Sentenza 4 giugno 1975
Massime • 1
Il ricorso per Cassazione che non sia stato depositato nella cancelleria della Corte deve essere dichiarato improcedibile anche se la parte resistente non abbia sollevato alcuna eccezione in tal senso nel controricorso, in quanto la parte nei cui confronti viene proposto il ricorso per Cassazione ha il diritto di opporre le sue difese mediante controricorso senza esser tenuta ad accertarsi preventivamente che il ricorso sia stato depositato nel termine prescritto e che, comunque, non ricorre alcuna causa di improcedibilita. ( Conf 2127/73, mass n 365328).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1975, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1975 |
Testo completo
Il ricorso per ON che non sia stato depositato nella cancelleria della Corte deve essere dichiarato improcedibile anche se la parte resistente non abbia sollevato alcuna eccezione in tal senso nel controricorso, in quanto la parte nei cui confronti viene proposto il ricorso per ON ha il diritto di opporre le sue difese mediante controricorso senza esser tenuta ad accertarsi preventivamente che il ricorso sia stato depositato nel termine prescritto e che, comunque, non ricorre alcuna causa di improcedibilita. ( Conf 2127/73, mass n 365328).*