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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/06/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 308/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, DO.SS
Francesca Bellomo, pronuncia mediante lettura del dispositivo e deposito delle contestuali motivazioni la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 308 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, promoSS
DA
(c.f. e P. Iva n. Parte_1
) sedente in Milano alla Via Gaetano Negri n. 1, in persona del procuratore speciale Avv. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Leonardi giusta delega in atti;
Parte_2 ricorrente-opponente
CONTRO
, (c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._1
Teramo (TE) alla Via Bindi n. 8 – San Nicolò a Tordino, elettivamente domiciliata alla Via G. Galilei
n. 118/A - San Nicolò a Tordino, presso e nello studio dell'Avv. Giannicola Scarciolla che la rappresenta e difende giusta procura in atti, resistente- opposta
, (c.f. nato a Pescara il [...], in [...] CP_2 C.F._2 alla Via Vincenzo Cilli n. 1/2, elettivamente domiciliato in Teramo al Viale Giovanni Bovio 71 presso lo studio dell'Avv. Stefano Mariano, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Polisini giusta mandato in atti, altro opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 19.06.2025. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 31.01.2022,
[...]
(d'ora in poi ha proposto opposizione al decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 1281, emesso dal Tribunale di Teramo in data 1 dicembre 2021, nel procedimento monitorio rubricato al n. 3515/2021, notificato in data 23 dicembre 2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento per canoni locatizi insoluti, in favore di e della CP_1 CP_2 somma di € 36.855,08 oltre interessi legali e spese di procedura.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che e - subentrati in qualità di locatori nel contratto di locazione CP_1 CP_2 stipulato tra la e EL TA PA (dal 14.04.2015 , avente ad oggetto Controparte_3 Pt_1 una porzione di lastrico solare di mq. 15 per l'ancoraggio dell'antenna e mq. 30 di giardino per il posizionamento degli apparati, oltre alla possibilità della discesa di cavi lungo la parte ovest dell'immobile di loro proprietà sito nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE) Via Roma n.
6 - avevano richiesto il pagamento dei canoni di locazione per le scadenze annuali dal 1.06.2020 e 1.06.2021 e così fino alla data del 31.5.2022 per un importo, rivalutato secondo quanto contrattualmente pattuito, di complessivi € 36.855,08 oltre interessi legali;
b) che i locatori avevano dato atto di aver già ottenuto, per le scadenza annuali dal 1.06.2014 al
1.06.2019, dall'intestato Tribunale, il decreto ingiuntivo n. 740/2020 RG per l'importo di complessivi €
98.019,10 avverso il quale la aveva proposto opposizione eccependo che nulla era dovuto Pt_1 essendo intervenuta la risoluzione del contratto di locazione;
c) che il G.I., DO.SS , in quel procedimento, con ordinanza in data 14.09.2021, aveva Per_1 dichiarato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 740/2020 e, nel frattempo, in data 4.05.2021 la aveva inoltrato la comunicazione di recesso dal contratto di locazione per Pt_1 effetto della quale il rapporto, secondo gli opposti, si sarebbe interrotto alla data del 31.5.2022;
d) che nulla era dovuto dalla agli opposti, atteso che il rapporto contrattuale era, di Parte_1 fatto, ceSSto nel mese di settembre 2015, con l'avvenuto spegnimento dei propri apparati di trasmissione e l'invio in loco dei tecnici della Ceit Impianti S.r.l. al fine di procedere con l'attività di dismissione e rimozione della stazione Parte_3
e) che la suddetta operazione del 4/09/2015 di liberazione dell'immobile era stata peraltro illegittimamente impedita da (genitore dell'opposta il quale non aveva Persona_2 CP_1 permesso ai tecnici della CEIT, che stavano già lavorando per smontare il ripetitore collocato, di completare l'intervento adducendo di non essere stato preventivamente informato dalla EL TA
(originaria conduttrice del contratto di locazione sino al subentro di intervenuto in data Pt_1
1/04/2015) ed in ragione della morosità della conduttrice nel pagamento dei canoni di locazione;
f) che, nella specie, si era pertanto concretizzata la fattispecie di cui all'art. 1220 c.c., che esclude la mora del debitore se quest'ultimo ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate ex art. 1216 c.c., salvo che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo;
g) che la giurisprudenza era costante nell'affermare che “In tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della compleSS procedura ex art. 1216 c.c. e art. 1209 c.c. secondo comma, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti
(art. 1207 c.c), l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), purché serie, concrete e tempestive e sempre che non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell'art. 1591 c.c. ( Cass. Civ. 11.2.2020 n. 3135; Cass. Civ. 8672/2017; Tribunale di Roma 9/3/2020 n.
4961),
h) che l'accesso in loco, da parte dei tecnici CEIT, per procedere alla rimozione della stazione radio base, aveva rappresentato una seria, concreta ed effettiva offerta non formale di restituzione dell'immobile da parte della mentre il rifiuto dei locatori a liberare l'immobile non era Pt_1 supportato da un legittimo motivo;
i) che la morosità non era addebitabile alla titolare alla data del 4 settembre 2015 del Pt_1 rapporto locatizio, ma bensì alla EL TA PA, in quanto la era subentrata nel rapporto di Pt_1 locazione dal mese di aprile 2015, per cui la morosità degli anni precedenti, qualora esistente, era a carico della EL TA ai sensi e per gli effetti dell'art. 2560 c.c.;
j) che anche il comportamento dei locatori, i quali, per oltre 4 anni, avevano omesso di richiedere il pagamento dei canoni di locazione dimostrava, per facta concludentia, l'intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale;
k) che, in ogni caso, dal comportamento di entrambe le parti contrattuali, andava desunta la risoluzione della locazione per mutuo consenso: avendo la conduttrice espresso la volontà di risolvere il contratto attraverso la proposta informale di rilascio dell'immobile e di chiusura dell'attività di trasmissione radio, e non avendo i locatori intrapreso alcuna iniziativa per ottenere il pagamento dei canoni di locazione, sino alla lettera di diffida del 2019, a distanza di 4 anni dalla chiusura della stazione radio base;
l) che la pretesa monitoria era ingiustificata anche nel quantum atteso che il rapporto di locazione, anche ove non si fosse accertata la ceSSzione alla data del 4 settembre 2015, si era comunque risolto alla data del 7 novembre 2021, a fronte del recesso esercitato dalla con racc. a/r del 4 maggio Pt_1
2021, atteso che l'ultimo comma dell'art. 2 del contratto di locazione prevedeva la facoltà di recesso per il conduttore “mediante raccomandata A/R almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione”;
m) che dunque la era, al più, tenuta a corrispondere ai ricorrenti solamente i canoni di Pt_1 locazione sino alla data del 7 novembre 2021, anziché sino al 31/05/2022 come da essi preteso;
n) che non era altresì dovuta la rivalutazione monetaria, atteso che i locatori non avevano annualmente richiesto alla il pagamento della rivalutazione Istat, pur contrattualmente prevista, e Pt_1 poiché i ricorrenti non avevano mai richiesto l'aggiornamento del canone, dovendosi dunque ritenere il parametro economico da prendere a riferimento per la quantificazione del canone, eventualmente dovuto, l'importo originariamente concordato in € 15.000,00 annui, quindi complessivamente €
30.000,00 anziché 36.855,08;
o) che in data 15/11/2021 la aveva provveduto a versare, con animo di ripetizione, la somma Pt_1 di € 101.243,65 in esecuzione dell'ordinanza di provvisoria esecuzione conceSS al d.i. n. 740/2020 e pertanto non sussisteva il presupposto del gravissimo pregiudizio, per cui l'istanza ex art. 642 c.p.c. andava respinta.
Tanto premesso l'opponente società ha chiesto: “In rito: respingere la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO: per i motivi esposti in narrativa respingere la pretesa creditoria perché l'importo ingiunto non è dovuto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo.”.
Si sono costituiti in giudizio con comparsa in data 22.03.2022 e i quali CP_1 CP_2 hanno eccepito, in sintesi e per quanto di ragione:
1) che con riferimento ai canoni afferenti il medesimo contratto tra le parti, ma per il periodo contrattuale intercorrente tra la data del 01.06.2014 e la data del 01.06.2019, essi opposti avevano già richiesto ed ottenuto in data 30.07.2020, dal Tribunale di Teramo, un precedente decreto ingiuntivo n.
740/2020 per l'importo di complessivi €. 98.019,10, oltre interessi e spese della procedura;
2) che anche avverso tale decreto, la società odierna opponente, aveva proposto Parte_1 opposizione rubricata dal Tribunale di Teramo con N.R.G. 2848/2020, la cui trattazione assegnata al
G.I. DO.SS aveva portato alla concessione delle provvisoria esecutorietà, avendo il Magistrato Per_1 rilevato che le motivazioni avanzate in fatto ed in diritto dalla difesa avversaria, , “…non Pt_1 fossero fondate su prova scritta”;
3) che a seguito del predetto provvedimento della DO. , la , solo in data Per_1 Pt_1
04.05.2021, aveva inoltrato una comunicazione di recesso dal contratto di locazione, mai rimeSS in precedenza, interrompendo quindi gli effetti del rapporto contrattuale in essere dalla data del
01.06.2007 alla successiva data del 31.05.2022;
4) che le parti avevano contrattualmente definito i termini del rapporto contrattuale la cui durata inizialmente concordata per 9 anni (01.06.2007 al 30.05.2016) sarebbe stata automaticamente rinnovata di 6 anni in 6 anni laddove il “LOCATORE” non avesse inviato disdetta a mezzo racc.ta almeno 12 mesi prima (pertanto entro la data del 30.05.2015) della scadenza contrattuale, nel nostro caso previsti per i primi 9 anni alla data del 30.05.2016, avendo nel contempo, sempre il Locatore, rinunciato alla facoltà di diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza ex art. 29 L. n. 392/78;
5) che nel medesimo art. 2) del richiamato contratto di locazione era stata, altresì, riconosciuta la facoltà per il conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto slavo l'obbligo di comunicazione almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso avrebbe dovuto avere esecuzione, senza prevederne i gravi motivi, al pari del recesso convenzionale ex art. 27, c. 7 L. n. 392/1978;
6) che l'area di circa mq. 30 sulla quale era ancora posizionata la cabina di trasformazione dell'energia elettrica neceSSria all'alimentazione dell'Antenna era di proprietà di soggetti Parte_3 estranei al presente giudizio;
7) che con riferimento al dichiarato spegnimento degli apparati di trasmissione installati (
[...]
per il tramite del distacco dalla fornitura di energia elettrica, lo stesso era stato sconfeSSto Parte_4 dalla perizia depositata a firma ing. ; Persona_3
8) che già con rilevazione effettuata in loco da parte di tecnici specializzati della società di fornitura di energia elettrica, non ultimo in data 16.04.2021, contestualmente alla sostituzione dei contatori con quelli di ultima generazione, si era di fatto constatato che l'impianto di trasmissione era rimasto sempre collegato alla distribuzione di energia elettrica in forza dell'utenza n. 612423814, con potenza di Kw/trifase, precedentemente intestata EL TA S.p.A. e dalla data del 14 gennaio 2015 all'attuale opponente Parte_1
9) che l'opponente , subentrata alla EL TA S.p.A. in tutti i diritti e obblighi inerenti Pt_1 il rapporto contrattuale con decorrenza 01.04.2015, lamentava la presunta mancata accettazione di offerta non formale di rilascio - con riferimento a fatti verificatisi nel settembre dell'anno 2015 - consistita nella presunta rimozione di beni di proprietà della EL, dai luoghi di installazione;
10) che in tale circostanza si sarebbe verificata, secondo la prospettazione difensiva dell'opponente, una presunta ceSSzione degli obblighi connessi al rapporto locatizio, in forza ed in virtù di una offerta non formale di rilascio e dell'altrettanto presunto ingiustificato rifiuto da parte di locatori, ex art. 1220 del c.c.;
11) che in realtà, alcuna offerta non formale era stata avanzata, né alcun soggetto qualificato proprietario-locatore, aveva impedito la rimozione dei beni di proprietà della opponente in quanto i soggetti presuntamente delegati dall'allora EL (odierna ), erano privi di titolo in merito, ed Pt_1 inoltre, sprovvisti di autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte del
Comune di Isola del Gran Sasso D'TA (TE), avevano occupato contemporaneamente sia la pubblica via (n.d.r. Via Roma) impedendo materialmente il transito della autovetture, sia una area di proprietà di un terzo soggetto ( ), posta alle spalle dell'immobile oggetto della locazione;
Controparte_4
12) che estraneo al rapporto contrattuale in contestazione, aveva dichiarato, come Persona_2 da verbale redatto dai militari dell'Arma dei Carabinieri giunti in loco, che alcuna comunicazione era giunta da parte della EL a giustificazione degli interventi, ragione per cui egli aveva ritenuto allertare la locale Stazione dei Carabinieri circa i fatti che si stavano verificando, sia a tutela del patrimonio della steSS , presuntivamente all'oscuro di tali attività, sia al fine di evitare Parte_5 possibili successive contestazioni da parte della società conduttrice, proprietaria dei beni;
13) che le ditte D'ZI GI e C.R. IMPIANTI, presenti in loco, a fronte delle contestazioni mosse nei loro riguardi, non erano state in grado di mostrare alcuna autorizzazione ovvero formale comunicazione della conduttrice , ed avevano proceduto, Parte_5 nell'immediatezza, alla rimozione dei mezzi nonché della cartellonistica stradale abusivamente collocata sulla pubblica via, allontanandosi successivamente, sì che alcuna operazione di rimozione era stata impedita, né tantomeno per il tramite dell'ausilio delle Forze dell'Ordine intervenute;
14) che dalla Relazione di Servizio redatta dai Militari della Legione Carabinieri Abruzzo-Stazione di Isola del Gran Sasso D'TA, si evinceva che tale episodio non poteva essere annoverato come una concreta e seria offerta non formale;
15) che la , già subentrata al momento dei fatti in ogni posizione, non aveva mai contestato Pt_1 agli opposti, e alcunché in merito a tale negativo comportamento, al fine di reiterarne e CP_1 CP_2 palesare agli stessi gli effetti preclusivi ex art. 1220 c.c..;
16) che la aveva inoltrato agli opposti una formale comunicazione di recesso dal contratto di Pt_1 locazione soltanto alla data del 07.05.2021, cioè solo in seguito all'esperimento negativo dell'ulteriore mediazione, ove aveva appreso del contenuto della Relazione di Servizio dei Carabinieri;
17) che non aveva dato prova alcuna della chiusura della né tanto Pt_1 Parte_4 meno aveva provveduto a fornire la prova del fatto che i locatori fossero a conoscenza di tali circostanze: le infrastrutture installate per l'esercizio della telefonia mobile erano ancora presenti in loco e alcuna comunicazione era mai pervenuta ai locatori in merito alla espreSS volontà di recedere dal contratto, fatta eccezione di quella inoltrata in data 07.05.2021, nella quale era espreSSmente specificata l'ulteriore concludente volontà di voler rimuovere dall'immobile la;
Parte_4
18) che di nessun pregio era la tesi dell'opponente secondo la quale, anche in assenza del recesso contrattuale, sarebbero venuti meno gli effetti del contratto di locazione commerciale, unicamente in forza di un comportamento omissivo da parte degli opposti, per non avere gli stessi tentato di ottenere il pagamento delle somme spettanti in forza del richiamato contratto, non potendosi avanzare la domanda di risoluzione del contratto per mutuo dissenso;
19) che in ogni caso, le comunicazioni dell'anno 2019 non erano state le uniche missive inoltrate alla conduttrice, in quanto i convenuti opposti, nel corso del rapporto contrattuale e già a decorrere dall'anno 2016, avevano avanzato in danno di TELECOM, oggi una richiesta di Parte_1 risarcimento per i danni cagionati all'immobile sottostante la collocazione dall'Antenna, in quanto alcune parti della Stazione di trasmissione si erano materialmente staccate dal loro alloggio e dagli ancoraggi, procurando danni al tetto, all'appartamento sottostante e pericoli per l'incolumità anche del vicinato (oggetto di separato giudizio preventivo di accertamento pendente innanzi al presente
Tribunale di Teramo);
20) che nell'anno 2018, malgrado l'apertura da parte della di una posizione di Parte_1 sinistro e della dichiarazione di impegno a definire la vicenda in via bonaria e nel più breve tempo possibile, unitamente alla verifica del mancato versamento dei canoni di locazione, gli stessi convenuti opposti si erano visti costretti, stante l'inerzia e la mancata manutenzione da parte della conduttrice, a provvedere alla manutenzione delle aree intereSSte a proprie cure e spese;
21) che la mancata manutenzione più volte richiesta a EL prima ed a aveva causato Pt_1 danni dalla per oltre €. 30.000,00, come accertato dalla perizia in atti anche Parte_4 dell'ATP, redatta dall'Ing. Persona_4
22) che TELECOM aveva comunicato alla locatrice iniziale, la Controparte_5 cessione del ramo di azienda a decorrere dalla data del 01.04.2015, così che “la aveva assunto Pt_1 la titolarità del rapporto contrattuale relativo all'immobile in oggetto, subentrando a TELECOM
ITALIA S.P.A., in tutti i diritti ed obblighi ad esso inerenti” e poiché nell'immediatezza della Pt_1 cessione non aveva fatto pervenire alcuna formale comunicazione di disconoscimento dei debiti afferenti il contratto di locazione, se ne evinceva la prova dell'annotazione dei debiti nei propri libri contabili aziendali, poiché in caso contrario avrebbe fatto chiamare in manleva e garanzia la steSS
EL TA S.p.A.;
23) che il pagamento del canone annuo di locazione, convenuto nella somma di €. 15.000,00, doveva essere versato in un'unica rata anticipata e pertanto, essendo il canone di locazione non quantificato contrattualmente con cadenza mensile bensì espreSSmente annuale, il recesso del
7.05.2021, con effetti nel novembre 2021, non aveva prodotto effetti sulla quantificazione del canone, e che pertanto la quantificazione delle somme dovute a decorrere dalla data del 01.06.2021 era quella corrispondente al canone annuale di locazione, per il quale era appunto prevista la presentazione di una fattura a tale titolo di carattere annuale e non mensile;
24) che essi locatari non si sarebbero opposti ad una difforme valutazione del quantum, limitatamente ai sei mesi successivi all'inoltro della comunicazione, così nella minor misura di €.
27.641,25, decurtando la II semestralità 2021/2022;
25) che l'aggiornamento Istat era dovuto, come già aveva disposto la DO.SS nel primo d.i., Per_1
e d'ON , dopo la provvisoria esecuzione conceSS, aveva pagato le somme rivalutate con Pt_1
; CP_6
26) che la condotta processuale dell'opponente , integrante abuso del processo e violazione Pt_1 della logica deflattiva del contenzioso, giustificava la sua condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, co. 3 c.p.c..
Tanto eccepito, i convenuti opposti hanno chiesto: “. A) in via preliminare: disporre la riunione per connessione del presente procedimento N.R.G. 308/2022, con il procedimento N.R.G. 2848/2020, entrambi pendenti innanzi a questo Tribunale;
B) sempre in via preliminare, concedere, in ogni caso,
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 1281/2021 – N.r.g. 3515/2021 emesso dal
Tribunale Ordinario di Teramo in data 15.12.2021, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per l'importo di €.
36.855,08-, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di ogni singola scadenza annuale e fino all'effettivo soddisfo in quanto l'opposizione promoSS non risulta fondata su prova scritta, per i motivi esposti come in atti ovvero limitatamente alle somme non opposte;
C) nel merito, rigettare le domande tutte proposte dalla opponente, in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate e per l'effetto confermare integralmente quanto disposto nel decreto ingiuntivo opposto n. 1281/2021 –
N.r.g. 3515/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo in data 15.12.2021; D) in subordine, nel merito, in caso di accoglimento della avanzata domanda di controparte afferente l'obbligo al versamento dei canoni sino alla data del 07.11.2021, condannare opponente,
[...]
n persona del legale rapp.te p.t. al pagamento del minore importo di €. Parte_1
27.641,25-, pari al complessivo canone di cui al decreto opposto, così decurtato della sola II semestralità del canone per l'anno 2021/2022; E) condannare, altresì, la opponente,
n persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento Parte_1 del danno in favore degli opposti, Sig.ra e Sig. nella somma di €. CP_1 CP_2
30.824,60-, ovvero per l'importo maggiore o minore che il Sig. Giudice determinerà in via equitativa, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 1, in virtù dei motivi tutti sopra esposti, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 3. ●
Con vittoria di spese, competenze, spese generali, onorari ed oneri fiscali come per legge.”
Così radicatosi il contraddittorio delle parti, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti. Con ordinanza in data 5.04.2022 la DO.SS Magistrato precedente assegnatario, non Per_5 riteneva sussistere i presupposti per la riunione del presente procedimento con il procedimento di cui al
R.G. 2848/2020 in quanto i due procedimenti si trovavano in fasi diverse ed incompatibili ed i canoni richiesti concernevano periodi di riferimento diversi, con conseguente inconfigurabilità di un rischio di decisioni contrastanti. Con la medesima ordinanza, il precedente decidente, riteneva opportuno, prima di delibare in ordine alla richiesta ex art. 648 c.p.c., formulare alle parti una proposta conciliativa a mente dell'art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: “pagamento da parte di Parte_1 in favore di e della complessiva ed omnicomprensiva somma
[...] CP_1 CP_2 di € 28.000,00 in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, ovvero con le modalità che saranno stabilite dalle parti”. La proposta veniva rifiutata dalle parti.
Veniva quindi successivamente respinta dal Giudice l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni ivi contenute in ordine al quantum e contestualmente, ritenuto, alla luce delle produzioni documentali delle parti, la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la discussione, successivamente assegnandola al sottoscritto Got nell'ambito dell'Ufficio per il processo;
quindi, all'esito della relativa udienza, svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificato il regolare deposito di note scritte dalle parti, si provvede alla decisione.
L'opposizione appare fondata solo in parte per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Come noto, il contratto di locazione implica per il conduttore l'obbligo di restituire l'immobile al termine del rapporto, sia per scadenza naturale sia per disdetta anticipata. Questo dovere, sebbene non esplicitamente menzionato nell'art. 1587 c.c., è implicito nella natura steSS della locazione, regolamentato dall'art. 1590 c.c. che richiede la restituzione del bene nello stato originale, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. Per evitare le conseguenze dell'art. 1591 c.c., il conduttore ha l'obbligo di notificare al locatore l'intenzione di riconsegnare l'immobile. Sebbene in paSSto si richiedesse un'offerta formale, attualmente è sufficiente un'offerta seria, concreta e tempestiva. Tale offerta evita la mora del conduttore, ma non comporta automaticamente la mora del creditore ai sensi degli artt. 1216 e 1209 c.c.. L'art. 1206 c.c. definisce la mora del creditore in due casi: rifiuto della prestazione o omissione delle attività neceSSrie per l'adempimento del debitore. Il rifiuto del locatore di ricevere l'immobile può portare a conseguenze negative per il creditore, tra cui il risarcimento dei danni, le spese di custodia e il rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Se l'obbligazione riguarda beni mobili o denaro, l'offerta deve essere reale e fatta da un pubblico ufficiale. Per i beni immobili, invece, l'offerta consiste in un'intimazione al creditore di prendere possesso dell'immobile. Questo atto deve essere notificato in forma scritta, come previsto dagli artt.
1216, 1209, e 1217 c.c.
Nel contesto delle locazioni, l'art. 1220 c.c. stabilisce che il conduttore non è considerato in mora se ha fatto un'offerta tempestiva, anche non formale, a meno che il locatore non l'abbia rifiutata per un motivo legittimo. Sull'argomento, la Suprema Corte è intervenuta con sentenza n. 8672 del 04/04/2017
a definire il carattere che deve rivestire tale offerta non formale per rendere ingiustificato il rifiuto della steSS da parte del locatore, statuendo che: “In tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, comma 2, c.c., rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti, l'utilizzo, da parte del conduttore, di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, benché insufficiente a costituire in mora il locatore è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell'art. 1591 c.c.”(principio già enunciato in
Cass. civ. n. 1337/2011; successivamente confermato in CaSSzione civile sez. VI, 11/02/2020 n.
3135).
Ancora, Cass. civ. n. 21004/2012: “In tema di locazione, il conduttore non può essere considerato in mora nell'adempimento dell'obbligo di restituzione della cosa alla scadenza del contratto, con conseguente ceSSzione altresì dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione, se abbia fatto, ai sensi dell'art. 1220 c.c., un'offerta seria ed affidabile, ancorché non formale, della prestazione dovuta, liberando l'immobile locato, e il locatore abbia opposto a tale offerta un rifiuto ingiustificato sulla base del dovere di buona fede ex art. 1375 c.c., non comportandone l'accettazione alcun sacrificio di suoi diritti o legittimi interessi”.
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, andrà pertanto valutato se il riferito episodio del 4.09.2015 sia tale da integrare gli estremi dell'offerta reale non formale di restituzione dell'immobile locato, come ritiene la difesa opponente, e cioè costituisca - secondo i parametri indicati dall'evoluzione giurisprudenziale – un'offerta seria, concreta e tempestiva, tale da rendere ingiustificato il rifiuto all'accettazione da parte dei locatori.
Ritiene il decidente non poter accogliere la prospettazione difensiva dell'opponente e che i fatti del
4.09.2015 non siano sussumibili nella fattispecie di cui all'articolo 1120 c.c. - che consente al debitore di evitare gli effetti della mora e di incorrere negli obblighi di cui all'articolo 1591 c.c. - perché dalla documentazione in atti si evince che le modalità di offerta non formale non siano state né serie né concrete né tempestive.
Nel caso di specie, infatti, non risulta agli atti alcuna documentazione comprovante la preventiva comunicazione ai locatari del sopralluogo del 4.09.2015, tanto che gli stessi non erano presenti in loco.
Vi era invece il padre della locataria , il quale – alla vista delle CP_1 Persona_2 operazioni di smontaggio del radiatore dell'impianto di trasmissione da parte di operai con mezzi meccanici ingombranti la pubblica via e con il posizionamento di cartelli stradali - aveva prontamente sollecitato le Autorità locali. L'intervento delle stesse è evincibile dal verbale in pari data allegato al fasc. di parte opposta al n.19 ove si conferma la rappresentazione dei locatori e cioè che nessuna comunicazione era pervenuta né da parte di EL, originaria conduttrice, né da parte di in Pt_1 merito alla dismissione dell'impianto. Gli operai, pertanto, non muniti di alcuna autorizzazione in ordine all'occupazione del suolo pubblico, su invito degli Agenti, avevano provveduto sollecitamente allo sgombero dell'area ed alla rimozione dei cartelli, sospendendo le operazioni di rimozione della stazione. Alcuna serietà e concretezza può pertanto ravvisarsi nell'episodio del 4.09.2015 in quanto la mancata previa comunicazione ai locatori ai fini della fiSSzione concorde di un giorno per l'adempimento della prestazione della restituzione rendeva impossibile ad essi la possibilità di presenziare per l'accettazione. Né il comportamento del può configurare un Persona_2 atteggiamento ostruzionistico tale da rendere ingiustificato il rifiuto da parte dei locatori, non rivestendo lo stesso una qualifica di delegato alle operazioni ma essendo intervenuto in quanto padre della , al corrente dei fatti di causa. CP_1
Appurato pertanto che nessuna offerta non formale ai sensi dell'art. 1220 c.c. sia stata validamente formulata alla data del 4.09.2015, va ora presa in considerazione la tesi della difesa opponente, secondo la quale si sarebbe comunque realizzata una risoluzione del contratto locatizio per mutuo consenso.
L'aver omesso i locatari di richiedere il pagamento dei canoni per ben 4 anni dimostrerebbe infatti per facta concludentia, l'intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale. La tesi si dimostra debole da un punto di vista giuridico, non sussistendo un obbligo di compulsare il conduttore al pagamento ai fini della sopravvivenza del rapporto contrattuale, ma semmai un onere in ragione delle conseguenze relative alla prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento. Ma l'ipotesi della risoluzione imputabile al comportamento di entrambe le parti è pure smentita per tabulas: risultano agli atti della documentazione della difesa opposta i tentativi dei locatori di ottenere quanto dovuto a titolo di canoni e l'ulteriore dispiego di azioni giudiziarie volte al ristoro dei danni cagionati dall'omeSS manutenzione dell'impianto di trasmissione radio ai beni locati.
Venendo infine alla disdetta operata dalla conduttrice con la racc. a.R. del 4.7/05/2021, si ritiene che questo sia l'unico valido atto che la subentrata conduttrice abbia posto in essere ai fini della Pt_1 risoluzione del vincolo contrattuale. Il recesso, esercitato a mente dell'art. 2 delle condizioni contrattuali, ha prodotto l'effetto sei mesi prima dalla scadenza, sì che il contratto può considerarsi risolto alla data del 7 novembre 2021.
Ciò posto, non si può aderire alla tesi degli opposti secondo la quale, dovendosi il pagamento del canone di locazione, convenuto nella somma annua di €. 15.000,00, versarsi in un'unica rata anticipata e dunque, non essendo lo stesso quantificato contrattualmente con cadenza mensile bensì espreSSmente annuale, si sarebbe dovuto corrispondere da parte opponente - malgrado il recesso del
7.05.2021 con effetti nel novembre 2021 – il canone integrale di un anno a decorrere dalla data del
01.06.2021. Si ritiene che la pattuizione del pagamento del canone in un'unica rata annuale non sia d'impedimento ad un calcolo mensile dell'importo della controprestazione dovuta in ragione del godimento del bene. E dunque, anche in considerazione dell'espreSS manifestata disponibilità dei locatari ad una difforme valutazione del quantum, limitatamente ai sei mesi successivi all'inoltro della comunicazione, si ritiene congruo stabilire il versamento a titolo di canoni insoluti da parte dell'opponente nella minor misura di €. 27.641,25, ossia operando la decurtazione della II semestralità
2021/2022.
Non accoglibile appare invece l'eccezione di parte opponente rispetto alla rivalutazione dell'importo dei canoni secondo la misura del 75% dell'indice dei prezzi al consumo come rilevata dall' , in CP_6 quanto indicata specificatamente nell'art. 3 del contratto.
Del pari, non si ravvisano nella fattispecie elementi da cui desumere, con riferimento all'atteggiamento processuale dell'opponente , un abuso del processo e violazione della logica deflattiva del Pt_1 contenzioso, tali da giustificare la sua condanna al pagamento di una somma ex art. 96, co. 3 c.p.c.
Alla luce di quanto finora esposto, il rifiuto di pagare il dovuto agli opposti appare del tutto illegittimo e l'opposizione va rigettata.
La rideterminazione degli importi da corrispondersi comporta in ogni caso la revoca del decreto opposto.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che le stesse debbano gravare interamente sulla parte opponente, attesa la sostanziale soccombenza e l'ingiustificato rifiuto della proposta transattiva formulata dal precedente giudicante;
non si ritiene di dover conferire invece analogo valore al rifiuto delle parti convenute, attesa la effettiva mancata indicazione in ordine alle spese di causa.
Le stesse, vengono quantificate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., in relazione all'attività difensiva espletata, alla natura della causa ed alle questioni di diritto coinvolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara che la parte opponente era tenuta al pagamento dei canoni contrattualmente pattuiti fino alla data del 7.11.2021, per le ragioni di cui in motivazione;
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore degli opposti del minor importo di € 27.641,25, oltre interessi come per legge;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti opposti che liquida ex dm 147/22 per ognuna delle parti in € 4477,00 oltre accessori come per legge dovuti.
Teramo, 19.06.2025
Il Giudice Onorario
DO.SS Francesca Bellomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, DO.SS
Francesca Bellomo, pronuncia mediante lettura del dispositivo e deposito delle contestuali motivazioni la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 308 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, promoSS
DA
(c.f. e P. Iva n. Parte_1
) sedente in Milano alla Via Gaetano Negri n. 1, in persona del procuratore speciale Avv. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Leonardi giusta delega in atti;
Parte_2 ricorrente-opponente
CONTRO
, (c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._1
Teramo (TE) alla Via Bindi n. 8 – San Nicolò a Tordino, elettivamente domiciliata alla Via G. Galilei
n. 118/A - San Nicolò a Tordino, presso e nello studio dell'Avv. Giannicola Scarciolla che la rappresenta e difende giusta procura in atti, resistente- opposta
, (c.f. nato a Pescara il [...], in [...] CP_2 C.F._2 alla Via Vincenzo Cilli n. 1/2, elettivamente domiciliato in Teramo al Viale Giovanni Bovio 71 presso lo studio dell'Avv. Stefano Mariano, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Polisini giusta mandato in atti, altro opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 19.06.2025. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 31.01.2022,
[...]
(d'ora in poi ha proposto opposizione al decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 1281, emesso dal Tribunale di Teramo in data 1 dicembre 2021, nel procedimento monitorio rubricato al n. 3515/2021, notificato in data 23 dicembre 2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento per canoni locatizi insoluti, in favore di e della CP_1 CP_2 somma di € 36.855,08 oltre interessi legali e spese di procedura.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che e - subentrati in qualità di locatori nel contratto di locazione CP_1 CP_2 stipulato tra la e EL TA PA (dal 14.04.2015 , avente ad oggetto Controparte_3 Pt_1 una porzione di lastrico solare di mq. 15 per l'ancoraggio dell'antenna e mq. 30 di giardino per il posizionamento degli apparati, oltre alla possibilità della discesa di cavi lungo la parte ovest dell'immobile di loro proprietà sito nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE) Via Roma n.
6 - avevano richiesto il pagamento dei canoni di locazione per le scadenze annuali dal 1.06.2020 e 1.06.2021 e così fino alla data del 31.5.2022 per un importo, rivalutato secondo quanto contrattualmente pattuito, di complessivi € 36.855,08 oltre interessi legali;
b) che i locatori avevano dato atto di aver già ottenuto, per le scadenza annuali dal 1.06.2014 al
1.06.2019, dall'intestato Tribunale, il decreto ingiuntivo n. 740/2020 RG per l'importo di complessivi €
98.019,10 avverso il quale la aveva proposto opposizione eccependo che nulla era dovuto Pt_1 essendo intervenuta la risoluzione del contratto di locazione;
c) che il G.I., DO.SS , in quel procedimento, con ordinanza in data 14.09.2021, aveva Per_1 dichiarato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 740/2020 e, nel frattempo, in data 4.05.2021 la aveva inoltrato la comunicazione di recesso dal contratto di locazione per Pt_1 effetto della quale il rapporto, secondo gli opposti, si sarebbe interrotto alla data del 31.5.2022;
d) che nulla era dovuto dalla agli opposti, atteso che il rapporto contrattuale era, di Parte_1 fatto, ceSSto nel mese di settembre 2015, con l'avvenuto spegnimento dei propri apparati di trasmissione e l'invio in loco dei tecnici della Ceit Impianti S.r.l. al fine di procedere con l'attività di dismissione e rimozione della stazione Parte_3
e) che la suddetta operazione del 4/09/2015 di liberazione dell'immobile era stata peraltro illegittimamente impedita da (genitore dell'opposta il quale non aveva Persona_2 CP_1 permesso ai tecnici della CEIT, che stavano già lavorando per smontare il ripetitore collocato, di completare l'intervento adducendo di non essere stato preventivamente informato dalla EL TA
(originaria conduttrice del contratto di locazione sino al subentro di intervenuto in data Pt_1
1/04/2015) ed in ragione della morosità della conduttrice nel pagamento dei canoni di locazione;
f) che, nella specie, si era pertanto concretizzata la fattispecie di cui all'art. 1220 c.c., che esclude la mora del debitore se quest'ultimo ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate ex art. 1216 c.c., salvo che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo;
g) che la giurisprudenza era costante nell'affermare che “In tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della compleSS procedura ex art. 1216 c.c. e art. 1209 c.c. secondo comma, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti
(art. 1207 c.c), l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), purché serie, concrete e tempestive e sempre che non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell'art. 1591 c.c. ( Cass. Civ. 11.2.2020 n. 3135; Cass. Civ. 8672/2017; Tribunale di Roma 9/3/2020 n.
4961),
h) che l'accesso in loco, da parte dei tecnici CEIT, per procedere alla rimozione della stazione radio base, aveva rappresentato una seria, concreta ed effettiva offerta non formale di restituzione dell'immobile da parte della mentre il rifiuto dei locatori a liberare l'immobile non era Pt_1 supportato da un legittimo motivo;
i) che la morosità non era addebitabile alla titolare alla data del 4 settembre 2015 del Pt_1 rapporto locatizio, ma bensì alla EL TA PA, in quanto la era subentrata nel rapporto di Pt_1 locazione dal mese di aprile 2015, per cui la morosità degli anni precedenti, qualora esistente, era a carico della EL TA ai sensi e per gli effetti dell'art. 2560 c.c.;
j) che anche il comportamento dei locatori, i quali, per oltre 4 anni, avevano omesso di richiedere il pagamento dei canoni di locazione dimostrava, per facta concludentia, l'intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale;
k) che, in ogni caso, dal comportamento di entrambe le parti contrattuali, andava desunta la risoluzione della locazione per mutuo consenso: avendo la conduttrice espresso la volontà di risolvere il contratto attraverso la proposta informale di rilascio dell'immobile e di chiusura dell'attività di trasmissione radio, e non avendo i locatori intrapreso alcuna iniziativa per ottenere il pagamento dei canoni di locazione, sino alla lettera di diffida del 2019, a distanza di 4 anni dalla chiusura della stazione radio base;
l) che la pretesa monitoria era ingiustificata anche nel quantum atteso che il rapporto di locazione, anche ove non si fosse accertata la ceSSzione alla data del 4 settembre 2015, si era comunque risolto alla data del 7 novembre 2021, a fronte del recesso esercitato dalla con racc. a/r del 4 maggio Pt_1
2021, atteso che l'ultimo comma dell'art. 2 del contratto di locazione prevedeva la facoltà di recesso per il conduttore “mediante raccomandata A/R almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione”;
m) che dunque la era, al più, tenuta a corrispondere ai ricorrenti solamente i canoni di Pt_1 locazione sino alla data del 7 novembre 2021, anziché sino al 31/05/2022 come da essi preteso;
n) che non era altresì dovuta la rivalutazione monetaria, atteso che i locatori non avevano annualmente richiesto alla il pagamento della rivalutazione Istat, pur contrattualmente prevista, e Pt_1 poiché i ricorrenti non avevano mai richiesto l'aggiornamento del canone, dovendosi dunque ritenere il parametro economico da prendere a riferimento per la quantificazione del canone, eventualmente dovuto, l'importo originariamente concordato in € 15.000,00 annui, quindi complessivamente €
30.000,00 anziché 36.855,08;
o) che in data 15/11/2021 la aveva provveduto a versare, con animo di ripetizione, la somma Pt_1 di € 101.243,65 in esecuzione dell'ordinanza di provvisoria esecuzione conceSS al d.i. n. 740/2020 e pertanto non sussisteva il presupposto del gravissimo pregiudizio, per cui l'istanza ex art. 642 c.p.c. andava respinta.
Tanto premesso l'opponente società ha chiesto: “In rito: respingere la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO: per i motivi esposti in narrativa respingere la pretesa creditoria perché l'importo ingiunto non è dovuto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo.”.
Si sono costituiti in giudizio con comparsa in data 22.03.2022 e i quali CP_1 CP_2 hanno eccepito, in sintesi e per quanto di ragione:
1) che con riferimento ai canoni afferenti il medesimo contratto tra le parti, ma per il periodo contrattuale intercorrente tra la data del 01.06.2014 e la data del 01.06.2019, essi opposti avevano già richiesto ed ottenuto in data 30.07.2020, dal Tribunale di Teramo, un precedente decreto ingiuntivo n.
740/2020 per l'importo di complessivi €. 98.019,10, oltre interessi e spese della procedura;
2) che anche avverso tale decreto, la società odierna opponente, aveva proposto Parte_1 opposizione rubricata dal Tribunale di Teramo con N.R.G. 2848/2020, la cui trattazione assegnata al
G.I. DO.SS aveva portato alla concessione delle provvisoria esecutorietà, avendo il Magistrato Per_1 rilevato che le motivazioni avanzate in fatto ed in diritto dalla difesa avversaria, , “…non Pt_1 fossero fondate su prova scritta”;
3) che a seguito del predetto provvedimento della DO. , la , solo in data Per_1 Pt_1
04.05.2021, aveva inoltrato una comunicazione di recesso dal contratto di locazione, mai rimeSS in precedenza, interrompendo quindi gli effetti del rapporto contrattuale in essere dalla data del
01.06.2007 alla successiva data del 31.05.2022;
4) che le parti avevano contrattualmente definito i termini del rapporto contrattuale la cui durata inizialmente concordata per 9 anni (01.06.2007 al 30.05.2016) sarebbe stata automaticamente rinnovata di 6 anni in 6 anni laddove il “LOCATORE” non avesse inviato disdetta a mezzo racc.ta almeno 12 mesi prima (pertanto entro la data del 30.05.2015) della scadenza contrattuale, nel nostro caso previsti per i primi 9 anni alla data del 30.05.2016, avendo nel contempo, sempre il Locatore, rinunciato alla facoltà di diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza ex art. 29 L. n. 392/78;
5) che nel medesimo art. 2) del richiamato contratto di locazione era stata, altresì, riconosciuta la facoltà per il conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto slavo l'obbligo di comunicazione almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso avrebbe dovuto avere esecuzione, senza prevederne i gravi motivi, al pari del recesso convenzionale ex art. 27, c. 7 L. n. 392/1978;
6) che l'area di circa mq. 30 sulla quale era ancora posizionata la cabina di trasformazione dell'energia elettrica neceSSria all'alimentazione dell'Antenna era di proprietà di soggetti Parte_3 estranei al presente giudizio;
7) che con riferimento al dichiarato spegnimento degli apparati di trasmissione installati (
[...]
per il tramite del distacco dalla fornitura di energia elettrica, lo stesso era stato sconfeSSto Parte_4 dalla perizia depositata a firma ing. ; Persona_3
8) che già con rilevazione effettuata in loco da parte di tecnici specializzati della società di fornitura di energia elettrica, non ultimo in data 16.04.2021, contestualmente alla sostituzione dei contatori con quelli di ultima generazione, si era di fatto constatato che l'impianto di trasmissione era rimasto sempre collegato alla distribuzione di energia elettrica in forza dell'utenza n. 612423814, con potenza di Kw/trifase, precedentemente intestata EL TA S.p.A. e dalla data del 14 gennaio 2015 all'attuale opponente Parte_1
9) che l'opponente , subentrata alla EL TA S.p.A. in tutti i diritti e obblighi inerenti Pt_1 il rapporto contrattuale con decorrenza 01.04.2015, lamentava la presunta mancata accettazione di offerta non formale di rilascio - con riferimento a fatti verificatisi nel settembre dell'anno 2015 - consistita nella presunta rimozione di beni di proprietà della EL, dai luoghi di installazione;
10) che in tale circostanza si sarebbe verificata, secondo la prospettazione difensiva dell'opponente, una presunta ceSSzione degli obblighi connessi al rapporto locatizio, in forza ed in virtù di una offerta non formale di rilascio e dell'altrettanto presunto ingiustificato rifiuto da parte di locatori, ex art. 1220 del c.c.;
11) che in realtà, alcuna offerta non formale era stata avanzata, né alcun soggetto qualificato proprietario-locatore, aveva impedito la rimozione dei beni di proprietà della opponente in quanto i soggetti presuntamente delegati dall'allora EL (odierna ), erano privi di titolo in merito, ed Pt_1 inoltre, sprovvisti di autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte del
Comune di Isola del Gran Sasso D'TA (TE), avevano occupato contemporaneamente sia la pubblica via (n.d.r. Via Roma) impedendo materialmente il transito della autovetture, sia una area di proprietà di un terzo soggetto ( ), posta alle spalle dell'immobile oggetto della locazione;
Controparte_4
12) che estraneo al rapporto contrattuale in contestazione, aveva dichiarato, come Persona_2 da verbale redatto dai militari dell'Arma dei Carabinieri giunti in loco, che alcuna comunicazione era giunta da parte della EL a giustificazione degli interventi, ragione per cui egli aveva ritenuto allertare la locale Stazione dei Carabinieri circa i fatti che si stavano verificando, sia a tutela del patrimonio della steSS , presuntivamente all'oscuro di tali attività, sia al fine di evitare Parte_5 possibili successive contestazioni da parte della società conduttrice, proprietaria dei beni;
13) che le ditte D'ZI GI e C.R. IMPIANTI, presenti in loco, a fronte delle contestazioni mosse nei loro riguardi, non erano state in grado di mostrare alcuna autorizzazione ovvero formale comunicazione della conduttrice , ed avevano proceduto, Parte_5 nell'immediatezza, alla rimozione dei mezzi nonché della cartellonistica stradale abusivamente collocata sulla pubblica via, allontanandosi successivamente, sì che alcuna operazione di rimozione era stata impedita, né tantomeno per il tramite dell'ausilio delle Forze dell'Ordine intervenute;
14) che dalla Relazione di Servizio redatta dai Militari della Legione Carabinieri Abruzzo-Stazione di Isola del Gran Sasso D'TA, si evinceva che tale episodio non poteva essere annoverato come una concreta e seria offerta non formale;
15) che la , già subentrata al momento dei fatti in ogni posizione, non aveva mai contestato Pt_1 agli opposti, e alcunché in merito a tale negativo comportamento, al fine di reiterarne e CP_1 CP_2 palesare agli stessi gli effetti preclusivi ex art. 1220 c.c..;
16) che la aveva inoltrato agli opposti una formale comunicazione di recesso dal contratto di Pt_1 locazione soltanto alla data del 07.05.2021, cioè solo in seguito all'esperimento negativo dell'ulteriore mediazione, ove aveva appreso del contenuto della Relazione di Servizio dei Carabinieri;
17) che non aveva dato prova alcuna della chiusura della né tanto Pt_1 Parte_4 meno aveva provveduto a fornire la prova del fatto che i locatori fossero a conoscenza di tali circostanze: le infrastrutture installate per l'esercizio della telefonia mobile erano ancora presenti in loco e alcuna comunicazione era mai pervenuta ai locatori in merito alla espreSS volontà di recedere dal contratto, fatta eccezione di quella inoltrata in data 07.05.2021, nella quale era espreSSmente specificata l'ulteriore concludente volontà di voler rimuovere dall'immobile la;
Parte_4
18) che di nessun pregio era la tesi dell'opponente secondo la quale, anche in assenza del recesso contrattuale, sarebbero venuti meno gli effetti del contratto di locazione commerciale, unicamente in forza di un comportamento omissivo da parte degli opposti, per non avere gli stessi tentato di ottenere il pagamento delle somme spettanti in forza del richiamato contratto, non potendosi avanzare la domanda di risoluzione del contratto per mutuo dissenso;
19) che in ogni caso, le comunicazioni dell'anno 2019 non erano state le uniche missive inoltrate alla conduttrice, in quanto i convenuti opposti, nel corso del rapporto contrattuale e già a decorrere dall'anno 2016, avevano avanzato in danno di TELECOM, oggi una richiesta di Parte_1 risarcimento per i danni cagionati all'immobile sottostante la collocazione dall'Antenna, in quanto alcune parti della Stazione di trasmissione si erano materialmente staccate dal loro alloggio e dagli ancoraggi, procurando danni al tetto, all'appartamento sottostante e pericoli per l'incolumità anche del vicinato (oggetto di separato giudizio preventivo di accertamento pendente innanzi al presente
Tribunale di Teramo);
20) che nell'anno 2018, malgrado l'apertura da parte della di una posizione di Parte_1 sinistro e della dichiarazione di impegno a definire la vicenda in via bonaria e nel più breve tempo possibile, unitamente alla verifica del mancato versamento dei canoni di locazione, gli stessi convenuti opposti si erano visti costretti, stante l'inerzia e la mancata manutenzione da parte della conduttrice, a provvedere alla manutenzione delle aree intereSSte a proprie cure e spese;
21) che la mancata manutenzione più volte richiesta a EL prima ed a aveva causato Pt_1 danni dalla per oltre €. 30.000,00, come accertato dalla perizia in atti anche Parte_4 dell'ATP, redatta dall'Ing. Persona_4
22) che TELECOM aveva comunicato alla locatrice iniziale, la Controparte_5 cessione del ramo di azienda a decorrere dalla data del 01.04.2015, così che “la aveva assunto Pt_1 la titolarità del rapporto contrattuale relativo all'immobile in oggetto, subentrando a TELECOM
ITALIA S.P.A., in tutti i diritti ed obblighi ad esso inerenti” e poiché nell'immediatezza della Pt_1 cessione non aveva fatto pervenire alcuna formale comunicazione di disconoscimento dei debiti afferenti il contratto di locazione, se ne evinceva la prova dell'annotazione dei debiti nei propri libri contabili aziendali, poiché in caso contrario avrebbe fatto chiamare in manleva e garanzia la steSS
EL TA S.p.A.;
23) che il pagamento del canone annuo di locazione, convenuto nella somma di €. 15.000,00, doveva essere versato in un'unica rata anticipata e pertanto, essendo il canone di locazione non quantificato contrattualmente con cadenza mensile bensì espreSSmente annuale, il recesso del
7.05.2021, con effetti nel novembre 2021, non aveva prodotto effetti sulla quantificazione del canone, e che pertanto la quantificazione delle somme dovute a decorrere dalla data del 01.06.2021 era quella corrispondente al canone annuale di locazione, per il quale era appunto prevista la presentazione di una fattura a tale titolo di carattere annuale e non mensile;
24) che essi locatari non si sarebbero opposti ad una difforme valutazione del quantum, limitatamente ai sei mesi successivi all'inoltro della comunicazione, così nella minor misura di €.
27.641,25, decurtando la II semestralità 2021/2022;
25) che l'aggiornamento Istat era dovuto, come già aveva disposto la DO.SS nel primo d.i., Per_1
e d'ON , dopo la provvisoria esecuzione conceSS, aveva pagato le somme rivalutate con Pt_1
; CP_6
26) che la condotta processuale dell'opponente , integrante abuso del processo e violazione Pt_1 della logica deflattiva del contenzioso, giustificava la sua condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, co. 3 c.p.c..
Tanto eccepito, i convenuti opposti hanno chiesto: “. A) in via preliminare: disporre la riunione per connessione del presente procedimento N.R.G. 308/2022, con il procedimento N.R.G. 2848/2020, entrambi pendenti innanzi a questo Tribunale;
B) sempre in via preliminare, concedere, in ogni caso,
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 1281/2021 – N.r.g. 3515/2021 emesso dal
Tribunale Ordinario di Teramo in data 15.12.2021, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per l'importo di €.
36.855,08-, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di ogni singola scadenza annuale e fino all'effettivo soddisfo in quanto l'opposizione promoSS non risulta fondata su prova scritta, per i motivi esposti come in atti ovvero limitatamente alle somme non opposte;
C) nel merito, rigettare le domande tutte proposte dalla opponente, in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate e per l'effetto confermare integralmente quanto disposto nel decreto ingiuntivo opposto n. 1281/2021 –
N.r.g. 3515/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo in data 15.12.2021; D) in subordine, nel merito, in caso di accoglimento della avanzata domanda di controparte afferente l'obbligo al versamento dei canoni sino alla data del 07.11.2021, condannare opponente,
[...]
n persona del legale rapp.te p.t. al pagamento del minore importo di €. Parte_1
27.641,25-, pari al complessivo canone di cui al decreto opposto, così decurtato della sola II semestralità del canone per l'anno 2021/2022; E) condannare, altresì, la opponente,
n persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento Parte_1 del danno in favore degli opposti, Sig.ra e Sig. nella somma di €. CP_1 CP_2
30.824,60-, ovvero per l'importo maggiore o minore che il Sig. Giudice determinerà in via equitativa, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 1, in virtù dei motivi tutti sopra esposti, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 3. ●
Con vittoria di spese, competenze, spese generali, onorari ed oneri fiscali come per legge.”
Così radicatosi il contraddittorio delle parti, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti. Con ordinanza in data 5.04.2022 la DO.SS Magistrato precedente assegnatario, non Per_5 riteneva sussistere i presupposti per la riunione del presente procedimento con il procedimento di cui al
R.G. 2848/2020 in quanto i due procedimenti si trovavano in fasi diverse ed incompatibili ed i canoni richiesti concernevano periodi di riferimento diversi, con conseguente inconfigurabilità di un rischio di decisioni contrastanti. Con la medesima ordinanza, il precedente decidente, riteneva opportuno, prima di delibare in ordine alla richiesta ex art. 648 c.p.c., formulare alle parti una proposta conciliativa a mente dell'art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: “pagamento da parte di Parte_1 in favore di e della complessiva ed omnicomprensiva somma
[...] CP_1 CP_2 di € 28.000,00 in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, ovvero con le modalità che saranno stabilite dalle parti”. La proposta veniva rifiutata dalle parti.
Veniva quindi successivamente respinta dal Giudice l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni ivi contenute in ordine al quantum e contestualmente, ritenuto, alla luce delle produzioni documentali delle parti, la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la discussione, successivamente assegnandola al sottoscritto Got nell'ambito dell'Ufficio per il processo;
quindi, all'esito della relativa udienza, svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificato il regolare deposito di note scritte dalle parti, si provvede alla decisione.
L'opposizione appare fondata solo in parte per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Come noto, il contratto di locazione implica per il conduttore l'obbligo di restituire l'immobile al termine del rapporto, sia per scadenza naturale sia per disdetta anticipata. Questo dovere, sebbene non esplicitamente menzionato nell'art. 1587 c.c., è implicito nella natura steSS della locazione, regolamentato dall'art. 1590 c.c. che richiede la restituzione del bene nello stato originale, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. Per evitare le conseguenze dell'art. 1591 c.c., il conduttore ha l'obbligo di notificare al locatore l'intenzione di riconsegnare l'immobile. Sebbene in paSSto si richiedesse un'offerta formale, attualmente è sufficiente un'offerta seria, concreta e tempestiva. Tale offerta evita la mora del conduttore, ma non comporta automaticamente la mora del creditore ai sensi degli artt. 1216 e 1209 c.c.. L'art. 1206 c.c. definisce la mora del creditore in due casi: rifiuto della prestazione o omissione delle attività neceSSrie per l'adempimento del debitore. Il rifiuto del locatore di ricevere l'immobile può portare a conseguenze negative per il creditore, tra cui il risarcimento dei danni, le spese di custodia e il rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Se l'obbligazione riguarda beni mobili o denaro, l'offerta deve essere reale e fatta da un pubblico ufficiale. Per i beni immobili, invece, l'offerta consiste in un'intimazione al creditore di prendere possesso dell'immobile. Questo atto deve essere notificato in forma scritta, come previsto dagli artt.
1216, 1209, e 1217 c.c.
Nel contesto delle locazioni, l'art. 1220 c.c. stabilisce che il conduttore non è considerato in mora se ha fatto un'offerta tempestiva, anche non formale, a meno che il locatore non l'abbia rifiutata per un motivo legittimo. Sull'argomento, la Suprema Corte è intervenuta con sentenza n. 8672 del 04/04/2017
a definire il carattere che deve rivestire tale offerta non formale per rendere ingiustificato il rifiuto della steSS da parte del locatore, statuendo che: “In tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, comma 2, c.c., rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti, l'utilizzo, da parte del conduttore, di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, benché insufficiente a costituire in mora il locatore è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell'art. 1591 c.c.”(principio già enunciato in
Cass. civ. n. 1337/2011; successivamente confermato in CaSSzione civile sez. VI, 11/02/2020 n.
3135).
Ancora, Cass. civ. n. 21004/2012: “In tema di locazione, il conduttore non può essere considerato in mora nell'adempimento dell'obbligo di restituzione della cosa alla scadenza del contratto, con conseguente ceSSzione altresì dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione, se abbia fatto, ai sensi dell'art. 1220 c.c., un'offerta seria ed affidabile, ancorché non formale, della prestazione dovuta, liberando l'immobile locato, e il locatore abbia opposto a tale offerta un rifiuto ingiustificato sulla base del dovere di buona fede ex art. 1375 c.c., non comportandone l'accettazione alcun sacrificio di suoi diritti o legittimi interessi”.
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, andrà pertanto valutato se il riferito episodio del 4.09.2015 sia tale da integrare gli estremi dell'offerta reale non formale di restituzione dell'immobile locato, come ritiene la difesa opponente, e cioè costituisca - secondo i parametri indicati dall'evoluzione giurisprudenziale – un'offerta seria, concreta e tempestiva, tale da rendere ingiustificato il rifiuto all'accettazione da parte dei locatori.
Ritiene il decidente non poter accogliere la prospettazione difensiva dell'opponente e che i fatti del
4.09.2015 non siano sussumibili nella fattispecie di cui all'articolo 1120 c.c. - che consente al debitore di evitare gli effetti della mora e di incorrere negli obblighi di cui all'articolo 1591 c.c. - perché dalla documentazione in atti si evince che le modalità di offerta non formale non siano state né serie né concrete né tempestive.
Nel caso di specie, infatti, non risulta agli atti alcuna documentazione comprovante la preventiva comunicazione ai locatari del sopralluogo del 4.09.2015, tanto che gli stessi non erano presenti in loco.
Vi era invece il padre della locataria , il quale – alla vista delle CP_1 Persona_2 operazioni di smontaggio del radiatore dell'impianto di trasmissione da parte di operai con mezzi meccanici ingombranti la pubblica via e con il posizionamento di cartelli stradali - aveva prontamente sollecitato le Autorità locali. L'intervento delle stesse è evincibile dal verbale in pari data allegato al fasc. di parte opposta al n.19 ove si conferma la rappresentazione dei locatori e cioè che nessuna comunicazione era pervenuta né da parte di EL, originaria conduttrice, né da parte di in Pt_1 merito alla dismissione dell'impianto. Gli operai, pertanto, non muniti di alcuna autorizzazione in ordine all'occupazione del suolo pubblico, su invito degli Agenti, avevano provveduto sollecitamente allo sgombero dell'area ed alla rimozione dei cartelli, sospendendo le operazioni di rimozione della stazione. Alcuna serietà e concretezza può pertanto ravvisarsi nell'episodio del 4.09.2015 in quanto la mancata previa comunicazione ai locatori ai fini della fiSSzione concorde di un giorno per l'adempimento della prestazione della restituzione rendeva impossibile ad essi la possibilità di presenziare per l'accettazione. Né il comportamento del può configurare un Persona_2 atteggiamento ostruzionistico tale da rendere ingiustificato il rifiuto da parte dei locatori, non rivestendo lo stesso una qualifica di delegato alle operazioni ma essendo intervenuto in quanto padre della , al corrente dei fatti di causa. CP_1
Appurato pertanto che nessuna offerta non formale ai sensi dell'art. 1220 c.c. sia stata validamente formulata alla data del 4.09.2015, va ora presa in considerazione la tesi della difesa opponente, secondo la quale si sarebbe comunque realizzata una risoluzione del contratto locatizio per mutuo consenso.
L'aver omesso i locatari di richiedere il pagamento dei canoni per ben 4 anni dimostrerebbe infatti per facta concludentia, l'intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale. La tesi si dimostra debole da un punto di vista giuridico, non sussistendo un obbligo di compulsare il conduttore al pagamento ai fini della sopravvivenza del rapporto contrattuale, ma semmai un onere in ragione delle conseguenze relative alla prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento. Ma l'ipotesi della risoluzione imputabile al comportamento di entrambe le parti è pure smentita per tabulas: risultano agli atti della documentazione della difesa opposta i tentativi dei locatori di ottenere quanto dovuto a titolo di canoni e l'ulteriore dispiego di azioni giudiziarie volte al ristoro dei danni cagionati dall'omeSS manutenzione dell'impianto di trasmissione radio ai beni locati.
Venendo infine alla disdetta operata dalla conduttrice con la racc. a.R. del 4.7/05/2021, si ritiene che questo sia l'unico valido atto che la subentrata conduttrice abbia posto in essere ai fini della Pt_1 risoluzione del vincolo contrattuale. Il recesso, esercitato a mente dell'art. 2 delle condizioni contrattuali, ha prodotto l'effetto sei mesi prima dalla scadenza, sì che il contratto può considerarsi risolto alla data del 7 novembre 2021.
Ciò posto, non si può aderire alla tesi degli opposti secondo la quale, dovendosi il pagamento del canone di locazione, convenuto nella somma annua di €. 15.000,00, versarsi in un'unica rata anticipata e dunque, non essendo lo stesso quantificato contrattualmente con cadenza mensile bensì espreSSmente annuale, si sarebbe dovuto corrispondere da parte opponente - malgrado il recesso del
7.05.2021 con effetti nel novembre 2021 – il canone integrale di un anno a decorrere dalla data del
01.06.2021. Si ritiene che la pattuizione del pagamento del canone in un'unica rata annuale non sia d'impedimento ad un calcolo mensile dell'importo della controprestazione dovuta in ragione del godimento del bene. E dunque, anche in considerazione dell'espreSS manifestata disponibilità dei locatari ad una difforme valutazione del quantum, limitatamente ai sei mesi successivi all'inoltro della comunicazione, si ritiene congruo stabilire il versamento a titolo di canoni insoluti da parte dell'opponente nella minor misura di €. 27.641,25, ossia operando la decurtazione della II semestralità
2021/2022.
Non accoglibile appare invece l'eccezione di parte opponente rispetto alla rivalutazione dell'importo dei canoni secondo la misura del 75% dell'indice dei prezzi al consumo come rilevata dall' , in CP_6 quanto indicata specificatamente nell'art. 3 del contratto.
Del pari, non si ravvisano nella fattispecie elementi da cui desumere, con riferimento all'atteggiamento processuale dell'opponente , un abuso del processo e violazione della logica deflattiva del Pt_1 contenzioso, tali da giustificare la sua condanna al pagamento di una somma ex art. 96, co. 3 c.p.c.
Alla luce di quanto finora esposto, il rifiuto di pagare il dovuto agli opposti appare del tutto illegittimo e l'opposizione va rigettata.
La rideterminazione degli importi da corrispondersi comporta in ogni caso la revoca del decreto opposto.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che le stesse debbano gravare interamente sulla parte opponente, attesa la sostanziale soccombenza e l'ingiustificato rifiuto della proposta transattiva formulata dal precedente giudicante;
non si ritiene di dover conferire invece analogo valore al rifiuto delle parti convenute, attesa la effettiva mancata indicazione in ordine alle spese di causa.
Le stesse, vengono quantificate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., in relazione all'attività difensiva espletata, alla natura della causa ed alle questioni di diritto coinvolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara che la parte opponente era tenuta al pagamento dei canoni contrattualmente pattuiti fino alla data del 7.11.2021, per le ragioni di cui in motivazione;
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore degli opposti del minor importo di € 27.641,25, oltre interessi come per legge;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti opposti che liquida ex dm 147/22 per ognuna delle parti in € 4477,00 oltre accessori come per legge dovuti.
Teramo, 19.06.2025
Il Giudice Onorario
DO.SS Francesca Bellomo