Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1317/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1317/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI PRIMIO Parte_1 C.F._1
MARIO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. DI PRIMIO MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ) e (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SALAROLI FRANCESCO, elettivamente domiciliati in via Muratori 30 Milano, presso il difensore avv. SALAROLI FRANCESCO
Controparte_3 [...]
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_2
(contumace)
CONVENUTO/I
Causa avente ad
OGGETTO: azione introdotta con rito ordinario per risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale (sinistro stradale) – contestazione su an e sul quantum.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice, le conclusioni sono state precisate in apposito foglio in data 8 ottobre 2024, valido anche quali note scritte per la comparizione all'udienza figurata del 9 ottobre 2024 e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte:
“… accertata e dichiarata la piena responsabilità DI nel verificarsi del sinistro occorso in data CP_2
12.12.2019 all'attrice sull'autostrada A26 in Romagnano Sesia all'altezza del km 30+100, Parte_1 condannare in solido con e ai sensi dell'art. 2054c.c. CP_2 Controparte_1 Controparte_3 al risarcimento dei seguenti danni:
pagina 1 di 14
B) condannare altresì i convenuti in solido tra loro al rimborso delle spese sanitarie affrontate dalla sig.ra per complessive € 1.354,18; Parte_1 C) dichiarata la irreparabilità dell'autovettura Fiat 500 POP tg. EZ624ZM di proprietà attorea, andata distrutta nel sinistro de quo, condannare i convenuti in solido al rimborso del valore commerciale antesinistro quantificato in € 6.000,00, oltre al rimborso dell'importo di 804,15 portato dalla fattura n.100/E/2020 della Officina Ferraris rag. Giuseppe srl, alla corresponsione di € 380,00 a titolo di rimborso della fattura n.1/20 della Cerutti Gomme, oltre le spese di passaggio di proprietà della nuova autovettura Fiat 500 tg. FT378FF per
€ 345,00, oltre refusione delle spese di trasporto a mezzo taxi per € 190,00 dall'Ospedale di Novara all'Ospedale di Domodossola come da ricevuta fiscale del 13.12.2019 della e così complessivamente CP_5 Pt_2
€ 7.719,15; D) Quanto ai danni materiali cagionati direttamente dalla violenza dell'urto, condannare i convenuti in solido al rimborso del valore antesinistro del radiomobile di proprietà attorea danneggiato irreparabilmente nel sinistro pari a € 366,00 e degli occhiali silouhette da sole “Minimal” pari a € 270,00, oltre al rimborso del UM e della presenti nell'abitacolo della sig.ra Di RI al momento CP_6 Controparte_7 dell'impatto per i quali si propone una quantificazione di € 700,00 lasciando comunque all'equo apprezzamento del Giudice la determinazione definitiva del rimborso. IL tutto dunque per complessive € 1336,00. O nelle maggiori o minori somme riconosciute e determinate dal Giudice Con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi legali fino al giorno dell'effettivo soddisfo
Con vittoria di spese e competenze di causa. …”
- Per parte convenuta , le conclusioni sono state Controparte_1 CP_2
precisate in apposito foglio richiamato in note depositate in data 7 ottobre 2024 e valide anche per la comparizione all'udienza figurata del 9 ottobre 2024 e, per l'effetto, ivi precisate, ribadite ed espressamente richiamate, nonché qui di seguito integralmente trascritte.
“… NEL MERITO Rigettare le domande dell'attrice perché infondate in fatto ed in diritto. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, ridurre il risarcimento dovuto per concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. Dichiarare la società
[...] tenuta a manlevare la società ed il signor da Controparte_3 Controparte_1 CP_2 ogni conseguenza risarcitoria. IN OGNI CASO Con diritto di salvataggio delle spese di lite ex art. 1917 c.c. e con vittoria di spese di giudizio in caso di rigetto della domanda attorea. IN VIA
ISTRUTTORIA Si richiede emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'attrice
[...]
e della società TIM S.p.A. (con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1 a Milano), avente Parte_1 ad oggetto copia dei tabulati di dettaglio del traffico telefonico dell'utenza mobile n. 366-2812217 in uso a , con particolare riferimento alla fascia oraria 17:00-19:00 del giorno 12 Parte_1 Dicembre 2019. …”. seguono, inoltre, capitoli di prova per prova orale.
- non si è costituita in giudizio (dal che declaratoria di Controparte_3
contumacia), non ha pertanto svolto difese e – ovviamente – non ha rassegnato conclusioni.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione datato 25 giugno 2020, ritualmente notificato e iscritto a ruolo il 13 luglio
2020, la sig.ra (con il patrocinio dell'avv. Mario DI PRIMIO) evocava in Parte_1
pagina 2 di 14 giudizio (P. iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, , in persona del legale rappresentante pro tempore (società Controparte_1
corrente in Milano, via Verdi 5) e altresì il sig. (residente in [...]
3), per sentir accogliere nei confronti dei predetti convenuti le conclusioni rassegnate nella citazione stessa e sopra riportate testualmente.
e il sig. (con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CP_2
FRANCESCO SALAROLI) si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 17 novembre 2020, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza effettiva, celebratasi effettivamente in data 9 dicembre 2020, comparivano i procuratori di parte attrice e dei convenuti costituiti, mentre nessuno compariva per
[...]
che – verificata ritualità della notifica – veniva dichiarata contumace. Ivi, inoltre, CP_3
su istanza delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183 6° comma CPC e disposto rinvio all'udienza del 21 aprile 2021 (poi rinviata al 15 giugno 2021, con disposizione di svolgimento a trattazione scritta).
All'esito della predetta udienza del 15 giugno 2021 e a scioglimento della riserva ivi assunta, veniva ammessa parte delle prove orali dedotte (in particolare da parte attrice) con rinvio per escussione testimoniale al 17 novembre 2021. Escussioni testimoniali che venivano acquisite in detta data e alla successiva udienza del 7 marzo 2022. Esperita la fase istruttoria orale, veniva disposta CTU tecnica / cinematica, con nomina del CTU e fissazione udienza di giuramento al 19 Per_1
aprile 2022.
Dopo alcuni rinvii, resisi necessari per mancate comparizioni delle parti / del CTU nominato, e dopo aver sostituito il CTU precedentemente nominato col p.i. e Persona_2 successivamente col p.i. , l'udienza di conferimento incarico e giuramento di Persona_3 quest'ultimo si svolgeva in data 31 gennaio 2023; ivi, venivano concessi termini al CTU e alle parti, con rinvio per disamina al 13 giugno 2023. Dopo concessione di proroga (richiesta dal CTU ) Per_3
e svolgimento udienza nel frattempo rinviata al 25 luglio 2023, veniva disposta anche CTU medico / legale sulla persona dell'attrice, con nomina – a tal fine – della dott.ssa e Persona_4
fissazione udienza conferimento incarico e giuramento al 13 novembre 2023. Dopo proroga concessa su richiesta dalla stessa CTU, la relazione definitiva (con integrazione) veniva depositata in data 14 aprile 2024.
All'udienza del 15 maggio 2024, preso atto di detto deposito e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 7 ottobre 2024; ivi, precisate le pagina 3 di 14 conclusioni da parte della difesa attorea e della difesa dei convenuti costituiti in giudizio, venivano concessi i termini ex art. 190 CPC per conclusionali e repliche, con assunzione della causa a sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La prova del fatto storico può dirsi raggiunta (… peraltro, lo stesso fatto storico, ossia il
“sinistro”, non pare di per sé contestato): tra il resto, prove documentali (in particolare, i docc. da 1 a 3 del fascicolo di parte attrice), prove testimoniali (vedasi verbali delle udienze in cui venivano escussi i testi;
verbali che – peraltro – più avanti verranno pure riportati in versione integrale), nonché la posizione assunta dalle parti costituite in giudizio (…peraltro, anche la contumacia dell'altra convenuta fornisce elemento di valutazione nella stessa direzione…) sono tutte convergenti nel CP_8 confermare il verificarsi dell'evento.
La questione in merito alla quale lo scrivente è chiamato, in primis, a decidere è l'attribuzione della “responsabilità” del predetto “fatto storico”, ossia l'evento sinistroso;
e ciò alla luce di quanto disposto dall'art. 2054 CC, a mente del quale: “… Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”.
Ma si parta dalle rispettive allegazioni in fatto (e all'esito dello svolgimento dell'istruttoria).
Parte attrice sostiene quanto segue:
“… la sera del 12 dicembre 2019 verso le ore 18,00 mentre percorreva regolarmente con la propria autovettura Fiat 500 tg. EZ624ZM l'autostrada A26 in Direzione Nord, all'altezza del km 30+100 in Comune di Romagnano Sesia veniva violentemente tamponata dall'autovettura VW T Roc guidata da che piombato dietro CP_2 di lei a altissima velocità aveva tentato di virare a sinistra senza riuscire a evitare la vettura attorea, che colpita sulla parte sinistra si ribaltava e dopo essersi riportata in assetto orizzontale, ancora in movimento, dopo alcune evoluzioni finiva la propria marcia a cavallo tra la corsia di destra e quella d'urgenza, Nell'impatto l'attrice riportava lesioni fisiche consistenti in trauma cranio facciale (con lesione incisale di elementi dentari), lesione cervicale e trauma distorsivo della caviglia dx, oltre a un serio disturbo psichico correlato agli eventi traumatici, mentre l'autovettura Fiat 500 andava completamente distrutta così come vari beni e suppellettili ( borsetta, piumino, occhiali, telefonino e altri beni) presenti sull'autoveicolo…”
All'esito del presente giudizio, la stessa parte attrice osserva:
Le prove raccolte nel corso del processo, sia documentali che peritali, hanno comprovato al di là di ogni ragionevole dubbio la piena responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è causa. CP_2
La CTU dinamica ha confermato quanto già dichiarato dall'attrice e illustrato nel rapporto di Polizia prodotto in causa. E' quindi il caso di riportare le conclusioni di siffatta perizia:
“In data 12 dicembre 2019 alla guida del veicolo VW -R tg. FP629YY percorreva CP_2
l'autostrada A26 in direzione nord. …………….Giunto poco dopo il km 130 la -R tamponava il veicolo FI 500 tg. EZ624ZM condotto da . In tale circostanza la si trovava all'interno ed Parte_1 CP_9 allineata alla corsia centrale…..”
pagina 4 di 14 Nelle conclusioni il CTU in particolare rigettava integralmente le tesi difensive dei convenuti sottolineando che
….”Non emergono elementi che permettano di avvallare la tesi della convenuta, ovvero che la responsabilità dell'evento sia da attribuirsi alla Di RI che avrebbe eseguito un repentino cambiamento di corsia, dalla quella di destra a quella centrale, senza permettere a di attuare manovre diversive atte ad evitare CP_2 il sinistro…………Per quanto concerne le responsabilità, trattasi sostanzialmente di un danno da tamponamento ove emerge unicamente la responsabilità del conducente della nella causazione del sinistro.” E CP_10 ancora “ Non si rilevano elementi che evidenzino un nesso di causa tra la genesi dell'evento incidentale e la condotta di alla guida della FI 500”. Parte_1
Veniva così sgomberato il campo da ogni illazione di controparte, compresa quella per cui la conducente si sarebbe distratta a causa di una telefonata con la madre, circostanza solo apparentemente insidiosa, visto che, come contestato e dedotto nella memoria istruttoria attorea ex art.183 VI comma n.3, fatta propria dal Giudice nel rigettare la istanza di acquisizione dei tabulati telefonici attorei, non era possibile per le circostanze di tempo e di luogo individuare esattamente l'orario del sinistro. Senza dire che il CDS consente l'utilizzo del radiomobile con auricolare o con connessione al computer di bordo dell'autovettura.
Di più: il nelle dichiarazioni rilasciate alla PS ha riconosciuto che l'attrice procedeva a una velocità CP_2 molto ridotta;
ne consegue che anche una ipotetica conversazione telefonica dell'attrice - che qui comunque si smentisce recisamente, così come espressamente negato nell'interrogatorio formale dalla sig.ra Di RI - sarebbe stata del tutto irrilevante, non avendo siffatta circostanza alcun nesso eziologico e nemmeno alcuna efficienza concausale con il sinistro, avvenuto esclusivamente per la imperita condotta di guida del sig.
che infatti è stato multato per non aver rispettato la distanza di sicurezza. CP_2
La violenza dell'urto, che ha ribaltato letteralmente la Fiat 500, e le circostanze di tempo e di luogo del sinistro portano a ritenere anzi che, oltre andare a forte velocità, fosse proprio il a essere distratto CP_2 probabilmente dall'uso imprudente di un radiomobile, e per questo si accorgesse tardivamente dell'autovettura Fiat 500 che lo precedeva. In definitiva l'istruttoria ha pienamente comprovato la responsabilità esclusiva di nell'accadimento del sinistro del 12.12.2019. …”. CP_2
I fatti allegati in comparsa da parte convenuta vengono (anche per par condicio) qui di seguito riproposti testualmente:
“… In data 12 Dicembre 2019, alle ore 18.00 circa, il signor conduceva l'autovettura VW T-Roc CP_2 targa FP629YY, di proprietà della società sull'Autostrada A26 in Direzione Nord, verso Controparte_1
Gravellona Toce. Circa all'altezza del km 130+300, il signor che procedeva in seconda corsia di CP_2 marcia, ad un'andatura sostenuta ma entro i limiti consentiti di velocità in autostrada (circa 120 km/h), si avvedeva che avanti a sé, sulla corsia di destra, improvvisamente un'autovettura iniziava a sbandare verso sinistra e invadere la corsia di marcia ove stava transitando il convenuto.
Dal momento che tale autovettura, identificata in seguito nella Fiat 500, targa EZ624ZM e condotta dall'attrice, aveva iniziato ad invadere la corsia in cui era in transito, a netta maggiore velocità, l'auto del convenuto, e ciò senza precedentemente azionare alcun indicatore luminoso di direzione (freccia), il signor , nella CP_2 frazione di pochi secondi, si avvedeva che non avrebbe avuto modo di arrestare la marcia per tempo, essendo tale condotta, peraltro, del tutto sconsigliabile in autostrada, data la pericolosità di essere travolti dal veicolo che, parimenti, a velocità autostradale sostenuta, giungeva da tergo. Pertanto, onde cercare di evitare l'impatto con il veicolo dell'attrice che, come detto, stava invadendo la corsia di marcia del convenuto, il signor CP_2 tentava di effettuava una manovra di virata a sinistra, ma, nonostante la prontezza della manovra, la vettura
[...] CP_1 ugualmente colpiva, seppur solo con il lato anteriore destro, la parte posteriore della Fiat 500. Proprio il moto rotatorio imposto alla vettura dell'attrice dall'impatto comprova come a seguito della repentina manovra del signor l'impatto sia stato solamente tangente, così evitando un pieno scontro tra veicoli, CP_2 certamente dagli esiti peggiori.
pagina 5 di 14 A seguito del suddetto impatto, la vettura condotta dal signor terminava la propria corsa presso la CP_2 terza corsia di marcia autostradale;
il signor , quindi, scendeva dal mezzo per sincerarsi, in primis, CP_2 delle condizioni di salute dell'attrice. Nel mentre, il convenuto segnalava con una torcia lumina agli automobilisti che giungevano la presenza dell'incidente. Sin da subito, lo stesso signor ebbe modo di CP_2 verificare che, fortunatamente, l'attrice non aveva subito lesioni vitali o che richiedessero un intervento in estrema urgenza ma, al contrario, stava bene e non riportava lesioni evidenti.
Come risultante anche dal verbale di Pronto Soccorso (cfr. all. 4 atto di citazione), infatti, la signora Di RI, oltre ad uscire autonomamente dal mezzo (circostanza di per sé incompatibile con la presenza di significativi traumi), veniva dimessa senza rilievi di fratture e con una prognosi di soli 10 giorni.
Gli effettivi e tangibili esiti del sinistro, pertanto, stridono con la ricostruzione catastrofica e quasi scenografica proposta dall'attrice - allineata alla nota tecnica stilistica giornalistica volta a ingenerare stupore nel lettore
(cfr. all. 1 atto di citazione) - che descrive il sinistro come un plurimo roboante susseguirsi di capovolte del veicolo attoreo, il quale “dopo essersi capovolto, probabilmente più volte” “continuava a roteare impazzita fermandosi solo dopo varie evoluzioni” (cfr. punto 2, atto di citazione).
Mentre all'esito dell'istruttoria, sempre i convenuti e , sull'an CP_1 CP_2
debeatur, argomentano le qui di seguito riportate difese:
“… Quanto ai fatti di causa, si contesta preliminarmente la piena ed esclusiva responsabilità attribuita al convenuto ed accertata da CTU nel corso del procedimento, in quanto meramente ipotetica. Così come afferma il CTU che «non emergono elementi che permettono di avallare la tesi della convenuta», infatti, allo stesso modo, non sono invero presenti nemmeno riscontri oggettivi a sostegno della tesi della parte attrice. Infatti, nel caso di specie, la vettura condotta dalla parte attrice, senza aver azionato alcun indicatore luminoso di direzione, aveva iniziato ad invadere la corsia di marcia del convenuto, il quale, al fine di evitare uno scontro diretto con il veicolo della Sig.ra Di RI - che avrebbe sicuramente dato seguito a conseguenze peggiori - cercava di effettuare una manovra verso sinistra. L'art. 2054 c.c. non esclude a priori la colpa del conducente del veicolo danneggiato e prevede che: «nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli». La norma disciplina l'ipotesi dello scontro tra veicoli con una presunzione di colpa eguale a carico di ogni soggetto posto alla guida del veicolo, ciascuno dei conducenti, infatti, è tenuto fornire la prova contraria alla presunzione di colpa volta alla dimostrazione effettiva che «si sia fatto tutto il possibile per evitare il danno». Tale prova e relative argomentazioni non sono state in alcun modo fornite da parte attrice. Il Sig. al fine di CP_2 evitare il pieno scontro con la vettura Fiat 500, ha effettuato con sollecitudine una manovra di virata a sinistra.
Tenuto conto delle circostanze del caso concreto, tra cui la velocità sostenuta con cui procedeva il veicolo di parte attrice e la possibile distrazione di quest'ultima dovuta a una conversazione telefonica in corso con la madre – come ebbe modo di acclarare il Sig. una volta sceso dalla vettura - la manovra effettuata CP_2 dal convenuto, seppur tempestiva, non è riuscita ad impedire un impatto anche solo laterale con la vettura condotta dalla Sig.ra Di RI. La ricostruzione della dinamica del sinistro, così come descritta dalla parte attrice, invece, non coincide con quanto effettivamente accaduto la sera del 12 Dicembre 201 e, pertanto, dovrà comunque essere ridotto l'eventuale risarcimento dovuto per concorso di colpa del danneggiato, ex art. 1227 c.c.
Se queste sono le rispettive posizioni delle parti costituite in giudizio, occorrerà, ai fini della decisione, come detto, in primis sul quantum, analizzare con estrema attenzione il panorama probatorio acquisito;
e ciò proprio per accertare la dinamica del sinistro, ovverosia per accertare, almeno in base a quella che viene definita “realtà processuale”, la o le responsabilità civili delle parti in causa;
un pagina 6 di 14 panorama probatorio formato da: a) prove documentali (da doc. 1 a 33 del fascicolo attoreo e doc. 1 di parte convenuta); b) prove orali (testimonianze più avanti riportate) e risultanze di CTU tecnica e cinematica e anche medico / legale.
Per quanto riguarda le prove orali, qui di seguito sono trascritti, per comodità di chi legge, i relativi verbali (i primi due testi – per la verità – forniscono elementi solo in punto danno).
In particolare, il teste sui capi di prova dedotti da parte attrice e sui quali Testimone_1 espressamente “indicato”:
9) “Vero che il test negativo di riparabilità dell' I Phone 6S 128GB di proprietà di e la Parte_1 stima di mercato contenute nel documento in data 18.12.2020 che le si rammostra (doc.25) è stata predisposta da Lei;
Si lo confermo e ne confermo il contenuto.
Il teste sempre sui capi di prova dedotti da parte attrice e sui quali espressamente Testimone_2
“indicato”:
6) “Vero che l'album fotografico che le si rammostra (doc..13) ha per oggetto la Fiat 500 incidentata e che le gomme dell'autovettura Fiat 500 tg.EZ624ZM sinistrata erano scoppiate e comunque inutilizzabili;
Posso confermare che le foto a me rammostrate sono relative all'auto che era in deposito nella mia autofficina. Sicuramente le ruote erano inutilizzabili a seguito dell'urto, non so dire se scoppiate o tagliate.
7) Vero che la fattura della Officina Autorizzata Fca Ferraris rag. Giuseppe S.r.l. n.100/E del 10.2.2020 che le si rammostra (doc.20) è stata saldata dalla sig.ra e fu emessa per l'attività di Parte_1 soccorso stradale svolta la sera del 12 dicembre 2019 a favore della autovettura Fiat 500 tg. EZ624ZM, per la sua custodia presso la Vs azienda e per la demolizione del relitto;
si lo confermo.
Il teste (Ass. Polizia di Stato) sui capitoli dedotti da parte attrice ed ammessi: Tes_3
1) Vero che il rapporto di polizia che si rammostra (doc.3 di parte attrice) è stato compilato sulla base degli accertamenti da Lei effettuati sull'autostrada A26 in località Romagnano Sesia all'altezza del km 30+100 la sera del 12 dicembre 2019; preciso che il Km dovrebbe essere il Km 130; il rapporto è relativo a sinistro dove sono sicuramente intervenuto. Posso confermare che l'incidente c'è stato;
preciso che sono intervenuto in qualità di gregario autista.
2) Vero che le foto che si producono (doc. 1-2) ritraggono le autovetture SUV Volkswagen T Roc tg.FP629YY e la Fiat 500 tg.EZ624ZM subito dopo il sinistro;
purtroppo, anche per il tempo trascorso, non mi ricordo se le auto al momento dell'intervento fossero quelle riprodotte nelle fotografie a me rammostrate.
3) Vero che subito dopo l'incidente stradale la sig.ra fu trasportata d'urgenza Parte_1 all'Ospedale di Novara. Non ricordo direttamente, posso solo leggere che ciò risulta nella parte della dinamica del verbale a me rammostrato quale doc. 3.
Anche per quel che concerne la CTU cinematica – particolarmente rilevante in punto an debeatur – vengono qui di seguito trascritte le risposte conclusive al quesito:
L'effettiva dinamica del sinistro si può riassumere come segue: In data 12 dicembre 2019 alla guida del veicolo VW -R tg. FP629YY CP_2 precorreva l'autostrada A26 in direzione nord. Nella zona del sinistro la carreggiata era pagina 7 di 14 composta da 3 corsie di marcia oltre quella di emergenza.
Giunto poco dopo il km 130 la -R tamponava il veicolo FI 500 tg. EZ624ZM condotto da . In tale circostanza la si trovava all'interno ed allineata alla Parte_1 CP_9 corsia centrale. Non emergono elementi che permettano di avvallare la tesi della convenuta, ovvero che la responsabilità dell'evento sia da attribuirsi alla Di RI che avrebbe eseguito un repentino cambiamento di corsia, dalla quella di destra a quella centrale, senza permettere a di attuare manovre diversive atte ad evitare il sinistro. Dopo l'impatto la CP_2 [...] Contr avanzava di ulteriori 95 metri circa mentre la FI 500 di ulteriori 140 metri circa rispetto al PU.
Per quanto concerne le responsabilità, trattasi sostanzialmente di un danno da tamponamento ove emerge unicamente la responsabilità del conducente della CP_12 nella causazione del sinistro. Non si rilevano elementi che evidenzino un nesso di
[...] causa tra la genesi dell'evento incidentale la condotta di alla guida Parte_1 della . In merito al valore commerciale, in virtù della documentazione fotografica agli CP_9 atti e da indagini di mercato espletate consultando riviste di settore e proposte di vendita on- line, lo scrivente perviene alla stima del valore commerciale pari a €. 6.000,00...”
Queste quindi, in estrema sintesi ed in via conclusiva, le risultanze della CTU esperita dal p.i.
. Le stesse risultanze, per la verità assolutamente chiare e tranchant nel confermare l'esclusiva Per_3
responsabilità di parte convenuta (responsabilità esclusiva che viene, se non ad ogni effetto confermata, sicuramente non contraddetta dagli altri riscontri probatori…), assumono, sotto il profilo della responsabilità nella causazione del sinistro (ma anche in relazione alla quantificazione del danno emergente), un valore decisivo. Infatti, le risultanze della CTU utili ai fini del decidere non possono che assurgere ad elemento istruttorio “particolarmente qualificato”; dopo tutto, quando un giudice ritiene di avvalersi di un suo Consulente è proprio perché ritiene di non avere tutte le competenze tecniche (in presenza delle quali avrebbe potuto non disporre l'espletamento della CTU stessa, facendo tra il resto risparmiare ulteriori costi alle parti). Ciò posto, lo stesso giudice potrebbe poi discostarsi solo ove avesse validi elementi e fosse in grado di fondare su di essi una valida e convincente motivazione per assumere “una posizione nettamente divergente” dalle risultanze di CTU (in tal senso ed ex multis, Corte di Cassazione Civile, sentenza n° 1294/ 2017).
Infatti, la consulenza tecnica può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (vedi in tal senso Corte di Cassazione n°
3710 / 2003) e percepibili con l'ausilio di specifiche strumentazioni tecniche (vedi in tal senso Corte di
Cassazione n° 4743 / 2007).
Ed ancora: la CTU pur non rappresentando un mezzo di prova, è comunque un mezzo istruttorio, ed è resa necessaria (in quanto fonte oggetto di prova) laddove occorra accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche competenze e strumenti tecniche senza che ciò incida sulla pagina 8 di 14 ripartizione dell'onere probatorio tra le parti (art. 2697 c.c.). Difatti, la CTU non ha solamente una funzione valutativa (o quantificativa) di quanto già acquisito al processo, ma anche di precipuo strumento asseverativo dei fatti allegati dalle parti. (Vedi in tal senso, Corte di Cassazione n.
17685/2016).
Alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il predetto CTU, alla luce dei documenti versati in atti e, in particolare, del verbale prodotto (che comunque va di fatto nella stessa “direzione” e comunque non accerta, né in alcun modo “fa pensare” a qualsivoglia responsabilità dell'attrice…) e alla luce delle testimonianze assunte (che, per la verità, poco hanno aggiunto, ma sicuramente non forniscono alcun elemento “contrario”), può ben ritenersi provata la ricostruzione proposta dalla sig.ra
DI PRIMIO, l'assenza di qualsiasi responsabilità da parte della stessa (neppure in misura percentuale ridotta rispetto al 50% di cui alla sopra citata norma) e l'esclusiva responsabilità del sig.
[...]
(conducente dell'auto di proprietà dell'altro convenuto), con conseguente “superamento” CP_2
della presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 CC.
______________
In punto quantum debeatur, si parta dal danno fisico patito dalla sig.ra . Parte_1
A tal fine, assolutamente decisiva (anche per le considerazioni giuridiche svolte per la CTU tecnica e cinematica sulla valenza, in generale, di una CTU) è la relazione depositata dalla dott.ssa
, nella quale – conclusivamente – si legge: Persona_5
1) Nell'evento occorsole in data 12/12/2019, La Sig.ra Parte_1 riportò un trauma cranico minore e policontusioni. Nei giorni successivi si manifestarono sintomi correlati a disturbo d'ansia per il quale venne avviato in sede specialistica idoneo trattamento farmacologico, e dolore cervicale.
In data 14/01/2020 furono inoltre evidenziate fratture coronali dei margini incisali degli elementi 21-31-41, già sottoposte a restauro in composito con ottimo risultato estetico e funzionale. 2) Sussiste nesso causale tra l'incidente stradale per cui è causa e le lesioni sopra riferite.
3) Alle lesioni iniziali è conseguito danno biologico temporaneo quantificabile, tenuto conto delle cure praticate, in dieci giorni a parziale al
75%, trenta giorni a parziale al 50% e trentotto giorni a parziale al 25%. Sono altresì derivati postumi integranti danno biologico permanente, rappresentati nella fattispecie da attendibile soggettività dolorosa e lieve disfunzionalità a carico del rachide cervicale, distretto peraltro gravato da precedente traumatismo nonché da alterazioni di carattere degenerativo di recente riscontro oggettivo. Persiste inoltre una sintomatologia pertinente alla sfera psichica caratterizzata da timore alla guida in autostrada, che la periziata riferisce di non riuscire più ad affrontare autonomamente,
pagina 9 di 14 condizione inquadrata nosograficamente nell'ambito di un “Disturbo dell'Adattamento con Ansia”. Facendo riferimento ai principali barème medico-legali attualmente in uso relativamente agli esiti di una distorsione minore del rachide cervicale, delle modeste lesioni coronali, del disturbo dell'adattamento - menomazione per la cui valutazione si deve altresì tener conto dell'idoneità psico-lesiva dell'evento stressante applicando i noti criteri di proporzionamento del danno - si può proporre una valutazione pari al 4,5% (quattro e mezzo) del danno biologico permanente in nesso causale con l'evento del 12/12/2019. Sono da ammettere al risarcimento le seguenti spese di cura: Fattura n° 318/2020 dello St. Odontoiatrico SICOR Srl di
Torino per cure odontoiatriche pari a 392,00 €; visite ortopediche eseguite dal Dott. di cui a Fatture n° 57/19, 60/19, 1/20, 4/20 pari a Per_6 complessivi 400,00 €; scontrino di Farmacia dell'8/02/2020 di cui pertinente solo l'acquisito del farmaco con spesa pari a 22,07 €; Fatture n° 18/20 e 41/20 rilasciate dal Dott. pari a complessivi 300,00 €. Sono poi Per_7 allegate le seguenti spese non valutabili: n° 3 ricevute di pagamento ticket rilasciate da Asl Verbano-Cusio-Ossola del 19 e 20/12/2019 per prestazioni di cui non si conosce la natura non essendo prodotto il referto degli accertamenti eseguiti;
Fattura del 30/01/20 per esecuzione di RM colonna cervicale, cui non è allegata prescrizione e referto. È inoltre prodotta spesa per rilascio copia cartella clinica.
Considerato quanto sopra, applicando i criteri / tabelle vigenti per danno fisico di “lieve entità”
(ossia entro il 9% di invalidità permanente) su soggetto di 53 anni (al momento del sinistro), si giunge a quantificare in euro € 1.767,68 la ITP, in € 4.722,06, oltre alle spese così dette “borsuali”, nei limiti di quelle riconosciute, ossia € 1.114,07=, per un totale relativo al danno alla persona di Parte_1
di euro 7.604,81=.
[...]
Per la verità, parte attrice chiede anche liquidazione del danno morale. A tal fine, paiono opportune alcune brevi considerazioni in merito alla distinzione tra danno biologico, personalizzazione del danno e danno morale.
Già da tempo, si sosteneva che il danno biologico espresso nella percentuale di invalidità permanente, come "la menomazione all'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali, espressa in termini di percentuale della menomazione dell'integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti (tesi, in primis, propugnata da , la quale in esito al Congresso nazionale tenuto nel Controparte_13
2001). Ora appare indubbio che, per danno biologico, è da intendersi il danno alla salute nei suoi riflessi dinamico relazionali. Secondo oramai costante orientamento giurisprudenziale di Legittimità
“Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico relazionale”. Se non avesse conseguenze “dinamico relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-
pagina 10 di 14 legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.” Dunque l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività dinamico-relazionali della vittima non è un danno diverso dal danno biologico ma è proprio ciò che lo compone.
Nell'ambito della lesione della salute e dei suoi profili dinamico-relazionali vi possono essere conseguenze comuni a tutte i soggetti che hanno quel grado di invalidità, ma anche conseguenze peculiari. Mentre le prime vengono liquidate dietro mera dimostrazione del grado di invalidità, le seconde richiedono la prova concreta ed effettiva del maggior pregiudizio subito onde ottenerne il risarcimento mediante personalizzazione del danno. Ed infatti “In applicazione di tali princìpi, questa
Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).”
Il danno morale, infine, è costituito invece dai “… pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).” Il danno morale è quindi una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico (in tal senso, ordinanza n. 26805 del 12.09.2022 - Corte di Cassazione). Tuttavia, è il caso di evidenziare che, in ambito di lesioni micropermanenti, il danno morale è assorbito fino a prova contraria: ciò, non solo alla luce di un'attenta lettura delle note “sentenze gemelle” delle Sezioni Unite della SC. n. 29672-5 del 2008 (che comunque “vietano” una duplicazione del risarcimento del danno), ma anche della sentenza Corte costituzionale n. 235 del 2014, laddove afferma che non costituisce duplicazione risarcitoria la differente autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute ed ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. «non è chiusa anche al risarcimento del danno morale», e come oggi normativamente confermato dalla attuale formulazione dell'art. 138 lett. e), cod. ass. (che – tra il resto
– prevede una quantificazione di esso dal 25% al 55% del danno permanente).
pagina 11 di 14 A ben vedere, se la personalizzazione non è stata “richiesta” (ma non vi sarebbero neppure i margini per applicarla, dato che delle particolari conseguenze – anche psicologiche – del sinistro ha già tenuto conto la CTU…), il danno morale, questo richiesto, non pare compiutamente dimostrato (e come visto in ambito di lesioni micropermanenti, il danno morale è assorbito fino a prova contraria).
Inoltre, si consideri che è stato accertato un danno biologico comunque di modesta entità (4,5%) e che, nella predetta quantificazione operata dal CTU, vi è già ricompreso l'unico aspetto che avrebbe potuto indurre il giudice a presumere la sussistenza di “danno morale”; in altre parole, solo perché già la CTU ha considerato la sintomatologia pertinente alla sfera psichica caratterizzata da timore alla guida in autostrada … condizione inquadrata nosograficamente nell'ambito di un “Disturbo dell'Adattamento con Ansia”, la quantificazione della IPP è stata del 4,5% … prevedere che detta condizione sia alla base, sia della valutazione percentuale del danno biologico e sia come possibile (.. nonché unico) presupposto del danno morale produrrebbe quella “duplicazione” che, per quanto sopra considerato, deve essere evitata.
In merito al danno materiale, ferma restando la valutazione di euro 6.000,00= dell'auto
“distrutta” (o comunque - di fatto – non “economicamente” riparabile, anche per quanto confermato dal teste FERRARIS), sono da esaminare le ulteriori voci;
voci sulle quali non è entrato nel merito il CTU
(in quanto non facenti strettamente parte del quesito peritale), ma sono state debitamente Per_3
documentate e – per quanto possibile – confermate dalle testimonianze (… si pensi, tra il resto, alla voce di danno relativa al “cellulare” andato distrutto e alle gomme).
Sono pertanto da riconoscere:
- € 804,15=, portati dalla fattura n.100/E/2020 della Officina Ferraris rag. Giuseppe srl;
- € 380,00=, a titolo di rimborso della fattura n.1/20 della Cerutti Gomme;
- € 345,00, a titolo di spese di passaggio di proprietà della nuova autovettura Fiat 500 tg. FT378FF -
Come anche le ulteriori voci non strettamente connesse al “danno auto”:
- € 366,00=, a titolo di rimborso del valore antesinistro del radiomobile di proprietà attorea danneggiato irreparabilmente nel sinistro pari;
- € 190,00, a titolo di refusione delle spese di trasporto a mezzo taxi per € 190,00 dall'Ospedale di Novara all'Ospedale di Domodossola come da ricevuta fiscale del 13.12.2019 della CP_5
- € 270,00=, quale rimborso del valore antesinistro degli occhiali silouhette da sole “Minimal”
- € 700,00=, rimborso del UM PR e della presenti nell'abitacolo Controparte_7
della sig.ra Di RI (ritenuta congrua la valutazione operata dalla difesa attorea, dato pagina 12 di 14 l'indiscutibile pregio degli oggetti documentati in foto e ritenendo impensabile che un cittadino debba e possa conservare ogni fattura / ricevuta per acquisto beni, pregiati o meno).
Per un totale di euro 9.055,15= per danno “materiale” (per danno auto e danni strettamente con essa connessi e per altri oggetti danneggiati nel sinistro).
______________________
Le spese di lite relative al presente procedimento devono essere allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate, ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti;
in relazione al valore della causa e allo scaglione parametrico, pur in applicazione del c.d.
Cont criterio del decisum e non del disputatum (criterio prescelto dall'art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie - ove il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, mentre il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice) e – quindi – in applicazione della disposizione ed orientamento che ha inteso, in sostanza, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite (ex multis ed in tal senso: Cass. n. 16440/2017; Cass. n. 536/2011;
Cass., Sez. Un., n. 19014/2007), lo scaglione applicabile appare quello tra 5.200,00= e 26.000,00= euro
(a differenza di quello superiore, applicabile in relazione al petitum dichiarato o disputatum).
In virtù di ciò, alla luce di un valore che si colloca sostanzialmente nella media dello scaglione stesso, di un'attività processuale nella media, la concreta liquidazione verrà pertanto effettuata applicando i valori medi dello scaglione parametrico di riferimento, ovverosia in € 5.077,00= (di cui €
919,00= per la fase di studio, € 777,00= per la fase introduttiva, € 1.680,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 1.701,00= per la fase decisionale), € 545,00= per esposti / anticipazioni operate da parte attrice (contributo unificato e marca da bollo 27,00= euro, spese di notifica non rinvenibili / notifiche effettuate a mezzo pec), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Inoltre, è appena il caso di puntualizzare che anche le spese delle CTU sono da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
ACCERTATA e DICHIARATA la piena responsabilità di , quale CP_2 conducente del veicolo VW -R tg. FP629YY di proprietà della ed Controparte_1
pagina 13 di 14 assicurato presso , nel verificarsi del sinistro occorso in data Controparte_3
12.12.2019 che ha visto coinvolta e danneggiata l'attrice sull'autostrada A26 Parte_1 in Romagnano Sesia all'altezza del km 30+100, per l'effetto, DICHIARA TENUTI i predetti convenuti in solido con e al risarcimento dei danni patiti CP_2 Controparte_1 Controparte_3 dall'attrice e li CONDANNA a versare alla stessa sig.ra le somme di € 7.604,81= Parte_1
(a titolo di danno biologico alla persona: ITP, IPP e spese borsuali) e di € 9.055,15= (per danno materiale).
CONDANNA i predetti convenuti, sempre in solido, alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore di parte attrice, liquidando le stesse come sopra, ossia in € 5.077,00= (di cui €
919,00= per la fase di studio, € 777,00= per la fase introduttiva, € 1.680,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 1.701,00= per la fase decisionale), € 545,00= per esposti / anticipazioni, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute;
pone definitivamente a carico dei convenuti, sempre in via solidale, le spese delle CTU espletate.
Novara lì 9 apr. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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