Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1975, n. 2228
CASS
Sentenza 4 giugno 1975

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Il ricorso per Cassazione che non sia stato depositato nella cancelleria della Corte deve essere dichiarato improcedibile anche se la parte resistente non abbia sollevato alcuna eccezione in tal senso nel controricorso, in quanto la parte nei cui confronti viene proposto il ricorso per Cassazione ha il diritto di opporre le sue difese mediante controricorso senza esser tenuta ad accertarsi preventivamente che il ricorso sia stato depositato nel termine prescritto e che, comunque, non ricorre alcuna causa di improcedibilita. ( Conf 2127/73, mass n 365328).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1975, n. 2228
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2228
    Data del deposito : 4 giugno 1975

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