Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RG 22855 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22855 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DURA DAVIDE presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. FORTINO GIOVAN GIACOMO C.F._2
presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/12/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al
[...]
matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 22/06/1988 (atto n. 101, P. II, S. A, anno 1998), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
4/10/2012, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento rg. 11338/2012.
1
economicamente autosufficiente.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno divorzile CP_1 Parte_1 pari ad €. 600,00 (seicento/00), da versare con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, somma che non verrà rivalutata annualmente secondo indice Istat, salvo diverso accordo tra le parti;
In merito alla casa familiare nulla viene concordato tra le parti in quanto è nella disponibilità della sig.ra in virtù di usufrutto legale a lei intestato al momento Parte_1 dell'acquisto;
i ricorrenti danno atto di aver provveduto a regolare tra loro ogni residua altra questione di carattere patrimoniale e dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, di non avere null'altro reciprocamente a pretendere.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio celebrato dai ricorrenti e a Parte_1 CP_1
NAPOLI il 22/06/1988 (atto n. 101, P. II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
3