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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/09/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies ult.co.cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2047 2024 promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv.to ALESSIA BEVILACQUA Parte_1 domiciliata in VIA G.B. MILIANI N. 44 FABRIANO
opponente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to BRUNO BARBIERI e CP_1 domiciliata elettivamente in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 52 PESARO
opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente
Voglia l' Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti
- in via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito accogliere la presente opposizione per tutti i motivi esposti e per l'effetto:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo;
- accertare che nulla è dovuto dalla ditta per il rapporto dedotto in Parte_1 giudizio dalla ditta;
CP_1
- con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, rimborso forfettario per spese generali,
CPA ed IVA
Per parte opposta
pagina 1 di 5 IN VIA PRELIMINARE PRINCIPALE, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione ex art. 648 cpc.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA, concedere quanto meno l'esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, in assenza di vizi procedurali, sempre ex art. 648 cpc.
NEL MERITO, respingere l'opposizione de qua essendo infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 689/2024 emesso il
30.10.2024 dal Tribunale di Pesaro.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari
MOTIVI DELLA DECISIONE
La unipersonale richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Pesaro CP_1
l'emissione di decreto ingiuntivo in ragione di due diverse pretese (€ 5.422,23 per due
RIBA di pari importo a scadenza 12.10.2024 e 12.11.2024 ed € 2.681,56 per n° 2 RIBA di pari importo datate una 12.5.2024 ed una 12.6.2024) , ambedue verso la società per il complessivo importo di € 8.103.79 oltre interessi e spese. Parte_1
Il decreto ingiuntivo, emesso per le somme sopra indicate, assumeva il n° 689/2024 e veniva emesso il 30 ottobre 2024 e notificato alla che provvedeva ad opporlo Pt_1 deducendo non dovuti gli importi in ragione di controcrediti derivanti da spese di riparazione per vizi dell'apparato qualificato quale Tornio in autoapprendimento cmt mod. ursus plus 250 revisionato, oltre danni conseguenti da fermo produzione.
Deduceva parte opponente che successivamente all'acquisto del suddetto tornio si evidenziavano una serie di malfunzionamenti e che, a seguito di accordi intervenuti tra le ditte, si andava a redigere scrittura privata con la quale la venditrice si impegnava a restituire funzionalità all'apparato, assicurando successiva garanzia annuale.
Sfortunatamente il macchinario andava a presentare ulteriori problematiche e la Pt_1 chiedeva l'attivazione della garanzia annuale di cui alla scrittura privata prodotta in atti ed intervenuta tra le parti.
Nonostante ciò la andava a richiedere anche preventivi ad altre aziende e, pur Pt_1 avendo la riconosciuto il vizio, la andò ad affidare la riparazione ad CP_1 Pt_1 altra azienda e con costi quasi doppi rispetto a quelli preventivati dalla opposta.
pagina 2 di 5 Deduceva infine di essere creditrice del maggiore importo di riparazione oltre al Pt_1 danno da fermo produzione.
Di qui la domanda in via di opposizione.
Si costituiva parte opposta deducendo che il decreto ingiuntivo era stato CP_1 proposto ed ottenuto per due crediti di cui il primo per € 5.422,23 quale residuo derivante dalla vendita del tornio Ursus, ed il secondo per € 2.681,56 per intervento in riparazione del tornio Tacchi.
Eccepiva ed evidenziava che l'opposizione risultava incentrata sui soli rapporti involgenti il primo dei due apparati e, quindi, il maggiore dei due crediti ingiunti, mentre nessuna eccezione veniva sollevata relativamente al credito di € 2.681,56.
Ciò premesso rilevava che i vizi successivi alla scrittura privata intervenuta inter partes ( ed allegata al proprio fascicolo quale all.1) non erano stati tempestivamente eccepiti e che, in ogni caso, la si era offerta di provvedere alla riparazione ulteriore, Controparte_1 nonostante l'inutile decorso dei termini decadenziali.
Nonostante tale disponibilità la andava ad effettuare in via autonoma, con una Pt_1 diversa azienda, la riparazione, per un costo doppio rispetto a quanto sarebbe costato alla e quegli importi pretendeva ingiustamente imputare alla opposta. CP_1
Parimenti l'attrice in senso sostanziale eccepiva l'inopponibilità di pretesi danni da fermo produzione ritenuti collegati all'indisponibilità anche dell'apparato di cui al minore credito azionato in decreto.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Ritenuto di non dover dar corso alle prove per testi per loro irrilevanza ai fini del decidere
(quanto a quelle di parte opponente deve anche rilevarsene l'inammissibilità originaria dal momento che i soggetti chiamati a testi sono i legali rappresentanti dell'opponente che pure hanno dato procura per l'opposizione) la causa veniva assunta in decisione ex art 281 sexies ult.co.cpc.
2) Al di là di quanto riportato nella scrittura privata all.3 al fascicolo di parte opponente ed allegato 1 al fascicolo di parte opposta, ciò che appare assumere rilievo è il fatto che la ditta venditrice abbia riconosciuto il vizio assumendosi l'impegno a provvedervi, concordando la sostituzione del pezzo malfunzionante.
Di detto aspetto vi è traccia in atti.
Deve allora osservarsi che l'allegato 10 bis di parte opposta testualmente recita:
pagina 3 di 5 A detta mail fa seguito a quella che qui si riporta: Pt_1
Part Parte Detta fornitura veniva proposta dalla (in realtà da vedasi intestazione dei relativi documenti in atti) al prezzo di € 2.450,00 con montaggio evidentemente a carico di CP_1 pagina 4 di 5 In assenza di un rifiuto a provvedere, non potrà essere rifuso a parte opponente l'intero prezzo pagato per la riparazione eseguita in autonomia, bensì il solo minor valore (€
2.450,00) che avrebbe impegnato economicamente l'opposta, la quale ultima avrebbe impiegato il proprio personale per il montaggio, non rimanendo così esposta a maggiori costi.
Quanto alla pretesa, espressa in corpo dell'atto di opposizione, di paventati danni da fermo produzione, deve qui osservarsi, che, al di là della dubbia formulazione di relativa domanda nelle conclusioni, non appare indicato parametro alcuno cui conformare l'eventuale danno, il che rende impossibile ogni sua quantificazione.
L'opposizione deve quindi essere accolta e, sia pur limitatamente a quanto qui espresso, il decreto andrà revocato e parte opponente condannata al pagamento del diverso importo di € 8103.79 -2.450,00 =5.653,79 oltre interessi da ciascuno dei titoli pro quota azionati in decreto.
Le spese di giudizio vanno liquidate in misura di € 3.000,00 oltre 15% spese generali ed accessori di legge e compensate nella misura del 50% in conseguenza del parziale accoglimento dell'opposizione.
PQM
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto da , per le motivazioni tutte Parte_1 sovra espresse, così decide
1) accoglie l'opposizione limitatamente a quanto espresso in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Pesaro il 30 ottobre 2024 ed individuato dal n° 689/2024 CP_ 2) per l'effetto condanna parte opponente al pagamento all'opposta Pt_1 della somma di € 5.653,79 oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze dei
[...] titoli azionati in decreto come da parte motiva
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di presente giudizio Pt_1 all'opposta che si quantificano in € 3.000,00 oltre 15% spese generali ed CP_1 oltre accessori di legge e si compensano in ragione del 50% come da parte motiva
Così deciso in Pesaro, in data 09/09/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies ult.co.cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2047 2024 promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv.to ALESSIA BEVILACQUA Parte_1 domiciliata in VIA G.B. MILIANI N. 44 FABRIANO
opponente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to BRUNO BARBIERI e CP_1 domiciliata elettivamente in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 52 PESARO
opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente
Voglia l' Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti
- in via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito accogliere la presente opposizione per tutti i motivi esposti e per l'effetto:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo;
- accertare che nulla è dovuto dalla ditta per il rapporto dedotto in Parte_1 giudizio dalla ditta;
CP_1
- con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, rimborso forfettario per spese generali,
CPA ed IVA
Per parte opposta
pagina 1 di 5 IN VIA PRELIMINARE PRINCIPALE, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione ex art. 648 cpc.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA, concedere quanto meno l'esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, in assenza di vizi procedurali, sempre ex art. 648 cpc.
NEL MERITO, respingere l'opposizione de qua essendo infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 689/2024 emesso il
30.10.2024 dal Tribunale di Pesaro.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari
MOTIVI DELLA DECISIONE
La unipersonale richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Pesaro CP_1
l'emissione di decreto ingiuntivo in ragione di due diverse pretese (€ 5.422,23 per due
RIBA di pari importo a scadenza 12.10.2024 e 12.11.2024 ed € 2.681,56 per n° 2 RIBA di pari importo datate una 12.5.2024 ed una 12.6.2024) , ambedue verso la società per il complessivo importo di € 8.103.79 oltre interessi e spese. Parte_1
Il decreto ingiuntivo, emesso per le somme sopra indicate, assumeva il n° 689/2024 e veniva emesso il 30 ottobre 2024 e notificato alla che provvedeva ad opporlo Pt_1 deducendo non dovuti gli importi in ragione di controcrediti derivanti da spese di riparazione per vizi dell'apparato qualificato quale Tornio in autoapprendimento cmt mod. ursus plus 250 revisionato, oltre danni conseguenti da fermo produzione.
Deduceva parte opponente che successivamente all'acquisto del suddetto tornio si evidenziavano una serie di malfunzionamenti e che, a seguito di accordi intervenuti tra le ditte, si andava a redigere scrittura privata con la quale la venditrice si impegnava a restituire funzionalità all'apparato, assicurando successiva garanzia annuale.
Sfortunatamente il macchinario andava a presentare ulteriori problematiche e la Pt_1 chiedeva l'attivazione della garanzia annuale di cui alla scrittura privata prodotta in atti ed intervenuta tra le parti.
Nonostante ciò la andava a richiedere anche preventivi ad altre aziende e, pur Pt_1 avendo la riconosciuto il vizio, la andò ad affidare la riparazione ad CP_1 Pt_1 altra azienda e con costi quasi doppi rispetto a quelli preventivati dalla opposta.
pagina 2 di 5 Deduceva infine di essere creditrice del maggiore importo di riparazione oltre al Pt_1 danno da fermo produzione.
Di qui la domanda in via di opposizione.
Si costituiva parte opposta deducendo che il decreto ingiuntivo era stato CP_1 proposto ed ottenuto per due crediti di cui il primo per € 5.422,23 quale residuo derivante dalla vendita del tornio Ursus, ed il secondo per € 2.681,56 per intervento in riparazione del tornio Tacchi.
Eccepiva ed evidenziava che l'opposizione risultava incentrata sui soli rapporti involgenti il primo dei due apparati e, quindi, il maggiore dei due crediti ingiunti, mentre nessuna eccezione veniva sollevata relativamente al credito di € 2.681,56.
Ciò premesso rilevava che i vizi successivi alla scrittura privata intervenuta inter partes ( ed allegata al proprio fascicolo quale all.1) non erano stati tempestivamente eccepiti e che, in ogni caso, la si era offerta di provvedere alla riparazione ulteriore, Controparte_1 nonostante l'inutile decorso dei termini decadenziali.
Nonostante tale disponibilità la andava ad effettuare in via autonoma, con una Pt_1 diversa azienda, la riparazione, per un costo doppio rispetto a quanto sarebbe costato alla e quegli importi pretendeva ingiustamente imputare alla opposta. CP_1
Parimenti l'attrice in senso sostanziale eccepiva l'inopponibilità di pretesi danni da fermo produzione ritenuti collegati all'indisponibilità anche dell'apparato di cui al minore credito azionato in decreto.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Ritenuto di non dover dar corso alle prove per testi per loro irrilevanza ai fini del decidere
(quanto a quelle di parte opponente deve anche rilevarsene l'inammissibilità originaria dal momento che i soggetti chiamati a testi sono i legali rappresentanti dell'opponente che pure hanno dato procura per l'opposizione) la causa veniva assunta in decisione ex art 281 sexies ult.co.cpc.
2) Al di là di quanto riportato nella scrittura privata all.3 al fascicolo di parte opponente ed allegato 1 al fascicolo di parte opposta, ciò che appare assumere rilievo è il fatto che la ditta venditrice abbia riconosciuto il vizio assumendosi l'impegno a provvedervi, concordando la sostituzione del pezzo malfunzionante.
Di detto aspetto vi è traccia in atti.
Deve allora osservarsi che l'allegato 10 bis di parte opposta testualmente recita:
pagina 3 di 5 A detta mail fa seguito a quella che qui si riporta: Pt_1
Part Parte Detta fornitura veniva proposta dalla (in realtà da vedasi intestazione dei relativi documenti in atti) al prezzo di € 2.450,00 con montaggio evidentemente a carico di CP_1 pagina 4 di 5 In assenza di un rifiuto a provvedere, non potrà essere rifuso a parte opponente l'intero prezzo pagato per la riparazione eseguita in autonomia, bensì il solo minor valore (€
2.450,00) che avrebbe impegnato economicamente l'opposta, la quale ultima avrebbe impiegato il proprio personale per il montaggio, non rimanendo così esposta a maggiori costi.
Quanto alla pretesa, espressa in corpo dell'atto di opposizione, di paventati danni da fermo produzione, deve qui osservarsi, che, al di là della dubbia formulazione di relativa domanda nelle conclusioni, non appare indicato parametro alcuno cui conformare l'eventuale danno, il che rende impossibile ogni sua quantificazione.
L'opposizione deve quindi essere accolta e, sia pur limitatamente a quanto qui espresso, il decreto andrà revocato e parte opponente condannata al pagamento del diverso importo di € 8103.79 -2.450,00 =5.653,79 oltre interessi da ciascuno dei titoli pro quota azionati in decreto.
Le spese di giudizio vanno liquidate in misura di € 3.000,00 oltre 15% spese generali ed accessori di legge e compensate nella misura del 50% in conseguenza del parziale accoglimento dell'opposizione.
PQM
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto da , per le motivazioni tutte Parte_1 sovra espresse, così decide
1) accoglie l'opposizione limitatamente a quanto espresso in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Pesaro il 30 ottobre 2024 ed individuato dal n° 689/2024 CP_ 2) per l'effetto condanna parte opponente al pagamento all'opposta Pt_1 della somma di € 5.653,79 oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze dei
[...] titoli azionati in decreto come da parte motiva
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di presente giudizio Pt_1 all'opposta che si quantificano in € 3.000,00 oltre 15% spese generali ed CP_1 oltre accessori di legge e si compensano in ragione del 50% come da parte motiva
Così deciso in Pesaro, in data 09/09/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
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