TRIB
Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/08/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1652/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1652/2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMOROSI Parte_1 C.F._1 MANUELA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AMOROSI MANUELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANNAVO' PIER CP_1 C.F._2 PAOLO e dell'avv. BIAGINI PIERA ( ) STRADA MAGGIORE, 37 40125 C.F._3 BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA MARSALA N. 9 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. CANNAVO' PIER PAOLO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 10.2.2025
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vincolo come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 13.07.1997 le parti contraevano matrimonio presso il Comune di Bologna con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, anno 1997, n. 304, Parte I;
dal coniugio nascevano le pagina 1 di 2 figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]). maggiorenne, Per_1 Per_2 Per_1 si è sposata nel mese di ottobre 2023, costituendo un proprio nucleo familiare;
, invece, convive Per_2 con la madre. Con sentenza parziale sul vincolo del Tribunale di Bologna in data 31 maggio 2012 n.
1525 era pronunciata la separazione fra le parti;
il relativo giudizio, rubricato al r.g.n. 6885/2011, si concludeva con sentenza n. 1430/2014; le sentenze sono passate in giudicato e da allora non vi è stata riconciliazione, pertanto sussistono i presupposti di legge per la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio, avendo le parti, personalmente presenti all'udienza del 24.6.2025, confermato di non volersi riconciliare. Su tutte le altre questioni si rinvia all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. pronunciata dal Giudice Relatore in pari data rispetto alla presente sentenza. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra nata a [...] il [...], e Parte_1
(nato a [...] in data [...], contratto il 13.07.1997, CP_1 presso il Comune di Bologna, trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, anno 1997,
n. 304, Parte I;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2 - su tutte le altre questioni fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. pronunciata dal Giudice
Relatore in pari data rispetto alla presente sentenza;
3 - Spese al merito
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1652/2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMOROSI Parte_1 C.F._1 MANUELA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AMOROSI MANUELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANNAVO' PIER CP_1 C.F._2 PAOLO e dell'avv. BIAGINI PIERA ( ) STRADA MAGGIORE, 37 40125 C.F._3 BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA MARSALA N. 9 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. CANNAVO' PIER PAOLO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 10.2.2025
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vincolo come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 13.07.1997 le parti contraevano matrimonio presso il Comune di Bologna con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, anno 1997, n. 304, Parte I;
dal coniugio nascevano le pagina 1 di 2 figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]). maggiorenne, Per_1 Per_2 Per_1 si è sposata nel mese di ottobre 2023, costituendo un proprio nucleo familiare;
, invece, convive Per_2 con la madre. Con sentenza parziale sul vincolo del Tribunale di Bologna in data 31 maggio 2012 n.
1525 era pronunciata la separazione fra le parti;
il relativo giudizio, rubricato al r.g.n. 6885/2011, si concludeva con sentenza n. 1430/2014; le sentenze sono passate in giudicato e da allora non vi è stata riconciliazione, pertanto sussistono i presupposti di legge per la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio, avendo le parti, personalmente presenti all'udienza del 24.6.2025, confermato di non volersi riconciliare. Su tutte le altre questioni si rinvia all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. pronunciata dal Giudice Relatore in pari data rispetto alla presente sentenza. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra nata a [...] il [...], e Parte_1
(nato a [...] in data [...], contratto il 13.07.1997, CP_1 presso il Comune di Bologna, trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, anno 1997,
n. 304, Parte I;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2 - su tutte le altre questioni fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. pronunciata dal Giudice
Relatore in pari data rispetto alla presente sentenza;
3 - Spese al merito
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2