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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16309 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9845/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 9845/2019 promossa da:
in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 aura Fioravanti. parte attrice contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Mirko Marino parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 1 e per i relativi titoli, la somma di € 99.736,62, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
Pag. 1 di 18 suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
2) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 3 e per i relativi titoli, la somma di € 23.439,64, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
3) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 4 e per i relativi titoli, la somma di € 10.209,70, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
4) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva non numerata e per i relativi titoli, la somma di € 40.089,80, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_1
Pag. 2 di 18 rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
5) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 6 e per i relativi titoli, la somma di €53.779,00, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
6) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 7 bis e per i relativi titoli, la somma di € 15.644,00, salvi successivi aggiornamenti e per
l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
7) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 9 e per i relativi titoli, la somma di €29.623,17, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto,
Pag. 3 di 18 condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
8) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 10 e per i relativi titoli, la somma di € 66.575,51, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
9) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 11 e per i relativi titoli, la somma di € 218.448,42, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
10) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a veder disapplicata la penale per ritardata ultimazione dei lavori in
Pag. 4 di 18 accoglimento della riserva n. 12 e per l'effetto, condannare il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di
[...] la somma già detratta di Euro 54.157,69 relativa alla Parte_1
suddetta penale, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
In particolare, esponeva: che, con contratto registrato in data 9.4.2013, il aveva affidato a Controparte_1 [...]
l'esecuzione dei lavori di ricalibratura del canale Parte_1
Bagnolo in località Bagnoletto per un importo netto dei lavori pari a 631.049,01 di cui € 556.483,37 per lavori ed € 28.725,30 per oneri di sicurezza ordinari ed
€ 45.840,34 per oneri di sicurezza speciali;
che, contestualmente alla stipula del contratto, la Committente aveva consegnato le aree oggetto dei lavori, concedendo 386 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;
che, comunque, la tempistica contrattuale aveva subito vari stravolgimenti per cause indipendenti dalla volontà dell'appaltatore; l'appaltatore aveva avanzato richiesta di recesso che non aveva trovato adeguata soddisfazione nella risposta della Committente;
che, in data 9.9.2016, la Committente aveva sottoposto all'appaltatore il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto con riserva, con nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato al 30.04.2017; che, in data 16.9.2016, con nota prot. n. 100/16, l'appaltatore, confermando le doglianze espresse, aveva avanzato, ricorrendone i presupposti, istanza di attivazione della procedura di accordo bonario;
che, in data 7.3.2018, in occasione della sottoscrizione del SAL n. 2, l'impresa aveva iscritto altre tre riserve;
che, in data
21.3.2017, la Committente aveva redatto nuovo verbale di sospensione dei lavori per la mancanza di ordinanza atta alla deviazione del traffico e che la
Pag. 5 di 18 società attrice lo aveva sottoscritto con riserva;
che, in data 8.5.2017,
l'Appaltatore aveva firmato con riserva il nuovo quadro economico relativo alla seconda perizia di variante;
che, in data 12.5. 2017, veniva redatto verbale di ripresa dei lavori, firmato anch'esso con riserva, con nuovo termine di ultimazione fissato al 19.9.2017; che, in data 15.6.2017, erano stati nuovamente sospesi i lavori per la presenza di sottoservizi , Italgas e Telecom, con CP_2
verbale sottoscritto con riserva;
che, nel registro di contabilità del SAL n. 3, la società attrice aveva iscritto ulteriori riserve;
che, in data 10.8.2017, veniva redatto verbale di ripresa dei lavori sottoscritto con riserva dall'impresa e che, in data 6.9.2017, veniva redatto un altro verbale di sospensione per ulteriori ritrovamenti archeologici, sottoscritto con riserva che, in data 21.9.2017, veniva redatto verbale di ripresa dei lavori con nuovo termine fissato al 29.11.2017, sottoscritto con riserva;
che, in data 21.9.2017, veniva redatto verbale di ripresa dei lavori con nuovo termine fissato al 29.11.2017, sottoscritto con riserva;
che, nel registro di contabilità del 28.11.2017, relativo al SAL n. 4, la società aveva iscritto un'ulteriore riserva;
che, in data 3.7.2018, con la consegna dei lavori, veniva certificata la fine dei lavori;
che, in data 17.7.2018, aveva diffidato Pt_1
la convenuta ad adempiere rispetto alla procedura di accordo bonario.
2.Si costituiva la convenuta concludendo “per il rigetto della domanda attrice, poiché inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, per la condanna della in persona Parte_1
del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del Controparte_1
in persona del legale rapp.te, della somma di euro 51.728,13, a titolo di penale
[...]
applicata per ritardata ultimazione dei lavori, salvo la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese”.
2.1.Contestava, infatti, il ciascuna delle riserve iscritte, Controparte_1
imputando il ritardo alla società attrice e chiedendo perciò la corresponsione della penale.
3.La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una
Pag. 6 di 18 consulenza tecnica d'ufficio.
4.1.Deve preliminarmente osservarsi che le richieste istruttorie già non ammesse e reiterate da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, sono inammissibili in quanto irrilevanti ai fini del decidere.
4.2.Non vi è ragione, inoltre, di disporre la rinnovazione delle indagini peritali, non ravvisandosi alcuna nullità ed, anzi, avendo il c.t.u. svolto l'incarico in modo del tutto soddisfacente ed immune da vizi logici, avendo peraltro preso compiutamente posizione anche rispetto alle osservazioni critiche di parte convenuta, tanto che questo Tribunale intende recepirne gli esiti tecnici, salve le precisazioni che si faranno in diritto.
5. Deve, dunque, passarsi al vaglio delle singole riserve per cui è domanda.
5.1. Con riferimento alla riserva n. 1 e alla riserva “non numerata”, relativa alla richiesta dei maggiori oneri sopportati dall'impresa per avere la sospensione superato un quarto del tempo contrattuale di esecuzione, si precisa quanto segue.
5.1.1.In primo luogo, va osservato che emerge dalla documentazione versata in atti che, in data 30.5.2016, l'impresa aveva richiesto formalmente la risoluzione del contratto di appalto, ottenendo riscontro (negativo) solo in data 6.9.2016 con ripresa dei lavori già in data 9.9.2016. Nessun esito ha avuto, inoltre, la richiesta dell'appaltatrice di attivazione della procedura di accordo bonario prevista dall'art. 240 del Codice dei Contratti (d.lgs. 163/2006).
5.1.2.Come previsto dall'art. 159 del D.P.R. 207/2010, ovvero dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 163/2006),
l'opposizione della stazione appaltante allo scioglimento del contratto, in caso di superamento delle sospensioni per un periodo oltre il quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, come peraltro aveva già rappresentato alla committente l'impresa, comporta il diritto dell'esecutore alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento oltre il termine semestrale o oltre il quarto.
Pag. 7 di 18 5.1.3.Tale disposizione è applicabile al caso di specie ratione temporis e ratione materiae.
5.2.La sussunzione della fattispecie concreta all'ipotesi prevista dall'art. 159 del
D.P.R. 207/2010 si spiega, infatti, in virtù dell'omesso adempimento da parte del degli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 158 del CP_1
medesimo Regolamento. Non risulta, infatti, che nel verbale di sospensione sia stato indicato lo stato di avanzamento dei lavori, né che siano state indicate le opere la cui esecuzione era rimasta interrotta né le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse potessero essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione né risulta che, nel corso della sospensione, il direttore dei lavori abbia visitato il cantiere con intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
5.3.Non può essere, pertanto, accolta la tesi sostenuta dal secondo CP_1
cui la disposizione richiamata sarebbe inapplicabile atteso che la necessaria esecuzione dei rilievi archeologici sarebbe rientrata nell'ipotesi di forza maggiore, non rivenendosi alcun elemento che consenta di concludere che la sospensione si sia limitata al tempo strettamente necessario.
5.4.Quanto alla possibilità dell'impresa appaltatrice di ottenere, al ricorrere dei presupposti sopra richiamati, alternativamente la risoluzione del contratto o i maggiori oneri, va altresì osservato che del tutto inconferente è il riferimento di parte convenuta alla pronuncia della Corte di legittimità n. 23964/2024 che si è occupata del diverso caso in cui l'appaltatore esplicitamente aveva rinunciato alle riserve, osservando, d'altro canto, che “È ben vero che, in tema di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, la sottoscrizione da parte dell'appaltatore di un atto di
Pag. 8 di 18 sottomissione contenente modifiche all'originaria convenzione ed avente a oggetto una variante
e un assestamento del progetto relativo al completamento delle opere, non può essere inteso quale rinuncia dell'appaltatore alle riserve avanzate in corso d'opera, per la quale è necessaria un'apposita dichiarazione di volontà del titolare del diritto rinunciato, oppure un comportamento concludente dello stesso idoneo a evidenziare in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà di abdicare al proprio diritto (Cass., Sez. I, 19/04/2024, n. 10603)”.
5.5.Nel caso di specie, la prima sospensione dei lavori è durata dall'8 luglio 2013 al 12 ottobre 2015 per un periodo di 2 anni 3 mesi e 4 giorni, quando la durata prevista del contratto era di 386 giorni.
5.6.Tale sospensione risulta essere avvenuta per mancato spostamento dei sottoservizi, avendo ritenuto la stazione appaltante opportuno, “al fine di superare le difficoltà dei predetti spostamenti e difficoltà di ordine tecnico nonché ridurre i tempi di esecuzione con minore impatto sulla viabilità, redigere una variante migliorativa al progetto esecutivo 30 gennaio 2011” (doc. 4 di parte attrice).
5.6.1.Tenuto conto del mancato accordo sulla risoluzione, appare così di palmare evidenza come sia sorto, considerato il rapporto tra il periodo di sospensione e la durata del contratto prevista, in capo alla società attrice il diritto alla rifusione dei maggiori oneri.
5.7.Quanto alla loro quantificazione, condivide questo Tribunale il calcolo effettuato da parte attrice e ritenuto congruo dal c.t.u., secondo cui, considerato il superamento del quarto (30 maggio – 9 settembre 2016), ovvero 102 giorni, la società attrice ha diritto al risarcimento di maggiori oneri per l'importo complessivo di € 99.763,62, considerando una somma giornaliera di € 977,80.
5.8.Tale importo, calcolato dall'impresa tenuto conto della cauzione definitiva del contratto della HDI n. 535070581, della polizza Car della HDI Assicurazioni
n. 802689479, della polizza RCT della n. 14960WI, delle Parte_2
spese del direttore tecnico, delle spese del capo cantiere, delle spese per
Responsabile della sicurezza in esecuzione, dei maggiori oneri per macchine e attrezzatura presenti e a disposizione nel cantiere, dei maggiori oneri per spese
Pag. 9 di 18 generali, nonché degli interessi sugli utili (pagg. 12 e ss. dell'atto citazione), è stato ritenuto congruo dal c.t.u. ed è stato contestato solo genericamente da parte convenuta che non ha offerto un calcolo alternativo né ha contestato in modo circostanziato le singole voci considerate da parte attrice per addivenire alla determinazione dell'importo. L'unica quantificazione da parte dalla
Direzione dei Lavori – ma, come si vedrà, ad altri fini, è stata indicata nello stato finale dei lavori ove la somma giornaliera viene determinata in € 541,51, senza però che il procedimento per addivenire a tale importo sia stato esplicitato.
5.9.Rispetto alle osservazioni critiche rivolte nei confronti dell'elaborato peritale sul punto, si ritiene, inoltre, che il c.t.u. abbia compiutamente preso posizione evidenziando il mancato adempimento degli obblighi regolamentari vigenti ratione temporis nonché l'assenza di documentazione che consenta di concludere diversamente.
5.10.Deve, dunque, essere riconosciuto con riferimento alla riserva n. 1,
l'importo complessivo di € 99.763,62 richiesto da parte attrice a titolo di ristoro dei maggiori oneri subiti per la sospensione eccedente, al netto dell'onere comunque sostenuto, ma non richiedibile per le sospensioni in precedenza subite.
5.11.Con riferimento alla riserva n. 2, la proroga di 60 giorni appare giustificata atteso che l'attrice in data 30 maggio 2016 aveva richiesto formalmente la risoluzione del contratto di appalto mentre la stazione appaltante aveva ritardato la risposta fino al 6 settembre 2016 (cfr. doc. 12 di parte attrice), con ripresa dei lavori già in data 9 settembre 2016, senza che la Parte_1
avesse, dunque, il tempo necessario per riorganizzare l'avvio delle
[...]
forniture.
5.12.Sul punto, come argomentato dal c.t.u. in modo immune da vizi logici, la proroga doveva essere concessa per consentire all'impresa di riprendere i contatti con i fornitori, per una causa, dunque, non imputabile all'impresa stessa
(cfr. art. 159 comma 8 del Regolamento).
Pag. 10 di 18 5.13.Parimenti è fondata la riserva n. 3, apposta in occasione della sottoscrizione del 2° S.A.L., con la quale l'attrice chiedeva la corresponsione dell'importo di €
23.439,64, oltre accessori, a titolo di maggiori oneri sostenuti e non remunerati per aver utilizzato per motivi di sicurezza del limitrofo traffico veicolare, la tecnologia di infissione del tubo forma con morse, al fine di limitare le vibrazioni e per evitare eventi franosi della massicciata della adiacente via del
Mare.
5.14.Nonostante parte convenuta abbia contestato che la diversa modalità di esecuzione fosse stata unilateralmente introdotta dall'esecutore e che, anzi, la
Direzione lavori con l'Ordine di servizio n. 1/2016, in riscontro alla nota del 3 novembre 2016 con la quale l'attrice aveva comunicato l'intenzione di utilizzare una tecnologica diversa, avesse ribadito che la posa in opera del tubo dovesse avvenire secondo le modalità previste in contratto, avvertendo l'impresa esecutrice che ogni altra modalità di infissione dello stesso non avrebbe comportato il pagamento di alcun compenso aggiuntivo, la riserva è fondata tenuto conto che la misura adottata non solo è risultata assolutamente necessaria per ragioni di sicurezza, ma per la dirimente ragione che il Capitolato speciale d'appalto (doc. 2 di parte attrice) all'art. 6 “Descrizione dei lavori” non contemplava tale voce, mentre l'art. 39, rubricato “Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori” disponeva che “Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno quelle previste dalla tariffa dei prezzi per opere edili e impiantistiche della Regione Lazio di cui alla DGR 20.03.2007 n. 195”.
5.15.Correttamente, pertanto, l'importo è stato calcolato con riferimento al prezzo come da prezziario depositato da parte attrice (doc. 38) che, parte convenuta ha contestato solo con riferimento, appunto, alla circostanza che la richiesta dell'appaltatrice non fosse stata autorizzata, se non a prezzo invariato, facendo un erroneo riferimento alle condizioni contrattuali che, invece, come già si è detto, erano rimaste immutate a seguito dell'atto di sottomissione e non contemplavano l'inclusione della relativa voce.
Pag. 11 di 18 5.16.D'altra parte, come rilevato anche in sede peritale, le riserve n. 1,2 e 3 sono state apposte tempestivamente in quanto “il primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore è stato il 9 settembre 2016 e la richiesta è valida perché il con CP_1
la firma della ripresa dei lavori accettava quanto richiesto dall'Impresa con il documento del
06 settembre 2016” (pag. 93 dell'elaborato peritale).
5.17.La riserva n. 4 relativa al mancato allibramento di opere nel registro di contabilità è, invece, infondata, atteso che, come correttamente eccepito dalla convenuta, secondo quanto previsto dall'art. 161 del D.P.R. 207/2010, nessuna variazione o addizione al progetto approvato poteva essere introdotta dall'esecutore, ove non disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 132 del codice, pena l'eventuale rimessione in pristino e comunque fatta salvo, in ogni caso, l'esclusione di ogni compenso, rimborso o indennizzo per i lavori medesimi. Non essendovi prova, nel caso di specie che si trattasse di opere la cui esecuzione era stata disposta dal Direttore dei Lavori
e approvata dalla stazione appaltante, l'importo richiesto per la riserva n. 4 non può essere riconosciuto.
5.18.È, invece, fondata la riserva n. 5 con la quale l'impresa rappresentava di non poter proseguire i lavori in assenza di nulla osta rilasciato dagli enti competenti per la bonifica bellica. La presenza nell'aerea di cantiere di un ordigno bellico è un'evidente causa di forza maggiore di fronte alla quale, per ragioni di sicurezza, non poteva ragionevolmente pretendersi che l'impresa proseguisse i lavori, attesa peraltro anche l'assenza di provvedimenti che la
Direzione Lavori avrebbe potuto assumere, ai sensi dell'art. 158 comma 7 e dell'art. 159 comma 7 del D.P.R. 20772010, volti a limitare i lavori a una parte del cantiere in tesi ritenuta non pericolosa.
5.19.In relazione alle riserve n. 5 (e n. 6 del ) deve, dunque, essere CP_1
riconosciuto l'importo di € 46.934,40, pari a 48 giorni di fermo per € 977,80 di
Pag. 12 di 18 oneri giornalieri. Per quanto l'importo giornaliero non fosse stato ulteriormente richiamato nella riserva n. 5, infatti, non poteva che essere lo stesso già indicato con la riserva n. 1 e può intendersi dunque richiamato per relationem.
5.20.Con la riserva 7 bis chiedeva, inoltre, il risarcimento per la Parte_1
sospensione dei lavori per ritrovamenti archeologici durata dal 6.9.2017 al
21.9.2017 ovvero per maggiori oneri per 16 giorni.
5.20.1.Anche qui la riserva deve ritenersi fondata, non cogliendo nel segno le contestazioni di parte convenuta, atteso che l'invocata applicazione del comma
5 dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010 è esclusa dal comma 4 del medesimo articolo, ove, la sospensione, o le sospensioni se più d'una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori.
5.21.Per le stesse ragioni suesposte, deve, pertanto, essere riconosciuto, altresì, in favore dell'attrice l'importo di € 15.644,80 (pari a 16 giorni per 977,80).
5.22.La riserva n. 8 è fondata poiché la proroga di 10 richiesta, attenendo alla necessità di riavviare i lavori, doveva essere concessa, secondo quanto previsto dall'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010 che prevedeva che “
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori” e che “
8. L'esecutore che per cause
a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.”
5.23.Non risulta, invece, adeguatamente dimostrata la fondatezza della richiesta di cui alla riserva n. 9, non avendo parte attrice prodotto idonea prova a supporto della pretesa né essendo altrimenti desumibile dalla documentazione versata in atti.
5.24.Con la riserva n. 10 (doc. 27 di parte attrice) l'attrice esponeva che “Con riferimento al registro di contabilità degli ultimi SAL, relativi ai lavori e agli oneri della sicurezza speciali, dalla scrivente sottoscritti con riserva, confermiamo con la presente tutte le precedenti riserve gia' trascritte, indicate dalla n° 1 alla n° 9. Inoltre, esplichiamo di seguito,
Pag. 13 di 18 ulteriore riserva indicata con n° 10. Infatti, gli importi da voi riconosciuti negli ultimi SAL, sia quello per i lavori che per il SAL degli oneri della sicurezza speciali, per la somma di €
71.436,46, sono nettamente inferiori agli importi dei lavori eseguiti, per i motivi che rispettosamente esponiamo.
Nella seconda perizia di variante approvata del 08-05-17, l'importo dei lavori, al netto del ribasso e comprensivo degli oneri ordinari e speciali della sicurezza è di € 616.142,51.
I SAL ultimi, da voi redatti riportano un importo riconosciuto di € 468.699,09 che aggiunto al riconoscimento degli oneri della sicurezza per € 58.511,47 diventa un totale dei lavori di
€ 527.210,56.
Pertanto se facciamo la differenza tra gli importi di perizia e l'importo complessivo riconosciuto, abbiamo € 616.142,51 - € 527.210,56 = € 88.931,95 che sarebbe l'importo residuo dei lavori da eseguire.
Richiamando tutta la precedente corrispondenza e ritenendo di aver ultimato i lavori, salvo alcune piccole lavorazioni per le quali attendiamo, indicazioni dal "SIMU" del Comune di
Roma e dalla Sovrintendenza dell'archeologia, l'importo del SAL sarebbe dovuto essere quello conclusivo riportato nella perizia di variante del 08-05-17 per € 616.142,51, avendo oltretutto già tutte le garanzie fidejussorie per eventuali rifiniture e/o interventi e per il collaudo.
In conclusione con la riserva n° 10 in esame la scrivente chiede la corresponsione della somma di € 88.931,35 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. La presente deve intendersi ad ogni effetto di legge quale formale atto di costituzione in mora, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 c.c.".
5.24.1.Preliminarmente occorre osservare che la riserva è stata iscritta tempestivamente. Invero, parte attrice ha provveduto ad iscrivere la riserva ai sensi dell'art. 190 del D.P.R. n. 207/2010 ed entro il termine di 15 giorni ha comunicato l'importo come quantificato mediante atto scritto via pec (Cass. sez. I, n. 21734/2016).
5.24.2.Nel merito, la richiesta è fondata.
5.25.3.Va osservato che, dal momento che l'atto di sottomissione prevedeva che
Pag. 14 di 18 i lavori in perizia non alterassero le condizioni del contratto principale né la sostanza del progetto, i lavori avrebbero dovuto essere a corpo e a misura secondo quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale (doc. 2 di parte attrice), ove veniva stabilito che “Per i lavori a corpo i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile”, mentre l'ultimo quadro economico (doc. 18 di parte attrice, ma anche doc. 38 di parte convenuta) non riflette tale distinzione.
Ritiene, pertanto, questo Tribunale, di recepire, in quanto coerentemente e logicamente argomentati, gli esiti cui è giunto il c.t.u. (pag. 82 e ss. dell'elaborato peritale) in punto di determinazione della somma ancora da corrispondere all'attrice, pari a € 79.128,28 (individuati come differenza tra quanto già corrisposto, come da certificati di pagamento prodotti, e quanto la committente avrebbe dovuto corrispondere “Importo contabilizzato € 638.804,46 – ribasso
(23,6%) € 150.757,85 = € 488.046,61 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €
28.725,30 + 45.840,34 = € 74.565,64 TOTALE € 562.612,25. CORRISPOSTO
€ 483.482,97 Differenza € 562.612,25 - € 483.482,97 = € 79.129,28”, cfr. pag. 89 dell'elaborato peritale).
5.26.Con riferimento alla riserva n. 11 con la quale l'attrice chiedeva il risarcimento dei maggiori oneri e danni patiti per la protrazione dei tempi di esecuzione delle opere appaltate in dipendenza di fatti estranei all'appaltatrice, condivide questo Tribunale le conclusioni del c.t.u., essendo l'appaltatrice estranea al ritardo nell'esecuzione del contratto per un totale di 208 giorni.
5.27.Con riferimento alla riserva n. 12, con la quale l'impresa appaltatrice chiede la disapplicazione della penale il cui importo le è stato addebitato dal , CP_1
ritiene questo Giudicante, diversamente dal c.t.u., che il valore per giorno per la penale individuato dal non possa essere aumentato per renderlo CP_1
omogeneo a quello calcolato dall'appaltatrice.
5.28.Ciò si spiega sia in considerazione del fatto che non può essere
Pag. 15 di 18 riconosciuto un importo maggiore a quello richiesto (non solo complessivamente ma anche per singolo giorno) sia perché la diversità di importi si spiega avendo la penale uno scopo parzialmente diverso rispetto a risarcimento del danno dovuto proprio alla sua predeterminazione forfettaria.
5.28.1.In tal senso si è espressa più volte anche la giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di osservare come “la clausola penale si configura invece solo come un mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento, e concreta una concordata liquidazione anticipata del danno consequenziale, indipendentemente dalla prova della sua concreta esistenza” (Cass. sez. II,
n. 4779/2005).
5.28.2.D'altra parte, depone in tal senso anche la previsione contrattuale (cfr. art. 5 del contratto di appalto, secondo cui “La penale pecuniaria di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto viene stabilita nella misura dell'uno (1) x 1000
(unopermille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori”).
Pertanto, questo Giudicante, pur condividendo il calcolo del c.t.u. quanto ai giorni da considerarsi effettivamente dovuti a ritardo imputabile all'appaltatrice a titolo di penale, che sono solo 8, atteso che, a fronte del ritardo di 216 giorni contabilizzato dal , le richieste di proroga per un periodo di 208 giorni CP_1
(riserve 2,5,7 e 8, cfr. elaborato peritale ove riepiloga “L'Impresa ha chiesto con ragione i seguenti giorni di proroga (vedi allegato B) Riserva n. 2 in data 16 set. 2016 dopo la SECONDA RIPRESA 60 Riserva n. 6 in data 17 mar. 2017 possibile ordigno bellico
48 Riserva senza numerale TERZA RIPRESA 41 Riserva n. 7 in data 10 ago. 2017 dopo la QUARTA RIPRESA 90 Riserva n. 8 in data 21 set. 2017 dopo la QUINTA
RIPRESA 10”), ritiene che debba essere assunto solo ai fini del calcolo della penale come diverso valore quello indicato dal pari a € 541,51 al CP_1
giorno per un totale di € 4.332,08. Tale somma deve essere, come si vedrà, riconosciuta in compensazione al . CP_1
5.29.Quindi l'attrice ha diritto al risarcimento per complessivi 262 giorni
(“(102+48+41+55+16 per fermo cantiere) = 262 giorni x € 977,80/g = €
Pag. 16 di 18 256.183,60”, cfr. pag. 89 dell'elaborato peritale). Da tale importo deve essere detratto l'importo a titolo di penale legittimamente per 8 giorni, calcolato secondo quanto detto sopra.
5.30.Trattandosi di rapporti di credito/debito nati dal medesimo rapporto (c.d. compensazione impropria) questo Giudice ritiene di poter rideterminare il rapporto dare/avere. Come chiarito sul punto anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la compensazione impropria, cioè una sorta di meccanismo di "sommatoria algebrica" delle correlate pretese, inesorabilmente destinato a compiersi a cagione dell'unicità del vincolo, nel cui ambito le stesse pretese costituivano mere poste contabili, ad un tempo attive e passive, unico, perciò, era l'effetto obbligatorio atto a determinarsi a vantaggio dell'uno ovvero dell'altro contraente, salva l'evenienza - pur possibile
- in cui le reciproche poste si fossero pareggiate integralmente, sì da azzerarsi vicendevolmente.
Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto non vi
è luogo ad un'ipotesi di compensazione "propria" ex artt. 1241 cod.civ. e segg. (secondo cui i debiti tra due soggetti derivanti da distinti rapporti si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere), che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale;
tale accertamento (c.d. compensazione "impropria"), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale che sostanziale (cfr. Cass. 25/08/2006, n. 18498; Cass.
6/07/2009, n. 15796)” (Cass. sez. III n. 26365/2024).
5.31.Pertanto, l'importo da riconoscersi in favore dell'impresa è € 256.183,60 -
€ 4.332,08 = € 251.851,52.
5.31.1.Alla luce di quanto premesso, deve, pertanto, procedersi al ricalcolo rispetto all'importo indicato dal c.t.u. e, dunque, la complessiva situazione dare/avere tra le parti deve essere rielaborata con la conclusione che l'importo complessivo che la convenuta dovrà versare all'attrice, tenuto conto dei
Pag. 17 di 18 pagamenti già effettuati come documentati, è pari a € 330.980,8 (€ 251.851,52
+ € 79.129,28 = € 330.980,8).
6. Su tale importo dovranno essere riconosciuti altresì, a mente dell'art. 1284 quarto comma c.c., gli interessi legali dalla data della domanda (sulla differenza tra iscrizione di riserva e atto di costituzione in mora, inter alia, Cass. sez. I, n.
727/2020).
7.Le spese, ivi incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza, così che parte convenuta dovrà rifondere a parte attrice i compensi, oltre accessori, liquidati come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accolte le domande delle parti nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto, ai sensi di cui in motivazione, applicata la compensazione impropria, condanna parte convenuta al pagamento a titolo di risarcimento del danno dell'importo di
€ 330.980,8, oltre interessi legali dalla data della domanda;
Condanna altresì parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che liquida in € 22.457 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. liquidate come da separato provvedimento;
Così è deciso in data 17.11.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 9845/2019 promossa da:
in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 aura Fioravanti. parte attrice contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Mirko Marino parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 1 e per i relativi titoli, la somma di € 99.736,62, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
Pag. 1 di 18 suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
2) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 3 e per i relativi titoli, la somma di € 23.439,64, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
3) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 4 e per i relativi titoli, la somma di € 10.209,70, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
4) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva non numerata e per i relativi titoli, la somma di € 40.089,80, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_1
Pag. 2 di 18 rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
5) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 6 e per i relativi titoli, la somma di €53.779,00, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
6) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 7 bis e per i relativi titoli, la somma di € 15.644,00, salvi successivi aggiornamenti e per
l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
7) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 9 e per i relativi titoli, la somma di €29.623,17, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto,
Pag. 3 di 18 condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
8) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 10 e per i relativi titoli, la somma di € 66.575,51, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
9) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 11 e per i relativi titoli, la somma di € 218.448,42, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
10) Accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a veder disapplicata la penale per ritardata ultimazione dei lavori in
Pag. 4 di 18 accoglimento della riserva n. 12 e per l'effetto, condannare il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di
[...] la somma già detratta di Euro 54.157,69 relativa alla Parte_1
suddetta penale, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n. 231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
In particolare, esponeva: che, con contratto registrato in data 9.4.2013, il aveva affidato a Controparte_1 [...]
l'esecuzione dei lavori di ricalibratura del canale Parte_1
Bagnolo in località Bagnoletto per un importo netto dei lavori pari a 631.049,01 di cui € 556.483,37 per lavori ed € 28.725,30 per oneri di sicurezza ordinari ed
€ 45.840,34 per oneri di sicurezza speciali;
che, contestualmente alla stipula del contratto, la Committente aveva consegnato le aree oggetto dei lavori, concedendo 386 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;
che, comunque, la tempistica contrattuale aveva subito vari stravolgimenti per cause indipendenti dalla volontà dell'appaltatore; l'appaltatore aveva avanzato richiesta di recesso che non aveva trovato adeguata soddisfazione nella risposta della Committente;
che, in data 9.9.2016, la Committente aveva sottoposto all'appaltatore il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto con riserva, con nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato al 30.04.2017; che, in data 16.9.2016, con nota prot. n. 100/16, l'appaltatore, confermando le doglianze espresse, aveva avanzato, ricorrendone i presupposti, istanza di attivazione della procedura di accordo bonario;
che, in data 7.3.2018, in occasione della sottoscrizione del SAL n. 2, l'impresa aveva iscritto altre tre riserve;
che, in data
21.3.2017, la Committente aveva redatto nuovo verbale di sospensione dei lavori per la mancanza di ordinanza atta alla deviazione del traffico e che la
Pag. 5 di 18 società attrice lo aveva sottoscritto con riserva;
che, in data 8.5.2017,
l'Appaltatore aveva firmato con riserva il nuovo quadro economico relativo alla seconda perizia di variante;
che, in data 12.5. 2017, veniva redatto verbale di ripresa dei lavori, firmato anch'esso con riserva, con nuovo termine di ultimazione fissato al 19.9.2017; che, in data 15.6.2017, erano stati nuovamente sospesi i lavori per la presenza di sottoservizi , Italgas e Telecom, con CP_2
verbale sottoscritto con riserva;
che, nel registro di contabilità del SAL n. 3, la società attrice aveva iscritto ulteriori riserve;
che, in data 10.8.2017, veniva redatto verbale di ripresa dei lavori sottoscritto con riserva dall'impresa e che, in data 6.9.2017, veniva redatto un altro verbale di sospensione per ulteriori ritrovamenti archeologici, sottoscritto con riserva che, in data 21.9.2017, veniva redatto verbale di ripresa dei lavori con nuovo termine fissato al 29.11.2017, sottoscritto con riserva;
che, in data 21.9.2017, veniva redatto verbale di ripresa dei lavori con nuovo termine fissato al 29.11.2017, sottoscritto con riserva;
che, nel registro di contabilità del 28.11.2017, relativo al SAL n. 4, la società aveva iscritto un'ulteriore riserva;
che, in data 3.7.2018, con la consegna dei lavori, veniva certificata la fine dei lavori;
che, in data 17.7.2018, aveva diffidato Pt_1
la convenuta ad adempiere rispetto alla procedura di accordo bonario.
2.Si costituiva la convenuta concludendo “per il rigetto della domanda attrice, poiché inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, per la condanna della in persona Parte_1
del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del Controparte_1
in persona del legale rapp.te, della somma di euro 51.728,13, a titolo di penale
[...]
applicata per ritardata ultimazione dei lavori, salvo la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese”.
2.1.Contestava, infatti, il ciascuna delle riserve iscritte, Controparte_1
imputando il ritardo alla società attrice e chiedendo perciò la corresponsione della penale.
3.La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una
Pag. 6 di 18 consulenza tecnica d'ufficio.
4.1.Deve preliminarmente osservarsi che le richieste istruttorie già non ammesse e reiterate da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, sono inammissibili in quanto irrilevanti ai fini del decidere.
4.2.Non vi è ragione, inoltre, di disporre la rinnovazione delle indagini peritali, non ravvisandosi alcuna nullità ed, anzi, avendo il c.t.u. svolto l'incarico in modo del tutto soddisfacente ed immune da vizi logici, avendo peraltro preso compiutamente posizione anche rispetto alle osservazioni critiche di parte convenuta, tanto che questo Tribunale intende recepirne gli esiti tecnici, salve le precisazioni che si faranno in diritto.
5. Deve, dunque, passarsi al vaglio delle singole riserve per cui è domanda.
5.1. Con riferimento alla riserva n. 1 e alla riserva “non numerata”, relativa alla richiesta dei maggiori oneri sopportati dall'impresa per avere la sospensione superato un quarto del tempo contrattuale di esecuzione, si precisa quanto segue.
5.1.1.In primo luogo, va osservato che emerge dalla documentazione versata in atti che, in data 30.5.2016, l'impresa aveva richiesto formalmente la risoluzione del contratto di appalto, ottenendo riscontro (negativo) solo in data 6.9.2016 con ripresa dei lavori già in data 9.9.2016. Nessun esito ha avuto, inoltre, la richiesta dell'appaltatrice di attivazione della procedura di accordo bonario prevista dall'art. 240 del Codice dei Contratti (d.lgs. 163/2006).
5.1.2.Come previsto dall'art. 159 del D.P.R. 207/2010, ovvero dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 163/2006),
l'opposizione della stazione appaltante allo scioglimento del contratto, in caso di superamento delle sospensioni per un periodo oltre il quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, come peraltro aveva già rappresentato alla committente l'impresa, comporta il diritto dell'esecutore alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento oltre il termine semestrale o oltre il quarto.
Pag. 7 di 18 5.1.3.Tale disposizione è applicabile al caso di specie ratione temporis e ratione materiae.
5.2.La sussunzione della fattispecie concreta all'ipotesi prevista dall'art. 159 del
D.P.R. 207/2010 si spiega, infatti, in virtù dell'omesso adempimento da parte del degli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 158 del CP_1
medesimo Regolamento. Non risulta, infatti, che nel verbale di sospensione sia stato indicato lo stato di avanzamento dei lavori, né che siano state indicate le opere la cui esecuzione era rimasta interrotta né le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse potessero essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione né risulta che, nel corso della sospensione, il direttore dei lavori abbia visitato il cantiere con intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
5.3.Non può essere, pertanto, accolta la tesi sostenuta dal secondo CP_1
cui la disposizione richiamata sarebbe inapplicabile atteso che la necessaria esecuzione dei rilievi archeologici sarebbe rientrata nell'ipotesi di forza maggiore, non rivenendosi alcun elemento che consenta di concludere che la sospensione si sia limitata al tempo strettamente necessario.
5.4.Quanto alla possibilità dell'impresa appaltatrice di ottenere, al ricorrere dei presupposti sopra richiamati, alternativamente la risoluzione del contratto o i maggiori oneri, va altresì osservato che del tutto inconferente è il riferimento di parte convenuta alla pronuncia della Corte di legittimità n. 23964/2024 che si è occupata del diverso caso in cui l'appaltatore esplicitamente aveva rinunciato alle riserve, osservando, d'altro canto, che “È ben vero che, in tema di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, la sottoscrizione da parte dell'appaltatore di un atto di
Pag. 8 di 18 sottomissione contenente modifiche all'originaria convenzione ed avente a oggetto una variante
e un assestamento del progetto relativo al completamento delle opere, non può essere inteso quale rinuncia dell'appaltatore alle riserve avanzate in corso d'opera, per la quale è necessaria un'apposita dichiarazione di volontà del titolare del diritto rinunciato, oppure un comportamento concludente dello stesso idoneo a evidenziare in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà di abdicare al proprio diritto (Cass., Sez. I, 19/04/2024, n. 10603)”.
5.5.Nel caso di specie, la prima sospensione dei lavori è durata dall'8 luglio 2013 al 12 ottobre 2015 per un periodo di 2 anni 3 mesi e 4 giorni, quando la durata prevista del contratto era di 386 giorni.
5.6.Tale sospensione risulta essere avvenuta per mancato spostamento dei sottoservizi, avendo ritenuto la stazione appaltante opportuno, “al fine di superare le difficoltà dei predetti spostamenti e difficoltà di ordine tecnico nonché ridurre i tempi di esecuzione con minore impatto sulla viabilità, redigere una variante migliorativa al progetto esecutivo 30 gennaio 2011” (doc. 4 di parte attrice).
5.6.1.Tenuto conto del mancato accordo sulla risoluzione, appare così di palmare evidenza come sia sorto, considerato il rapporto tra il periodo di sospensione e la durata del contratto prevista, in capo alla società attrice il diritto alla rifusione dei maggiori oneri.
5.7.Quanto alla loro quantificazione, condivide questo Tribunale il calcolo effettuato da parte attrice e ritenuto congruo dal c.t.u., secondo cui, considerato il superamento del quarto (30 maggio – 9 settembre 2016), ovvero 102 giorni, la società attrice ha diritto al risarcimento di maggiori oneri per l'importo complessivo di € 99.763,62, considerando una somma giornaliera di € 977,80.
5.8.Tale importo, calcolato dall'impresa tenuto conto della cauzione definitiva del contratto della HDI n. 535070581, della polizza Car della HDI Assicurazioni
n. 802689479, della polizza RCT della n. 14960WI, delle Parte_2
spese del direttore tecnico, delle spese del capo cantiere, delle spese per
Responsabile della sicurezza in esecuzione, dei maggiori oneri per macchine e attrezzatura presenti e a disposizione nel cantiere, dei maggiori oneri per spese
Pag. 9 di 18 generali, nonché degli interessi sugli utili (pagg. 12 e ss. dell'atto citazione), è stato ritenuto congruo dal c.t.u. ed è stato contestato solo genericamente da parte convenuta che non ha offerto un calcolo alternativo né ha contestato in modo circostanziato le singole voci considerate da parte attrice per addivenire alla determinazione dell'importo. L'unica quantificazione da parte dalla
Direzione dei Lavori – ma, come si vedrà, ad altri fini, è stata indicata nello stato finale dei lavori ove la somma giornaliera viene determinata in € 541,51, senza però che il procedimento per addivenire a tale importo sia stato esplicitato.
5.9.Rispetto alle osservazioni critiche rivolte nei confronti dell'elaborato peritale sul punto, si ritiene, inoltre, che il c.t.u. abbia compiutamente preso posizione evidenziando il mancato adempimento degli obblighi regolamentari vigenti ratione temporis nonché l'assenza di documentazione che consenta di concludere diversamente.
5.10.Deve, dunque, essere riconosciuto con riferimento alla riserva n. 1,
l'importo complessivo di € 99.763,62 richiesto da parte attrice a titolo di ristoro dei maggiori oneri subiti per la sospensione eccedente, al netto dell'onere comunque sostenuto, ma non richiedibile per le sospensioni in precedenza subite.
5.11.Con riferimento alla riserva n. 2, la proroga di 60 giorni appare giustificata atteso che l'attrice in data 30 maggio 2016 aveva richiesto formalmente la risoluzione del contratto di appalto mentre la stazione appaltante aveva ritardato la risposta fino al 6 settembre 2016 (cfr. doc. 12 di parte attrice), con ripresa dei lavori già in data 9 settembre 2016, senza che la Parte_1
avesse, dunque, il tempo necessario per riorganizzare l'avvio delle
[...]
forniture.
5.12.Sul punto, come argomentato dal c.t.u. in modo immune da vizi logici, la proroga doveva essere concessa per consentire all'impresa di riprendere i contatti con i fornitori, per una causa, dunque, non imputabile all'impresa stessa
(cfr. art. 159 comma 8 del Regolamento).
Pag. 10 di 18 5.13.Parimenti è fondata la riserva n. 3, apposta in occasione della sottoscrizione del 2° S.A.L., con la quale l'attrice chiedeva la corresponsione dell'importo di €
23.439,64, oltre accessori, a titolo di maggiori oneri sostenuti e non remunerati per aver utilizzato per motivi di sicurezza del limitrofo traffico veicolare, la tecnologia di infissione del tubo forma con morse, al fine di limitare le vibrazioni e per evitare eventi franosi della massicciata della adiacente via del
Mare.
5.14.Nonostante parte convenuta abbia contestato che la diversa modalità di esecuzione fosse stata unilateralmente introdotta dall'esecutore e che, anzi, la
Direzione lavori con l'Ordine di servizio n. 1/2016, in riscontro alla nota del 3 novembre 2016 con la quale l'attrice aveva comunicato l'intenzione di utilizzare una tecnologica diversa, avesse ribadito che la posa in opera del tubo dovesse avvenire secondo le modalità previste in contratto, avvertendo l'impresa esecutrice che ogni altra modalità di infissione dello stesso non avrebbe comportato il pagamento di alcun compenso aggiuntivo, la riserva è fondata tenuto conto che la misura adottata non solo è risultata assolutamente necessaria per ragioni di sicurezza, ma per la dirimente ragione che il Capitolato speciale d'appalto (doc. 2 di parte attrice) all'art. 6 “Descrizione dei lavori” non contemplava tale voce, mentre l'art. 39, rubricato “Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori” disponeva che “Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno quelle previste dalla tariffa dei prezzi per opere edili e impiantistiche della Regione Lazio di cui alla DGR 20.03.2007 n. 195”.
5.15.Correttamente, pertanto, l'importo è stato calcolato con riferimento al prezzo come da prezziario depositato da parte attrice (doc. 38) che, parte convenuta ha contestato solo con riferimento, appunto, alla circostanza che la richiesta dell'appaltatrice non fosse stata autorizzata, se non a prezzo invariato, facendo un erroneo riferimento alle condizioni contrattuali che, invece, come già si è detto, erano rimaste immutate a seguito dell'atto di sottomissione e non contemplavano l'inclusione della relativa voce.
Pag. 11 di 18 5.16.D'altra parte, come rilevato anche in sede peritale, le riserve n. 1,2 e 3 sono state apposte tempestivamente in quanto “il primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore è stato il 9 settembre 2016 e la richiesta è valida perché il con CP_1
la firma della ripresa dei lavori accettava quanto richiesto dall'Impresa con il documento del
06 settembre 2016” (pag. 93 dell'elaborato peritale).
5.17.La riserva n. 4 relativa al mancato allibramento di opere nel registro di contabilità è, invece, infondata, atteso che, come correttamente eccepito dalla convenuta, secondo quanto previsto dall'art. 161 del D.P.R. 207/2010, nessuna variazione o addizione al progetto approvato poteva essere introdotta dall'esecutore, ove non disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 132 del codice, pena l'eventuale rimessione in pristino e comunque fatta salvo, in ogni caso, l'esclusione di ogni compenso, rimborso o indennizzo per i lavori medesimi. Non essendovi prova, nel caso di specie che si trattasse di opere la cui esecuzione era stata disposta dal Direttore dei Lavori
e approvata dalla stazione appaltante, l'importo richiesto per la riserva n. 4 non può essere riconosciuto.
5.18.È, invece, fondata la riserva n. 5 con la quale l'impresa rappresentava di non poter proseguire i lavori in assenza di nulla osta rilasciato dagli enti competenti per la bonifica bellica. La presenza nell'aerea di cantiere di un ordigno bellico è un'evidente causa di forza maggiore di fronte alla quale, per ragioni di sicurezza, non poteva ragionevolmente pretendersi che l'impresa proseguisse i lavori, attesa peraltro anche l'assenza di provvedimenti che la
Direzione Lavori avrebbe potuto assumere, ai sensi dell'art. 158 comma 7 e dell'art. 159 comma 7 del D.P.R. 20772010, volti a limitare i lavori a una parte del cantiere in tesi ritenuta non pericolosa.
5.19.In relazione alle riserve n. 5 (e n. 6 del ) deve, dunque, essere CP_1
riconosciuto l'importo di € 46.934,40, pari a 48 giorni di fermo per € 977,80 di
Pag. 12 di 18 oneri giornalieri. Per quanto l'importo giornaliero non fosse stato ulteriormente richiamato nella riserva n. 5, infatti, non poteva che essere lo stesso già indicato con la riserva n. 1 e può intendersi dunque richiamato per relationem.
5.20.Con la riserva 7 bis chiedeva, inoltre, il risarcimento per la Parte_1
sospensione dei lavori per ritrovamenti archeologici durata dal 6.9.2017 al
21.9.2017 ovvero per maggiori oneri per 16 giorni.
5.20.1.Anche qui la riserva deve ritenersi fondata, non cogliendo nel segno le contestazioni di parte convenuta, atteso che l'invocata applicazione del comma
5 dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010 è esclusa dal comma 4 del medesimo articolo, ove, la sospensione, o le sospensioni se più d'una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori.
5.21.Per le stesse ragioni suesposte, deve, pertanto, essere riconosciuto, altresì, in favore dell'attrice l'importo di € 15.644,80 (pari a 16 giorni per 977,80).
5.22.La riserva n. 8 è fondata poiché la proroga di 10 richiesta, attenendo alla necessità di riavviare i lavori, doveva essere concessa, secondo quanto previsto dall'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010 che prevedeva che “
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori” e che “
8. L'esecutore che per cause
a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.”
5.23.Non risulta, invece, adeguatamente dimostrata la fondatezza della richiesta di cui alla riserva n. 9, non avendo parte attrice prodotto idonea prova a supporto della pretesa né essendo altrimenti desumibile dalla documentazione versata in atti.
5.24.Con la riserva n. 10 (doc. 27 di parte attrice) l'attrice esponeva che “Con riferimento al registro di contabilità degli ultimi SAL, relativi ai lavori e agli oneri della sicurezza speciali, dalla scrivente sottoscritti con riserva, confermiamo con la presente tutte le precedenti riserve gia' trascritte, indicate dalla n° 1 alla n° 9. Inoltre, esplichiamo di seguito,
Pag. 13 di 18 ulteriore riserva indicata con n° 10. Infatti, gli importi da voi riconosciuti negli ultimi SAL, sia quello per i lavori che per il SAL degli oneri della sicurezza speciali, per la somma di €
71.436,46, sono nettamente inferiori agli importi dei lavori eseguiti, per i motivi che rispettosamente esponiamo.
Nella seconda perizia di variante approvata del 08-05-17, l'importo dei lavori, al netto del ribasso e comprensivo degli oneri ordinari e speciali della sicurezza è di € 616.142,51.
I SAL ultimi, da voi redatti riportano un importo riconosciuto di € 468.699,09 che aggiunto al riconoscimento degli oneri della sicurezza per € 58.511,47 diventa un totale dei lavori di
€ 527.210,56.
Pertanto se facciamo la differenza tra gli importi di perizia e l'importo complessivo riconosciuto, abbiamo € 616.142,51 - € 527.210,56 = € 88.931,95 che sarebbe l'importo residuo dei lavori da eseguire.
Richiamando tutta la precedente corrispondenza e ritenendo di aver ultimato i lavori, salvo alcune piccole lavorazioni per le quali attendiamo, indicazioni dal "SIMU" del Comune di
Roma e dalla Sovrintendenza dell'archeologia, l'importo del SAL sarebbe dovuto essere quello conclusivo riportato nella perizia di variante del 08-05-17 per € 616.142,51, avendo oltretutto già tutte le garanzie fidejussorie per eventuali rifiniture e/o interventi e per il collaudo.
In conclusione con la riserva n° 10 in esame la scrivente chiede la corresponsione della somma di € 88.931,35 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. La presente deve intendersi ad ogni effetto di legge quale formale atto di costituzione in mora, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 c.c.".
5.24.1.Preliminarmente occorre osservare che la riserva è stata iscritta tempestivamente. Invero, parte attrice ha provveduto ad iscrivere la riserva ai sensi dell'art. 190 del D.P.R. n. 207/2010 ed entro il termine di 15 giorni ha comunicato l'importo come quantificato mediante atto scritto via pec (Cass. sez. I, n. 21734/2016).
5.24.2.Nel merito, la richiesta è fondata.
5.25.3.Va osservato che, dal momento che l'atto di sottomissione prevedeva che
Pag. 14 di 18 i lavori in perizia non alterassero le condizioni del contratto principale né la sostanza del progetto, i lavori avrebbero dovuto essere a corpo e a misura secondo quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale (doc. 2 di parte attrice), ove veniva stabilito che “Per i lavori a corpo i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile”, mentre l'ultimo quadro economico (doc. 18 di parte attrice, ma anche doc. 38 di parte convenuta) non riflette tale distinzione.
Ritiene, pertanto, questo Tribunale, di recepire, in quanto coerentemente e logicamente argomentati, gli esiti cui è giunto il c.t.u. (pag. 82 e ss. dell'elaborato peritale) in punto di determinazione della somma ancora da corrispondere all'attrice, pari a € 79.128,28 (individuati come differenza tra quanto già corrisposto, come da certificati di pagamento prodotti, e quanto la committente avrebbe dovuto corrispondere “Importo contabilizzato € 638.804,46 – ribasso
(23,6%) € 150.757,85 = € 488.046,61 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €
28.725,30 + 45.840,34 = € 74.565,64 TOTALE € 562.612,25. CORRISPOSTO
€ 483.482,97 Differenza € 562.612,25 - € 483.482,97 = € 79.129,28”, cfr. pag. 89 dell'elaborato peritale).
5.26.Con riferimento alla riserva n. 11 con la quale l'attrice chiedeva il risarcimento dei maggiori oneri e danni patiti per la protrazione dei tempi di esecuzione delle opere appaltate in dipendenza di fatti estranei all'appaltatrice, condivide questo Tribunale le conclusioni del c.t.u., essendo l'appaltatrice estranea al ritardo nell'esecuzione del contratto per un totale di 208 giorni.
5.27.Con riferimento alla riserva n. 12, con la quale l'impresa appaltatrice chiede la disapplicazione della penale il cui importo le è stato addebitato dal , CP_1
ritiene questo Giudicante, diversamente dal c.t.u., che il valore per giorno per la penale individuato dal non possa essere aumentato per renderlo CP_1
omogeneo a quello calcolato dall'appaltatrice.
5.28.Ciò si spiega sia in considerazione del fatto che non può essere
Pag. 15 di 18 riconosciuto un importo maggiore a quello richiesto (non solo complessivamente ma anche per singolo giorno) sia perché la diversità di importi si spiega avendo la penale uno scopo parzialmente diverso rispetto a risarcimento del danno dovuto proprio alla sua predeterminazione forfettaria.
5.28.1.In tal senso si è espressa più volte anche la giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di osservare come “la clausola penale si configura invece solo come un mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento, e concreta una concordata liquidazione anticipata del danno consequenziale, indipendentemente dalla prova della sua concreta esistenza” (Cass. sez. II,
n. 4779/2005).
5.28.2.D'altra parte, depone in tal senso anche la previsione contrattuale (cfr. art. 5 del contratto di appalto, secondo cui “La penale pecuniaria di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto viene stabilita nella misura dell'uno (1) x 1000
(unopermille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori”).
Pertanto, questo Giudicante, pur condividendo il calcolo del c.t.u. quanto ai giorni da considerarsi effettivamente dovuti a ritardo imputabile all'appaltatrice a titolo di penale, che sono solo 8, atteso che, a fronte del ritardo di 216 giorni contabilizzato dal , le richieste di proroga per un periodo di 208 giorni CP_1
(riserve 2,5,7 e 8, cfr. elaborato peritale ove riepiloga “L'Impresa ha chiesto con ragione i seguenti giorni di proroga (vedi allegato B) Riserva n. 2 in data 16 set. 2016 dopo la SECONDA RIPRESA 60 Riserva n. 6 in data 17 mar. 2017 possibile ordigno bellico
48 Riserva senza numerale TERZA RIPRESA 41 Riserva n. 7 in data 10 ago. 2017 dopo la QUARTA RIPRESA 90 Riserva n. 8 in data 21 set. 2017 dopo la QUINTA
RIPRESA 10”), ritiene che debba essere assunto solo ai fini del calcolo della penale come diverso valore quello indicato dal pari a € 541,51 al CP_1
giorno per un totale di € 4.332,08. Tale somma deve essere, come si vedrà, riconosciuta in compensazione al . CP_1
5.29.Quindi l'attrice ha diritto al risarcimento per complessivi 262 giorni
(“(102+48+41+55+16 per fermo cantiere) = 262 giorni x € 977,80/g = €
Pag. 16 di 18 256.183,60”, cfr. pag. 89 dell'elaborato peritale). Da tale importo deve essere detratto l'importo a titolo di penale legittimamente per 8 giorni, calcolato secondo quanto detto sopra.
5.30.Trattandosi di rapporti di credito/debito nati dal medesimo rapporto (c.d. compensazione impropria) questo Giudice ritiene di poter rideterminare il rapporto dare/avere. Come chiarito sul punto anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la compensazione impropria, cioè una sorta di meccanismo di "sommatoria algebrica" delle correlate pretese, inesorabilmente destinato a compiersi a cagione dell'unicità del vincolo, nel cui ambito le stesse pretese costituivano mere poste contabili, ad un tempo attive e passive, unico, perciò, era l'effetto obbligatorio atto a determinarsi a vantaggio dell'uno ovvero dell'altro contraente, salva l'evenienza - pur possibile
- in cui le reciproche poste si fossero pareggiate integralmente, sì da azzerarsi vicendevolmente.
Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto non vi
è luogo ad un'ipotesi di compensazione "propria" ex artt. 1241 cod.civ. e segg. (secondo cui i debiti tra due soggetti derivanti da distinti rapporti si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere), che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale;
tale accertamento (c.d. compensazione "impropria"), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale che sostanziale (cfr. Cass. 25/08/2006, n. 18498; Cass.
6/07/2009, n. 15796)” (Cass. sez. III n. 26365/2024).
5.31.Pertanto, l'importo da riconoscersi in favore dell'impresa è € 256.183,60 -
€ 4.332,08 = € 251.851,52.
5.31.1.Alla luce di quanto premesso, deve, pertanto, procedersi al ricalcolo rispetto all'importo indicato dal c.t.u. e, dunque, la complessiva situazione dare/avere tra le parti deve essere rielaborata con la conclusione che l'importo complessivo che la convenuta dovrà versare all'attrice, tenuto conto dei
Pag. 17 di 18 pagamenti già effettuati come documentati, è pari a € 330.980,8 (€ 251.851,52
+ € 79.129,28 = € 330.980,8).
6. Su tale importo dovranno essere riconosciuti altresì, a mente dell'art. 1284 quarto comma c.c., gli interessi legali dalla data della domanda (sulla differenza tra iscrizione di riserva e atto di costituzione in mora, inter alia, Cass. sez. I, n.
727/2020).
7.Le spese, ivi incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza, così che parte convenuta dovrà rifondere a parte attrice i compensi, oltre accessori, liquidati come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accolte le domande delle parti nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto, ai sensi di cui in motivazione, applicata la compensazione impropria, condanna parte convenuta al pagamento a titolo di risarcimento del danno dell'importo di
€ 330.980,8, oltre interessi legali dalla data della domanda;
Condanna altresì parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che liquida in € 22.457 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. liquidate come da separato provvedimento;
Così è deciso in data 17.11.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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