lesione del legittimo affidamento ingenerato dal privato (come opportunamente rilevato dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione).
§1.1. Secondo il granitico orientamento della giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, in tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al G.O., anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, delle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. Il privato vanta, invece, una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del G.A., se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr., ex plurimis,
T.A.R. Lazio sez. V, 05/12/2023, n.18206; T.A.R. , Perugia , sez. I , 01/03/2024 , n.
137).
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Di recente la Suprema Corte ha chiarito che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale (cfr. Cassazione civile, sez. un., 18/01/2024 , n.
1946).
Va osservato, infatti, che – secondo il costante insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte – in materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nella fase successiva al provvedimento attributivo del beneficio, deve essere operato considerando che
l'interesse del beneficiario alla conservazione della disponibilità delle somme erogate assume consistenza di diritto soggettivo di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. tutte le volte in cui tale posizione si puntualizzi in provvedimenti che, quale che sia la loro configurazione formale, trovino fondamento (non già in una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma) nell'asserito inadempimento, da parte del beneficiario dell'erogazione, degli obblighi derivanti dal provvedimento attributivo (cfr. Cass. S.U. 288/1999;
66/2001; 6489/2002; 5617/2003; 15867/2011; 15941/2014; 3057/2016).
§1.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, è evidente che la giurisdizione del giudice ordinario si impone ogniqualvolta il provvedimento contestato, ad onta della sua denominazione formale, risulti privo di profili di autoritatività, limitandosi a dare atto del riscontrato inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti con la domanda di impegno;
in tali casi, dunque, il Giudice – ordinario – è chiamato a valutare la fondatezza della pretesa restitutoria dell'amministrazione piuttosto che sindacare la legittimità formale del provvedimento adottato.
Pertanto, essendo la cognizione del giudice ordinario incentrata sul rapporto e non sull'atto, risultano irrilevanti tanto il lamentato difetto di motivazione che il mancato rispetto dei presupposti cui l'art. 21 quinquies della legge sul procedimento
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amministrativo condiziona la validità del provvedimento di revoca adottato dall'Amministrazione in autotutela.
In altri termini, dunque, a prescindere dal nomen dato al provvedimento, la revoca dei contributi pubblici per inadempimento da parte del beneficiario degli obblighi assunti
è atto dell'Amministrazione privo di profili autoritativi e, proprio per questa ragione, assoggettato alla giurisdizione del giudice ordinario.
Pertanto, l'amministrazione può esercitare il proprio diritto alla restituzione delle somme indebitamente erogate nell'ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ. (decorrente, evidentemente, dalla conoscenza dell'altrui inadempimento).
Ciò distingue la revoca “privatistica” dalla revoca propriamente detta (qual è quella disposta per l'assenza originaria dei requisiti per la concessione del beneficio), adottata dall'amministrazione procedente all'esito di apposito procedimento di secondo grado nell'ambito del quale l'Amministrazione è tenuta a tener conto dell'interesse pubblico coinvolto, del tempo trascorso, del legittimo affidamento del privato, elementi rispetto ai quali il provvedimento deve contenere idonea e sufficiente motivazione e la cui eventuale illegittimità è oggetto di cognizione del giudice amministrativo.
§2. Tanto chiarito, passando all'esame del caso di specie, si ritiene – come anticipato
– che la domanda non possa essere accolta, sebbene non si disconosca come la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità (e come dalla stessa scrivente riconosciuto in altre pronunce), nella valutazione della correttezza dell'agere delle pubbliche amministrazioni, abbia dato sempre maggior importanza all'affidamento ingenerato nei privati dall'adozione di provvedimenti favorevoli, anche nell'ambito di controversie di carattere “privatistico”, in applicazione dei generali canoni di correttezza e buona fede che si impongono a tutti i consociati ed a, maggior ragione,
a soggetti di natura pubblica, quali espressione del superiore principio di solidarietà sociale ex art. 2 della Costituzione.
§2.1. Ciononostante, a parere della scrivente, nel caso in esame, l'attore non ha allegato né provato la sussistenza di un legittimo affidamento tutelabile tale da
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determinare la non debenza della pretesa restitutoria avanzata dalla convenuta
CP_1
A tali fini, infatti, non può dirsi sufficiente il mero decorso del tempo, dovendosi valutare, necessariamente, ulteriori elementi (come del resto richiesto dall'art. 21 quinquies citato anche per la revoca pubblicistica).
Opinare in senso diverso significherebbe trattare in modo deteriore le pubbliche amministrazioni rispetto ai privati che, in astratto, possono far valere i propri diritti nell'ordinario termine di prescrizione fissato dal legislatore, nonché rispetto alla revoca disposta ai sensi dell'art. 21 quinquies adottata, ad esempio, per rivalutazione dell'originario interesse pubblico ovvero per carenza originaria delle condizioni di ammissione, rispetto alla quale il legislatore non fissa alcun termine di adozione del provvedimento ma impone all'amministrazione di tener debitamente conto dell'interesse dei privati (e del loro affidamento) nel bilanciamento con l'interesse pubblico perseguito.
Non è revocabile in dubbio, dunque, che la posizione del privato che lamenti una lesione dell'affidamento non possa prescindere da una concreta valutazione del comportamento tenuto da quest'ultimo sì da poterlo considerare “legittimo”.
Nel caso di specie, a fronte dell'addebito mosso dall'amministrazione circa l'inadempimento degli obblighi assunti con riferimento al superamento del limite, pari a 2, del rapporto tra Unità di Bestiame/Foraggere, risultato in sede di istruttoria pari a 9,46, l'attore nulla ha eccepito se non, appunto, il decorso di un lasso di tempo
“irragionevole” dalla presentazione della domanda.
§2.2. Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la revoca del contributo pubblico costituisce un atto dovuto per l'Amministrazione concedente, che è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all'Erario per effetto di un'indebita erogazione di contributi pubblici, quando risulti che il beneficio sia stato accordato in assenza dei presupposti di legge, essendo
l'interesse pubblico all'adozione dell'atto in re ipsa quando ricorra un indebito esborso di danaro pubblico con vantaggio ingiustificato per il privato (cfr.
Consiglio di Stato sez. II, 24/10/2019, n.7246).
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Conseguentemente, la posizione del privato potrà al massimo essere tutelata avanzando domanda di risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'affidamento (provandone i relativi elementi costitutivi) ovvero, in caso di revoca adottata ex art. 281 quinquies l.p.a., facendo richiesta dell'indennizzo ora espressamente previsto dalla norma.
Tutte le considerazioni che precedono conducono, pertanto, al rigetto della domanda e, dunque, al positivo accertamento del diritto della alla Controparte_1
ripetizione delle somme di cui alla determina dirigenziale n. 14AF.2015/D.00781 del
04.08.2015 (arg. ex Cass. Sez. L., Sentenza n. 21799 del 29/07/2021 per cui il resistere all'altrui azione di accertamento negativo del credito implica una domanda di accertamento positivo del proprio diritto).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dell'assenza di attività istruttoria in ragione della natura documentale della controversia, della natura delle questioni trattate, per cui si ritiene congrua l'applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022,
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento negativo avanzata da e per Parte_2
l'effetto accerta il diritto della alla ripetizione della somma di Controparte_1
€.10.237,66 di cui alla determina dirigenziale n. 14AF.2015/D.00781 del
04.08.2015;
2) condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.550,00, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge;
Così deciso in Potenza, il 21/01/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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