Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 27.03.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1452/ 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CALOGERO Parte_1 C.F._1
TERMINE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
-convenuto contumace-
mediante lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e diritto della decisione
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
pone a carico di le spese di lite che si liquidano in euro Controparte_1
1.030,00 oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'08.05.2024, l'odierno ricorrente chiede accertarsi che la S.A.L. -
Società Autolinee Licata Srl ha omesso di versare nel fondo di previdenza complementare da lui sottoscritto le quote di TFR dallo stesso maturate nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2023 - marzo 2024, il contributo del 2% trattenuto al lavoratore in busta paga e quello dovuto dal datore di lavoro in egual misura;
nonché, per il medesimo periodo, la contribuzione integrativa prevista dall'art. 38 CCNL 28/11/2015, nella misura determinata dalla Circolare n.4/2017del Fondo;
chiede, altresì, di condannare la al CP_2 CP_1
versamento in suo favore sulla posizione di previdenza complementare accesa presso il
Fondo , dei contributi e delle quote del TFR maturato non versati al fondo, per la CP_2
somma complessiva di € 3.985,52 di cui € 3.869,92 per TFR e contributi sullo stipendio, ed €
115,60 per contributi ex art.38 e maggiorata dell'indennizzo previsto a norma dell'art.8
comma 10 dello Statuto del Fondo , in misura pari al tasso di interesse della BCE + CP_2
2%, da calcolarsi in ragione di anno su tali somme sin dalle singole scadenze e fino all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nonostante la regolare notifica, non si sono costituiti in giudizio né S.A.L. - Società
Autolinee Licata Srl, né il Fondo Priamo, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da separato verbale;
indi la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
In via preliminare va dichiarata la contumacia del Controparte_3
in quanto, seppur regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti.
[...]
Orbene, parte ricorrente all'odierna udienza ha chiesto dichiararsi la cessata la materia del contendere per avvenuta soddisfazione del diritto;
specificamente ha affermato di aver ricevuto da parte resistente il versamento sia il TFR che di tutte le contribuzioni richieste e dovute secondo quanto previsto dall'adesione al Fondo . CP_2
Tenuto conto di tale sopravvenienza, deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere poiché l'avvenuto riconoscimento del diritto conteso costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa.
Sul punto, va evidenziato che il giudice quando, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, non debba pronunciare sulla domanda, deve comunque provvedere sulle spese di lite applicando il principio della cd. “soccombenza virtuale”, da verificare sulla base di un semplice giudizio delibativo circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 4442/2001, n. 4884/1996 e n. 46/1990).
Pertanto, tenuto conto che le ragioni poste a fondamento del ricorso hanno trovato riscontro nell'accoglimento della domanda del ricorrente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
le spese di giudizio vanno poste a carico delle parti convenute, quali parti che sarebbero state soccombenti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Agrigento, il 27/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo