Sentenza 23 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/03/2026, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02574/2026REG.PROV.COLL.
N. 06637/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6637 del 2025, proposto da
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaella Chiummiento in Roma, via Salaria, n. 103;
contro
PE società agricola società semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Mignacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 784/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società PE società agricola società semplice;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. GI CU e udito per la parte appellata l’avvocato Gianluca Mignacca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti propone appello avverso la sentenza del Tar per il Veneto n. 784/2025 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da PE società agricola società semplice per ottenere l’annullamento:
- della nota Protocollo numero AVEPA prot. 37364/2023 del 20.02.2023 - class. V/7 avente ad oggetto “Riscontro all’istanza di riesame del 7/02/2023, prot. n. 27260/2023 ditta PE società agricola s.s. (CUAA 04276270248)”, mediante la quale ha confermato il precedente diniego all’ammissibilità dei premi PAC di cui alla “Domanda Unificata – Domanda Unica e PSR Misure 10, 11 e 13” ai sensi dei Regg. CE 1305, 1306 e 1307 del 2013 n. 4906239 presentate dalla società PE S.S.;
- della nota Protocollo numero AVEPA 213073/2022 del 10.10.2022 - class. VI/12;
- della nota Protocollo numero AVEPA 212173/2022 del 10.10.2022 - class. VI/12;
- della nota Protocollo numero AVEPA 188436/2022 del 02.08.2022 - class. VI/12;
- della nota Protocollo numero AVEPA 88471/2022 del 09.05.2022 - class. VI/6;
- dell’atto non conosciuto e non comunicato con cui l’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura ha applicato alla PE società agricola società semplice, per la campagna 2021, le sanzioni previste dall’art. 19 del Reg. (UE) 640/2014 per l’importo di euro 18.921,07 e, previa iscrizione nel Registro nazionale dei debiti di cui alla l. n. 33/2009, le ha compensate ai sensi dell’art. 28 del Reg. (UE) 908/2014 sui premi dovuti per l’annualità 2022;
- di ogni altro atto del procedimento comunque presupposto, connesso o conseguente in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
- nonché in via derivata del provvedimento di inammissibilità della domanda n. 5436802, presentata ai sensi del Reg UE 1305/2013, art. 39 quater - DGR n. 1567 del 06 dicembre 2022 – Tipo Intervento 22.1.1 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina”.
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
- la società ricorrente in primo grado gestisce un’azienda agricola dedita al pascolo di animali ovini e caprini nel comune di Lusiana Conco (VI);
- in data 1° giugno 2021 la società ha presentato ad AVEPA la “Domanda Unificata – Domanda Unica e PSR Misure 10, 11 e 13” ai sensi dei Regolamenti CE n. 1305, n. 1306 e n. 1307 del 2013, chiedendo il riconoscimento dei seguenti aiuti: (i) il regime di pagamento di base di cui agli artt. 21 e 32 del Reg. UE n. 1307/2013; (ii) il contributo per lo svolgimento pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (cd. greening) di cui agli artt. 43 e ss. del Reg. UE n. 1307/2013; (iii) il premio PSR Misura 10.1.4 (Gestione sostenibile di prati, prati semi-naturali, pascoli e prati-pascoli); (iv) il premio PSR Misura 13.1.1 (Indennità compensativa in zona montana);
- a sostegno della domanda, la società ha dichiarato: (i) di possedere per l’anno di riferimento 168 titoli PAC abbinati a 163,09 Ha (ettari) eleggibili; (ii) di garantire un carico zootecnico pari a 134 UBA (corrispondenti a circa 804 animali ovi-caprini), in linea con i disciplinari regionali e comunali vigenti; (iii) che le superfici ammissibili a premio sono pari a 283,8973 Ha; (iv) di richiedere a pagamento solo 178,6514 Ha, al netto delle tare; (v) che le superfici risultano correttamente iscritte nel fascicolo aziendale SIG/LPIS, catalogate come prati permanenti con uso agricolo continuativo;
- in data 20 luglio 2021 AVEPA ha eseguito in loco un controllo a campione sulla domanda della ricorrente che si concludeva con esito positivo;
- successivamente, in data 19 marzo 2022, AVEPA ha modificato l’esito della verifica, ritenendo non ammissibili alcune superfici già validate e riducendo a 115,4418 Ha la superficie riconosciuta come eleggibile e, a seguito di tale verifica, registrando uno scostamento del 41,28% tra la superficie dichiarata e quella accertata come ammissibile, ha applicato la sanzione amministrativa di € 18.921,07, ai sensi dell’art. 19 Reg. UE n. 640/2014, a titolo di “sovra-dichiarazione”, compensando tale importo con i premi dovuti per l’annualità 2022;
- analoghi scostamenti tra superfici dichiarate e accertate come ammissibili venivano rilevate con riguardo alla Misura 10.1.4 n. 4980974 e alla Misura 13.1.1.ZOO n. 4980975 - rispettivamente nella misura del 54,6408% e del 54,7545% - con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 19- bis del Reg. UE n. 640/2014;
- a fronte dell’istanza di riesame prodotta dalla ricorrente, AVEPA, con nota del 20 febbraio 2023, confermava le decisioni assunte, così impedendo alla società ricorrente di beneficiare dei premi per un importo complessivo di € 74.575,73, di cui € 38.786,25 imputabili alla Domanda Unica, € 22.222,42 alla Domanda PSR Misura 10.1.4 ed € 13.567,06 alla Domanda PSR Misura13.1.1.
3. Gli atti precedentemente elencati venivano impugnati per i seguenti motivi:
I. Violazione di legge. Violazione dei Considerando n. 6 e n. 20 del Reg. CE n. 640/2014. Violazione del Considerando n. 15 e degli artt. 3, 11 e 15 del Reg. UE n. 809 del 2014. Violazione della Circolare AGEA prot. n. ACIU. 2015.427 del 29 settembre 2015. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio dell’affidamento. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per contraddittorietà. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
La ricorrente sosteneva che:
- la condizione di eleggibilità delle superfici – da intendersi come idoneità ad un uso agricolo - è definita attraverso il SIG (Sistema Informativo Geografico) gestito dall’Amministrazione, che è anche Organismo Pagatore (OP), mentre il beneficiario del contributo si affida ai dati ufficiali contenuti nell’apposita banca dati messa a disposizione al momento della presentazione della domanda di contributo;
- AVEPA, a distanza di dieci mesi dal primo controllo e senza alcuna evidenza di errore manifesto o frode, ha modificato unilateralmente la “codifica” delle superfici eleggibili relative alla ricorrente, così ledendone l’affidamento, ragionevolmente riposto sull’attendibilità dei dati forniti dall’Amministrazione;
- una volta che l’eleggibilità di una superficie viene certificata dall’Amministrazione, non è più possibile far ricadere l’errore di sistema sul beneficiario, che non può modificare o rettificare i dati in base ai quali ha formulato la propria domanda.
II. Violazione di legge. Violazione del Considerando n. 23, degli artt. 18, 19 e 19- bis del Reg. CE 640/2014. Violazione della circolare AGEA - coord prot. uscita n. 0006053 del 27.1.2022. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di affidamento. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per contraddittorietà. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
La ricorrente sosteneva che:
- AVEPA, nel ridurre la superficie ammissibile a premio da 178,6514 Ha a 115,4418 Ha, non ha applicato il meccanismo di compensazione previsto dall’art. 18 del Reg. UE n. 640/2014, nonostante la presenza, all’interno della stessa domanda e del fascicolo aziendale della ricorrente, di ulteriori superfici ammissibili in grado di coprire l’eccedenza;
- l’istituto della compensazione, previsto anche dalla Circolare AGEA n. 6053 del 27 gennaio 2022 (“La compensazione può avvenire tra tutte le colture presenti nella domanda Unica, purché si tratti di superfici eleggibili al medesimo tipo di aiuto”), consente, a detta della ricorrente, di considerare le ulteriori superfici ammissibili detenute dal beneficiario e non abbinate (ma abbinabili) ai diritti di aiuto corrispondenti, al fine di accertare la superficie effettivamente suscettibile di generare un contributo, salvo il riscontro dello svolgimento dell’attività agricola e del rispetto delle condizionalità stabilite dal diritto europeo e dalle norme attuative interne per la relativa attivazione;
- la ricorrente nella Domanda Unificata ha dichiarato, per l’anno 2021, una superficie a premio di 178,6514 Ha, riferita a superfici omogenee per destinazione d’uso (prati permanenti), ma la superficie riconosciuta da AVEPA è stata ridotta a 115,4418 Ha, con esclusione di 63,2096 Ha;
- tuttavia AGEA, in occasione di un successivo controllo (giugno 2022), ha riconosciuto una superficie effettivamente condotta pari a 182,9026 Ha, ampiamente sufficiente a giustificare una compensazione.
III. In via subordinata. Violazione degli artt. 18, 19 e 19- bis , comma 1, del Reg. (UE) n. 640/2014. Illegittimità, inapplicabilità delle sanzioni per sovradichiarazione. Carenza di istruttoria e motivazione sulla superficie oggetto di sovradichiarazione. Violazione del principio di affidamento. Violazione dell’art. 7, comma 3, del Reg. UE n. 809/2014. Eccesso di potere per sviamento. Contraddittorietà manifesta. Violazione degli artt. 7, 10 e 10- bis della l. 241/1990.
La ricorrente sosteneva che:
- la sanzione amministrativa di € 18.921,07, irrogata da AVEPA ai sensi dell’art. 19 del Reg. UE n. 640/2014 in relazione alla presunta sovra-dichiarazione di superficie nella Domanda Unica 2021, è stata irrogata in modo automatico, senza alcun accertamento in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa o del dolo, richiesto dall’art. 19, par. 4, del medesimo Regolamento;
- la dichiarazione è stata formulata sulla base di dati ufficiali contenuti nel fascicolo della ricorrente e la differenza contestata, tra superficie dichiarata e superficie determinata, deriva da modifiche operate successivamente dall’Amministrazione, senza alcuna responsabilità della ricorrente.
IV. Violazione del decreto-legge n. 182 del 9.9.2005, art. 5- duodecies . Violazione del Reg. (CE) n. 1034/2008 del 21.1.2008. Violazione dell’articolo 5- ter Reg. (CE) n. 885/2006. Violazione del decreto-legge n. 5 del 10.2.2005, art. 8- ter , comma 2, convertito dalla legge n. 33 del 2009. Eccesso di potere per proporzionalità.
La ricorrente sosteneva che:
- AVEPA ha provveduto, senza comunicazione alcuna, a compensare il contestato debito per “sovra-dichiarazione” relativo alla domanda 2021 con i crediti maturati per la domanda 2022 per un importo pari a € 18.921,07;
- l’importo richiesto in restituzione è già iscritto nel Registro nazionale dei debiti di cui al d.l. n. 5 del 10 febbraio 2009, così facendo sorgere il diritto alla riscossione e/o alla deduzione delle somme dovute dalla ricorrente da quanto dovuto alla stessa per gli aiuti PAC negli anni futuri;
- l’iscrizione è avvenuta in violazione dell’art. 5- ter Reg. CE n. 85/2006, perché il credito di AVEPA non è ancora definitivo, essendo attualmente oggetto di contestazione.
V. Illegittimità derivata del provvedimento di inammissibilità della domanda n. 5436802, ai sensi del Reg UE 1305/2013, art. 39- quater - DGR n. 1567 del 06 dicembre 2022 - Tipo intervento 22.1.1 “sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e pmi particolarmente colpiti dall’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina”.
La ricorrente censurava, in via derivata, l’inammissibilità della domanda n. 5436802/2023 per l’accesso al sostegno temporaneo eccezionale previsto dalla DGR n. 1567/2022 (Tipo Intervento 22.1.1.PSR Veneto) in applicazione del Reg. UE n. 1305/2013 (art. 39- quater ). In particolare lamentava che il provvedimento di esclusione dalla misura emergenziale si fonda sulla sanzione irrogata per la domanda relativa all’anno 2021, il cui annullamento importa necessariamente la caducazione del provvedimento derivato, ossia del diniego dell’aiuto straordinario.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva AVEPA eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
5. Con sentenza n. 784/2025 il Tar per il Veneto (dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da AVEPA):
- ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, che è stato accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui è stata ridotta l’ammissibilità delle superfici ammissibili a premio per l’annualità 2021 ed è stata negata la compensazione interna (per l’effetto, AVEPA è stata invitata a provvedere a rideterminare l’aiuto conformandosi a quanto affermato nella sentenza);
- ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo di ricorso, dal cui accoglimento la ricorrente non avrebbe tratto alcuna ulteriore utilità;
- ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente al quinto motivo atteso che l’importo richiesto con la domanda n. 5436802 del 2023, relativa alla misura 22.1.1 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina”, è stato interamente pagato da AVEPA, come risulta dal decreto n. 961 del 13 aprile 2023, versato in atti.
6. Avverso la sentenza n. 784/2025 del Tar per il Veneto propone appello AVEPA per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Si è costituita in giudizio PE società agricola società semplice chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo il terzo motivo di ricorso in primo grado, ex art. 101, comma 2, c.p.a., con cui si è contestata la violazione degli artt. 18, 19 e 19- bis del Reg. CE 640/2014 e la illegittimità ed inapplicabilità delle sanzioni per sovradichiarazione con conseguente declaratoria di illegittimità degli atti impugnati in primo grado.
8. All’udienza pubblica del 19 febbraio 2026 il Collegio ha rilevato la possibile inammissibilità, per tardività, della riproposizione, ex art. 101, comma 2, c.p.a., (in via subordinata all'accoglimento dell'appello) del terzo motivo di ricorso in primo grado.
9. All’udienza del 19 febbraio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Sull’asserito affidamento – non sussiste in alcun modo – i controlli sono solo quelli previsti dalla legge (ex post) – le particelle richieste a contributo sono dichiarate liberamente dal beneficiario ».
Dopo aver ricostruito le procedure di verifica poste in essere da AVEPA riguardanti l'ammissibilità delle superfici agricole dichiarate dai beneficiari per ottenere contributi europei, parte appellante sostiene che:
- secondo la normativa, la responsabilità di comunicare dati territoriali corretti ricade interamente sul produttore, poiché i sistemi informatici e le mappe grafiche non generano un legittimo affidamento essendo aggiornati periodicamente;
- l 'Amministrazione esegue controlli amministrativi e ispezioni in loco a campione, utilizzando fotointerpretazioni e sopralluoghi fisici per accertare l'effettivo svolgimento dell'attività di pascolamento;
- in caso di discrepanze tra quanto dichiarato e l'estensione reale accertata dai rilievi, si applicano inevitabilmente le sanzioni comunitarie che prescindono dall'intenzionalità del dichiarante.
2. La parte appellata sostiene l’infondatezza del primo motivo di appello sulla base dei seguenti argomenti:
- l'eleggibilità delle superfici (ovvero l'idoneità all'uso agricolo) è un prerequisito stabilito e codificato esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione (AVEPA/AGEA) nei sistemi informativi;
- il produttore non ha il potere di modificare tali dati e deve attenersi a quanto fornito dall'autorità competente nel modulo di domanda precompilato;
- nella specie trovano applicazione il principio di buona fede e il principio di tutela del legittimo affidamento;
- AVEPA ha ridotto la superficie ammissibile a circa 115 ettari mentre l’azienda dispone di una superficie netta utile sufficiente (oltre 183 ettari) per coprire i titoli PAC richiesti.
3. Il primo motivo di appello è infondato.
La parte appellata sostiene che ci sarebbe stata una lesione dell’affidamento che la stessa avrebbe riposto nell’attività amministrativa svolta da AVEPA, che si sarebbe risolta nella violazione (i) della clausola generale della buna fede e (ii) del principio di certezza dei traffici giuridici (che attiene alla trasparenza delle attività dell’Amministrazione, la quale deve rivolgersi ai cittadini comunitari con una normativa chiara, facilmente comprensibile e prevedibile nella sua applicazione).
Per quel che attiene il principio di buona fede, conviene preliminarmente richiamare l’art. 1, comma 2- bis , della l. 241/1990 che così recita: « I rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede ».
Dalla lettura della norma appare evidente che i principi della collaborazione e della buona fede che informano il rapporto amministrativo ex art. 1, comma 2- bis , l. n. 241 del 1990, hanno valenza bilaterale (Cons. Stato, Sez. VI, 18/03/2025, n. 2217).
Se esiste la necessità di tutelare l’affidamento del cittadino nei confronti dell’Amministrazione, esiste anche la necessità di tutelare l’affidamento dell’Amministrazione nei confronti del cittadino.
Tale ultimo profilo viene in rilievo, ad esempio, nell’attività conoscitiva dell’Amministrazione con riferimento particolare al modo in cui viene gestito l’insieme delle informazioni che i privati trasmettono ai pubblici poteri: in questi casi tutelare l’affidamento implica la necessità di proteggere l’Amministrazione (e gli interessi pubblici) dalle asimmetrie informative di cui beneficia il privato.
Nel caso di specie non sono in discussione i seguenti elementi di fatto:
(i) i contributi vengono erogati sulla base di dati contenuti in un sistema informatizzato alimentato da dichiarazioni del privato e da dati georeferenziati aggiornati ogni tre anni;
(ii) la normativa nazionale e comunitaria prevede che vengano disposti controlli di varia natura (ad esempio: a campione e in loco) tesi a verificare l’effettivo possesso dei requisiti idonei ad ottenere i contributi.
Date queste premesse non è possibile sostenere che si fosse creato un affidamento del privato ad ottenere ovvero trattenere i contributi.
Da un lato perché il paradigma del comportamento (bilaterale) secondo buona fede impone al privato di aggiornare i dati forniti al sistema informatizzato anche senza attendere l’aggiornamento dei dati geospaziali effettuato dall’Amministrazione: il beneficiario deve comunicare eventuali modifiche intervenute sulla superficie ammissibile ed è, comunque, sua responsabilità dichiarare correttamente le superfici a premio.
Sotto diverso profilo perché la fruizione dei contributi è comunque soggetta a controlli e, se in sede di controllo emergono discrasie, occorre semplicemente appurare quale sia la reale situazione di fatto e su quella base decidere se esistono o meno i presupposti per la concessione dei contributi.
In ragione di queste considerazioni, come detto, nel caso di specie non esistono le premesse per affermare l’esistenza di una lesione dell’affidamento del privato perché nessun affidamento lo stesso poteva vantare.
4. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Contraddittorietà della sentenza in ordine alla compensazione asseritamente praticabile tra superfici eleggibili e non eleggibili, purché presenti in domanda (cfr. punto 6 della sentenza - pgg. 16-17) ».
AVEPA sostiene che:
- non è stato possibile compensare le superfici mancanti con altre perché l'azienda stessa le aveva esplicitamente dichiarate come non ammissibili nella domanda;
- sulla base del principio di autoresponsabilità del dichiarante, l'Organismo Pagatore non può "soccorrere" il beneficiario modificando decisioni aziendali su terreni dichiarati inammissibili;
- sarebbe contraddittorio dichiarare ammissibili d'ufficio (per compensazione) delle superfici che la stessa parte interessata ha indicato come non ammissibili;
a fronte di una richiesta iniziale di circa 283 ettari, i controlli amministrativi e in loco hanno ridotto la superficie ammissibile a 115,44 ettari (al netto di tare e verifiche), cifra inferiore a quella necessaria per coprire l'intero portafoglio titoli dell'azienda (163,09 ettari) per l'anno 2021;
- per l'anno 2022 l'azienda ha presentato una domanda per le stesse particelle ma con una percentuale di utilizzo agricolo superiore, ottenendo il riconoscimento di una superficie maggiore (156,56 ettari): questo dimostra che il sistema è sempre rimasto "aperto" alle decisioni del dichiarante sulla classificazione dei propri terreni.
5. La parte appellata sostiene l’infondatezza del secondo motivo di appello sulla base dei seguenti argomenti:
- in base al Regolamento UE n. 640/2014 e alle circolari AGEA, è possibile compensare superfici dichiarate non ammissibili con altre superfici ammissibili effettivamente detenute dall'azienda e soggette ad attività agricola, anche se queste ultime non erano state specificamente abbinate ai titoli d'aiuto nella domanda;
- l'errata indicazione di alcune superfici è frutto di un errore indotto dal Piano Grafico Colturale;
- la tesi dell'Amministrazione è illogica, poiché costringerebbe i produttori a una "sovra-dichiarazione" intenzionale per tutelarsi, rischiando sanzioni;
- l'azienda disponeva di superfici ammissibili in misura superiore rispetto a quelle ammesse a premio.
6. Il secondo motivo di appello è infondato.
Risulta de plano che nella domanda unificata (domanda unica e psr misure 10, 11 e 13) parte appellata ha espressamente qualificato le superfici mancanti come “superfici non ammissibili” (vedi pagina 7 della domanda).
AVEPA non ha fatto altro che prendere atto di tale decisione aziendale. E l’Organismo Pagatore non poteva soccorrere la beneficiaria se non violando le regole di par condicio e il principio di autoresponsabilità del dichiarante.
Tutti gli argomenti esposti dalla parte appellata e la stessa tesi secondo cui sarebbe sempre possibile la compensazione interna tra superfici eleggibili dichiarate in domanda cedono di fronte al fatto che nella domanda non esistono altre superfici eleggibili se non quelle dichiarate per oltre 283 Ha e poi ridotte a circa 115 Ha dai controlli degli OO.PP., escludendo 63,2096 ettari senza procedere a compensazione semplicemente perché tutte le altre sono inammissibili per volontà del dichiarante.
7. La società PE ripropone il terzo motivo di ricorso in primo grado ex art. 101, comma 2, c.p.a., motivo con il quale era stata contestata la violazione degli artt. 18, 19 e 19- bis del Reg. CE 640/2014 e la illegittimità ed inapplicabilità delle sanzioni per sovradichiarazione con conseguente declaratoria di illegittimità degli atti impugnati in primo grado.
La riproposizione del terzo motivo di ricorso di primo grado è inammissibile perché è stata formulata con memoria depositata il 19 gennaio 2026, ovvero oltre il termine fissato a pena di decadenza dal secondo comma dell’art. 101 c.p.a. (60 giorni dalla notifica del ricorso in appello avvenuta il 22 luglio 2025).
7.1 La società PE non ha contestato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sul quinto motivo del ricorso di primo grado.
8. Per le ragioni esposte, l’appello risulta fondato.
Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM VO, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
GI CU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CU | RM VO |
IL SEGRETARIO