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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M. Dott. Luigi
Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10199/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto
“Responsabilità ex artt. 2049- 2051-2052 c.c.” pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Marco
Coppola (c.f.: , presso lo studio del quale elegge domicilio C.F._2
in Pozzuoli (NA) al Corso Umberto I n. 123, giusta procura in atti
-attrice-
E
, sito in Giugliano in Controparte_1
Campania al Corso Campano n.299, c.f. , in persona P.IVA_1 dell'Amministratore pro-tempore avv. con sede in Giugliano in CP_2
Campania (NA) al Corso Europa n.299, elett.te domiciliato in Calvizzano (NA) al
Viale della Resistenza 127, presso e nello studio dell'avv. Mattia Palumbo (c.f.
, che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti C.F._3
-convenuto-
NONCHE'
in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_3
tempore, , con sede in Torino alla via Corte di Controparte_4 Controparte_5
Appello n. 11, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Grazia Ciccarelli giusta procura speciale per notar del 27.04.2017 racc. 38077 rep 81956 Per_1
-terzo chiamato in causa-
1
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 23/04/2025, le parti concludevano riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In Fatto.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, il , sito Controparte_1
in Giugliano in Campania (Na), in persona dell'amministratore pro tempore, per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 13.7.2017, alle 10.00 circa, all'interno del convenuto, CP_1
dove l'attrice si trovava in occasione di un lavoro di volantinaggio porta a porta, allorquando, mentre scendeva le scale tra il primo piano e il piano terra, scivolava su una sostanza liquida, incolore ed inodore, presumibilmente acqua e, perdendo l'equilibrio, inciampava e rovinava al suolo.
In conseguenza di tale caduta, l'istante accusava forti dolori al piede e alla caviglia sinistra, tali da necessitare il trasporto al P.S. dell'ospedale San Giuliano in
Giugliano in Campania, dove le veniva diagnosticata “una frattura chiusa di ossa del metatarso” come da certificato del P.S.
Si costituiva in data 22.12.21 il , in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t. avv. contestando in toto la domanda attorea, CP_2 rilevandone l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'improponibilità e, comunque, la totale infondatezza in fatto ed in diritto.
In via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 e segg. c.p.c. in quanto l'atto notificato mancava di tutti gli elementi richiesti a
2 pena di nullità come la precisa descrizione dei fatti posti a fondamento della domanda e la determinazione del quantum rimesso ad una successiva valutazione in corso del giudizio.
Nel merito, poi, contestava i fatti dedotti dall'attrice sussistendo un'evidente contraddizione tra quanto dichiarato dall'istante al pronto soccorso e quanto precisato nell'atto introduttivo del presente giudizio e nella lettera di costituzione in mora e dichiarava che al momento del sinistro, era regolarmente assicurato con la con la polizza globale fabbricati n.2011/80/2112983 Controparte_6
alla quale veniva trasmessa la richiesta di risarcimento e della quale chiedeva pertanto di essere autorizzato alla chiamata in garanzia.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva la la quale Controparte_6 eccepiva la nullità dell'atto di citazione stante la descrizione alquanto lacunosa e generica dei fatti posti a base della pretesa, nonché l'infondatezza nel merito della domanda sussistendo nel caso di specie una specifica responsabilità della Parte_1 nel verificarsi dell'evento di cui è causa e delle assunte lesioni.
[...]
In particolare, deduceva la circostanza che l'attrice offriva dello stesso evento tre diverse dinamiche, non perfettamente compatibili tra loro. Segnatamente: 1) in citazione dichiarava di essere scivolata su un liquido, presente sulle scale, non parlando di mattonelle o pavimento alcuno;
2) all'atto del suo ricovero presso il pronto soccorso dell'ospedale S. Giuliano di Giugliano in Campania, specificava
“incidente domestico”, inciampava su una mattonella (cfr. referto medico), omettendo di riferire la presenza di liquidi;
3) scivolava su un liquido per inciampare su una mattonella.
Pertanto, la plurima dinamica offerta del medesimo evento svilisce in re ipsa la fondatezza, recte la credibilità della spiegata domanda, rilevandosi che anche ove la caduta fosse avvenuta nei termini e modalità raccontate ai sanitari, persiste la negligenza e imperizia dell'attrice, meglio la sua responsabilità per il verificarsi delle lesioni di cui è causa.
Venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, dopodiché, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 10.03.25, la causa
3 veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In Via Preliminare
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dalla assenza di specifiche contestazioni al riguardo.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. sollevata dall'ente convenuto, tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 1° giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo le altre parti nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il loro diritto di difesa, essendo queste senza dubbio state poste in grado – come hanno concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito. Sotto altro profilo, non può sottacersi che la costituzione tempestiva di parte convenuta ha sanato ai sensi del comma 3 dell'art 164 c.p.c. finanche il vizio dell'atto di citazione consistente nella mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7 dell'art 167
c.p.c.
3.Nel merito
Nel merito, la domanda risulta infondata e non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Giova, in via preliminare, osservare che la controversia in esame debba ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'istante, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del , per i danni sofferti, discendeva CP_1
dalla presenza di acqua sulla pavimentazione della rampa di scale non visibile e non segnalato.
La disciplina dell'art 2051 cc esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte che l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato
(cfr. Cass. Civ., 88/6340), fattori che, nell'intervenire nella determinazione
4 dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Civ., 90/4257), escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. anche Cass. Civ., 94/1332). Infine, sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2331); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Va, pertanto, individuato nella norma in questione un caso di presunzione di colpa, per cui il fondamento della responsabilità va ravvisato nel venir meno da parte del custode al dovere di controllo e vigilanza perché la cosa non abbia a produrre danni a terzi. Posto che il dovere di vigilanza impone di accertare che il bene, per il dinamismo ad esso connaturato o per l'insorgenza di un agente dannoso esterno, non versi in una condizione tale da arrecare pregiudizio a terzi, il custode, qualora tale evenienza sia possibile e prevedibile, deve adottare cautele idonee per evitare la degenerazione della situazione da pericolosa in dannosa (Cassazione civile sez. III, 14 gennaio 1992 n. 347).
Orbene, nel caso in esame, le deposizioni rese dal teste attoreo non consentono di ritenere acquisita alcuna certezza in ordine al reale verificarsi dell'incidente nelle circostanze descritte nell'atto introduttivo, non avendo il testimone chiarito in modo preciso ed univoco né il momento della caduta dell'attrice, la cui causa ben può ricondursi, pertanto, ad altri fattori (in particolare, alla disattenzione imputabile alla stessa istante), né se il pavimento fosse danneggiato o presentasse sconnessioni.
In particolare, l'unica teste di parte attrice, IG.ra , cugina tra Testimone_1
l'altro della IG.ra dichiara di non ricordare né il tipo di pavimentazione Pt_1
della scale né di che colore fossero, non ricorda lo stato dei luoghi, ma dichiara che nello scendere a piedi le scale c'era presenza d'acqua sul ballatoio e non sul gradino, come invece dichiarato dall'attrice, e precisamente: “ho accompagnato mia cugina che faceva attività di volantinaggio;
io ora sono disoccupata, non ricordo se nel 2017 ero impiegata in una ditta di pulizie o altro, perché ho fatto
5 vari lavori;
ADR: siamo andate a fare volantinaggio nel condominio a luglio
2017, di mattina verso le 10 circa;
era il primo palazzo in cui andavamo insieme;
ADR: nel 2017 io e la NO abitavamo entrambe a Giugliano;
ADR: Pt_1
non era la prima volta che la accompagnavo, poiché ci frequentiamo e quindi ho deciso di farle compagnia;
ADR: se non erro erano volantini di un centro estetico;
ADR: siamo andate nel fabbricato di Corso Campano, siamo entrate nel palazzo bussando ai citofoni;
anzi preciso che il portone era già aperto;
credo fosse un portone di ferro tutto intero, ma non ricordo con precisione;
ADR: c'era un atrio, non ricordo il pavimento di che materiale fosse, ricordo che era un pavimento antico;
non ricordo neanche se fosse chiaro o scuro;
ADR: c'erano le cassette della posta, non ricordo se sul lato destro o sinistro;
i volantini li abbiamo messi nelle cassette, ma abbiamo preferito fare anche un porta a porta;
ADR: se non erro il palazzo aveva sei o sette piani, ma non ricordo con precisione;
ADR: siamo salite con l'ascensore all'ultimo piano e poi siamo scese;
abbiamo bussato ad alcune porte;
anzi preciso che in alcuni casi non abbiamo neanche bussato ed abbiamo messo il volantino sotto le porte;
ADR: siamo scese a piedi;
le scale erano di marmo bianco;
non ricordo la tipologia di ringhiera;
ADR: mentre stavamo scendendo l'ultima rampa di scale che porta al ballatoio, io ero dietro la di circa un metro e ho notato che c'era qualcosa di liquido e Pt_1
trasparente a terra sul ballatoio, non sul gradino;
non ho toccato il liquido per vedere cosa fosse;
ho cercato di avvisare mia cugina, ma non ho fatto in tempo perché lei è scivolata all'indietro ed è caduta con il sedere e il piede sinistro si è storto;
ADR: non c'erano altre persone;
ADR: non c'era un cartello che indicasse che il pavimento fosse bagnato ADR: mia cugina lamentava dolore e non riusciva ad alzarsi, quindi ho cercato di aiutarla ad alzarsi e sorreggendola l'ho accompagnata fino alla macchina che era parcheggiata nelle vicinanze, ma non so dire a che distanza dal palazzo;
l'ho accompagnata a casa sua, in Giugliano, al Corso Campano nuovo;
ho chiamato il marito che stava sopra e l'abbiamo aiutata a salire e ad applicare del ghiaccio;
quando abbiamo visto che il piede si era gonfiato, il marito ha chiamato l'ambulanza, che è arrivata verso le 11 forse, ma non so dirlo con precisione perché non ho guardato l'orario; ADR: io non li ho accompagnati in ospedale, sono andata via;
ADR: quando mia cugina è caduta
6 si è lamentata per il dolore ma nessuno si è affacciato;
ADR: non ricordo come fosse fatto l'atrio del palazzo;
era un palazzo antico, ma non ricordo come fossero le pareti ed il soffitto;
era un bell'atrio grande, ma non so dire con precisione di che dimensione;
ADR: non ricordo il colore dell'ascensore; ADR: scendendo le scale non abbiamo trovato nessun cancello;
non ricordo che ci fosse alcun cancello;
c'era solo il portone di ingresso;
ADR: non ricordo se c'era una rampa per disabili;
ADR: le scale non avevano la luce naturale, ma la luce artificiale, ma non ricordo bene perché è passato molto tempo;
ADR: non ricordo se le scale avessero delle finestre;
ADR: dove mia cugina è caduta c'era una mattonella che era un po' disomogenea rispetto alle altre;
non so se si muovesse ma ci ho fatto caso perché ho cercato di capire come fosse caduta mia cugina”.
Tali dichiarazioni, oltre ad essere imprecise e lacunose, neanche collimano con quanto dichiarato dalla stessa in sede di interrogatorio formale, ove sostiene Pt_1 che l'acqua era presente su tutta l'ultima rampa di scale che portava al piano terra
(“le scale tra il piano terra e il primo piano erano coperte di acqua;
preciso che era coperta di acqua l'ultima rampa”) mentre la teste riferisce, invece, della presenza di acqua sul ballatoio (“ ho notato che c'era qualcosa di liquido e trasparente a terra sul ballatoio, non sul gradino”); l'attrice dichiara che il gradino non era rotto (“a una pavimentazione in lastre di marmo regolari e prive di rotture e sporgenze”) invece la teste riferisce che la mattonella era sporgente rispetto alle altre (“dove mia cugina è caduta c'era una mattonella che era un po' disomogenea rispetto alle altre”).
A questo quadro probatorio, intrinseco di criticità, si aggiungono poi le dichiarazioni rese dalla stessa al P.S. di Giugliano in Campania (NA) dove si legge: Pt_1
“Incidente domestico” riferendo di “essere inciampata su una mattonella”, dichiarazioni che inducono questo Giudicante a dubitare della veridicità del fatto storico di cui all'atto introduttivo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va esclusa la responsabilità del
, ai sensi dell'art. 2051 cc. Controparte_1
Dalle considerazioni finora svolte deriva, quindi, il rigetto della domanda giudiziale con conseguente assorbimento di quella formulata, a titolo di garanzia, dall'ente convenuto nei confronti della Controparte_6
7
4.Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti del convenuto e terzo chiamato e si liquidano in dispositivo, in ragione dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal DM 37/2018 in vigore dal
27.4.2018 e successive modifiche applicando i valori minimi, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della non complessità della questione trattata.
Per quanto concerne le spese sostenute dalla compagnia terza chiamata in garanzia, va osservato che una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr.
Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2011, n. 23552).
Infatti, attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Tuttavia, il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria o temeraria (cfr. Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2012, n. 7431, Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, 12301)
Più in particolare, “sul piano causale, una precisa concatenazione lega la domanda dell'attore alla costituzione del convenuto e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che, come è naturale, detta chiamata certamente non avrebbe avuto luogo, ad opera del convenuto, in difetto della prima condizione, la quale, da un punto di vista logico processuale, viene così ad assumere un ruolo decisamente preponderante nella produzione del secondo evento ("causa causae est causa causati"); mentre vale ad interrompere questo nesso causale tra la domanda dell'attore e la chiamata del terzo, ponendosi quindi come causa unica del coinvolgimento del terzo, soltanto una chiamata che non abbia, "ictu oculi", nessuna giustificazione sostanziale e processuale per la sua palese arbitrarietà. E
8 pertanto, qualora la domanda dell'attore contro il convenuto sia rigettata, col conseguente assorbimento della subordinata domanda di garanzia proposta dal convenuto contro il terzo, le spese sostenute da quest'ultimo vanno poste a carico dell'attore, a meno che la domanda di garanzia non sia palesemente arbitraria o temeraria” (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2004, n.° 6514).
Ora, quanto alla chiamata in causa effettuata dal Condominio nei confronti della propria compagnia assicurativa nella relativa domanda Controparte_3
di garanzia – ritenuto dimostrato documentalmente il rapporto assicurativo - non si possono ravvisare profili di arbitrarietà o temerarietà della domanda di manleva esperita.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 10199 R.G.A.C. dell'anno 2021, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta integralmente la domanda, per le causali di cui in motivazione;
b) dichiara assorbita la domanda di garanzia;
c) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
, in persona dell'Amministratore p.t. avv. delle
[...] CP_2 spese di lite che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
d) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 delle spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Aversa, il 18/06/25
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M. Dott. Luigi
Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10199/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto
“Responsabilità ex artt. 2049- 2051-2052 c.c.” pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Marco
Coppola (c.f.: , presso lo studio del quale elegge domicilio C.F._2
in Pozzuoli (NA) al Corso Umberto I n. 123, giusta procura in atti
-attrice-
E
, sito in Giugliano in Controparte_1
Campania al Corso Campano n.299, c.f. , in persona P.IVA_1 dell'Amministratore pro-tempore avv. con sede in Giugliano in CP_2
Campania (NA) al Corso Europa n.299, elett.te domiciliato in Calvizzano (NA) al
Viale della Resistenza 127, presso e nello studio dell'avv. Mattia Palumbo (c.f.
, che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti C.F._3
-convenuto-
NONCHE'
in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_3
tempore, , con sede in Torino alla via Corte di Controparte_4 Controparte_5
Appello n. 11, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Grazia Ciccarelli giusta procura speciale per notar del 27.04.2017 racc. 38077 rep 81956 Per_1
-terzo chiamato in causa-
1
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 23/04/2025, le parti concludevano riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In Fatto.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, il , sito Controparte_1
in Giugliano in Campania (Na), in persona dell'amministratore pro tempore, per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 13.7.2017, alle 10.00 circa, all'interno del convenuto, CP_1
dove l'attrice si trovava in occasione di un lavoro di volantinaggio porta a porta, allorquando, mentre scendeva le scale tra il primo piano e il piano terra, scivolava su una sostanza liquida, incolore ed inodore, presumibilmente acqua e, perdendo l'equilibrio, inciampava e rovinava al suolo.
In conseguenza di tale caduta, l'istante accusava forti dolori al piede e alla caviglia sinistra, tali da necessitare il trasporto al P.S. dell'ospedale San Giuliano in
Giugliano in Campania, dove le veniva diagnosticata “una frattura chiusa di ossa del metatarso” come da certificato del P.S.
Si costituiva in data 22.12.21 il , in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t. avv. contestando in toto la domanda attorea, CP_2 rilevandone l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'improponibilità e, comunque, la totale infondatezza in fatto ed in diritto.
In via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 e segg. c.p.c. in quanto l'atto notificato mancava di tutti gli elementi richiesti a
2 pena di nullità come la precisa descrizione dei fatti posti a fondamento della domanda e la determinazione del quantum rimesso ad una successiva valutazione in corso del giudizio.
Nel merito, poi, contestava i fatti dedotti dall'attrice sussistendo un'evidente contraddizione tra quanto dichiarato dall'istante al pronto soccorso e quanto precisato nell'atto introduttivo del presente giudizio e nella lettera di costituzione in mora e dichiarava che al momento del sinistro, era regolarmente assicurato con la con la polizza globale fabbricati n.2011/80/2112983 Controparte_6
alla quale veniva trasmessa la richiesta di risarcimento e della quale chiedeva pertanto di essere autorizzato alla chiamata in garanzia.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva la la quale Controparte_6 eccepiva la nullità dell'atto di citazione stante la descrizione alquanto lacunosa e generica dei fatti posti a base della pretesa, nonché l'infondatezza nel merito della domanda sussistendo nel caso di specie una specifica responsabilità della Parte_1 nel verificarsi dell'evento di cui è causa e delle assunte lesioni.
[...]
In particolare, deduceva la circostanza che l'attrice offriva dello stesso evento tre diverse dinamiche, non perfettamente compatibili tra loro. Segnatamente: 1) in citazione dichiarava di essere scivolata su un liquido, presente sulle scale, non parlando di mattonelle o pavimento alcuno;
2) all'atto del suo ricovero presso il pronto soccorso dell'ospedale S. Giuliano di Giugliano in Campania, specificava
“incidente domestico”, inciampava su una mattonella (cfr. referto medico), omettendo di riferire la presenza di liquidi;
3) scivolava su un liquido per inciampare su una mattonella.
Pertanto, la plurima dinamica offerta del medesimo evento svilisce in re ipsa la fondatezza, recte la credibilità della spiegata domanda, rilevandosi che anche ove la caduta fosse avvenuta nei termini e modalità raccontate ai sanitari, persiste la negligenza e imperizia dell'attrice, meglio la sua responsabilità per il verificarsi delle lesioni di cui è causa.
Venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, dopodiché, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 10.03.25, la causa
3 veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In Via Preliminare
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dalla assenza di specifiche contestazioni al riguardo.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. sollevata dall'ente convenuto, tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 1° giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo le altre parti nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il loro diritto di difesa, essendo queste senza dubbio state poste in grado – come hanno concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito. Sotto altro profilo, non può sottacersi che la costituzione tempestiva di parte convenuta ha sanato ai sensi del comma 3 dell'art 164 c.p.c. finanche il vizio dell'atto di citazione consistente nella mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7 dell'art 167
c.p.c.
3.Nel merito
Nel merito, la domanda risulta infondata e non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Giova, in via preliminare, osservare che la controversia in esame debba ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'istante, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del , per i danni sofferti, discendeva CP_1
dalla presenza di acqua sulla pavimentazione della rampa di scale non visibile e non segnalato.
La disciplina dell'art 2051 cc esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte che l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato
(cfr. Cass. Civ., 88/6340), fattori che, nell'intervenire nella determinazione
4 dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Civ., 90/4257), escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. anche Cass. Civ., 94/1332). Infine, sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2331); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Va, pertanto, individuato nella norma in questione un caso di presunzione di colpa, per cui il fondamento della responsabilità va ravvisato nel venir meno da parte del custode al dovere di controllo e vigilanza perché la cosa non abbia a produrre danni a terzi. Posto che il dovere di vigilanza impone di accertare che il bene, per il dinamismo ad esso connaturato o per l'insorgenza di un agente dannoso esterno, non versi in una condizione tale da arrecare pregiudizio a terzi, il custode, qualora tale evenienza sia possibile e prevedibile, deve adottare cautele idonee per evitare la degenerazione della situazione da pericolosa in dannosa (Cassazione civile sez. III, 14 gennaio 1992 n. 347).
Orbene, nel caso in esame, le deposizioni rese dal teste attoreo non consentono di ritenere acquisita alcuna certezza in ordine al reale verificarsi dell'incidente nelle circostanze descritte nell'atto introduttivo, non avendo il testimone chiarito in modo preciso ed univoco né il momento della caduta dell'attrice, la cui causa ben può ricondursi, pertanto, ad altri fattori (in particolare, alla disattenzione imputabile alla stessa istante), né se il pavimento fosse danneggiato o presentasse sconnessioni.
In particolare, l'unica teste di parte attrice, IG.ra , cugina tra Testimone_1
l'altro della IG.ra dichiara di non ricordare né il tipo di pavimentazione Pt_1
della scale né di che colore fossero, non ricorda lo stato dei luoghi, ma dichiara che nello scendere a piedi le scale c'era presenza d'acqua sul ballatoio e non sul gradino, come invece dichiarato dall'attrice, e precisamente: “ho accompagnato mia cugina che faceva attività di volantinaggio;
io ora sono disoccupata, non ricordo se nel 2017 ero impiegata in una ditta di pulizie o altro, perché ho fatto
5 vari lavori;
ADR: siamo andate a fare volantinaggio nel condominio a luglio
2017, di mattina verso le 10 circa;
era il primo palazzo in cui andavamo insieme;
ADR: nel 2017 io e la NO abitavamo entrambe a Giugliano;
ADR: Pt_1
non era la prima volta che la accompagnavo, poiché ci frequentiamo e quindi ho deciso di farle compagnia;
ADR: se non erro erano volantini di un centro estetico;
ADR: siamo andate nel fabbricato di Corso Campano, siamo entrate nel palazzo bussando ai citofoni;
anzi preciso che il portone era già aperto;
credo fosse un portone di ferro tutto intero, ma non ricordo con precisione;
ADR: c'era un atrio, non ricordo il pavimento di che materiale fosse, ricordo che era un pavimento antico;
non ricordo neanche se fosse chiaro o scuro;
ADR: c'erano le cassette della posta, non ricordo se sul lato destro o sinistro;
i volantini li abbiamo messi nelle cassette, ma abbiamo preferito fare anche un porta a porta;
ADR: se non erro il palazzo aveva sei o sette piani, ma non ricordo con precisione;
ADR: siamo salite con l'ascensore all'ultimo piano e poi siamo scese;
abbiamo bussato ad alcune porte;
anzi preciso che in alcuni casi non abbiamo neanche bussato ed abbiamo messo il volantino sotto le porte;
ADR: siamo scese a piedi;
le scale erano di marmo bianco;
non ricordo la tipologia di ringhiera;
ADR: mentre stavamo scendendo l'ultima rampa di scale che porta al ballatoio, io ero dietro la di circa un metro e ho notato che c'era qualcosa di liquido e Pt_1
trasparente a terra sul ballatoio, non sul gradino;
non ho toccato il liquido per vedere cosa fosse;
ho cercato di avvisare mia cugina, ma non ho fatto in tempo perché lei è scivolata all'indietro ed è caduta con il sedere e il piede sinistro si è storto;
ADR: non c'erano altre persone;
ADR: non c'era un cartello che indicasse che il pavimento fosse bagnato ADR: mia cugina lamentava dolore e non riusciva ad alzarsi, quindi ho cercato di aiutarla ad alzarsi e sorreggendola l'ho accompagnata fino alla macchina che era parcheggiata nelle vicinanze, ma non so dire a che distanza dal palazzo;
l'ho accompagnata a casa sua, in Giugliano, al Corso Campano nuovo;
ho chiamato il marito che stava sopra e l'abbiamo aiutata a salire e ad applicare del ghiaccio;
quando abbiamo visto che il piede si era gonfiato, il marito ha chiamato l'ambulanza, che è arrivata verso le 11 forse, ma non so dirlo con precisione perché non ho guardato l'orario; ADR: io non li ho accompagnati in ospedale, sono andata via;
ADR: quando mia cugina è caduta
6 si è lamentata per il dolore ma nessuno si è affacciato;
ADR: non ricordo come fosse fatto l'atrio del palazzo;
era un palazzo antico, ma non ricordo come fossero le pareti ed il soffitto;
era un bell'atrio grande, ma non so dire con precisione di che dimensione;
ADR: non ricordo il colore dell'ascensore; ADR: scendendo le scale non abbiamo trovato nessun cancello;
non ricordo che ci fosse alcun cancello;
c'era solo il portone di ingresso;
ADR: non ricordo se c'era una rampa per disabili;
ADR: le scale non avevano la luce naturale, ma la luce artificiale, ma non ricordo bene perché è passato molto tempo;
ADR: non ricordo se le scale avessero delle finestre;
ADR: dove mia cugina è caduta c'era una mattonella che era un po' disomogenea rispetto alle altre;
non so se si muovesse ma ci ho fatto caso perché ho cercato di capire come fosse caduta mia cugina”.
Tali dichiarazioni, oltre ad essere imprecise e lacunose, neanche collimano con quanto dichiarato dalla stessa in sede di interrogatorio formale, ove sostiene Pt_1 che l'acqua era presente su tutta l'ultima rampa di scale che portava al piano terra
(“le scale tra il piano terra e il primo piano erano coperte di acqua;
preciso che era coperta di acqua l'ultima rampa”) mentre la teste riferisce, invece, della presenza di acqua sul ballatoio (“ ho notato che c'era qualcosa di liquido e trasparente a terra sul ballatoio, non sul gradino”); l'attrice dichiara che il gradino non era rotto (“a una pavimentazione in lastre di marmo regolari e prive di rotture e sporgenze”) invece la teste riferisce che la mattonella era sporgente rispetto alle altre (“dove mia cugina è caduta c'era una mattonella che era un po' disomogenea rispetto alle altre”).
A questo quadro probatorio, intrinseco di criticità, si aggiungono poi le dichiarazioni rese dalla stessa al P.S. di Giugliano in Campania (NA) dove si legge: Pt_1
“Incidente domestico” riferendo di “essere inciampata su una mattonella”, dichiarazioni che inducono questo Giudicante a dubitare della veridicità del fatto storico di cui all'atto introduttivo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va esclusa la responsabilità del
, ai sensi dell'art. 2051 cc. Controparte_1
Dalle considerazioni finora svolte deriva, quindi, il rigetto della domanda giudiziale con conseguente assorbimento di quella formulata, a titolo di garanzia, dall'ente convenuto nei confronti della Controparte_6
7
4.Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti del convenuto e terzo chiamato e si liquidano in dispositivo, in ragione dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal DM 37/2018 in vigore dal
27.4.2018 e successive modifiche applicando i valori minimi, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della non complessità della questione trattata.
Per quanto concerne le spese sostenute dalla compagnia terza chiamata in garanzia, va osservato che una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr.
Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2011, n. 23552).
Infatti, attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Tuttavia, il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria o temeraria (cfr. Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2012, n. 7431, Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, 12301)
Più in particolare, “sul piano causale, una precisa concatenazione lega la domanda dell'attore alla costituzione del convenuto e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che, come è naturale, detta chiamata certamente non avrebbe avuto luogo, ad opera del convenuto, in difetto della prima condizione, la quale, da un punto di vista logico processuale, viene così ad assumere un ruolo decisamente preponderante nella produzione del secondo evento ("causa causae est causa causati"); mentre vale ad interrompere questo nesso causale tra la domanda dell'attore e la chiamata del terzo, ponendosi quindi come causa unica del coinvolgimento del terzo, soltanto una chiamata che non abbia, "ictu oculi", nessuna giustificazione sostanziale e processuale per la sua palese arbitrarietà. E
8 pertanto, qualora la domanda dell'attore contro il convenuto sia rigettata, col conseguente assorbimento della subordinata domanda di garanzia proposta dal convenuto contro il terzo, le spese sostenute da quest'ultimo vanno poste a carico dell'attore, a meno che la domanda di garanzia non sia palesemente arbitraria o temeraria” (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2004, n.° 6514).
Ora, quanto alla chiamata in causa effettuata dal Condominio nei confronti della propria compagnia assicurativa nella relativa domanda Controparte_3
di garanzia – ritenuto dimostrato documentalmente il rapporto assicurativo - non si possono ravvisare profili di arbitrarietà o temerarietà della domanda di manleva esperita.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 10199 R.G.A.C. dell'anno 2021, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta integralmente la domanda, per le causali di cui in motivazione;
b) dichiara assorbita la domanda di garanzia;
c) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
, in persona dell'Amministratore p.t. avv. delle
[...] CP_2 spese di lite che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
d) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 delle spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Aversa, il 18/06/25
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
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