Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00503/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16637/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16637 del 2022, proposto da Sgm AL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Servizi ALi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
degli atti dispositivi ed esecutivi payback su dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. n. 78/2015 e s.m.i.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia;
Vista la nota depositata in data 10 dicembre 2025 con cui parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. IC EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione degli atti con i quali è stato istituito il meccanismo di “payback” sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e, in particolare, il provvedimento della Regione Sicilia con cui, a detto titolo, è stato posto a carico di SG AL S.r.l. (anche in relazione alla Olistica ALe S.r.l. acquisita tramite fusione per incorporazione) l’importo complessivo da pagare pari a € 417.589,59;
Considerato che:
- con decreto della Regione Sicilia n. 942 del 5.9.2025, poi integrato da successivo decreto del 10.10.2025, è stato rettificato e quantificato in € 117,483,76 l’importo pari al 25% dovuto da SG AL (di cui € 51.157,56 imputabili ad Olistica ALe) ai sensi del predetto art. 7 d.l. n. 95/2025, con fissazione del termine per il relativo pagamento al 9 dicembre 2025;
- entro il suddetto termine, la ricorrente ha versato l’intero importo richiesto dalla Regione Siciliana a mezzo di n. 8 bonifici bancari riferiti alle quote dovute da SG AL e Olistica ALe per ciascuna annualità 2015-2016-2017-2018, così provvedendo all’estinzione del debito gravante a titolo di “payback” sui dispositivi medici e chiedendo pertanto, con nota depositata in data 10 dicembre 2025, la cessazione della materia del contendere in ordine al presente giudizio;
Ritenuto, in tale contesto, che appare obiettivamente cessata la materia del contendere, avendo la ricorrente provveduto al pagamento di quanto dovuto a seguito della rettifica degli importi richiesti da parte dell’Amministrazione regionale;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, in ragione dell’esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IC EI, Presidente FF, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC EI |
IL SEGRETARIO