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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 19/07/2024 al n. 1623/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CHERUBINI SIMONA MA ME e dall'avv. FORESTI ELENA
LUCREZIA CARLA, elettivamente domiciliato in VIA FERRAMOLA, 14
25100 BRESCIA presso lo studio dell'avv. CHERUBINI SIMONA MA
ME
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. STRULLATO ARTURO, elettivamente domiciliata in VIA BREDA,2
C/O AVV. B.GROPPALI 26100 CREMONA presso lo studio dell'avv.
GROPPALI
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
13/01/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : Parte_1 Controparte_1
“Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con attribuzione una tantum a titolo di assegno divorzile di euro 7.500 con revoca dell'attuale assegno di separazione. Spese compensate”;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotto originariamente in forma contenziosa, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SARMEDE in data 22/11/1973 (con atto trascritto nel Registro
dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 1973)
formulavano le conclusioni concordate e indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei pagina 2 di 3 coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SARMEDE, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte
II, serie A, anno 1973);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 16/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 19/07/2024 al n. 1623/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CHERUBINI SIMONA MA ME e dall'avv. FORESTI ELENA
LUCREZIA CARLA, elettivamente domiciliato in VIA FERRAMOLA, 14
25100 BRESCIA presso lo studio dell'avv. CHERUBINI SIMONA MA
ME
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. STRULLATO ARTURO, elettivamente domiciliata in VIA BREDA,2
C/O AVV. B.GROPPALI 26100 CREMONA presso lo studio dell'avv.
GROPPALI
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
13/01/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : Parte_1 Controparte_1
“Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con attribuzione una tantum a titolo di assegno divorzile di euro 7.500 con revoca dell'attuale assegno di separazione. Spese compensate”;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotto originariamente in forma contenziosa, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SARMEDE in data 22/11/1973 (con atto trascritto nel Registro
dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 1973)
formulavano le conclusioni concordate e indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei pagina 2 di 3 coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SARMEDE, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte
II, serie A, anno 1973);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 16/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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