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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/09/2025, n. 4713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4713 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 29.9.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi: Contr Per il convenuto\opposto l'avv. BALESTRAZZI FRANCESCO per e l'avv. AURORA CENTAMORE in sostituzione dell'avv. GIUSEPPE GRILLO. I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
N. R.G. 4789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4789/2024 promossa da
C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Rinaldi (C.F.
), presso il cui studio in Catania, Via Milano n. 82, è elettivamente domiciliata;
C.F._1 ATTRICE
contro
P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi (C.F. pagina 1 di 5 ) e Francesco Balestrazzi (C.F. ), con domicilio digitale C.F._2 C.F._3 presso gli indirizzi PEC: e Email_1
Email_2 CONVENUTA e appartenente al , C.F. in persona del Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo (C.F.
), presso il cui studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 2, è elettivamente C.F._4 domiciliata.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 29.9.2025 che qui si intende richiamato. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 06.05.2024 -regolarmente notificato- la società
[...]
conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_2 [...] chiedendo: “Che il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, CP_3 dichiari estinta la polizza fidejussoria n. 40/07 contratta il 14.09.2007 tra la società attrice e la
[...]
ora in favore della e successivi cessionari, e disponga lo CP_5 Controparte_3 CP_6 svincolo in favore della società attrice del titolo concesso in pegno alla;
Condanni la Controparte_3
al risarcimento dei danni liquidati equitativamente in € 10.000,00 o, comunque, nella CP_2 CP_7 misura ritenuta dal Tribunale entro il suddetto limite, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla rifusione delle spese vive (€ 189,52) e compensi della procedura di mediazione e le spese vive (€ 545,00) e compensi del giudizio, oltre cpa ed iva. Salvo ogni altro diritto od azione.”. A sostegno di siffatte domande allegava di aver stipulato in data 14.09.2007 con Controparte_5
già appartenente al gruppo ed ora di cui era tuttora cliente, un contratto
[...] Controparte_3 di garanzia fideiussoria (n. 40/07), con cui si costituiva garante di essa attrice in Controparte_5 favore della ino alla concorrenza di € 25.000,00, a sua volta garantito con un pegno CP_6 costituito da un titolo. Deduceva, quindi, che con missiva del 25 febbraio 2010 la e la CP_6 CP_8 comunicavano l'avvenuta cessione delle partite debitorie creditorie dalla alla CP_6 CP_8 appartenente al medesimo gruppo, e che subito dopo aveva ricevuto una nota della stessa con cui CP_8 si rappresentava, tra l'altro, che era in corso una controversia con la dandosi comunque CP_7 atto che “sino alla data odierna, alcuna contestazione può essere mossa nei confronti di codesta società, avendo adempiuto correttamente alle obbligazioni scaturenti dai contratti di affiliazione commerciale
…”. Osservava, poi, come successivamente la avesse comunicato di essere divenuta titolare, CP_7 in virtù di una cessione, dei crediti della e della polizza fidejussoria in questione. CP_6 Pertanto, stante il decorso del tempo, con pec del 14.04.2023, la società attrice aveva intimato alle banche qui convenute la liberatoria fidejussoria e la liquidazione del pegno, alla quale aveva però dato riscontro esclusivamente allegando di ritenere necessaria la liberatoria del Controparte_3 creditore. Esperito, quindi, negativamente il procedimento di mediazione, veniva introitato il presente giudizio. Costituitasi in giudizio con comparsa del 27.06.2024 , questa sostanzialmente Controparte_3 rilevava che per poter procedere con lo scarico della garanzia in questione e con lo svincolo del pegno era necessario acquisire la liberatoria da parte della beneficiaria della garanzia e/o la restituzione pagina 2 di 5 dell'atto fideiussorio e che beneficiaria della garanzia – non avendo la deducente ricevuto CP_3 ulteriori comunicazioni e/o notifiche relative a cessioni successive - risultava essere ancora CP_7 sulla base della comunicazione di cessione del 21.05.2010. Di guisa che, così, concludeva: “- in caso di accoglimento della domanda attorea di estinzione della polizza fideiussoria di cui in premessa e di svincolo del pegno, dichiarare che nulla è o sarà dovuto da
a favore dell'attuale beneficiario in ragione della garanzia a suo tempo rilasciata e CP_3 oggetto del presente giudizio;
- condannare chi di dovere al pagamento delle spese e dei compensi di lite.”. Contr Costituitasi, seppur tardivamente, anche la (di seguito , la Controparte_2 stessa eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e di titolarità del rapporto controverso, confermando quanto già comunicato in sede di mediazione ovvero che “i crediti vantati dalla Banca nei confronti di , sono rientrati nella cessione di crediti pro soluto - ai sensi Controparte_9 dell'art. 58 del D. Lgs385/1993 – perfezionata il 6.12.2019 in favore di . E che CP_10 conseguentemente non era più in possesso della documentazione bancaria riconducibile a
[...]
, essendo stata consegnata alla cessionaria Controparte_9 CP_10 Di talché concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - rigettare le domande attoree accertando e dichiarando il difetto di legittimazione passiva e di titolarità del rapporto controverso in capo a Con vittoria di spese e compensi.”. Controparte_2 Differita al 03.03.2025 l'udienza indicata dall'attore in citazione e assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla citata udienza del 3 marzo -non essendo state formulate istanze istruttorie- la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. al 30.06.2025. Il 30.06.2025 le parti presenti hanno, quindi, concluso come da verbale ex art. 281 sexies c.p.c. che qui si intende richiamato.
******************* Le domande attoree si rivelano fondate e meritano di essere accolte per quanto appresso si dirà. Nel caso alla mano il giudizio prende le mosse da una fideiussione datata 14.09.2007 (n. 40/07) con cui (in seguito incorporata in si è costituita garante della Controparte_5 Controparte_3 società attrice nei confronti della sino alla concorrenza di € 25.000,00, per l'esatto CP_6 adempimento di tutte le obbligazioni della discendenti dal Parte_2 contratto di franchising commerciale del 07.03.2006 sottoscritto per l'appunto con (v. CP_6 all. 6 fascicolo attoreo). Tale fideiussione è stata in seguito garantita con un pegno su titoli in favore di
(v. all. 3 fascicolo - contratto dello 01.12.2020). CP_3 CP_3 Nelle more la ha, quindi, comunicato all'attrice e a di essere divenuta CP_7 CP_3 titolare dei crediti della e della polizza fidejussoria in questione in virtù di un atto di CP_6 cessione. Ebbene, lamenta all'uopo l'attrice che, nonostante il decorso del tempo e la diffida a tal fine rivolta alle banche qui convenute, le stesse non hanno provveduto con la chiesta liberatoria fidejussoria, Contr adducendo la necessità di avere la liberatoria del creditore e di aver ceduto il proprio CP_3 credito a e di non avere più neppure la disponibilità della documentazione ad esso CP_10 afferente. Or, quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva e di titolarità del rapporto controverso in Contr capo a sul punto giova preliminarmente osservare come si sia espressa la Suprema Corte (Cass. S.U. n. 2951/2016), distinguendo tra la legittimazione ad agire, la quale -attenendo al diritto di azione- spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la titolarità della posizione soggettiva attiva, ma anche passiva, che invece afferisce al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda, il cui difetto può essere rilevato anche d'ufficio. Difatti, il difetto di legittimazione passiva, ossia la mancanza di titolarità del rapporto controverso in capo al soggetto convenuto, non costituisce un'eccezione in senso tecnico, ma una mera difesa, che il giudice può rilevare d'ufficio, salvo il limite del giudicato ostativo (Cfr. Cass. n. 26788/2018), non pagina 3 di 5 soggiacendo ad alcun termine decadenziale. Contr Ne discende, pertanto, che la doglianza sollevata dalla ancorché costituitasi oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c., circa il proprio difetto di legittimazione passiva e di titolarità del rapporto controverso non può essere considerata tardiva e come tale deve essere esaminata. Ciò posto, si evidenzia che dalla corrispondenza prodotta in giudizio emerge come tutti i crediti derivanti dal contratto di franchising e dalla fideiussione di cui in parola siano stati ceduti dalla CP_6 Contr alla (v. comunicazione della del 21.05.2020 inviata all'attrice e a
[...] CP_7 CP_11
10 fascicolo attoreo e all. 2 fasc. ).
[...] CP_3 Contr Di contro la al fine di supportare l'asserito difetto di legittimazione passiva ha allegato un contratto di cessione di crediti ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 intervenuto nel dicembre 2019 con la alla quale sarebbe stata ceduta anche la posizione anzidetta. CP_10 Nondimeno né dalla lettura del contratto di cessione del 05.12.2019 né dall'avviso di cessione Contr pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 17.12.2019 (v. all. 3 e 4 fasc. , è possibile evincere quanto dalla stessa assunto, posto che -come anche osservato dall'attrice- il credito in questione non può essere considerato “a sofferenza”, poiché era assistito da una garanzia fideiussoria bancaria (v. all. 3 contratto di cessione) e nulla risultava dovuto all'originaria creditrice (v. all. 9 fascicolo attoreo sul corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dai contratti di affiliazione commerciale). Peraltro, parte convenuta non ha prodotto né l'elenco dei crediti ceduti e a cui il citato contratto di cessione rimanda in più parti né la comunicazione ai debitori dell'avvenuta cessione;
comunicazione che pur non essendo necessaria per rendere la cessione efficace rispetto al debitore ceduto, bastando la pubblicazione in G.U. ex art. 58, commi 2-4 T.U.B., nondimeno era espressamente prevista dallo stesso Contr contratto quale ulteriore forma di pubblicità (v. pag. 5 contratto di cessione - all. 3 fasc. . Per di più la stessa chiamata in mediazione, ha espressamente dichiarato che CP_10 CP_
“…alla data odierna, non risulta titolare di alcun credito nei confronti di
[...]
” (v. all.to 5 fascicolo attoreo). Parte_1 Contr Sicché, si ritiene che non vi sia la prova in atti dell'asserita cessione da parte di della posizione creditoria in esame a e della consequenziale successione di quest'ultima nella titolarità CP_10 del rapporto controverso attraverso la procedura prevista dall'art. 58 TUB, dovendosi piuttosto Contr concludere che la titolarità del rapporto sia rimasta radicata in capo a valorizzandosi quanto sostenuto da parte attrice e dalla stessa convenuta . CP_3 Passando, quindi, ad esaminare la domanda attorea si osserva che, a fronte della richiesta di Contr liberatoria della polizza fideiussoria n. 40/07, né né, in particolare, hanno mosso CP_3 alcuna contestazione, neppure in via subordinata, in ordine all'esatto adempimento da parte dell'attrice, quale franchisee, delle obbligazioni scaturenti dal contratto di franchising commerciale del 07.03.2006 relativo all'attività di vicinato a marchio “ , garantite dalla fideiussione bancaria in questione, CP_8 avente come data di scadenza il 07.03.2011, con possibilità di proroga per un ugual periodo. Conseguentemente, risultando non solo non contestato il puntuale adempimento delle obbligazioni garantite ma anche documentato dalla lettera del franchisor del 26.02.2010 (v. all. 9 fasc. attoreo), priva Contr di alcuna giustificazione causale si appalesa la perdurante condotta omissiva sinora tenuta dalla cessionaria dei crediti di detto franchisor, la quale non ha proceduto con la dichiarazione di liberazione della garanzia, affermando persino di non avere più la disponibilità dell'originale della garanzia fideiussoria in precedenza acquisita dalla (v. all. 10 fasc. attoreo). CP_6 Da quanto sopra esposto discende, poi, la fondatezza della domanda risarcitoria formulata, seppur limitatamente ai danni maturatisi successivamente all'invio da parte dell'attrice della lettera di messa in mora del 14.04.2024, non emergendo dalla documentazione offerta uno specifico termine per lo svincolo della fideiussione in capo al creditore e non essendo stato possibile determinare se la polizza in questione sia stata rinnovata o meno alla data di scadenza del 07.03.2011. Di guisa che, in accoglimento delle domande attoree, si dichiara estinta la polizza fidejussoria n. 40/07 contratta il 14.09.2007 tra la società attrice e l'allora ora Controparte_5 CP_3
pagina 4 di 5 in favore della , a cui è succeduta -quale cessionaria- la CP_6 CP_6 Controparte_2
e si dispone lo svincolo in favore della società
[...] Controparte_12 titoli concessi in pegno a come risultanti dal contratto di
[...] Controparte_3 pegno dello 01.12.2020 (v. all. 3 fasc. . Controparte_3
Per l'effetto, assorbita ogni ulteriore questione, si condanna la convenuta Controparte_2 al risarcimento dei danni quantificati in € 450,00, oltre interessi legali dalla domanda al
[...] soddisfo;
somma così determinata sulla scorta dell'importo dell'ultimo addebito effettuato da CP_3
-successivamente all'invio della raccomandata di messa in mora- a titolo di commissioni per
[...] l'ingiustificato mantenimento della fideiussione n. 40/7 (v. all. alla I mem. 171 ter c.p.c. attorea), non essendo stata fornita la prova di ulteriori danni e non sussistendo i presupposti per una valutazione equitativa degli stessi. Difatti, nella liquidazione del danno è possibile ricorrere ad una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. solo in via sussidiaria laddove il danno sia stato accertato e al contempo sia oggettivamente impossibile provarne l'entità (Cfr. Cass. n. 26051/2020), circostanze che non ricorrono nella fattispecie in esame. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono, dunque, poste a carico della nei confronti di parte attrice, mentre vengono Controparte_2 interamente compensate nei confronti della convenuta la quale non ha Controparte_3 sostanzialmente svolto alcuna domanda e/o ha sollevato eccezioni nei confronti degli altri contraddittori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- Dichiara estinta la polizza fidejussoria n. 40/07 contratta il 14.09.2007 tra la società attrice e l'allora ora in favore della e della successiva Controparte_5 Controparte_3 CP_6 cessionaria Controparte_2
- Dispone lo svincolo in favore della società Parte_1 dei titoli concessi in pegno a come risultanti dal contratto di pegno dello Controparte_3 01.12.2020.
- Condanna a corrispondere all'attrice la somma di € 450,00 a titolo Controparte_2 di risarcimento del danno, oltre interessi legali sino al soddisfo.
- Condanna la a corrispondere all'attrice le spese di lite, che liquida Controparte_2 in euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre spese vive, spese generali pari al 15%, IVA e C.P.A se dovute per legge.
- Compensa, invece, le spese nei rapporti tra e le altre parti del giudizio. Controparte_3
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 29.9.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca
pagina 5 di 5
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 29.9.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi: Contr Per il convenuto\opposto l'avv. BALESTRAZZI FRANCESCO per e l'avv. AURORA CENTAMORE in sostituzione dell'avv. GIUSEPPE GRILLO. I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
N. R.G. 4789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4789/2024 promossa da
C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Rinaldi (C.F.
), presso il cui studio in Catania, Via Milano n. 82, è elettivamente domiciliata;
C.F._1 ATTRICE
contro
P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi (C.F. pagina 1 di 5 ) e Francesco Balestrazzi (C.F. ), con domicilio digitale C.F._2 C.F._3 presso gli indirizzi PEC: e Email_1
Email_2 CONVENUTA e appartenente al , C.F. in persona del Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo (C.F.
), presso il cui studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 2, è elettivamente C.F._4 domiciliata.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 29.9.2025 che qui si intende richiamato. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 06.05.2024 -regolarmente notificato- la società
[...]
conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_2 [...] chiedendo: “Che il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, CP_3 dichiari estinta la polizza fidejussoria n. 40/07 contratta il 14.09.2007 tra la società attrice e la
[...]
ora in favore della e successivi cessionari, e disponga lo CP_5 Controparte_3 CP_6 svincolo in favore della società attrice del titolo concesso in pegno alla;
Condanni la Controparte_3
al risarcimento dei danni liquidati equitativamente in € 10.000,00 o, comunque, nella CP_2 CP_7 misura ritenuta dal Tribunale entro il suddetto limite, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla rifusione delle spese vive (€ 189,52) e compensi della procedura di mediazione e le spese vive (€ 545,00) e compensi del giudizio, oltre cpa ed iva. Salvo ogni altro diritto od azione.”. A sostegno di siffatte domande allegava di aver stipulato in data 14.09.2007 con Controparte_5
già appartenente al gruppo ed ora di cui era tuttora cliente, un contratto
[...] Controparte_3 di garanzia fideiussoria (n. 40/07), con cui si costituiva garante di essa attrice in Controparte_5 favore della ino alla concorrenza di € 25.000,00, a sua volta garantito con un pegno CP_6 costituito da un titolo. Deduceva, quindi, che con missiva del 25 febbraio 2010 la e la CP_6 CP_8 comunicavano l'avvenuta cessione delle partite debitorie creditorie dalla alla CP_6 CP_8 appartenente al medesimo gruppo, e che subito dopo aveva ricevuto una nota della stessa con cui CP_8 si rappresentava, tra l'altro, che era in corso una controversia con la dandosi comunque CP_7 atto che “sino alla data odierna, alcuna contestazione può essere mossa nei confronti di codesta società, avendo adempiuto correttamente alle obbligazioni scaturenti dai contratti di affiliazione commerciale
…”. Osservava, poi, come successivamente la avesse comunicato di essere divenuta titolare, CP_7 in virtù di una cessione, dei crediti della e della polizza fidejussoria in questione. CP_6 Pertanto, stante il decorso del tempo, con pec del 14.04.2023, la società attrice aveva intimato alle banche qui convenute la liberatoria fidejussoria e la liquidazione del pegno, alla quale aveva però dato riscontro esclusivamente allegando di ritenere necessaria la liberatoria del Controparte_3 creditore. Esperito, quindi, negativamente il procedimento di mediazione, veniva introitato il presente giudizio. Costituitasi in giudizio con comparsa del 27.06.2024 , questa sostanzialmente Controparte_3 rilevava che per poter procedere con lo scarico della garanzia in questione e con lo svincolo del pegno era necessario acquisire la liberatoria da parte della beneficiaria della garanzia e/o la restituzione pagina 2 di 5 dell'atto fideiussorio e che beneficiaria della garanzia – non avendo la deducente ricevuto CP_3 ulteriori comunicazioni e/o notifiche relative a cessioni successive - risultava essere ancora CP_7 sulla base della comunicazione di cessione del 21.05.2010. Di guisa che, così, concludeva: “- in caso di accoglimento della domanda attorea di estinzione della polizza fideiussoria di cui in premessa e di svincolo del pegno, dichiarare che nulla è o sarà dovuto da
a favore dell'attuale beneficiario in ragione della garanzia a suo tempo rilasciata e CP_3 oggetto del presente giudizio;
- condannare chi di dovere al pagamento delle spese e dei compensi di lite.”. Contr Costituitasi, seppur tardivamente, anche la (di seguito , la Controparte_2 stessa eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e di titolarità del rapporto controverso, confermando quanto già comunicato in sede di mediazione ovvero che “i crediti vantati dalla Banca nei confronti di , sono rientrati nella cessione di crediti pro soluto - ai sensi Controparte_9 dell'art. 58 del D. Lgs385/1993 – perfezionata il 6.12.2019 in favore di . E che CP_10 conseguentemente non era più in possesso della documentazione bancaria riconducibile a
[...]
, essendo stata consegnata alla cessionaria Controparte_9 CP_10 Di talché concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - rigettare le domande attoree accertando e dichiarando il difetto di legittimazione passiva e di titolarità del rapporto controverso in capo a Con vittoria di spese e compensi.”. Controparte_2 Differita al 03.03.2025 l'udienza indicata dall'attore in citazione e assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla citata udienza del 3 marzo -non essendo state formulate istanze istruttorie- la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. al 30.06.2025. Il 30.06.2025 le parti presenti hanno, quindi, concluso come da verbale ex art. 281 sexies c.p.c. che qui si intende richiamato.
******************* Le domande attoree si rivelano fondate e meritano di essere accolte per quanto appresso si dirà. Nel caso alla mano il giudizio prende le mosse da una fideiussione datata 14.09.2007 (n. 40/07) con cui (in seguito incorporata in si è costituita garante della Controparte_5 Controparte_3 società attrice nei confronti della sino alla concorrenza di € 25.000,00, per l'esatto CP_6 adempimento di tutte le obbligazioni della discendenti dal Parte_2 contratto di franchising commerciale del 07.03.2006 sottoscritto per l'appunto con (v. CP_6 all. 6 fascicolo attoreo). Tale fideiussione è stata in seguito garantita con un pegno su titoli in favore di
(v. all. 3 fascicolo - contratto dello 01.12.2020). CP_3 CP_3 Nelle more la ha, quindi, comunicato all'attrice e a di essere divenuta CP_7 CP_3 titolare dei crediti della e della polizza fidejussoria in questione in virtù di un atto di CP_6 cessione. Ebbene, lamenta all'uopo l'attrice che, nonostante il decorso del tempo e la diffida a tal fine rivolta alle banche qui convenute, le stesse non hanno provveduto con la chiesta liberatoria fidejussoria, Contr adducendo la necessità di avere la liberatoria del creditore e di aver ceduto il proprio CP_3 credito a e di non avere più neppure la disponibilità della documentazione ad esso CP_10 afferente. Or, quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva e di titolarità del rapporto controverso in Contr capo a sul punto giova preliminarmente osservare come si sia espressa la Suprema Corte (Cass. S.U. n. 2951/2016), distinguendo tra la legittimazione ad agire, la quale -attenendo al diritto di azione- spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la titolarità della posizione soggettiva attiva, ma anche passiva, che invece afferisce al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda, il cui difetto può essere rilevato anche d'ufficio. Difatti, il difetto di legittimazione passiva, ossia la mancanza di titolarità del rapporto controverso in capo al soggetto convenuto, non costituisce un'eccezione in senso tecnico, ma una mera difesa, che il giudice può rilevare d'ufficio, salvo il limite del giudicato ostativo (Cfr. Cass. n. 26788/2018), non pagina 3 di 5 soggiacendo ad alcun termine decadenziale. Contr Ne discende, pertanto, che la doglianza sollevata dalla ancorché costituitasi oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c., circa il proprio difetto di legittimazione passiva e di titolarità del rapporto controverso non può essere considerata tardiva e come tale deve essere esaminata. Ciò posto, si evidenzia che dalla corrispondenza prodotta in giudizio emerge come tutti i crediti derivanti dal contratto di franchising e dalla fideiussione di cui in parola siano stati ceduti dalla CP_6 Contr alla (v. comunicazione della del 21.05.2020 inviata all'attrice e a
[...] CP_7 CP_11
10 fascicolo attoreo e all. 2 fasc. ).
[...] CP_3 Contr Di contro la al fine di supportare l'asserito difetto di legittimazione passiva ha allegato un contratto di cessione di crediti ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 intervenuto nel dicembre 2019 con la alla quale sarebbe stata ceduta anche la posizione anzidetta. CP_10 Nondimeno né dalla lettura del contratto di cessione del 05.12.2019 né dall'avviso di cessione Contr pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 17.12.2019 (v. all. 3 e 4 fasc. , è possibile evincere quanto dalla stessa assunto, posto che -come anche osservato dall'attrice- il credito in questione non può essere considerato “a sofferenza”, poiché era assistito da una garanzia fideiussoria bancaria (v. all. 3 contratto di cessione) e nulla risultava dovuto all'originaria creditrice (v. all. 9 fascicolo attoreo sul corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dai contratti di affiliazione commerciale). Peraltro, parte convenuta non ha prodotto né l'elenco dei crediti ceduti e a cui il citato contratto di cessione rimanda in più parti né la comunicazione ai debitori dell'avvenuta cessione;
comunicazione che pur non essendo necessaria per rendere la cessione efficace rispetto al debitore ceduto, bastando la pubblicazione in G.U. ex art. 58, commi 2-4 T.U.B., nondimeno era espressamente prevista dallo stesso Contr contratto quale ulteriore forma di pubblicità (v. pag. 5 contratto di cessione - all. 3 fasc. . Per di più la stessa chiamata in mediazione, ha espressamente dichiarato che CP_10 CP_
“…alla data odierna, non risulta titolare di alcun credito nei confronti di
[...]
” (v. all.to 5 fascicolo attoreo). Parte_1 Contr Sicché, si ritiene che non vi sia la prova in atti dell'asserita cessione da parte di della posizione creditoria in esame a e della consequenziale successione di quest'ultima nella titolarità CP_10 del rapporto controverso attraverso la procedura prevista dall'art. 58 TUB, dovendosi piuttosto Contr concludere che la titolarità del rapporto sia rimasta radicata in capo a valorizzandosi quanto sostenuto da parte attrice e dalla stessa convenuta . CP_3 Passando, quindi, ad esaminare la domanda attorea si osserva che, a fronte della richiesta di Contr liberatoria della polizza fideiussoria n. 40/07, né né, in particolare, hanno mosso CP_3 alcuna contestazione, neppure in via subordinata, in ordine all'esatto adempimento da parte dell'attrice, quale franchisee, delle obbligazioni scaturenti dal contratto di franchising commerciale del 07.03.2006 relativo all'attività di vicinato a marchio “ , garantite dalla fideiussione bancaria in questione, CP_8 avente come data di scadenza il 07.03.2011, con possibilità di proroga per un ugual periodo. Conseguentemente, risultando non solo non contestato il puntuale adempimento delle obbligazioni garantite ma anche documentato dalla lettera del franchisor del 26.02.2010 (v. all. 9 fasc. attoreo), priva Contr di alcuna giustificazione causale si appalesa la perdurante condotta omissiva sinora tenuta dalla cessionaria dei crediti di detto franchisor, la quale non ha proceduto con la dichiarazione di liberazione della garanzia, affermando persino di non avere più la disponibilità dell'originale della garanzia fideiussoria in precedenza acquisita dalla (v. all. 10 fasc. attoreo). CP_6 Da quanto sopra esposto discende, poi, la fondatezza della domanda risarcitoria formulata, seppur limitatamente ai danni maturatisi successivamente all'invio da parte dell'attrice della lettera di messa in mora del 14.04.2024, non emergendo dalla documentazione offerta uno specifico termine per lo svincolo della fideiussione in capo al creditore e non essendo stato possibile determinare se la polizza in questione sia stata rinnovata o meno alla data di scadenza del 07.03.2011. Di guisa che, in accoglimento delle domande attoree, si dichiara estinta la polizza fidejussoria n. 40/07 contratta il 14.09.2007 tra la società attrice e l'allora ora Controparte_5 CP_3
pagina 4 di 5 in favore della , a cui è succeduta -quale cessionaria- la CP_6 CP_6 Controparte_2
e si dispone lo svincolo in favore della società
[...] Controparte_12 titoli concessi in pegno a come risultanti dal contratto di
[...] Controparte_3 pegno dello 01.12.2020 (v. all. 3 fasc. . Controparte_3
Per l'effetto, assorbita ogni ulteriore questione, si condanna la convenuta Controparte_2 al risarcimento dei danni quantificati in € 450,00, oltre interessi legali dalla domanda al
[...] soddisfo;
somma così determinata sulla scorta dell'importo dell'ultimo addebito effettuato da CP_3
-successivamente all'invio della raccomandata di messa in mora- a titolo di commissioni per
[...] l'ingiustificato mantenimento della fideiussione n. 40/7 (v. all. alla I mem. 171 ter c.p.c. attorea), non essendo stata fornita la prova di ulteriori danni e non sussistendo i presupposti per una valutazione equitativa degli stessi. Difatti, nella liquidazione del danno è possibile ricorrere ad una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. solo in via sussidiaria laddove il danno sia stato accertato e al contempo sia oggettivamente impossibile provarne l'entità (Cfr. Cass. n. 26051/2020), circostanze che non ricorrono nella fattispecie in esame. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono, dunque, poste a carico della nei confronti di parte attrice, mentre vengono Controparte_2 interamente compensate nei confronti della convenuta la quale non ha Controparte_3 sostanzialmente svolto alcuna domanda e/o ha sollevato eccezioni nei confronti degli altri contraddittori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- Dichiara estinta la polizza fidejussoria n. 40/07 contratta il 14.09.2007 tra la società attrice e l'allora ora in favore della e della successiva Controparte_5 Controparte_3 CP_6 cessionaria Controparte_2
- Dispone lo svincolo in favore della società Parte_1 dei titoli concessi in pegno a come risultanti dal contratto di pegno dello Controparte_3 01.12.2020.
- Condanna a corrispondere all'attrice la somma di € 450,00 a titolo Controparte_2 di risarcimento del danno, oltre interessi legali sino al soddisfo.
- Condanna la a corrispondere all'attrice le spese di lite, che liquida Controparte_2 in euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre spese vive, spese generali pari al 15%, IVA e C.P.A se dovute per legge.
- Compensa, invece, le spese nei rapporti tra e le altre parti del giudizio. Controparte_3
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 29.9.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca
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