Versione
5 febbraio 1976
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8 maggio 2010
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Art. 26. Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale
Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando e' richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; ((3))
b) coordina e promuove le attivita' dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;
d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;
e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;
f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi,
h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 , ha disposto (con l'art. 50, comma 5) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"".
Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando e' richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; ((3))
b) coordina e promuove le attivita' dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;
d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;
e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;
f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi,
h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 , ha disposto (con l'art. 50, comma 5) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"".
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/12/2021, n. 8088Provvedimento: Pubblicato il 06/12/2021 N. 08088/2021REG.PROV.COLL. N. 04396/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4396 del 2021, proposto da Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Sabrina Morelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 109; Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Veneto, Andrea Astolfi, Franco Brazzabeni, Renato …Leggi di più...
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