Art. 2.
Le infrazioni, da chiunque commesse, alle norme che saranno emanate in forza della presente legge e che riguardino direttamente la sicurezza dell'esercizio o ci siano intese a salvaguardare l'incolumita' di altre persone oppure a vietare lo svolgimento di attivita' abusive di particolare nocumento, nonche' le inadempienti irregolarita' da parte dei direttori o responsabili dell'esercizio dei servizi in concessione, saranno soggetto alla pena della sola ammenda, fino al limite massimo di L. 1.000.000, oppure dell'ammenda fino al limite suddetto in alternativa con l'arresto fino a due mesi, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave.
Nei casi di comminazione di sola ammenda, potra' essere stabilita una procedura che consenta la possibilita' dell'oblazione in via amministrativa.
Le altre infrazioni alle norme delegate saranno soggette a sanzioni amministrative del pagamento di somme, fino al limite massimo di L. 100.000.
Le infrazioni, da chiunque commesse, alle norme che saranno emanate in forza della presente legge e che riguardino direttamente la sicurezza dell'esercizio o ci siano intese a salvaguardare l'incolumita' di altre persone oppure a vietare lo svolgimento di attivita' abusive di particolare nocumento, nonche' le inadempienti irregolarita' da parte dei direttori o responsabili dell'esercizio dei servizi in concessione, saranno soggetto alla pena della sola ammenda, fino al limite massimo di L. 1.000.000, oppure dell'ammenda fino al limite suddetto in alternativa con l'arresto fino a due mesi, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave.
Nei casi di comminazione di sola ammenda, potra' essere stabilita una procedura che consenta la possibilita' dell'oblazione in via amministrativa.
Le altre infrazioni alle norme delegate saranno soggette a sanzioni amministrative del pagamento di somme, fino al limite massimo di L. 100.000.