Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5124 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 12 giugno 2025 ha pronunciato, in data 25 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18254/2023 del ruolo gen. Previdenza
TRA nato a [...] il [...] e residente in [...] n. 31-3, C.F. , elettivamente domiciliato in Ischia alla Via Osservatorio n. C.F._1 40, presso lo studio dell'Avv. Mario Di Meglio, C.F.: , che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti. ricorrente E
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Anna di STEFANO (C.F.: ) come C.F._3 da procura generale in atti
Convenuto E
con sede in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_2 Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Mariano (C.F.:
e con lo stesso elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Sud P.zza C.F._4 D'Armi n. 88/90, giusta mandato in atti convenuto
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento intimazione di pagamento n. 07120239029754354000, notificata il 18.09.2023, emessa dall' Controparte_3
, e delle cartelle poste alla base della predetta intimazione, limitatamente a quelle di
[...] competenza dell'Adito Giudice, in particolare: n. 07120180000913032000, n. 37120170000395270000, n. 37120170010082941000, n. 37120170015353516000, n. 37120180001098316000, n. 37120180004924454000, n. 37120180011248252000, n. 37120210001892805000, n. 37120210009491309000.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2023 presso la Cancelleria, Sezione Lavoro, del Tribunale di Napoli, parte ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 07120239029754354000, notificata il 18.09.2023 a cura dell' Controparte_2
, nei limiti indicati in oggetto.
[...]
1
deduceva, infine, l'assoluta genericità dell'atto impugnato in violazione del diritto di difesa del contribuente, quest'ultimo risulta del tutto privo di motivazione;
rassegnava le seguenti conclusioni: 1 dichiarare la illegittimità della intimazione di pagamento n. 07120239029754354000 emessa dall' e delle cartelle di pagamento suindicate (n. Controparte_3 07120180000913032000, n. 37120170000395270000, n. 37120170010082941000, n. 37120170015353516000, n. 37120180001098316000, n. 37120180004924454000, n. 37120180011248252000, n. 37120210001892805000, n. 37120210009491309000) e di tutti gli atti pregressi, connessi e consequenziali o comunque l'inesistenza del credito vantato dai convenuti nei confronti del ricorrente, per intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa creditoria e/o per le altre ragioni analiticamente indicate in premessa, con conseguente annullamento degli atti impugnati, atti pregressi, connessi e consequenziali. Il tutto con favore di spese e compensi per la presente procedura, da assegnare al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”. Fissata udienza di discussione, si costituiva tempestivamente la convenuta l' convenuta CP_3 che deduceva la carenza di legittimazione passiva;
si opponeva alla domanda che chiedeva, nel merito, rigettarsi. All'udienza del 20-2-2025, parte ricorrente sollecitata a provare l'avvenuta notificazione del ricorso introduttivo nei confronti dell'Ente impositore, rappresentava che il ricorso era stato correttamente notificato all'Istituto convenuto, come emergeva dagli allegati alle note di ts dell'11-4- 2024; in subordine chiedeva un termine per procedere alla notificazione presso l'indirizzo iscritto nel registro PP.AA. dall'8-3-2024 t;
il Giudice, ravvisata una nullità Email_2 nella notificazione come effettuata, concedeva il termine richiesto e fissava per la discussione l'udienza del 12-6-2025, ore 10:30 con termine di sessanta giorni per la notificazione richiesta. Si costituiva l' , che, in via preliminare, deduceva l'inammissibilità del ricorso, per carenza CP_1 di interesse ad agire, anche alla luce del sopravvenuto art. 3bis DL 146/2021. Concludeva nei seguenti termini: a) Dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per sussistente giudicato, preclusivo di una pronuncia nel merito, e per carenza di interesse quantificato ad agire, con vittoria di spese di lite. b) In via di estremo subordine si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite Istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta, concesso termine alle parti per il deposito di note illustrative, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
***** In ordine all'interesse di agire deve rilevarsi come oggetto dell'impugnazione sia una intimazione ad adempiere;
ossia un atto con cui si invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, atto che costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale.
2 Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Svolta questa premessa, ritiene il giudicante che il ricorso vada dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, in adesione all'orientamento ripetuto in plurime sentenze dalla suprema Corte. In particolare, con recente pronuncia (cfr. n. 26275 dell'11.9.2023), la Suprema Corte in fattispecie analoga a quella in oggetto (cfr. “la Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame proposto da avverso la sentenza del tribunale che aveva Pt_2 rigettato il ricorso avente ad oggetto la dichiarazione di nullità, illegittimità e inesistenza per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito identificati attraverso gli estratti di ruolo, in conseguenza della notifica di preavviso di ipoteca;
nonché per la dichiarazione di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle ivi indicate”), richiamando l'orientamento da ultimo seguito (ordinanze nn. Cassazione 16269/23, 16244/23, 2617/23, 10777/23) in materia di impugnazioni di estratti di ruolo, ha osservato: “risulta infatti preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell'interesse ad agire in relazione all'azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa;
il ricorrente ha originariamente proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di pagamento/avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica;
il Collegio giudica una siffatta azione inammissibile perché non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione;
nelle more del giudizio è intervenuto il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art. 3 bis, ha modificato del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 12, mediante l'aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
7.- la norma in questione ha limitato l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, superando l'elaborazione giurisprudenziale al riguardo formatasi sulla scia di Cass., sez. un., n. 19704 del 2015;
8.- il problema che, dunque, si pone è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dell'odierno ricorso, nel quale non risulta allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la p.a.; sul punto, sono intervenute, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) "In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art.
3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata
o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione"; b) "in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art.
3 12, comma 4 bis (...), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio";
9. osserva la Corte che, in base ai principi esposti, riferibili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierno ricorso, relativo ad un'azione che, alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire. Parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa;
10. l'esito del giudizio è, peraltro, coerente con il controllo di legittimità. Quest'ultimo, infatti, è un controllo non sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass. sez. un. 21691 del 2016, punto 16);
11.- va solo aggiunto che alcun rilievo può assumere, ai fini della presente decisione, il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, atteso che la stessa comunicazione preventiva di ipoteca, oltre a non essere un atto con natura esecutiva (cfr. Sez. un. sentenza n. 19667 del 18/09/2014), non rientra nel novero dei tre casi che consentono l'impugnazione del ruolo, secondo la nuova normativa appena citata. Nella specie parte ricorrente non ha dedotto la sussistenza dello specifico interesse ad agire richiesto dalla richiamata disposizione. Alla luce dei richiamati principi, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, ritenendo il giudicante di doversi conformare a detto orientamento nella decisione della causa in oggetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendovi valide ragioni per doversi distaccare dall'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo ricordata. Le spese possono essere compensate per intero, attesa la complessità dell'accertamento, la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di impugnativa dell'intimazione ad adempiere e l'affermarsi soltanto in tempi recenti dell'orientamento di legittimità ricordato in materia. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a) dichiara il ricorso inammissibile b) compensa le spese di lite. Si comunichi
Napoli, 25 giugno 2025 Il giudice del lavoro dr. Francesco Armato
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