Articolo 26 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
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5 febbraio 1976
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8 maggio 2010
Art. 26. Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando e' richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; ((3))
b) coordina e promuove le attivita' dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;
d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;
e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;
f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi,
h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 , ha disposto (con l'art. 50, comma 5) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"".
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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