Art. 7. ((I contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:
a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di tre vani e accessori;
b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani e accessori;
c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.
All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realta' delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvede l'Ufficio tecnico erariale.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.
L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non puo' superare la somma di lire 5.000.000 per ciascuna unita' immobiliare e la somma di lire 7.000.000 per ciascun proprietario.
I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprieta' degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.
Per i fabbricati di proprieta' delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5.000.000 per ogni unita' immobiliare))
a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di tre vani e accessori;
b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani e accessori;
c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.
All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realta' delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvede l'Ufficio tecnico erariale.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.
L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non puo' superare la somma di lire 5.000.000 per ciascuna unita' immobiliare e la somma di lire 7.000.000 per ciascun proprietario.
I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprieta' degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.
Per i fabbricati di proprieta' delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5.000.000 per ogni unita' immobiliare))