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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TRIBUNALE DELLE ACQUE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rigoletti dott.ssa Maria Gabriella Consigliere
Mosetto ing. Bruno Consigliere
nel proc. N. 1041/2022 Cont.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
L'impresa individuale P.V.I. (Pubblicità ) CP_1 Controparte_2
, con sede in Acqui Terme in via Circonvallazione n. 15, p.iva , in
[...] P.IVA_1
persona del Titolare sig. , nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_3
(AL) in regione Panasca n. 7; la con sede legale in Acqui Terme (AL) in Controparte_4
via Moriondo n. 44, p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra P.IVA_2
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Caboto n. 8; La con sede in Acqui Parte_1
Terme in via Circonvallazione n. 15, p.iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore sig.ra nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_5
(AL) in via Caboto n. 8, rappresentate e difese dall'avv. Avv. Marco Carlo Montessoro (C.F.
) del Foro di Alessandria;
C.F._1
contro
1 (C.F. e Partita Iva ), con sede in Acqui Terme, Piazza Controparte_6 P.IVA_4
Levi 12, in persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante dell'Ente, Dott. Persona_1
(C.F. ), rappresentato e difeso - ai fini del presente giudizio, dall'Avv. C.F._2
Mariagrazia Cirio (C.F. pec: CodiceFiscale_3
) dell'Ufficio Legale dell'Ente; Email_1
convenuto e
(C.F. ) in persona del Controparte_7 P.IVA_5
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino, domiciliataria in via dell'Arsenale, 21
terza chiamata e
società costituita in Belgio con sede legale in Place du Camp de Controparte_8
Mars 5, 14th floor, 1050 Bruxelles, Belgio, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di Bruxelles
con il n. , sede a Milano Corso Garibaldi, 86, C.F. P.IVA_6 Controparte_9
e P.I. , in persona della Sig.ra (nata a [...] il [...], C.F. P.IVA_7 Controparte_10
), rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Lovadina del foro di Roma, C.F._4
terza chiamata e
Controparte_11
con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 23 (P. I.V.A. ), in persona del Procuratore, P.IVA_8
dott. (doc. 2), assistita, rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto, dall'avv. CP_12
Daniele Cattaneo ( C.F._5
terza chiamata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di : Controparte_4
2 “Contrariis reiectis, previa ammissione di prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di cui in parte narrativa ovvero in atto di citazione e nelle memorie ex art 183 c.p.c., preceduti dal rituale
“vero che” e riservata ogni più opportuna deduzione, produzione e/o istanza nei termini di rito,
Voglia l'Ecc.mo Tribunale:
- accertare la responsabilità del o dell' Controparte_13 Controparte_7
nella causazione dei pregiudizi occorsi alle esponenti società e, pertanto, dichiarare tenuto
[...]
e condannare il convenuto ovvero l' Controparte_6 Controparte_7
al risarcimento di tutti i danni occorsi ed occorrendi alle società, per le causali in atti, nella misura di:
1. € 50.000,00 in favore della oltre interessi dall'evento al saldo;
Controparte_4
Cont 2. € 20.000,00 in favore dell'Impresa Individuale oltre interessi dall'evento al saldo;
3. € 350.000,00 in favore del oltre interessi dall'evento al Parte_1
saldo;
ovvero nella misura maggiore o inferiore che emergerà in corso di causa;
- dichiarare tenuto e condannare il o dell' Controparte_6 Controparte_7
[... al pagamento delle spese tutte del procedimento, ovverosia spese di CTU, CTP e legali;
- dichiarare tenuto e condannare il al pagamento delle spese ed onorari Controparte_13
tutte del presente giudizio, comprese le spese di rimborso forfetario I.V.A. e C.PA.”.
Conclusioni di : Controparte_13
Contrariis reiectis, piaccia all'Ill.mo Tribunale: - in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e, conseguentemente, dichiarare la nullità della Controparte_6
citazione per errata identificazione del convenuto nella vocatio in ius, respingendo le domande avversarie;
- in subordine, nel merito:
•in via principale respingere le domande avversarie, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate e assolvere il da ogni richiesta a qualsiasi titolo nei suoi confronti Controparte_6
proposta dalle parti attrici;
3 •in via subordinata dichiarare l' tenuta a manlevare e garantire il Controparte_7 Controparte_6
in ordine alle richieste di parti attrici e, per l'effetto, condannarla al pagamento dei danni tutti
[...]
che allo stesso dovessero essere addebitati e/o dallo stesso subiti.
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre e con vittoria di spese, compreso c.u. versato ed onorari di causa.
Conclusioni di : Controparte_7
“In via preliminare - previa eventuale autorizzazione alla chiamata in causa, ai sensi dell'art. 269
c.p.c., delle Compagnie Assicuratrici corrente in Milano, Parte_2 Controparte_15
Corso Garibaldi s.p.a., e IC Insurance Plc. corrente in Milano, Via Benigno Crespi, 23, CP_16
e conseguente fissazione di apposita nuova prima udienza - pronunciare l'estromissione dal giudizio
CP_1 dell' stante la sua carenza di legittimazione passiva e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti di cui all'art. 106 c.p.c.
Nel merito, dichiararsi comunque l'infondatezza delle domande attoree.
Per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dichiararsi le Compagnie Assicuratrici
e IC Insurance Plc. allorché saranno parte in Parte_3 CP_16
CP_1 causa, tenute a manlevare la terza chiamata per quanto agli attori dovrà corrispondersi a titolo di capitale, rivalutazione, interessi, spese legali e di CTU.
In ogni caso, con vittoria di spese”.:
Conclusioni di : CP_11
Voglia il Tribunale di Regionale delle Acque Pubbliche Ill.mo adito, contrariis rejectis, preso e dato atto che IC Insurance P.L.C. si è costituita in giudizio avanti il Tribunale di Alessandria,
nonostante la notifica dell'atto di chiamata in causa sia avvenuta senza rispetto dei termini a comparire, il 16.10.2020, per l'udienza del 3.11.20, non potendo, percio, IC PLC essere incorsa in decadenza alcuna e, ancora, che, comunque, IC P.L.C. non ha e non accetta contraddittorio processuale diretto se non con l'assicurata, così giudicare:
4 IN VIA PRINCIPALE, rigettata qualsiasi domanda proposta, sia essa in manleva o diretta, nei
CP_1 confronti di , in quanto infondata in fatto ed in diritto, non sussistendo alcuna responsabilità in capo all'assicurata, per tutte le ragioni esposte, trattandosi di vizi e difetti non imputabili, neppure in
CP_1 parte, all'operato di , per l'effetto, ritenere non dovuta manleva alcuna da parte di IC
CP_1 Insurance P.L.C. a favore di , con conseguente rigetto di ogni domanda rivolta a IC
Insurance P.L.C. stessa. Con vittoria di spese a carico dell'effettivo soccombente.
IN OGNI CASO, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse, denegatamente,
CP_1 sussistente una responsabilità di e sia accertato e provato il nesso di causalità tra l'operato
CP_1 dell'assicurata e i danni lamentati dalle attrici, e si condannasse , da sola o in solido con gli ulteriori convenuti corresponsabili, a risarcire le attrici o a manlevare il Controparte_6
CP_1 accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. Z05363 invocata da , stipulata con vigenza dal 31.01.2005 al 31.01.2007, poi stornata a tale data, in regime di loss occurence, non essendovi
CP_1 stata alcuna attività di , causalmente rilevante, posta in essere in detto periodo e, in particolare,
essendo causalmente irrilevante, a tal fine, l'attività di collaudo, la sola posta in essere in costanza e vigenza di polizza, rigettando, per l'effetto, la domanda di manleva, siccome infondata in fatto ed in diritto, rigettando, altresì, la domanda di accertamento proposta in tal senso da siccome CP_8
totalmente infondata in fatto e in diritto. Vinte le spese verso chiunque abbia proposto o ancora proponga domande infondate verso IC Insurance P.L.C.
Vinte le spese.
IN VIA DI STRETTO SUBORDINE, con riserva di gravame, ove si ritenga causalmente rilevante l'attività di collaudo del 2005, dichiarare comunque non operativa la garanzia, poiché il danno è stato cagionato dopo l'ultimazione delle opere e dopo il collaudo e la garanzia prevede espressa esclusione per tale fattispecie all'art. 3, paragrafo 3.5, rigettando, per l'effetto, la domanda di manleva. Vinte le spese.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, con riserva di gravame, ove si ritengano superabili dette evidenziate ragioni di inoperatività dell'invocata garanzia, dichiarar tenuta IC Insurance P.L.C. a
5 CP_1 manlevare , per la sola quota di sua responsabilità effettiva, in percentuale, per i soli danni diretti riconducibili a danneggiamenti a cose, con esclusione di ogni danno patrimoniale indiretto, per i soli danni che conseguano e siano ponibili in nesso di causalità con il collaudo, nei limiti del massimale
RCT di € 5.000.000,00.=, dedotta la franchigia generale di € 1.000,00.= o altra rilevante e ciò solo per i danni che attrici che abbiano provato essere causalmente rilevanti e riconducibili all'attività di collaudo, in misura comunque ben inferiore al preteso, al netto di IVA, posta di giro, e di ogni obsolescenza.
Spese compensate e con esclusione di rimborso delle spese dell'assicurato, per quanto disposto in polizza in merito a costi di legali e tecnici non designati dalla Compagnia.
Ferme le contestazioni già sollevate alle istanze avversarie e alla richiesta di CTU di cui alla qui richiamata memoria di IC del 9.06.22, ex art. 183 6° comma n. 3 c.p.c.
Conclusioni di Controparte_8
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, disattesa ogni contraria richiesta,
provvedere come segue:
- In via preliminare dichiarare l'estromissione di per tutti i motivi esposti in narrativa;
CP_8
- Nel merito, dichiararsi comunque l'infondatezza delle domande attoree per i motivi esposti,
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare che CP_8
CP_1 non è tenuta a manlevare in quanto gli accadimenti costitutivi del fatto illecito sono precedenti alla stipula del certificato di assicurazione n.1911019;
- In ogni caso, con vittoria di spese.
MOTIVI
-Svolgimento del processo
Con ordinanza del 25 del 2022, all'esito del procedimento instaurato dagli attuali ricorrenti,
dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Alessandria, fissando il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio avanti al giudice competente Tribunale delle Acque.
Con atto del 25 luglio 2022 i ricorrenti proponevano ricorso in riassunzione.
Nel presente giudizio si costituivano tutte le altre parti processuali.
6 Precisate le conclusioni, la causa era assunta a sentenza all'udienza del 17 dicembre 2024.
-La posizione dei ricorrenti
La afferma di essere proprietaria di un immobile, a destinazione artigianale - Controparte_4
commerciale, sito in Acqui Terme in str. Circonvallazione n. 15 e censito al al f. 30, mapp. 850 Per_2
Cont sub 3 e 4; nel predetto complesso, l'impresa individuale i esercita l'attività di CP_3
assemblaggio e vendita di sedie e tavoli;
la società esercita Parte_1
l'attività di vendita di mobili, articoli per la casa, sedie e tavoli, nell'immobile locato dalla
[...]
. Controparte_4
L'edificio, la cui costruzione risale agli anni' 80, è situato sulla sponda orografica sinistra del fiume
Bormida, a circa 1,2 chilometri dal ponte stradale di Acqui Terme “Carlo Alberto” ed è collocato
Part all'interno della fascia A di protezione del
A causa di inondazioni cui è stata soggetta la zona nel tempo, la costruiva Controparte_4
un muro di cinta onde proteggersi da ulteriori calamità naturali;
nel 2013 il sig. CP_3
commissionava all'Ing. una relazione idraulica circa la realizzazione del predetto Controparte_18
manufatto; la perizia, che aveva ottenuto il parere favorevole dal punto di vista idraulico dall'
[...]
, dimostrava, fuori da ogni dubbio, come il muro di cinta non incidesse Controparte_7
in alcun modo sul regolare deflusso del fiume Bormida in caso di piena (doc. 1); nonostante fosse stato iniziato l'iter per la sanatoria della costruzione, il Comune di Acqui Terme, con ordinanza,
disponeva l'abbattimento, ultimato a novembre 2017, del predetto manufatto (doc. 2).
Nel 2005 l'amministrazione comunale di Acqui Terme collaudava l'avvenuta realizzazione di un imponente argine, sulla sponda orografica destra del fiume Bormida, al fine di proteggere dalle calamità i fabbricati presenti in viale Einaudi;
il manufatto ha una estensione di circa 700 metri per un'altezza che, in alcuni punti, supera i dieci metri;
nulla veniva fatto dal Controparte_6
onde proteggere le costruzioni site sulla sponda orografica sinistra del fiume Bormida;
nel 2016, a seguito delle precipitazioni copiose, il fiume Bormida, incontrando resistenza nell'argine destro e avendo un'area di deflusso notevolmente ridotta, esondava dalla sponda sinistra, oltrepassava il muro
7 di cinta, in allora esistente, fino ad arrivare alla proprietà della che veniva Controparte_4
danneggiata irrimediabilmente: l'acqua, infatti, arrivava al tetto della costruzione.
I danni subiti dalle tre esponenti società furono ingenti e così quantificati: “DANNI SUBITI DALLA
RASF IMMOBILIARE S.R.L.: impianto elettrico, muri di contenimento delle acque, rivestimento
delimitante i locali e tutta la struttura per la viabilità, per un ammontare di circa €. 50.000,00 (doc.);
DANNI SUBITI DALL'IMPRESA INDIVIDUALE PVI: tutta l'attrezzatura artigianale e strumentale
ed un autocarro fiat Iveco 3512, per un ammontare di circa €. 20,000 (doc.); DANNI SUBITI DAL
CENTRO LISTA NOZZE attrezzature ad uso ufficio (computer, Parte_5
stampante, fax, fotocopiatrice, modem, Pos e n. 2 telefoni), attrezzature varie, tutto il materiale in
vendita ed in esposizione ed in magazzino (composto principalmente da sedie, tavoli e mobili), vari
complementi d'arredo, traspalet elettrico elevatore, forniture balneari e attrezzature per il tempo
libero, per un valore stimato di circa €. 350.000,00 (doc.).”
Dalla perizia idraulica a firma del Dott. Ing. è emerso come la costruzione del Persona_3
predetto manufatto, da parte del di Acqui Terme, abbia avuto gravi ripercussioni, dal punto CP_6
di vista idraulico, che hanno causato i danni, sopraelencati, alle società esponenti.
Nella relazione è stato specificato come la predetta costruzione abbia ridotto l'area di deflusso del fiume Bormida in caso di piena che va a gravare sulle zone poste in sponda orografica sinistra;
secondo i tecnici è evidente che “l'acqua, che non defluisce più lungo l'area di espansione presente lungo la sponda orografica destra, va inevitabilmente ad innalzare il pelo libero della corrente che defluisce lungo la sponda orografica sinistra”. Nel corso dell'alluvione del 2016 la sponda destra è
stata protetta dall'argine, subendo minori pregiudizi rispetto all'alluvione dell'anno 1994 – che era stata di maggiori dimensioni -, mentre sulla sponda sinistra, ed in particolare la zona di proprietà della la zona di allagamento si è notevolmente estesa rispetto alle precedenti esondazioni. Rispetto al CP_4
1994, dove vi erano state maggiori precipitazioni e non vi era il muro di cinta a protezione, i danni degli edifici siti sulla sponda sinistra sono stati sensibilmente maggiori: questo poiché l'acqua incontrando una barriera sulla destra non ha potuto far altro che scorrere sulla sinistra.
8 Dallo studio dell'Ing. è stato dimostrato l'ampliamento del tirante idraulico sulla Controparte_18
sponda orografica sinistra del fiume Bormida;
sulla base della carta tecnica regionale è stata stimata, per quanto attiene alla sezione n. 22, una riduzione di deflusso di circa 150 metri quadrati.
Sarebbe dunque innegabile come la così come le altre esponenti società, siano state fortemente CP_4
penalizzate dalla costruzione dell'argine.
La non era stata in alcun modo preavvisata con anticipo in merito alla piena del fiume Bormida;
CP_4
ad oggi, con l'abbattimento del muro di cinta, la si trova totalmente indifesa Controparte_4
rispetto alle calamità naturali.
Risulterebbe quindi evidente come i danni oggetto della presente controversia siano da imputare per colpa al che ha costruito un argine per proteggere i beni posti sulla riva Controparte_6
destra del fiume, disinteressandosi di tutto ciò che era posto sulla sinistra, che ha ordinato l'abbattimento del muro di cinta, sebbene fossero iniziate le pratiche per la sanatoria e che, circostanza molto grave, non ha minimamente avvertito l'esponente società circa il futuro verificarsi dell'esondazione.
-La posizione del Controparte_6
Il Comune ha eccepito in via principale la propria carenza di legittimazione passiva.
Dalla lettura dei documenti da 21 a 23 si evince chiaramente come il abbia agito, nelle CP_6
svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi idraulici di cui si discute, per delega dell'allora Magistrato per il Po, poi trasformato in . Si trattava Controparte_7
di una delega “vincolata” e soggetta allo stretto controllo da parte dell'amministrazione delegante che, prima, approvò i progetti, li autorizzò, li rese esecutivi e, poi, collaudò ed approvò i lavori. È
evidente, quindi, che l'odierno convenuto non aveva alcun potere decisionale circa le attività da svolgere, in ragione del fatto che l'amministrazione “protagonista” era quella che aveva specifiche competenze per materia, ovvero il Magistrato per il Po e, come tale, il non Controparte_6
può essere evocato nel presente giudizio.
Nel merito, quanto alla demolizione dei muri abusivi costruiti dal Sig. va osservato che il loro CP_3
legittimo ordine di demolizione non può dare diritto ad alcun risarcimento. Tutte le attrici erano e
9 sono perfettamente edotte circa la pericolosità dell'area in cui l'immobile è sito e, a differenza di quanto sostiene controparte e, comunque, il piano di protezione civile prevede che vengano avvisate in caso di piena. E così avvenne anche in occasione dell'alluvione del 2016. Inoltre merita di essere esaminato lo stato dei luoghi così come emerge dal proprio documento 9. Dalla fotografia aerea si evince chiaramente quale fosse (e quale sia ancora) l'entità delle opere abusive sanzionate con il provvedimento di demolizione, indicate chiaramente in arancione, a fronte della struttura regolarmente autorizzata con il provvedimento del 1971, indicata in verde (ad oggi, come detto, solo i muri sono stati rimossi). È evidente che il provvedimento aveva lo scopo di rimuovere un ampliamento abusivo e sconsiderato della superficie dell'attività e la realizzazione di muri in assenza di titolo edilizio anche su terreni di proprietà di terzi. Inoltre, essendo quella in questione un'area golenale, è evidente che sia a rischio di esondazione: per questa ragione è indispensabile che il deflusso dell'acqua sia garantito e non ostacolato e per lo stesso motivo è parimenti disposta l'inedificabilità. Non solo le costruzioni sono di ostacolo al normale deflusso dell'acqua, ma costituiscono fonte di pericolo nell'ipotesi in cui dovessero essere divelte dall'ondata di piena. E lo si ribadisce ancora una volta, non si tratta dei soli muri, ma dell'ampliamento del capannone. Tutte le attrici erano a conoscenza della situazione e dei provvedimenti che si susseguivano nel tempo e nonostante ciò, secondo quanto sostengono, hanno ricoverato una grande quantità di materiale in quei locali: è evidente che gli abusi edilizi compiuti e gli atti ad essi conseguenti non possono dar luogo a nessun tipo di risarcimento.
In ogni caso, nessuna prova è stata fornita del collegamento causale tra la realizzazione dell'argine e la demolizione dei muri ed i danni subiti dalle attrici, né dell'entità degli stessi. Se ciò non dovesse essere sufficiente, si rileva che la demolizione dei muri è successiva all'evento di cui si discute, per il che nulla quaestio. Come già osservato in precedenza, è necessario ribadire che i manufatti in questione sono stati realizzati in tempi diversi, sono stati oggetto di più sequestri da parte dell'Autorità Giudiziaria Penale e, nonostante i sequestri, la ed il Sig. Controparte_4 CP_3
hanno continuato ad incrementare quanto costruito. A seguito della sentenza della Corte d'Appello
già citata il Comune ha emesso l'ordinanza di demolizione e quelle nei confronti dei vari proprietari
10 dei mappali interessati dalle opere abusive. Inoltre, il Tribunale del Riesame nella propria decisione
(doc. 19) rileva come addirittura la stessa , nell'atto d'appello, neppure contesti Controparte_4
il carattere abusivo delle opere;
pertanto, a maggior, ragione nessuna richiesta di danni può essere accolta, in quanto le domande di controparte sono del tutto prive di fondamento giuridico. Le richieste avversarie si contestano sia in punto an che in punto quantum, sia con riferimento alle voci di danno che alla relativa quantificazione, poiché infondate, non provate e carenti sotto il profilo del nesso causale. Si contestano anche le modalità di calcolo del danno applicate da parti attrici: detti calcoli,
infatti, si basano su presupposti che non risultano provati. In ogni caso sarà onere fondamentale delle controparti provare l'esistenza di un nesso causale e l'entità dei danni. Va aggiunto, infine, che le odierne attrici per i danni causati dall'evento alluvionale del 2016 – danni che non possono in alcun modo, lo si ribadisce ancora una volta, essere addebitati al – hanno avuto Controparte_6
accesso ad un contributo ai sensi dell'art. 1 commi 422 e seguenti della L. n. 208/2015, Regione
Piemonte – plafond evento n. 102 O.C.D.P.C. n. 430/2017 evento alluvionale del novembre 2016
(doc. 24). La Regione Piemonte ha escluso dal contributo le richieste delle odierne attrici riguardanti i danni relativi alle costruzioni abusive ed ai materiali in esse contenuti: non è stata effettuata alcuna impugnazione degli atti amministrativi emessi per il che, anche in tal senso, risultano non contestati,
da parte delle attrici, sia il carattere abusivo delle costruzioni in questione che l'inaccessibilità, per questa ragione, di un risarcimento danni. Da ultimo, è evidente come non possa essere chiesto il risarcimento di danni, allo stato comunque non provati e carenti sotto il profilo del nesso causale, che
- a qualunque titolo e da chiunque - siano già stati risarciti.
-La posizione di . CP_19
La predetta parte ha chiesto l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva sostenendo essere il l'unico soggetto legittimato a rispondere delle pretese risarcitorie di CP_6
parte ricorrente in quanto la delega conferita al lungi dall'essere vincolata, era una delega CP_6
effettiva, con trasferimento dei relativi poteri;
al contrario, non si spiegherebbe la clausola di cui all'articolo 7 della convenzione stipulata tra le parti, che non avrebbe ragion d'essere se il CP_6
Co fosse stato un mero braccio operativo dell'allora Magistrato del
11 Nel merito ha affermato la necessità dell'esecuzione delle opere di argine e che comunque le richieste di risarcimento dovranno essere rigettate in quanto i danni provocati dall'esondazione del fiume
Bormida sui fondi di proprietà dei ricorrenti non derivano affatto dall'esecuzione dell'opera idraulica,
ma possono considerarsi intrinsechi all'ubicazione del fabbricato nella fascia esondabile A del fiume medesimo.
-La posizione di CP_8
La predetta ha aderito alla richiesta di estromissione di , per le medesime ragioni. CP_7 CP_19
Afferma poi l'infondatezza delle pretese attoree.
CP_1 Le richieste di risarcimento danni da parte delle ditte e , CP_4 Parte_1
secondo lo stesso, debbono essere rigettate, in quanto i danni provocati dall'esondazione del fiume
Bormida sui fondi di proprietà dei ricorrenti non derivano affatto dall'esecuzione dell'opera idraulica,
ma possono considerarsi intrinseci all'ubicazione del fabbricato nella fascia esondabile A del fiume medesimo. A tale riguardo evidenzia inoltre che il sedime su cui risulta ubicato il capannone rientra all'interno della perimetrazione del P.G.R.A. – Piano Gestione Rischio Alluvione - approvato dall'ex
Autorità di Bacino per il fiume Po (attuale Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po), nella seduta di Comitato istituzionale del 3 marzo 2016, con deliberazione n.2/2016; in area con probabilità di alluvioni elevata (tr. 10/20 anni)”.
Ed invero i presunti comportamenti commissivi od omissivi che hanno provocato il danno (rottura degli argini) sono stati compiuti in epoca antecedente rispetto a quella in cui fu stipulata la polizza assicurativa con CP_8
Il collaudo dell'opera fu effettuato al tempo di vigenza della polizza IC.
CP_1 Orbene, ammesso e non concesso che possa parlarsi di una responsabilità da parte di e dunque a cascata del proprio assicuratore, questa andrà certamente individuate in un momento precedente
(collaudo) a quello di vigenza della polizza che, dunque, non potrà comunque essere CP_8
CP_1 chiamata a manlevare
Non tanto, dunque, perchè venga negata la copertura assicurativa, quanto perchè l'antecedente logico
CP_1 dell'asserito danno è da individuarsi in epoca in cui non aveva alcun contratto di assicurazione
12 con e ciò sia che si voglia individuare nel collaudo il momento costitutivo del fatto illecito, CP_8
sia, a maggior ragione, che lo si voglia individuare in un errore di progettazione (e dunque ben più risalente nel tempo).
-La posizione di IC
La IC ha dichiarato di non accettare il contraddittorio nei confronti delle parti diverse dalla propria assicurata, anche se ciò non può impedirle di argomentare, in subordine, nel merito a favore della stessa, ancorché nel proprio interesse.
Deduce che l'onere di provare l'operatività della garanzia grava in carico all'assicurata.
Afferma poi che la polizza n. Z05363 (docc. 5-6 – fascicolo di primo grado) è sorta il 31.01.2005 ed ha perso efficacia, per storno consensuale di comune accordo, il 31.01.2007 (doc. 7 – fascicolo di primo grado).
Si tratta di una polizza cosiddetta loss occurence, emessa secondo lo schema del Codice Civile, che
CP_1 opera soltanto se l'attività rilevante di , che si ponga in nesso di causalità con l'evento dannoso lamentato, sia stata compiuta in detto periodo (31.01.2005 – 31.01.2007).
CP_1 Benché la difesa, nel merito, del in punto responsabilità, e quella di paiano CP_6
CP_1 condivisibili, se anche si individuasse una responsabilità di , essa andrebbe comunque ricondotta alla fase progettuale del 1999 – 2000, non alla fase di collaudo.
Proprio il fatto che, davanti al Tribunale delle Acque Pubbliche, ritenuto competente, si discuta legittimamente della scelta della P.A. né è la solare dimostrazione.
Non sono le modalità costruttive e l'esecuzione, il collaudo o eventuali sue carenze a poter aver determinato l'evento, ma, al più, solo la scelta compiuta e la contestuale mancata previsione progettuale di una analoga o di una simile soluzione per la sponda opposta del fiume. Attività
progettuale e concettuale che risale alla Convenzione stessa e che nulla a che vedere con il collaudo.
Infatti, il muro sull'argine destro ha funzionato, tant'è vero che l'acqua è defluita a sinistra. Proprio
perciò, il collaudo fu tecnicamente corretto.
Andavano eventualmente concepiti altri rimedi in fase progettuale, ben prima del 31.01.2005. La data del collaudo è, perciò, irrilevante.
13 La copertura assicurativa di IC per tali ragioni non opera.
Circostanza comunicata da IC ad il 28.02.20 (doc. 8 – fascicolo di primo grado). CP_17
Afferma poi, comunque, la sussistenza di limiti di polizza.
-Motivi della decisione.
Preliminarmente il Collegio ritiene di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal in quanto l'ente è stato chiamato in causa dai ricorrenti in Controparte_6
quanto soggetto che ha realizzato gli interventi oggetto di processo e non può quindi affermare la propria estraneità al giudizio.
Deve essere rigettato altresì il difetto di legittimazione passiva sollevato dalla parte . CP_19
Si ritiene infatti che il abbia agito, nelle svolgimento delle attività finalizzate alla CP_6
realizzazione degli interventi idraulici per cui è causa, per delega dell'allora Magistrato per il Po, in forza di una delega “vincolata” e soggetta allo stretto controllo da parte dell'amministrazione delegante che, prima, approvò i progetti, li autorizzò, li rese esecutivi e, poi, collaudò ed approvò i lavori.
La causa deve essere decisa sulla questione più liquida, ovvero la mancanza di prova del danno.
La domanda deve essere rigettata non avendo parte ricorrente provato i danni asseritamente subiti.
La ha affermato di avere avuto danni per impianto elettrico, muri di contenimento Controparte_4
delle acque, rivestimento delimitante i locali e tutta la struttura per la viabilità, per un ammontare di circa €. 50.000,00.
Cont L'impresa individuale ha affermato di avere avuto danni da perdita di tutta l'attrezzatura artigianale e strumentale ed un autocarro fiat Iveco 3512, per un ammontare di circa €. 20,000.
Centro Lista Nozze di ha affermato di avere avuto i seguenti danni: attrezzature Parte_5
ad uso ufficio (computer, stampante, fax, fotocopiatrice, modem, Pos e n. 2 telefoni), attrezzature varie, tutto il materiale in vendita ed in esposizione ed in magazzino (composto principalmente da sedie, tavoli e mobili), vari complementi d'arredo, traspalet elettrico elevatore, forniture balneari e attrezzature per il tempo libero, per un valore stimato di circa €. 350.000,00.
14 Osserva il Collegio che le imprese sopra indicate non hanno provato né di essere nella titolarità di detti beni, né il valore degli stessi, né che l'alluvione del 2016 li abbia distrutti.
Le predette imprese producono a prova del danno esclusivamente la seguente documentazione:
-Rasf il bilancio del 2016;
-Centro Lista Nozze una situazione patrimoniale del 2016 contenente l'elenco dei beni della società
e il loro valore e la dichiarazione dei redditi della società relativa al 2016;
-PVI il prospetto dei costi e ricavi e la dichiarazione dei redditi del 2016 del signor . CP_3
Si ritiene che detta documentazione sia assolutamente inidonea a provare i presupposti per la risarcibilità del danno, in quanto contenenti mere affermazioni unilaterali circa la sussistenza e il valore dei beni, che quindi non possono formare prova, come già rilevato, né della proprietà di detti beni, né del valore degli stessi, né del fatto che l'alluvione del 2016 li abbia distrutti.
I ricorrenti chiedono di provare attraverso l'esame di un testimone (gli altri due testimoni indicati sono Sindaci) l'ammontare degli asseriti danni, deducendo un capo di prova inammissibile per la sua genericità ed inidoneità a provare in modo specifico i presupposti sopra indicati.
Non risulta in alcun modo dimostrata dunque la sussistenza degli asseriti danni.
Vi sono altri profili che escludono la sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno.
Risulta infatti che il capannone su cui sono esercitate le attività è in parte costruito in modo legittimo ed in parte abusivo.
Il ha prodotto il doc. 9 che indica chiaramente le parti legittime e le parti abusive. Controparte_6
I capannoni risultano costruiti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, all'interno della fascia A di rispetto del fiume Bormida, in area assolutamente inedificabile in forza del piano stralcio delle fasce fluviali, con probabilità di alluvioni elevata.
Mentre il capannone originario è stato costruito in epoca precedente all'emanazione delle norme sopra indicate, viceversa le opere abusive sono successive.
15 Il Comune di Acqui Terme ha emesso una prima ordinanza di demolizione n. 234/2012 (doc. 13
Comune) in quanto costituenti opere abusive di 2 tettoie in ferro, muri di recinzione in cemento armato e platea di calcestruzzo armato e relativo prefabbricato
Il Comune di Acqui Terme ha poi emesso ulteriori ordinanze di demolizione nel 2017.
Il Tar del Piemonte, con sentenza pronunciata in data 13 ottobre 2023 nel proc. N. 914/2017, ha respinto la richiesta di annullamento dell'ordinanza n. 82 in data 21.06.2017 del Controparte_6
avente ad oggetto “l'immediata sospensione dei lavori e la demolizione con riduzione in
[...]
pristino delle opere abusivamente eseguite…”, costituite da muri di recinzione, tettoie in ampliamento di fabbricato, platee in cemento.
Nella citata sentenza si afferma tra l'altro che “Nel caso in esame le tettoie hanno ragguardevoli
dimensioni: metri 35 X 7 sul lato nord, metri 40 X 10 sul lato sud” e che “Le platee in cemento fanno
parte di un insieme di abusi edilizi e fungono da appoggio di prefabbricati in legno”.
Così accertata la presenza di manufatti abusivi al momento dell'alluvione del 2016, manufatti in cui potevano essere custoditi beni, va rilevato che i ricorrenti non possono avere diritto al risarcimento per la perdita di beni che si trovassero nelle parti abusive dell'immobile in quanto la perdita degli stessi è dovuta ad un loro comportamento contra ius;
ora manca qualunque prova del fatto che i beni asseritamente persi fossero tutti nella parte licenziata dell'immobile ovvero di quali beni si trovassero in questa e di quali nelle parti abusive.
Si deve inoltre anche rilevare che le parti abusive, in particolare i muri, sono state divelte dal fiume in piena travolgendo lo stabilimento ed essendo esse stesse causa di danni.
Si deve infine osservare che i ricorrenti non hanno contestato che hanno avuto accesso ad un contributo ai sensi dell'art. 1 commi 422 e seguenti della L. n. 208/2015, Regione Piemonte – plafond evento n. 102 O.C.D.P.C. n. 430/2017 evento alluvionale del novembre 2016 (doc. 24), che la
Regione Piemonte ha escluso dal contributo le loro richieste riguardanti i danni relativi alle costruzioni abusive ed ai materiali in esse contenuti e che non è stata effettuata alcuna impugnazione degli atti amministrativi emessi.
-Le spese legali
16 Parte ricorrente, soccombente, deve essere condannata a rimborsare le spese legali a tutte le altre parti, ad esclusione di IC.
Parte ricorrente ha citato in causa il che in ragione delle richieste della prima ha Controparte_6
correttamente chiamato in causa . CP_19
deve essere invece dichiarata tenuta e condannata a rimborsare le spese legali alla CP_19
IC in quanto la chiamata in causa della compagnia non risulta essere stata giustificata.
Ciò in quanto IC non assicurava l'ente al momento della progettazione e dell'evento causativo del danno.
La IC ha assicurato dal 30 gennaio 2005 al 31 gennaio 2007. CP_19
La Convenzione tra il Magistrato del Po e il Rep. 6002 che ha disposto la Controparte_6
progettazione e l'esecuzione dell'intervento indicato è stata stipulata in data 5 novembre 1999.
L'opera è stata collaudata con esito positivo come da certificato di collaudo il 17 marzo 2005.
CP_1 Ora, come affermato da IC, se anche si individuasse una responsabilità d , essa andrebbe ricondotta alla fase progettuale del 1999-2000 in quanto non sono le modalità costruttive e l'esecuzione dell'opera, il collaudo o le sue carenze ad avere determinato l'evento, che, secondo la prospettazione del ricorrente, è invece dovuto alla mancata previsione e costruzione di un'opera sull'argine del fiume che proteggesse anche tale riva.
L deve quindi essere condannata al rimborso delle spese Controparte_7
processuali sostenute da IC, risultando la stessa non tenuta in alcun modo a manlevare la prima.
Per quanto riguarda la , essa risulta correttamente essere stata chiamata in causa da CP_8 CP_7
, in quanto soggetto che, al momento del verificarsi del danno, aveva in essere con la CP_7 CP_7
stessa un contratto assicurativo, e che, qualora la richiesta risarcitoria di parte ricorrente fosse stata accolta, era tenuto a tenere indenne il predetto ente.
Conseguentemente, le spese legali sostenute da debbono essere sostenute dalle parti CP_8
ricorrenti.
Le spese legali sono liquidate secondo la tariffa corrispondente all'ammontare della richiesta di risarcimento al valore medio, tenuto conto della media difficoltà della causa.
17
P.Q.M.
rigetta ogni domanda proposta da Controparte_20
,
[...] Controparte_21 Controparte_22
[...]
dichiara tenuta e condanna le parti ricorrenti in solido a rimborsare le spese legali, che liquida:
a favore del in euro 14.239,00 , oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa;
Controparte_6
a favore di in euro 14.239,00 oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa;
Parte_6
a favore di in euro 14.239,00 oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa;
Controparte_8
dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Controparte_7 [...]
le spese legali, che liquida in euro 14.239,00, oltre rimb. Forf. 15%, iva e Controparte_11
cpa.
Torino, 17 dicembre 2024
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
18
SEZIONE TRIBUNALE DELLE ACQUE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rigoletti dott.ssa Maria Gabriella Consigliere
Mosetto ing. Bruno Consigliere
nel proc. N. 1041/2022 Cont.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
L'impresa individuale P.V.I. (Pubblicità ) CP_1 Controparte_2
, con sede in Acqui Terme in via Circonvallazione n. 15, p.iva , in
[...] P.IVA_1
persona del Titolare sig. , nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_3
(AL) in regione Panasca n. 7; la con sede legale in Acqui Terme (AL) in Controparte_4
via Moriondo n. 44, p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra P.IVA_2
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Caboto n. 8; La con sede in Acqui Parte_1
Terme in via Circonvallazione n. 15, p.iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore sig.ra nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_5
(AL) in via Caboto n. 8, rappresentate e difese dall'avv. Avv. Marco Carlo Montessoro (C.F.
) del Foro di Alessandria;
C.F._1
contro
1 (C.F. e Partita Iva ), con sede in Acqui Terme, Piazza Controparte_6 P.IVA_4
Levi 12, in persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante dell'Ente, Dott. Persona_1
(C.F. ), rappresentato e difeso - ai fini del presente giudizio, dall'Avv. C.F._2
Mariagrazia Cirio (C.F. pec: CodiceFiscale_3
) dell'Ufficio Legale dell'Ente; Email_1
convenuto e
(C.F. ) in persona del Controparte_7 P.IVA_5
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino, domiciliataria in via dell'Arsenale, 21
terza chiamata e
società costituita in Belgio con sede legale in Place du Camp de Controparte_8
Mars 5, 14th floor, 1050 Bruxelles, Belgio, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di Bruxelles
con il n. , sede a Milano Corso Garibaldi, 86, C.F. P.IVA_6 Controparte_9
e P.I. , in persona della Sig.ra (nata a [...] il [...], C.F. P.IVA_7 Controparte_10
), rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Lovadina del foro di Roma, C.F._4
terza chiamata e
Controparte_11
con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 23 (P. I.V.A. ), in persona del Procuratore, P.IVA_8
dott. (doc. 2), assistita, rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto, dall'avv. CP_12
Daniele Cattaneo ( C.F._5
terza chiamata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di : Controparte_4
2 “Contrariis reiectis, previa ammissione di prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di cui in parte narrativa ovvero in atto di citazione e nelle memorie ex art 183 c.p.c., preceduti dal rituale
“vero che” e riservata ogni più opportuna deduzione, produzione e/o istanza nei termini di rito,
Voglia l'Ecc.mo Tribunale:
- accertare la responsabilità del o dell' Controparte_13 Controparte_7
nella causazione dei pregiudizi occorsi alle esponenti società e, pertanto, dichiarare tenuto
[...]
e condannare il convenuto ovvero l' Controparte_6 Controparte_7
al risarcimento di tutti i danni occorsi ed occorrendi alle società, per le causali in atti, nella misura di:
1. € 50.000,00 in favore della oltre interessi dall'evento al saldo;
Controparte_4
Cont 2. € 20.000,00 in favore dell'Impresa Individuale oltre interessi dall'evento al saldo;
3. € 350.000,00 in favore del oltre interessi dall'evento al Parte_1
saldo;
ovvero nella misura maggiore o inferiore che emergerà in corso di causa;
- dichiarare tenuto e condannare il o dell' Controparte_6 Controparte_7
[... al pagamento delle spese tutte del procedimento, ovverosia spese di CTU, CTP e legali;
- dichiarare tenuto e condannare il al pagamento delle spese ed onorari Controparte_13
tutte del presente giudizio, comprese le spese di rimborso forfetario I.V.A. e C.PA.”.
Conclusioni di : Controparte_13
Contrariis reiectis, piaccia all'Ill.mo Tribunale: - in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e, conseguentemente, dichiarare la nullità della Controparte_6
citazione per errata identificazione del convenuto nella vocatio in ius, respingendo le domande avversarie;
- in subordine, nel merito:
•in via principale respingere le domande avversarie, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate e assolvere il da ogni richiesta a qualsiasi titolo nei suoi confronti Controparte_6
proposta dalle parti attrici;
3 •in via subordinata dichiarare l' tenuta a manlevare e garantire il Controparte_7 Controparte_6
in ordine alle richieste di parti attrici e, per l'effetto, condannarla al pagamento dei danni tutti
[...]
che allo stesso dovessero essere addebitati e/o dallo stesso subiti.
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre e con vittoria di spese, compreso c.u. versato ed onorari di causa.
Conclusioni di : Controparte_7
“In via preliminare - previa eventuale autorizzazione alla chiamata in causa, ai sensi dell'art. 269
c.p.c., delle Compagnie Assicuratrici corrente in Milano, Parte_2 Controparte_15
Corso Garibaldi s.p.a., e IC Insurance Plc. corrente in Milano, Via Benigno Crespi, 23, CP_16
e conseguente fissazione di apposita nuova prima udienza - pronunciare l'estromissione dal giudizio
CP_1 dell' stante la sua carenza di legittimazione passiva e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti di cui all'art. 106 c.p.c.
Nel merito, dichiararsi comunque l'infondatezza delle domande attoree.
Per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dichiararsi le Compagnie Assicuratrici
e IC Insurance Plc. allorché saranno parte in Parte_3 CP_16
CP_1 causa, tenute a manlevare la terza chiamata per quanto agli attori dovrà corrispondersi a titolo di capitale, rivalutazione, interessi, spese legali e di CTU.
In ogni caso, con vittoria di spese”.:
Conclusioni di : CP_11
Voglia il Tribunale di Regionale delle Acque Pubbliche Ill.mo adito, contrariis rejectis, preso e dato atto che IC Insurance P.L.C. si è costituita in giudizio avanti il Tribunale di Alessandria,
nonostante la notifica dell'atto di chiamata in causa sia avvenuta senza rispetto dei termini a comparire, il 16.10.2020, per l'udienza del 3.11.20, non potendo, percio, IC PLC essere incorsa in decadenza alcuna e, ancora, che, comunque, IC P.L.C. non ha e non accetta contraddittorio processuale diretto se non con l'assicurata, così giudicare:
4 IN VIA PRINCIPALE, rigettata qualsiasi domanda proposta, sia essa in manleva o diretta, nei
CP_1 confronti di , in quanto infondata in fatto ed in diritto, non sussistendo alcuna responsabilità in capo all'assicurata, per tutte le ragioni esposte, trattandosi di vizi e difetti non imputabili, neppure in
CP_1 parte, all'operato di , per l'effetto, ritenere non dovuta manleva alcuna da parte di IC
CP_1 Insurance P.L.C. a favore di , con conseguente rigetto di ogni domanda rivolta a IC
Insurance P.L.C. stessa. Con vittoria di spese a carico dell'effettivo soccombente.
IN OGNI CASO, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse, denegatamente,
CP_1 sussistente una responsabilità di e sia accertato e provato il nesso di causalità tra l'operato
CP_1 dell'assicurata e i danni lamentati dalle attrici, e si condannasse , da sola o in solido con gli ulteriori convenuti corresponsabili, a risarcire le attrici o a manlevare il Controparte_6
CP_1 accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. Z05363 invocata da , stipulata con vigenza dal 31.01.2005 al 31.01.2007, poi stornata a tale data, in regime di loss occurence, non essendovi
CP_1 stata alcuna attività di , causalmente rilevante, posta in essere in detto periodo e, in particolare,
essendo causalmente irrilevante, a tal fine, l'attività di collaudo, la sola posta in essere in costanza e vigenza di polizza, rigettando, per l'effetto, la domanda di manleva, siccome infondata in fatto ed in diritto, rigettando, altresì, la domanda di accertamento proposta in tal senso da siccome CP_8
totalmente infondata in fatto e in diritto. Vinte le spese verso chiunque abbia proposto o ancora proponga domande infondate verso IC Insurance P.L.C.
Vinte le spese.
IN VIA DI STRETTO SUBORDINE, con riserva di gravame, ove si ritenga causalmente rilevante l'attività di collaudo del 2005, dichiarare comunque non operativa la garanzia, poiché il danno è stato cagionato dopo l'ultimazione delle opere e dopo il collaudo e la garanzia prevede espressa esclusione per tale fattispecie all'art. 3, paragrafo 3.5, rigettando, per l'effetto, la domanda di manleva. Vinte le spese.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, con riserva di gravame, ove si ritengano superabili dette evidenziate ragioni di inoperatività dell'invocata garanzia, dichiarar tenuta IC Insurance P.L.C. a
5 CP_1 manlevare , per la sola quota di sua responsabilità effettiva, in percentuale, per i soli danni diretti riconducibili a danneggiamenti a cose, con esclusione di ogni danno patrimoniale indiretto, per i soli danni che conseguano e siano ponibili in nesso di causalità con il collaudo, nei limiti del massimale
RCT di € 5.000.000,00.=, dedotta la franchigia generale di € 1.000,00.= o altra rilevante e ciò solo per i danni che attrici che abbiano provato essere causalmente rilevanti e riconducibili all'attività di collaudo, in misura comunque ben inferiore al preteso, al netto di IVA, posta di giro, e di ogni obsolescenza.
Spese compensate e con esclusione di rimborso delle spese dell'assicurato, per quanto disposto in polizza in merito a costi di legali e tecnici non designati dalla Compagnia.
Ferme le contestazioni già sollevate alle istanze avversarie e alla richiesta di CTU di cui alla qui richiamata memoria di IC del 9.06.22, ex art. 183 6° comma n. 3 c.p.c.
Conclusioni di Controparte_8
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, disattesa ogni contraria richiesta,
provvedere come segue:
- In via preliminare dichiarare l'estromissione di per tutti i motivi esposti in narrativa;
CP_8
- Nel merito, dichiararsi comunque l'infondatezza delle domande attoree per i motivi esposti,
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare che CP_8
CP_1 non è tenuta a manlevare in quanto gli accadimenti costitutivi del fatto illecito sono precedenti alla stipula del certificato di assicurazione n.1911019;
- In ogni caso, con vittoria di spese.
MOTIVI
-Svolgimento del processo
Con ordinanza del 25 del 2022, all'esito del procedimento instaurato dagli attuali ricorrenti,
dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Alessandria, fissando il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio avanti al giudice competente Tribunale delle Acque.
Con atto del 25 luglio 2022 i ricorrenti proponevano ricorso in riassunzione.
Nel presente giudizio si costituivano tutte le altre parti processuali.
6 Precisate le conclusioni, la causa era assunta a sentenza all'udienza del 17 dicembre 2024.
-La posizione dei ricorrenti
La afferma di essere proprietaria di un immobile, a destinazione artigianale - Controparte_4
commerciale, sito in Acqui Terme in str. Circonvallazione n. 15 e censito al al f. 30, mapp. 850 Per_2
Cont sub 3 e 4; nel predetto complesso, l'impresa individuale i esercita l'attività di CP_3
assemblaggio e vendita di sedie e tavoli;
la società esercita Parte_1
l'attività di vendita di mobili, articoli per la casa, sedie e tavoli, nell'immobile locato dalla
[...]
. Controparte_4
L'edificio, la cui costruzione risale agli anni' 80, è situato sulla sponda orografica sinistra del fiume
Bormida, a circa 1,2 chilometri dal ponte stradale di Acqui Terme “Carlo Alberto” ed è collocato
Part all'interno della fascia A di protezione del
A causa di inondazioni cui è stata soggetta la zona nel tempo, la costruiva Controparte_4
un muro di cinta onde proteggersi da ulteriori calamità naturali;
nel 2013 il sig. CP_3
commissionava all'Ing. una relazione idraulica circa la realizzazione del predetto Controparte_18
manufatto; la perizia, che aveva ottenuto il parere favorevole dal punto di vista idraulico dall'
[...]
, dimostrava, fuori da ogni dubbio, come il muro di cinta non incidesse Controparte_7
in alcun modo sul regolare deflusso del fiume Bormida in caso di piena (doc. 1); nonostante fosse stato iniziato l'iter per la sanatoria della costruzione, il Comune di Acqui Terme, con ordinanza,
disponeva l'abbattimento, ultimato a novembre 2017, del predetto manufatto (doc. 2).
Nel 2005 l'amministrazione comunale di Acqui Terme collaudava l'avvenuta realizzazione di un imponente argine, sulla sponda orografica destra del fiume Bormida, al fine di proteggere dalle calamità i fabbricati presenti in viale Einaudi;
il manufatto ha una estensione di circa 700 metri per un'altezza che, in alcuni punti, supera i dieci metri;
nulla veniva fatto dal Controparte_6
onde proteggere le costruzioni site sulla sponda orografica sinistra del fiume Bormida;
nel 2016, a seguito delle precipitazioni copiose, il fiume Bormida, incontrando resistenza nell'argine destro e avendo un'area di deflusso notevolmente ridotta, esondava dalla sponda sinistra, oltrepassava il muro
7 di cinta, in allora esistente, fino ad arrivare alla proprietà della che veniva Controparte_4
danneggiata irrimediabilmente: l'acqua, infatti, arrivava al tetto della costruzione.
I danni subiti dalle tre esponenti società furono ingenti e così quantificati: “DANNI SUBITI DALLA
RASF IMMOBILIARE S.R.L.: impianto elettrico, muri di contenimento delle acque, rivestimento
delimitante i locali e tutta la struttura per la viabilità, per un ammontare di circa €. 50.000,00 (doc.);
DANNI SUBITI DALL'IMPRESA INDIVIDUALE PVI: tutta l'attrezzatura artigianale e strumentale
ed un autocarro fiat Iveco 3512, per un ammontare di circa €. 20,000 (doc.); DANNI SUBITI DAL
CENTRO LISTA NOZZE attrezzature ad uso ufficio (computer, Parte_5
stampante, fax, fotocopiatrice, modem, Pos e n. 2 telefoni), attrezzature varie, tutto il materiale in
vendita ed in esposizione ed in magazzino (composto principalmente da sedie, tavoli e mobili), vari
complementi d'arredo, traspalet elettrico elevatore, forniture balneari e attrezzature per il tempo
libero, per un valore stimato di circa €. 350.000,00 (doc.).”
Dalla perizia idraulica a firma del Dott. Ing. è emerso come la costruzione del Persona_3
predetto manufatto, da parte del di Acqui Terme, abbia avuto gravi ripercussioni, dal punto CP_6
di vista idraulico, che hanno causato i danni, sopraelencati, alle società esponenti.
Nella relazione è stato specificato come la predetta costruzione abbia ridotto l'area di deflusso del fiume Bormida in caso di piena che va a gravare sulle zone poste in sponda orografica sinistra;
secondo i tecnici è evidente che “l'acqua, che non defluisce più lungo l'area di espansione presente lungo la sponda orografica destra, va inevitabilmente ad innalzare il pelo libero della corrente che defluisce lungo la sponda orografica sinistra”. Nel corso dell'alluvione del 2016 la sponda destra è
stata protetta dall'argine, subendo minori pregiudizi rispetto all'alluvione dell'anno 1994 – che era stata di maggiori dimensioni -, mentre sulla sponda sinistra, ed in particolare la zona di proprietà della la zona di allagamento si è notevolmente estesa rispetto alle precedenti esondazioni. Rispetto al CP_4
1994, dove vi erano state maggiori precipitazioni e non vi era il muro di cinta a protezione, i danni degli edifici siti sulla sponda sinistra sono stati sensibilmente maggiori: questo poiché l'acqua incontrando una barriera sulla destra non ha potuto far altro che scorrere sulla sinistra.
8 Dallo studio dell'Ing. è stato dimostrato l'ampliamento del tirante idraulico sulla Controparte_18
sponda orografica sinistra del fiume Bormida;
sulla base della carta tecnica regionale è stata stimata, per quanto attiene alla sezione n. 22, una riduzione di deflusso di circa 150 metri quadrati.
Sarebbe dunque innegabile come la così come le altre esponenti società, siano state fortemente CP_4
penalizzate dalla costruzione dell'argine.
La non era stata in alcun modo preavvisata con anticipo in merito alla piena del fiume Bormida;
CP_4
ad oggi, con l'abbattimento del muro di cinta, la si trova totalmente indifesa Controparte_4
rispetto alle calamità naturali.
Risulterebbe quindi evidente come i danni oggetto della presente controversia siano da imputare per colpa al che ha costruito un argine per proteggere i beni posti sulla riva Controparte_6
destra del fiume, disinteressandosi di tutto ciò che era posto sulla sinistra, che ha ordinato l'abbattimento del muro di cinta, sebbene fossero iniziate le pratiche per la sanatoria e che, circostanza molto grave, non ha minimamente avvertito l'esponente società circa il futuro verificarsi dell'esondazione.
-La posizione del Controparte_6
Il Comune ha eccepito in via principale la propria carenza di legittimazione passiva.
Dalla lettura dei documenti da 21 a 23 si evince chiaramente come il abbia agito, nelle CP_6
svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi idraulici di cui si discute, per delega dell'allora Magistrato per il Po, poi trasformato in . Si trattava Controparte_7
di una delega “vincolata” e soggetta allo stretto controllo da parte dell'amministrazione delegante che, prima, approvò i progetti, li autorizzò, li rese esecutivi e, poi, collaudò ed approvò i lavori. È
evidente, quindi, che l'odierno convenuto non aveva alcun potere decisionale circa le attività da svolgere, in ragione del fatto che l'amministrazione “protagonista” era quella che aveva specifiche competenze per materia, ovvero il Magistrato per il Po e, come tale, il non Controparte_6
può essere evocato nel presente giudizio.
Nel merito, quanto alla demolizione dei muri abusivi costruiti dal Sig. va osservato che il loro CP_3
legittimo ordine di demolizione non può dare diritto ad alcun risarcimento. Tutte le attrici erano e
9 sono perfettamente edotte circa la pericolosità dell'area in cui l'immobile è sito e, a differenza di quanto sostiene controparte e, comunque, il piano di protezione civile prevede che vengano avvisate in caso di piena. E così avvenne anche in occasione dell'alluvione del 2016. Inoltre merita di essere esaminato lo stato dei luoghi così come emerge dal proprio documento 9. Dalla fotografia aerea si evince chiaramente quale fosse (e quale sia ancora) l'entità delle opere abusive sanzionate con il provvedimento di demolizione, indicate chiaramente in arancione, a fronte della struttura regolarmente autorizzata con il provvedimento del 1971, indicata in verde (ad oggi, come detto, solo i muri sono stati rimossi). È evidente che il provvedimento aveva lo scopo di rimuovere un ampliamento abusivo e sconsiderato della superficie dell'attività e la realizzazione di muri in assenza di titolo edilizio anche su terreni di proprietà di terzi. Inoltre, essendo quella in questione un'area golenale, è evidente che sia a rischio di esondazione: per questa ragione è indispensabile che il deflusso dell'acqua sia garantito e non ostacolato e per lo stesso motivo è parimenti disposta l'inedificabilità. Non solo le costruzioni sono di ostacolo al normale deflusso dell'acqua, ma costituiscono fonte di pericolo nell'ipotesi in cui dovessero essere divelte dall'ondata di piena. E lo si ribadisce ancora una volta, non si tratta dei soli muri, ma dell'ampliamento del capannone. Tutte le attrici erano a conoscenza della situazione e dei provvedimenti che si susseguivano nel tempo e nonostante ciò, secondo quanto sostengono, hanno ricoverato una grande quantità di materiale in quei locali: è evidente che gli abusi edilizi compiuti e gli atti ad essi conseguenti non possono dar luogo a nessun tipo di risarcimento.
In ogni caso, nessuna prova è stata fornita del collegamento causale tra la realizzazione dell'argine e la demolizione dei muri ed i danni subiti dalle attrici, né dell'entità degli stessi. Se ciò non dovesse essere sufficiente, si rileva che la demolizione dei muri è successiva all'evento di cui si discute, per il che nulla quaestio. Come già osservato in precedenza, è necessario ribadire che i manufatti in questione sono stati realizzati in tempi diversi, sono stati oggetto di più sequestri da parte dell'Autorità Giudiziaria Penale e, nonostante i sequestri, la ed il Sig. Controparte_4 CP_3
hanno continuato ad incrementare quanto costruito. A seguito della sentenza della Corte d'Appello
già citata il Comune ha emesso l'ordinanza di demolizione e quelle nei confronti dei vari proprietari
10 dei mappali interessati dalle opere abusive. Inoltre, il Tribunale del Riesame nella propria decisione
(doc. 19) rileva come addirittura la stessa , nell'atto d'appello, neppure contesti Controparte_4
il carattere abusivo delle opere;
pertanto, a maggior, ragione nessuna richiesta di danni può essere accolta, in quanto le domande di controparte sono del tutto prive di fondamento giuridico. Le richieste avversarie si contestano sia in punto an che in punto quantum, sia con riferimento alle voci di danno che alla relativa quantificazione, poiché infondate, non provate e carenti sotto il profilo del nesso causale. Si contestano anche le modalità di calcolo del danno applicate da parti attrici: detti calcoli,
infatti, si basano su presupposti che non risultano provati. In ogni caso sarà onere fondamentale delle controparti provare l'esistenza di un nesso causale e l'entità dei danni. Va aggiunto, infine, che le odierne attrici per i danni causati dall'evento alluvionale del 2016 – danni che non possono in alcun modo, lo si ribadisce ancora una volta, essere addebitati al – hanno avuto Controparte_6
accesso ad un contributo ai sensi dell'art. 1 commi 422 e seguenti della L. n. 208/2015, Regione
Piemonte – plafond evento n. 102 O.C.D.P.C. n. 430/2017 evento alluvionale del novembre 2016
(doc. 24). La Regione Piemonte ha escluso dal contributo le richieste delle odierne attrici riguardanti i danni relativi alle costruzioni abusive ed ai materiali in esse contenuti: non è stata effettuata alcuna impugnazione degli atti amministrativi emessi per il che, anche in tal senso, risultano non contestati,
da parte delle attrici, sia il carattere abusivo delle costruzioni in questione che l'inaccessibilità, per questa ragione, di un risarcimento danni. Da ultimo, è evidente come non possa essere chiesto il risarcimento di danni, allo stato comunque non provati e carenti sotto il profilo del nesso causale, che
- a qualunque titolo e da chiunque - siano già stati risarciti.
-La posizione di . CP_19
La predetta parte ha chiesto l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva sostenendo essere il l'unico soggetto legittimato a rispondere delle pretese risarcitorie di CP_6
parte ricorrente in quanto la delega conferita al lungi dall'essere vincolata, era una delega CP_6
effettiva, con trasferimento dei relativi poteri;
al contrario, non si spiegherebbe la clausola di cui all'articolo 7 della convenzione stipulata tra le parti, che non avrebbe ragion d'essere se il CP_6
Co fosse stato un mero braccio operativo dell'allora Magistrato del
11 Nel merito ha affermato la necessità dell'esecuzione delle opere di argine e che comunque le richieste di risarcimento dovranno essere rigettate in quanto i danni provocati dall'esondazione del fiume
Bormida sui fondi di proprietà dei ricorrenti non derivano affatto dall'esecuzione dell'opera idraulica,
ma possono considerarsi intrinsechi all'ubicazione del fabbricato nella fascia esondabile A del fiume medesimo.
-La posizione di CP_8
La predetta ha aderito alla richiesta di estromissione di , per le medesime ragioni. CP_7 CP_19
Afferma poi l'infondatezza delle pretese attoree.
CP_1 Le richieste di risarcimento danni da parte delle ditte e , CP_4 Parte_1
secondo lo stesso, debbono essere rigettate, in quanto i danni provocati dall'esondazione del fiume
Bormida sui fondi di proprietà dei ricorrenti non derivano affatto dall'esecuzione dell'opera idraulica,
ma possono considerarsi intrinseci all'ubicazione del fabbricato nella fascia esondabile A del fiume medesimo. A tale riguardo evidenzia inoltre che il sedime su cui risulta ubicato il capannone rientra all'interno della perimetrazione del P.G.R.A. – Piano Gestione Rischio Alluvione - approvato dall'ex
Autorità di Bacino per il fiume Po (attuale Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po), nella seduta di Comitato istituzionale del 3 marzo 2016, con deliberazione n.2/2016; in area con probabilità di alluvioni elevata (tr. 10/20 anni)”.
Ed invero i presunti comportamenti commissivi od omissivi che hanno provocato il danno (rottura degli argini) sono stati compiuti in epoca antecedente rispetto a quella in cui fu stipulata la polizza assicurativa con CP_8
Il collaudo dell'opera fu effettuato al tempo di vigenza della polizza IC.
CP_1 Orbene, ammesso e non concesso che possa parlarsi di una responsabilità da parte di e dunque a cascata del proprio assicuratore, questa andrà certamente individuate in un momento precedente
(collaudo) a quello di vigenza della polizza che, dunque, non potrà comunque essere CP_8
CP_1 chiamata a manlevare
Non tanto, dunque, perchè venga negata la copertura assicurativa, quanto perchè l'antecedente logico
CP_1 dell'asserito danno è da individuarsi in epoca in cui non aveva alcun contratto di assicurazione
12 con e ciò sia che si voglia individuare nel collaudo il momento costitutivo del fatto illecito, CP_8
sia, a maggior ragione, che lo si voglia individuare in un errore di progettazione (e dunque ben più risalente nel tempo).
-La posizione di IC
La IC ha dichiarato di non accettare il contraddittorio nei confronti delle parti diverse dalla propria assicurata, anche se ciò non può impedirle di argomentare, in subordine, nel merito a favore della stessa, ancorché nel proprio interesse.
Deduce che l'onere di provare l'operatività della garanzia grava in carico all'assicurata.
Afferma poi che la polizza n. Z05363 (docc. 5-6 – fascicolo di primo grado) è sorta il 31.01.2005 ed ha perso efficacia, per storno consensuale di comune accordo, il 31.01.2007 (doc. 7 – fascicolo di primo grado).
Si tratta di una polizza cosiddetta loss occurence, emessa secondo lo schema del Codice Civile, che
CP_1 opera soltanto se l'attività rilevante di , che si ponga in nesso di causalità con l'evento dannoso lamentato, sia stata compiuta in detto periodo (31.01.2005 – 31.01.2007).
CP_1 Benché la difesa, nel merito, del in punto responsabilità, e quella di paiano CP_6
CP_1 condivisibili, se anche si individuasse una responsabilità di , essa andrebbe comunque ricondotta alla fase progettuale del 1999 – 2000, non alla fase di collaudo.
Proprio il fatto che, davanti al Tribunale delle Acque Pubbliche, ritenuto competente, si discuta legittimamente della scelta della P.A. né è la solare dimostrazione.
Non sono le modalità costruttive e l'esecuzione, il collaudo o eventuali sue carenze a poter aver determinato l'evento, ma, al più, solo la scelta compiuta e la contestuale mancata previsione progettuale di una analoga o di una simile soluzione per la sponda opposta del fiume. Attività
progettuale e concettuale che risale alla Convenzione stessa e che nulla a che vedere con il collaudo.
Infatti, il muro sull'argine destro ha funzionato, tant'è vero che l'acqua è defluita a sinistra. Proprio
perciò, il collaudo fu tecnicamente corretto.
Andavano eventualmente concepiti altri rimedi in fase progettuale, ben prima del 31.01.2005. La data del collaudo è, perciò, irrilevante.
13 La copertura assicurativa di IC per tali ragioni non opera.
Circostanza comunicata da IC ad il 28.02.20 (doc. 8 – fascicolo di primo grado). CP_17
Afferma poi, comunque, la sussistenza di limiti di polizza.
-Motivi della decisione.
Preliminarmente il Collegio ritiene di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal in quanto l'ente è stato chiamato in causa dai ricorrenti in Controparte_6
quanto soggetto che ha realizzato gli interventi oggetto di processo e non può quindi affermare la propria estraneità al giudizio.
Deve essere rigettato altresì il difetto di legittimazione passiva sollevato dalla parte . CP_19
Si ritiene infatti che il abbia agito, nelle svolgimento delle attività finalizzate alla CP_6
realizzazione degli interventi idraulici per cui è causa, per delega dell'allora Magistrato per il Po, in forza di una delega “vincolata” e soggetta allo stretto controllo da parte dell'amministrazione delegante che, prima, approvò i progetti, li autorizzò, li rese esecutivi e, poi, collaudò ed approvò i lavori.
La causa deve essere decisa sulla questione più liquida, ovvero la mancanza di prova del danno.
La domanda deve essere rigettata non avendo parte ricorrente provato i danni asseritamente subiti.
La ha affermato di avere avuto danni per impianto elettrico, muri di contenimento Controparte_4
delle acque, rivestimento delimitante i locali e tutta la struttura per la viabilità, per un ammontare di circa €. 50.000,00.
Cont L'impresa individuale ha affermato di avere avuto danni da perdita di tutta l'attrezzatura artigianale e strumentale ed un autocarro fiat Iveco 3512, per un ammontare di circa €. 20,000.
Centro Lista Nozze di ha affermato di avere avuto i seguenti danni: attrezzature Parte_5
ad uso ufficio (computer, stampante, fax, fotocopiatrice, modem, Pos e n. 2 telefoni), attrezzature varie, tutto il materiale in vendita ed in esposizione ed in magazzino (composto principalmente da sedie, tavoli e mobili), vari complementi d'arredo, traspalet elettrico elevatore, forniture balneari e attrezzature per il tempo libero, per un valore stimato di circa €. 350.000,00.
14 Osserva il Collegio che le imprese sopra indicate non hanno provato né di essere nella titolarità di detti beni, né il valore degli stessi, né che l'alluvione del 2016 li abbia distrutti.
Le predette imprese producono a prova del danno esclusivamente la seguente documentazione:
-Rasf il bilancio del 2016;
-Centro Lista Nozze una situazione patrimoniale del 2016 contenente l'elenco dei beni della società
e il loro valore e la dichiarazione dei redditi della società relativa al 2016;
-PVI il prospetto dei costi e ricavi e la dichiarazione dei redditi del 2016 del signor . CP_3
Si ritiene che detta documentazione sia assolutamente inidonea a provare i presupposti per la risarcibilità del danno, in quanto contenenti mere affermazioni unilaterali circa la sussistenza e il valore dei beni, che quindi non possono formare prova, come già rilevato, né della proprietà di detti beni, né del valore degli stessi, né del fatto che l'alluvione del 2016 li abbia distrutti.
I ricorrenti chiedono di provare attraverso l'esame di un testimone (gli altri due testimoni indicati sono Sindaci) l'ammontare degli asseriti danni, deducendo un capo di prova inammissibile per la sua genericità ed inidoneità a provare in modo specifico i presupposti sopra indicati.
Non risulta in alcun modo dimostrata dunque la sussistenza degli asseriti danni.
Vi sono altri profili che escludono la sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno.
Risulta infatti che il capannone su cui sono esercitate le attività è in parte costruito in modo legittimo ed in parte abusivo.
Il ha prodotto il doc. 9 che indica chiaramente le parti legittime e le parti abusive. Controparte_6
I capannoni risultano costruiti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, all'interno della fascia A di rispetto del fiume Bormida, in area assolutamente inedificabile in forza del piano stralcio delle fasce fluviali, con probabilità di alluvioni elevata.
Mentre il capannone originario è stato costruito in epoca precedente all'emanazione delle norme sopra indicate, viceversa le opere abusive sono successive.
15 Il Comune di Acqui Terme ha emesso una prima ordinanza di demolizione n. 234/2012 (doc. 13
Comune) in quanto costituenti opere abusive di 2 tettoie in ferro, muri di recinzione in cemento armato e platea di calcestruzzo armato e relativo prefabbricato
Il Comune di Acqui Terme ha poi emesso ulteriori ordinanze di demolizione nel 2017.
Il Tar del Piemonte, con sentenza pronunciata in data 13 ottobre 2023 nel proc. N. 914/2017, ha respinto la richiesta di annullamento dell'ordinanza n. 82 in data 21.06.2017 del Controparte_6
avente ad oggetto “l'immediata sospensione dei lavori e la demolizione con riduzione in
[...]
pristino delle opere abusivamente eseguite…”, costituite da muri di recinzione, tettoie in ampliamento di fabbricato, platee in cemento.
Nella citata sentenza si afferma tra l'altro che “Nel caso in esame le tettoie hanno ragguardevoli
dimensioni: metri 35 X 7 sul lato nord, metri 40 X 10 sul lato sud” e che “Le platee in cemento fanno
parte di un insieme di abusi edilizi e fungono da appoggio di prefabbricati in legno”.
Così accertata la presenza di manufatti abusivi al momento dell'alluvione del 2016, manufatti in cui potevano essere custoditi beni, va rilevato che i ricorrenti non possono avere diritto al risarcimento per la perdita di beni che si trovassero nelle parti abusive dell'immobile in quanto la perdita degli stessi è dovuta ad un loro comportamento contra ius;
ora manca qualunque prova del fatto che i beni asseritamente persi fossero tutti nella parte licenziata dell'immobile ovvero di quali beni si trovassero in questa e di quali nelle parti abusive.
Si deve inoltre anche rilevare che le parti abusive, in particolare i muri, sono state divelte dal fiume in piena travolgendo lo stabilimento ed essendo esse stesse causa di danni.
Si deve infine osservare che i ricorrenti non hanno contestato che hanno avuto accesso ad un contributo ai sensi dell'art. 1 commi 422 e seguenti della L. n. 208/2015, Regione Piemonte – plafond evento n. 102 O.C.D.P.C. n. 430/2017 evento alluvionale del novembre 2016 (doc. 24), che la
Regione Piemonte ha escluso dal contributo le loro richieste riguardanti i danni relativi alle costruzioni abusive ed ai materiali in esse contenuti e che non è stata effettuata alcuna impugnazione degli atti amministrativi emessi.
-Le spese legali
16 Parte ricorrente, soccombente, deve essere condannata a rimborsare le spese legali a tutte le altre parti, ad esclusione di IC.
Parte ricorrente ha citato in causa il che in ragione delle richieste della prima ha Controparte_6
correttamente chiamato in causa . CP_19
deve essere invece dichiarata tenuta e condannata a rimborsare le spese legali alla CP_19
IC in quanto la chiamata in causa della compagnia non risulta essere stata giustificata.
Ciò in quanto IC non assicurava l'ente al momento della progettazione e dell'evento causativo del danno.
La IC ha assicurato dal 30 gennaio 2005 al 31 gennaio 2007. CP_19
La Convenzione tra il Magistrato del Po e il Rep. 6002 che ha disposto la Controparte_6
progettazione e l'esecuzione dell'intervento indicato è stata stipulata in data 5 novembre 1999.
L'opera è stata collaudata con esito positivo come da certificato di collaudo il 17 marzo 2005.
CP_1 Ora, come affermato da IC, se anche si individuasse una responsabilità d , essa andrebbe ricondotta alla fase progettuale del 1999-2000 in quanto non sono le modalità costruttive e l'esecuzione dell'opera, il collaudo o le sue carenze ad avere determinato l'evento, che, secondo la prospettazione del ricorrente, è invece dovuto alla mancata previsione e costruzione di un'opera sull'argine del fiume che proteggesse anche tale riva.
L deve quindi essere condannata al rimborso delle spese Controparte_7
processuali sostenute da IC, risultando la stessa non tenuta in alcun modo a manlevare la prima.
Per quanto riguarda la , essa risulta correttamente essere stata chiamata in causa da CP_8 CP_7
, in quanto soggetto che, al momento del verificarsi del danno, aveva in essere con la CP_7 CP_7
stessa un contratto assicurativo, e che, qualora la richiesta risarcitoria di parte ricorrente fosse stata accolta, era tenuto a tenere indenne il predetto ente.
Conseguentemente, le spese legali sostenute da debbono essere sostenute dalle parti CP_8
ricorrenti.
Le spese legali sono liquidate secondo la tariffa corrispondente all'ammontare della richiesta di risarcimento al valore medio, tenuto conto della media difficoltà della causa.
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P.Q.M.
rigetta ogni domanda proposta da Controparte_20
,
[...] Controparte_21 Controparte_22
[...]
dichiara tenuta e condanna le parti ricorrenti in solido a rimborsare le spese legali, che liquida:
a favore del in euro 14.239,00 , oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa;
Controparte_6
a favore di in euro 14.239,00 oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa;
Parte_6
a favore di in euro 14.239,00 oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa;
Controparte_8
dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Controparte_7 [...]
le spese legali, che liquida in euro 14.239,00, oltre rimb. Forf. 15%, iva e Controparte_11
cpa.
Torino, 17 dicembre 2024
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
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