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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/04/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2973/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2973/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORGANTE Parte_1 C.F._1
MARCELLA
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERLITO CP_1 C.F._2
SALVATRICE
RESISTENTE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/10/2024 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la modifica delle Parte_1
condizioni di cui alla sentenza n. 342/2023 del Tribunale di Ragusa, pubblicata il 28.2.2023, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e
[...]
, chiedendo in particolare revocarsi il contributo di mantenimento posto a proprio carico in CP_1
favore della figlia (30.9.2004), maggiorenne che ha intrapreso un'attività lavorativa come Per_1 dipendente presso un centro commerciale, e ridursi a € 150,00 mensili il contributo in favore del figlio (3.11.2006), in quanto lo stesso avrebbe lasciato gli studi liceali ancor prima del Per_2
raggiungimento della maggiore età e lavorerebbe presso un bar.
Costituitasi in giudizio, ha avversato la domanda di modifica, deducendo, CP_1
quanto a , che è vero che la stessa espleta attività lavorativa, ma con contratto di lavoro a Per_1
tempo determinato e una paga di € 800,00 mensili e che, non avendo ancora la patente e trattandosi di lavoro a turni con orari di chiusura del negozio anche serali, ella ha dovuto prendere una casa in locazione a Ragusa, con un canone di € 400,00 mensili.
Con riguardo, poi, al figlio , ha contestato che lo stesso abbia lasciato la scuola, Per_2 CP_1
frequentando invece la terza classe BMA manutenzione e assistenza tecnica dell'istituto d'istruzione superiore “G. Marconi” di Vittoria e, solo per qualche ora al giorno, svolgerebbe attività di apprendistato presso un bar di Vittoria, con una paga di € 50,00 settimanali.
****
Ciò premesso, va osservato che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo o professionale, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni (cfr. la recente Cass. Civ., sez. VI, n. 29779/2020, per cui “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”). pagina 2 di 4 Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto l'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato (Cass. Civ. n. 17183/2020; Trib. Cuneo, 13.07.2021 n. 577);
La recente giurisprudenza ha sul punto chiarito che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e, quindi, della raggiunta autosufficienza economica (Cass. Civ., sez. I, n. 40282/2021).
Orbene, nel caso di specie, quanto alla figlia quasi ventunenne , per la quale non Per_1
è stata nemmeno dedotta in atti la frequenza dell'università o di altro corso professionalizzante, è incontestato che la stessa espleta attività lavorativa, con contratto di lavoro a tempo determinato e una paga di € 800,00 mensili (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023, per cui
“in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa).
Ne discende, alla stregua dei principi spiegati supra, cui il Collegio intende aderire, la fondatezza della domanda di revoca del contributo di mantenimento in favore di posto a carico del Per_1
padre.
A diverse conclusioni deve giungersi per il figlio , peraltro appena Per_2
maggiorenne, il quale, per come dedotto dalla madre e non ulteriormente contestato dal padre, frequenta ancora la scuola superiore. Né lo svolgimento da parte del giovane di attività lavorativa presso un bar con una retribuzione minima (€ 50,00 settimanali) può essere valutato quale indice di raggiungimento dell'indipendenza economica, trattandosi piuttosto di attività meritevole svolta in concomitanza con gli studi liceali, che nemmeno giustifica la riduzione del contributo di mantenimento posto a carico del padre, stanti l'esiguità della paga percepita e pagina 3 di 4 il fatto che non vi è stata una sostanziale modifica dello stato di fatto successivamente alla pronuncia di cui si chiede la modifica (risalente al recente 2023).
Ne discende il rigetto della domanda relativa al figlio . Per_2
Atteso l'esito della controversia, sussistono giustificate ragioni di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, nel giudizio NRG.2973 /2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della propria sentenza n. 342/2023, pubblicata il 28.2.2023, così
provvede:
1) Revoca il contributo di mantenimento in favore della figlia posto a carico di Per_1
a decorrere dalla data della domanda. Parte_1
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2973/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORGANTE Parte_1 C.F._1
MARCELLA
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERLITO CP_1 C.F._2
SALVATRICE
RESISTENTE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/10/2024 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la modifica delle Parte_1
condizioni di cui alla sentenza n. 342/2023 del Tribunale di Ragusa, pubblicata il 28.2.2023, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e
[...]
, chiedendo in particolare revocarsi il contributo di mantenimento posto a proprio carico in CP_1
favore della figlia (30.9.2004), maggiorenne che ha intrapreso un'attività lavorativa come Per_1 dipendente presso un centro commerciale, e ridursi a € 150,00 mensili il contributo in favore del figlio (3.11.2006), in quanto lo stesso avrebbe lasciato gli studi liceali ancor prima del Per_2
raggiungimento della maggiore età e lavorerebbe presso un bar.
Costituitasi in giudizio, ha avversato la domanda di modifica, deducendo, CP_1
quanto a , che è vero che la stessa espleta attività lavorativa, ma con contratto di lavoro a Per_1
tempo determinato e una paga di € 800,00 mensili e che, non avendo ancora la patente e trattandosi di lavoro a turni con orari di chiusura del negozio anche serali, ella ha dovuto prendere una casa in locazione a Ragusa, con un canone di € 400,00 mensili.
Con riguardo, poi, al figlio , ha contestato che lo stesso abbia lasciato la scuola, Per_2 CP_1
frequentando invece la terza classe BMA manutenzione e assistenza tecnica dell'istituto d'istruzione superiore “G. Marconi” di Vittoria e, solo per qualche ora al giorno, svolgerebbe attività di apprendistato presso un bar di Vittoria, con una paga di € 50,00 settimanali.
****
Ciò premesso, va osservato che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo o professionale, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni (cfr. la recente Cass. Civ., sez. VI, n. 29779/2020, per cui “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”). pagina 2 di 4 Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto l'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato (Cass. Civ. n. 17183/2020; Trib. Cuneo, 13.07.2021 n. 577);
La recente giurisprudenza ha sul punto chiarito che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e, quindi, della raggiunta autosufficienza economica (Cass. Civ., sez. I, n. 40282/2021).
Orbene, nel caso di specie, quanto alla figlia quasi ventunenne , per la quale non Per_1
è stata nemmeno dedotta in atti la frequenza dell'università o di altro corso professionalizzante, è incontestato che la stessa espleta attività lavorativa, con contratto di lavoro a tempo determinato e una paga di € 800,00 mensili (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023, per cui
“in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa).
Ne discende, alla stregua dei principi spiegati supra, cui il Collegio intende aderire, la fondatezza della domanda di revoca del contributo di mantenimento in favore di posto a carico del Per_1
padre.
A diverse conclusioni deve giungersi per il figlio , peraltro appena Per_2
maggiorenne, il quale, per come dedotto dalla madre e non ulteriormente contestato dal padre, frequenta ancora la scuola superiore. Né lo svolgimento da parte del giovane di attività lavorativa presso un bar con una retribuzione minima (€ 50,00 settimanali) può essere valutato quale indice di raggiungimento dell'indipendenza economica, trattandosi piuttosto di attività meritevole svolta in concomitanza con gli studi liceali, che nemmeno giustifica la riduzione del contributo di mantenimento posto a carico del padre, stanti l'esiguità della paga percepita e pagina 3 di 4 il fatto che non vi è stata una sostanziale modifica dello stato di fatto successivamente alla pronuncia di cui si chiede la modifica (risalente al recente 2023).
Ne discende il rigetto della domanda relativa al figlio . Per_2
Atteso l'esito della controversia, sussistono giustificate ragioni di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, nel giudizio NRG.2973 /2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della propria sentenza n. 342/2023, pubblicata il 28.2.2023, così
provvede:
1) Revoca il contributo di mantenimento in favore della figlia posto a carico di Per_1
a decorrere dalla data della domanda. Parte_1
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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