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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.n.5596/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
Oggi 10 aprile 2025 alle ore 12.30, avanti al Giudice Dott. Alessandro Longobardi compaiono: per il ricorrente 'Avv. Andrea MO e l'Avv. Marco Dieni, Parte_1 per i convenuti Avv. GUIDO ALBERTO BAGALÀ e l'Avv. Guido Alberto CP_1
Bagalà.
Sono, altresì, presenti la Dott.ssa , la Dott.ssa e la Dott.ssa Persona_1 Persona_2
ai fini della pratica forense. Persona_3
I procuratori di parte opponente precisano le conclusioni come segue: “dichiarare la cessazione della materia del contendere attesa la revoca della esecutività del decreto ingiuntivo intervenuta in corso del presente giudizio;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, e condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c.”.
I procuratori delle parti discutono la causa.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, esaurita la discussione, si ritira in camera di consiglio alle ore 12.52.
Alle ore 13.30 all'esito della camera di consiglio, il Giudice decide la causa dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 5596/2024 promossa da
1 con il patrocinio dell'Avv. Andrea MO e dell'Avv. Marco Dieni Parte_1
RICORRENTE contro
Avv. GUIDO ALBERTO BAGALÀ e con il patrocinio dell'Avv. Guido CP_1
Alberto Bagalà
CONVENUTI
Conclusioni
Per parte ricorrente:
“dichiarare la cessazione della materia del contendere attesa la revoca della esecutività del decreto ingiuntivo intervenuta in corso del presente giudizio;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, e condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c.”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta:
“Si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
- ai fini della c.d. soccombenza virtuale dichiarare inammissibile e comunque rigettare
l'opposizione con vittoria delle spese di lite come da nota spese depositata”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
Con atto di precetto notificato in data 19 agosto 2024, l'Avv. Guido Alberto Bagalà e CP_1
hanno esposto che
- con decreto ingiuntivo n. 1857/2024 del 14 giugno 2024 (R.G. 3833/2024) il Tribunale di
Monza ha condannato al pagamento in loro favore dell'importo di € 5.684,25 Parte_1 oltre interessi come da ricorso nonché alla consegna di una fideiussione bancaria per €
3.000,00, oltre alla rifusione delle spese liquidate in € 830,00 per competenze, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge, oltre € 145,50 per rimborso anticipazioni;
- il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 14 giugno 2024;
- non è stata proposta opposizione nel termine concesso dal Giudice;
2 - in data 2 agosto 2024 il Giudice del procedimento monitorio, verificata la regolarità della notificazione, ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ.;
- non ha provveduto al pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione. Parte_1
Sulla scorta di quanto esposto, con l'atto di precetto in esame l'Avv. Guido Alberto Bagalà e CP_1 hanno intimato a il pagamento della somma di € 7.374,81, oltre ad interessi e
[...] CP_1
spese.
Con ricorso ex art. 447 bis cod. proc. civ. depositato in data 26 agosto 2024, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il precetto notificatogli in data 19 agosto 2024 deducendo
- che il decreto ingiuntivo n. 1857/2024 del 14 giugno 2024 non è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo al momento dell'emissione;
- di aver proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1857/2024 del Tribunale di
Monza e, in particolare, vertendosi in materia di locazione, di aver depositato ricorso in opposizione ex art. 447 bis cod. proc. civ. in data 24 luglio 2024, ossia entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta il 14 giugno 2024;
- che, pertanto, il decreto ingiuntivo in esame, non potendo essere dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. in quanto tempestivamente opposto, non può essere ritenuto un titolo esecutivo, con conseguente inefficacia o nullità dell'atto di precetto;
- che, peraltro, al momento della formulazione della istanza ex art. 647 cod. proc. civ. gli intimanti erano a conoscenza dell'avvenuta proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto comunicato loro via email in data 25 luglio 2024; sicché la condotta posta in essere dagli intimanti costituisce un abuso del diritto rilevante per una condanna ex art. 96 cod. proc. civ..
Sulla scorta di quanto dedotto, gli opponenti hanno domandato in via preliminare di “sospendere, anche con provvedimento inaudita altera parte, il procedimento esecutivo di cui all'atto di precetto notificato in data 19.08.2024” e in via principale di “accertare e dichiarare il precetto notificato in data 19.08.2024 inefficace e/o nullo e/o privo di qualsivoglia effetto” e di condannare i convenuti sia alla rifusione delle spese di lite sia ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ..
e l'Avv. Guido Alberto Bagalà si sono costituiti in giudizio e alla prima udienza di CP_1
comparizione dell'11 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno rappresentato che, successivamente all'introduzione dell'opposizione a precetto, la declaratoria di esecutività ex art. 647 cod. proc. civ. del decreto ingiuntivo n. 1857/2024 azionato quale titolo esecutivo del precetto oggetto di opposizione è stata revocata dallo stesso Giudice del procedimento monitorio. Parte opponente non ha, pertanto, insistito nella istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
3 In assenza di richieste istruttorie, è stata fissata l'udienza del 10 aprile 2025 per la discussione orale e la conseguente decisione della causa.
In data 14 marzo 2025 e l'Avv. Guido Alberto Bagalà hanno depositato una memoria CP_1
di costituzione contestando quanto dedotto da parte ricorrente e hanno eccepito l'inammissibilità e la infondatezza dell'opposizione.
All'esito della discussione le parti hanno concluso chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere e di provvedere alla regolamentazione delle spese di lite.
***
Come peraltro richiesto dalle stesse parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, “la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. 6 febbraio 2007, n. 2567). Orbene, nel caso in esame ricorre tale fattispecie considerato che, come rappresentato e documentato dalle parti, in data 15 ottobre 2024 il
Giudice del procedimento monitorio ha revocato l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 1857/2024 e il precetto oggetto della presente opposizione, risultando essere stato notificato in assenza di un titolo esecutivo, deve ritenersi definitivamente inefficace e, quindi, ormai inidoneo a promuovere un'azione esecutiva.
Quanto alle spese di lite, trova applicazione il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale” in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Orbene, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, l'opposizione avrebbe trovato accoglimento per le ragioni di seguite esposte.
Sull'ammissibilità del motivo posto a fondamento dell'opposizione.
Sul punto va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., è sindacabile, tra l'altro, nel giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa in base al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo (cfr. Cass. 3 settembre 2009, n. 19119 e Cass. 23 novembre 2021, n.
36196: “la sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., è sindacabile esclusivamente nel giudizio di
4 opposizione, promosso ai sensi dell'art. 645 o dell'art. 650 cod. proc. civ., ovvero nel giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa in base al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non essendo previsto alcun mezzo d'impugnazione avverso il relativo decreto, e non essendo proponibile il ricorso per cassazione”), con la precisazione che, contrariamente a quanto dedotto dai convenuti, per giudizio di opposizione all'esecuzione deve intendersi non solo quello di opposizione successiva all'esecuzione (ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ.) ma anche quello di opposizione preventiva all'esecuzione (c.d. opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ.), non essendovi ragioni per limitare l'esperibilità della tutela soltanto alla prima ipotesi.
Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dai convenuti, le contestazioni di parte attrice relative alla insussistenza dei presupposti per la concessione dell'esecutività art. 647 cod. proc. civ. costituiscono motivo di opposizione da ritenersi ammissibile nell'ambito del presente giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ..
Sulla fondatezza dell'opposizione.
L'opposizione deve ritenersi fondata.
Ed invero, è pacifico tra le parti ed è provato per documenti (doc. 1 di parte opponente) il fatto che il decreto ingiuntivo n. 1857/2024 del 14 giugno 2024 non è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo al momento dell'emissione; è, inoltre, pacifico tra le parti il fatto che il decreto ingiuntivo n.
1857/2024 del 14 giugno 2024 è stato notificato agli ingiunti in data 14 giugno 2024 e deve ritenersi dimostrato, sulla scorta della documentazione depositata dall'opponente (docc. 2 bis e 2 ter di parte opponente), il fatto che gli ingiunti hanno depositato ricorso ex art. 447 bis cod. proc. civ. (vertendosi in materia di locazione) in opposizione in data 24 luglio 2024; sicché, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta tempestivamente ossia entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta il 14 giugno 2024.
Sul punto va, inoltre, rilevato che il doc. 5 di parte convenuta è stato tardivamente depositato soltanto con la memoria del 14 marzo 2025 sicché non può essere posto a fondamento della decisione e, in ogni caso, non è idoneo a dimostrare alcunché considerato che, contrariamente a quanto dedotto dai convenuti, non rappresenta alcuna attestazione di Cancelleria bensì il mero elenco storico degli eventi del fascicolo telematico da cui è possibile evincere esclusivamente la data di iscrizione della causa a ruolo e di formazione del fascicolo informatico da parte della Cancelleria che, come noto, non corrisponde necessariamente alla data di deposito telematico del ricorso introduttivo del giudizio.
Pertanto, deve ritenersi che, come dedotto dall'opponente, essendo stata proposta opposizione ed essendo detta opposizione tempestiva, il decreto ingiuntivo n. 1857/2024 del 14 giugno 2024 non poteva essere dichiarato esecutivo e tale circostanza è, peraltro, confermata dal fatto che lo stesso
5 Giudice del procedimento monitorio in data 15 ottobre 2024 ha revocato la declaratoria di esecutività ex art. 647 cod. proc. civ. del decreto ingiuntivo in esame.
Spese di lite.
Per quanto sopra esposto, le spese del presente giudizio vanno regolamentate secondo il principio della soccombenza virtuale e, quindi, i convenuti opposti vanno condannati al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 5.200,01 a €
26.000,00), secondo valori compresi tra i minimi e i medi, in complessivi € 4.237,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ridotta del 50% non essendosi svolta attività istruttoria, € 1.701,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge, oltre € 264,00 (di cui € 237,00 per C.U. ed € 27,00 per marca) per rimborso anticipazioni.
Domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dal ricorrente.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96, comma
3, cod. proc. civ..
Ed invero, come documentato dall'opponente (docc. 3, 4 e 5 di parte opponente) e come peraltro pacifico tra le parti, in data 25 luglio 2024, ossia il giorno successivo alla scadenza del termine per proporre opposizione, l'Avv. Bagalà ha scritto al procuratore dell'ingiunto una e-mail del seguente tenore letterale: “Egregio LL MO potresti confermarmi di non avere opposto il decreto?”.
In pari data, il procuratore dell'ingiunto ha risposto: “Egregio LL, comunico di aver proposto formale opposizione al decreto ingiuntivo n. 1857/2024 del Tribunale di Monza” e nella medesima data l'Avv. Bagalà ha risposto: “Grazie Cordialità”, confermando in tal modo di aver ricevuto la comunicazione di controparte.
A fronte di quanto inequivocabilmente comunicato dal legale dell'ingiunto, e l'Avv. CP_1
Guido Alberto Bagalà, prima di depositare istanza ex art. 647 cod. proc. civ. avrebbero dovuto eseguire scrupolose e specifiche verifiche presso la Cancelleria - che tuttavia nel presente giudizio i convenuti non hanno dimostrato ed invero neppure allegato di aver svolto - e nel dubbio avrebbero, comunque, dovuto astenersi dal chiedere l'esecutività del decreto ingiuntivo.
Ciò nonostante, e l'Avv. Guido Alberto Bagalà hanno, invece, richiesto l'esecutorietà CP_1
del decreto ingiuntivo che è stata dichiarata in data 2 agosto 2024 e in data 19 agosto 2024 hanno notificato l'atto di precetto.
Tale contegno caratterizzato da colpa grave costituisce abuso del processo e del diritto di cui all'art. 24 Cost. da parte di e dell'Avv. Guido Alberto Bagalà e fonda la condanna degli stessi CP_1
6 al pagamento in favore del ricorrente dell'ulteriore somma, in aggiunta alle spese di lite, prevista dall'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.. Detta somma deve essere liquidata in via equitativa e nella specie si reputa equo e congruo determinare la somma ex art. 96 cod. proc. civ. in misura pari al 10% delle spese di lite e, quindi, in € 423,70, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (qualità delle parti, caratteristiche dell'abuso, natura e durata della controversia).
I convenuti vanno, altresì, condannati ai sensi dell'art 96, comma 4, cod. proc. civ. al pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
p.q.m.
Visti gli artt. 429 e 447 bis cod. proc. civ., il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
5596/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna e AVV. GUIDO ALBERTO BAGALÀ, in solido, a rifondere a CP_1
le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 4.237,00 per Parte_1
compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e
I.V.A. come per legge, oltre € 264,00 per rimborso anticipazioni;
- condanna AVV. GUIDO ALBERTO BAGALÀ, in solido, a pagare in favore CP_1 di 423,70 a titolo di somma equitativamente determinata ex art. 96, comma Parte_1
3, cod. proc. civ.;
- condanna AVV. GUIDO ALBERTO BAGALÀ, in solido, al pagamento della CP_1 somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Monza, 10 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi
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