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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 4284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4284 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.3076/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3076/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in NT EL (SA), 49 presso lo studio dell'avv. Ingo Wolfgang D'Aiutolo che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E
, nato a [...] l'[...], C.F. Controparte_1 [...] tivamente domiciliato in Bellizzi (SA) alla Via Tren C.F._2 io dell'avv. Antonella Capaldo che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 22 aprile 2025, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con data 30 settembre Controparte_1
2012 nel Comune di NT Ro ll' unione coniugale, erano nati due figli: (23 maggio 2013) e (7 giugno 2017), Per_1 Per_2 chiedeva pronunciars one degli effetti civili d monio, precisando che, il Tribunale di Salerno, con sentenza non definitiva del 27 aprile 2021, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli con residenza prevalente presso la madre e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre così come stabilito in sede di separazione e l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle una somma non inferiore a € 250,00 ciascuno per il mantenimento dei figli e di € 200,00 a titolo di assegno divorzile. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, Controparte_1 pur aderendo alla domanda di divorzio, all'affido con ione prevalente presso la madre ed al riconoscimento di un mantenimento a favore dei figli nella misura complessiva di € 400,00, contestava quanto dedotto in ordine al diritto dell'ex moglie di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile, rilevando la mancanza di uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra i coniugi. In data 7 ottobre 2025, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato che, invitati i difensori delle parti a discutere la causa in mancanza di istruttoria da compiersi, riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento dei figli minori Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che entrambe le parti hanno richiesto il regime condiviso dell'esercizio della responsabilità genitoriale dando atto, così, della mancanza di problematiche in merito a tale aspetto;
pertanto, in conformità alle suddette richieste e in mancanza di criticità, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre. Inoltre, il Tribunale ritiene altresì opportuno disporre l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli. Tempi di permanenza presso il padre Al riguardo, non essendo emerse problematiche rispetto alla regolamentazione prevista in sede di separazione, il Tribunale ritiene opportuno confermare che, salvo diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21.00, nonché a week end alternati dall'uscita di scuola (o dalle ore 10.00) del sabato fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna;
durante le festività natalizie i figli trascorreranno con i genitori in maniera alternata il periodo dal 24 al 28 dicembre (ore 21.00) e dal 29 dicembre al 2 gennaio (ore 21.00) secondo l'accordo che sarà preso dai genitori;
durante le festività pasquali i figli trascorreranno con il padre la Domenica di Pasqua degli anni pari e il Lunedì in Albis degli anni dispari;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Mantenimento dei figli minori In merito alle richieste a contenuto economico, si rileva che, all'udienza del 07.10.2025, parte ricorrente ha dichiarato di convivere con il suo compagno e di lavorare in un'azienda che produce materassi e di guadagnare € 900,00 al mese;
parte resistente ha dichiarato di lavorare come parrucchiere e di guadagnare, più
o meno, €1.200,00 – €1.300,00 al netto dell'affido del negozio (€550,00), specificando di pagare l'affitto di casa che ammonta ad €480,00 (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Inoltre, dalla documentazione depositata, è emerso che la , nel 2021, ha Pt_1 dichiarato un reddito di lavoro dipendente di € 6.815,32 o 2021, di € 7.675,62 nell'anno 2022; e di € 9.690,25 nell'anno 2023 e corrisponde la somma di € 4.800,00 annui a titolo di canone di locazione, mentre il resistente ha dichiarato un reddito di € 12.691,00 nell'anno 2022, di € 13.851,00 nell'anno 2023, e di € 16.143,00 nell'anno 2024 (cfr. documentazione in atti). Orbene, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, della mancanza di sostanziali mutamenti della condizione economica rispetto a quanto recentemente statuito in sede di separazione e del mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di
[...] di corrispondere a la somma di € 400,00 (€2 CP_1 Parte_1 rivalutazione annu li indici ISTAT e oltre al 50 % delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc…) per i figli, da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Assegno Divorzile Al riguardo, occorre valutare la richiesta in merito all'assegno divorzile, avendone la ricorrente richiesto il riconoscimento in ragione della sperequazione reddituale tra gli ex coniugi. Tanto premesso, occorre precisare che, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. Un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile è altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020). Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e ciò rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorché considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019). Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018). Nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità ha comunque affermato la possibilità di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. Civ. n. 38362/2021), il cui onere di allegazione e probatorio e a carico del richiedente l'assegno. Orbene, l'applicazione di tali principi, nel caso in esame, conduce a escludere il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto di ricevere una somma mensile a titolo di assegno divorzile, tenuto conto di quanto emerso dai dati economico – reddituali allegati. Tra le parti, cioè, non è emerso uno squilibrio tale da richiedere una valutazione in ordine alla componente assistenziale dell'assegno, né è emerso l'impossibile per l'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo tra l'altro instaurato una stabile convivenza con un altro uomo. Non può riconoscersi, poi, nemmeno l'assegno nella sua funzione perequativa – compensativa: le richieste istruttorie, cioè non sono idonee a dimostrare adeguatamente il contributo prestato dalla ricorrente alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito. Circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>); In definitiva, in virtù dei principi enunciati e delle risultanze istruttorie, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata. Devono essere compiute le formalità di legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 30 settembre 2012 nel Comune di NT EL (SA) tra , nato a [...] l'[...], C.F. Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_1 [...]
l Registro Atti Matrimonio del Comun C.F._1 la (Anno 2012 - Atto n. 64, Parte II, Serie A); B) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e , con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per Per_1 Per_2
i ria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
C) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a la somma mensile di € 400,00, oltre rivalutazione Parte_1 annuale seco STAT, a titolo di mantenimento dei figli minori;
D) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
E) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT EL (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3076/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in NT EL (SA), 49 presso lo studio dell'avv. Ingo Wolfgang D'Aiutolo che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E
, nato a [...] l'[...], C.F. Controparte_1 [...] tivamente domiciliato in Bellizzi (SA) alla Via Tren C.F._2 io dell'avv. Antonella Capaldo che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 22 aprile 2025, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con data 30 settembre Controparte_1
2012 nel Comune di NT Ro ll' unione coniugale, erano nati due figli: (23 maggio 2013) e (7 giugno 2017), Per_1 Per_2 chiedeva pronunciars one degli effetti civili d monio, precisando che, il Tribunale di Salerno, con sentenza non definitiva del 27 aprile 2021, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli con residenza prevalente presso la madre e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre così come stabilito in sede di separazione e l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle una somma non inferiore a € 250,00 ciascuno per il mantenimento dei figli e di € 200,00 a titolo di assegno divorzile. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, Controparte_1 pur aderendo alla domanda di divorzio, all'affido con ione prevalente presso la madre ed al riconoscimento di un mantenimento a favore dei figli nella misura complessiva di € 400,00, contestava quanto dedotto in ordine al diritto dell'ex moglie di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile, rilevando la mancanza di uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra i coniugi. In data 7 ottobre 2025, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato che, invitati i difensori delle parti a discutere la causa in mancanza di istruttoria da compiersi, riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento dei figli minori Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che entrambe le parti hanno richiesto il regime condiviso dell'esercizio della responsabilità genitoriale dando atto, così, della mancanza di problematiche in merito a tale aspetto;
pertanto, in conformità alle suddette richieste e in mancanza di criticità, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre. Inoltre, il Tribunale ritiene altresì opportuno disporre l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli. Tempi di permanenza presso il padre Al riguardo, non essendo emerse problematiche rispetto alla regolamentazione prevista in sede di separazione, il Tribunale ritiene opportuno confermare che, salvo diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21.00, nonché a week end alternati dall'uscita di scuola (o dalle ore 10.00) del sabato fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna;
durante le festività natalizie i figli trascorreranno con i genitori in maniera alternata il periodo dal 24 al 28 dicembre (ore 21.00) e dal 29 dicembre al 2 gennaio (ore 21.00) secondo l'accordo che sarà preso dai genitori;
durante le festività pasquali i figli trascorreranno con il padre la Domenica di Pasqua degli anni pari e il Lunedì in Albis degli anni dispari;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Mantenimento dei figli minori In merito alle richieste a contenuto economico, si rileva che, all'udienza del 07.10.2025, parte ricorrente ha dichiarato di convivere con il suo compagno e di lavorare in un'azienda che produce materassi e di guadagnare € 900,00 al mese;
parte resistente ha dichiarato di lavorare come parrucchiere e di guadagnare, più
o meno, €1.200,00 – €1.300,00 al netto dell'affido del negozio (€550,00), specificando di pagare l'affitto di casa che ammonta ad €480,00 (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Inoltre, dalla documentazione depositata, è emerso che la , nel 2021, ha Pt_1 dichiarato un reddito di lavoro dipendente di € 6.815,32 o 2021, di € 7.675,62 nell'anno 2022; e di € 9.690,25 nell'anno 2023 e corrisponde la somma di € 4.800,00 annui a titolo di canone di locazione, mentre il resistente ha dichiarato un reddito di € 12.691,00 nell'anno 2022, di € 13.851,00 nell'anno 2023, e di € 16.143,00 nell'anno 2024 (cfr. documentazione in atti). Orbene, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, della mancanza di sostanziali mutamenti della condizione economica rispetto a quanto recentemente statuito in sede di separazione e del mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di
[...] di corrispondere a la somma di € 400,00 (€2 CP_1 Parte_1 rivalutazione annu li indici ISTAT e oltre al 50 % delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc…) per i figli, da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Assegno Divorzile Al riguardo, occorre valutare la richiesta in merito all'assegno divorzile, avendone la ricorrente richiesto il riconoscimento in ragione della sperequazione reddituale tra gli ex coniugi. Tanto premesso, occorre precisare che, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. Un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile è altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020). Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e ciò rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorché considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019). Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018). Nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità ha comunque affermato la possibilità di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. Civ. n. 38362/2021), il cui onere di allegazione e probatorio e a carico del richiedente l'assegno. Orbene, l'applicazione di tali principi, nel caso in esame, conduce a escludere il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto di ricevere una somma mensile a titolo di assegno divorzile, tenuto conto di quanto emerso dai dati economico – reddituali allegati. Tra le parti, cioè, non è emerso uno squilibrio tale da richiedere una valutazione in ordine alla componente assistenziale dell'assegno, né è emerso l'impossibile per l'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo tra l'altro instaurato una stabile convivenza con un altro uomo. Non può riconoscersi, poi, nemmeno l'assegno nella sua funzione perequativa – compensativa: le richieste istruttorie, cioè non sono idonee a dimostrare adeguatamente il contributo prestato dalla ricorrente alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito. Circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>); In definitiva, in virtù dei principi enunciati e delle risultanze istruttorie, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata. Devono essere compiute le formalità di legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 30 settembre 2012 nel Comune di NT EL (SA) tra , nato a [...] l'[...], C.F. Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_1 [...]
l Registro Atti Matrimonio del Comun C.F._1 la (Anno 2012 - Atto n. 64, Parte II, Serie A); B) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e , con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per Per_1 Per_2
i ria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
C) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a la somma mensile di € 400,00, oltre rivalutazione Parte_1 annuale seco STAT, a titolo di mantenimento dei figli minori;
D) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
E) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT EL (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario