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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5117 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6831/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6831/2025 R.G. avente ad oggetto: mutamento di sesso vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
UE GG, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 11.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha adito con ricorso questo Tribunale esponendo di: 1) percepire fin Parte_1 dall'età infantile un'identità di genere maschile;
2) provare un profondo disagio a causa della disforia di genere;
3) aver intrapreso a ottobre 2023 un percorso
1 Proc. R.G. n. 6831/2025
terapeutico di sostegno alla transizione presso il Consultorio di Disforia di genere dell'ASL di Salerno;
4) essere determinata nel suo proposito di transizione;
5) essere identificata da molti anni con il nome di negli ambienti di vita sociale, Pt_2 lavorativa e familiare.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali e di ordinare all'Ufficio Controparte_1 la rettifica dei suoi dati anagrafici, affinché risulti
[...]
l'appartenenza al genere maschile e la modifica del prenome in “Alex”.
Alla udienza del 11.12.2025 il G.D. procedeva all'ascolto dell'istante e, all'esito della stessa, riservava la decisione al Collegio.
Com'è noto l'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico - chirurgico, il
Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, avevano chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs.
150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non doveva più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti
2 Proc. R.G. n. 6831/2025
anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost.
Da ultimo, la Corte Costituzionale con la sentenza del 23.7.2024 n. 143 – sempre in applicazione dei suesposti principi e dell'ormai mutato quadro normativo e giurisprudenziale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma
4, D.gs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha, in particolare, evidenziato che l'autorizzazione prevista dalla norma mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa.
Venendo al caso di specie, il Tribunale evidenzia che all'esito del procedimento è emerso che ha definitivamente acquisito una identità di genere Parte_1 diversa da quella derivante dai caratteri sessuali primari, a livello personale, familiare e sociale.
L'irreversibilità del percorso di acquisizione di una nuova identità di genere risulta, invero, documentata dalla relazione del 4.6.2024 a firma della dott.ssa direttore del Consultorio DIG Disforia di Genere dell'ASL Persona_1 di Salerno (cfr. relazione in atti), da cui emerge la diagnosi di “Disforia di Genere negli adolescenti e negli adulti”.
Inoltre, dalla audizione dell'istante è emersa la serietà, radicalità ed irreversibilità della scelta operata dalla (cfr. verb. ud. del 11.12.2025). Pt_1
In particolare, la ha riferito: 1) di non riconoscersi nel sesso femminile sin Pt_1 dalla tenera età; 2) di godere di un supporto soltanto parziale dei propri familiari che, dopo una iniziale fase di rifiuto, hanno accettato il suo percorso di transizione ed iniziato a chiamarla e ad usare i pronomi maschili per riferirsi alla sua Per_2
3 Proc. R.G. n. 6831/2025
persona; 3) di frequentare l'università, ma di non aver attivato la carriera alias ritenendo maggiormente rispondente alle sue necessità il procedere previamente alla rettificazione dei suoi dati ed all'aggiornamento di tutti i documenti;
4) di essere socialmente noto col nome di da molto tempo;
5) di volersi sottoporre a Pt_2 degli interventi medico-chirurgici per poter acquisire definitivamente i caratteri maschili. domanda volta ad ottenere l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali sia quella di rettificazione di attribuzione di sesso.
All'attribuzione della ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'assegnazione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit (“Le attestazioni... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR
3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome della UO deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessata, da “ ” in ”, risultando quest'ultimo il nome Pt_1 Pt_2 con il quale da molti anni egli è conosciuto nel mondo esterno.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- autorizza la ricorrente, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali;
4 Proc. R.G. n. 6831/2025
- visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82 e l'art. 31 d.lgs. 150/2011, rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, attribuendo il sesso maschile ed il prenome di “ ”; C.F._1 Pt_2
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a , facendo constare Parte_1 per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ ” e Per_3 come “ ” e non altrimenti. Pt_2
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6831/2025 R.G. avente ad oggetto: mutamento di sesso vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
UE GG, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 11.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha adito con ricorso questo Tribunale esponendo di: 1) percepire fin Parte_1 dall'età infantile un'identità di genere maschile;
2) provare un profondo disagio a causa della disforia di genere;
3) aver intrapreso a ottobre 2023 un percorso
1 Proc. R.G. n. 6831/2025
terapeutico di sostegno alla transizione presso il Consultorio di Disforia di genere dell'ASL di Salerno;
4) essere determinata nel suo proposito di transizione;
5) essere identificata da molti anni con il nome di negli ambienti di vita sociale, Pt_2 lavorativa e familiare.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali e di ordinare all'Ufficio Controparte_1 la rettifica dei suoi dati anagrafici, affinché risulti
[...]
l'appartenenza al genere maschile e la modifica del prenome in “Alex”.
Alla udienza del 11.12.2025 il G.D. procedeva all'ascolto dell'istante e, all'esito della stessa, riservava la decisione al Collegio.
Com'è noto l'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico - chirurgico, il
Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, avevano chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs.
150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non doveva più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti
2 Proc. R.G. n. 6831/2025
anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost.
Da ultimo, la Corte Costituzionale con la sentenza del 23.7.2024 n. 143 – sempre in applicazione dei suesposti principi e dell'ormai mutato quadro normativo e giurisprudenziale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma
4, D.gs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha, in particolare, evidenziato che l'autorizzazione prevista dalla norma mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa.
Venendo al caso di specie, il Tribunale evidenzia che all'esito del procedimento è emerso che ha definitivamente acquisito una identità di genere Parte_1 diversa da quella derivante dai caratteri sessuali primari, a livello personale, familiare e sociale.
L'irreversibilità del percorso di acquisizione di una nuova identità di genere risulta, invero, documentata dalla relazione del 4.6.2024 a firma della dott.ssa direttore del Consultorio DIG Disforia di Genere dell'ASL Persona_1 di Salerno (cfr. relazione in atti), da cui emerge la diagnosi di “Disforia di Genere negli adolescenti e negli adulti”.
Inoltre, dalla audizione dell'istante è emersa la serietà, radicalità ed irreversibilità della scelta operata dalla (cfr. verb. ud. del 11.12.2025). Pt_1
In particolare, la ha riferito: 1) di non riconoscersi nel sesso femminile sin Pt_1 dalla tenera età; 2) di godere di un supporto soltanto parziale dei propri familiari che, dopo una iniziale fase di rifiuto, hanno accettato il suo percorso di transizione ed iniziato a chiamarla e ad usare i pronomi maschili per riferirsi alla sua Per_2
3 Proc. R.G. n. 6831/2025
persona; 3) di frequentare l'università, ma di non aver attivato la carriera alias ritenendo maggiormente rispondente alle sue necessità il procedere previamente alla rettificazione dei suoi dati ed all'aggiornamento di tutti i documenti;
4) di essere socialmente noto col nome di da molto tempo;
5) di volersi sottoporre a Pt_2 degli interventi medico-chirurgici per poter acquisire definitivamente i caratteri maschili. domanda volta ad ottenere l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali sia quella di rettificazione di attribuzione di sesso.
All'attribuzione della ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'assegnazione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit (“Le attestazioni... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR
3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome della UO deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessata, da “ ” in ”, risultando quest'ultimo il nome Pt_1 Pt_2 con il quale da molti anni egli è conosciuto nel mondo esterno.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- autorizza la ricorrente, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali;
4 Proc. R.G. n. 6831/2025
- visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82 e l'art. 31 d.lgs. 150/2011, rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, attribuendo il sesso maschile ed il prenome di “ ”; C.F._1 Pt_2
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a , facendo constare Parte_1 per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ ” e Per_3 come “ ” e non altrimenti. Pt_2
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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