Sentenza breve 18 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 18/01/2021, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2021
N. 00069/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01357/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2020, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro subordinato promosso da -OMISSIS-, emesso dalla Questura di -OMISSIS-, e notificato all’interessato in data 22 ottobre 2020.
.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini, ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato, con ricorso depositato in data 28 dicembre 2020, il provvedimento indicato in epigrafe, in forza del quale la Questura di -OMISSIS- ha respinto l’istanza, dallo stesso formulata, di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sulla scorta dei seguenti motivi:
- il provvedimento di diniego sarebbe viziato da difetto di istruttoria e motivazione per non avere la Questura tenuto conto e valutato l’attività lavorativa in corso del ricorrente, comprovata dalla documentazione prodotta in sede procedimentale e, comunque, risultante anche dalla banca dati accessibile alla redazione del provvedimento da parte dell’Amministrazione;
- il provvedimento di diniego sarebbe viziato in quanto non sono stati considerati il particolare settore di lavoro di riferimento (settore agricolo), le difficoltà anche di corretta regolarizzazione nell’ambito di tale settore, nonché la condizione di pandemia che ha reso complesso reperire attività lavorative diverse e alternative; inoltre, sarebbe mancata la valutazione del curriculum vitae dell’interessato che il provvedimento riferisce presente sul territorio e di cui non viene contestato alcun comportamento non conforme alle regole del vivere sociale, non essendo stato contestato alcun procedimento penale né alcuna condanna o difficoltà lavorativa in vent’anni di precedente permanenza regolare sul territorio.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno-Questura di -OMISSIS- contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 13 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata, senza ulteriore avviso ai sensi dell’art. 25 del D.L n. 137 del 2020, sussistendone i presupposti.
In primo luogo, occorre considerare che l’Amministrazione ha puntualmente esaminato le integrazioni documentali presentate da parte ricorrente in data 22 luglio 2019 in data 22/07/2019 comprendenti:
- copia della certificazione unica relativa all'anno 2019 dalla quale risulta la percezione di una retribuzione per lavoro dipendente pari a € 396,06
- 3 certificazioni uniche relativa all'anno 2018 dalla quale risulta la percezione di una retribuzione complessiva per lavoro dipendente pari a £ 879,52
- lettera di assunzione a tempo determinato per l'esecuzione di attività aventi carattere stagionale per il periodo 11/6/2019 — 31/08/2019
- buste paga dei mesi di maggio e giugno 2019
Diversamente, l’ulteriore documentazione dedotta da parte ricorrente risulta essere stata prodotta dopo l’adozione del provvedimento, ancorché prima della notifica dello stesso, con conseguente irrilevanza ai fini della presente decisione.
In ogni caso, l’Amministrazione ha compiutamente motivato in ordine all’assenza di sufficienti redditi che giustifichino una prognosi positiva in ordine alla capacità economica del ricorrente.
Come indicato dalla Questura, infatti, non emerge dalla documentazione prodotta un reddito annuo proveniente da fonti lecite di importo sufficiente ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998.
Più precisamente, relativamente agli anni 2019 — 2018 — 2017 i redditi, quantificati rispettivamente in £ 1.635,97 - € 879,00 e nulla, per l'anno 2017, sono evidentemente insufficienti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Non pregnante, al riguardo, è l’asserzione secondo cui <<la tipologia dei contratti offerti è di breve durata, spesso per ore non corrispondenti a quelle effettivamente lavorate e spesso con la paura di molti lavoratori di chiedere la corretta regolarizzazione del lavoro a causa del timore di perdere l’attività lavorativa in corso, il cui pagamento non corrisponde a quello di cui alla busta paga e che quindi è sostanzialmente sufficiente al mantenimento ma di fatto formalmente non corrisponde e non raggiunge i parametri dell’assegno sociale previsti come soglie indicative necessarie per il rinnovo del titolo di soggiorno>>.
Si tratta di affermazioni prive di riscontri probatori e come tali irrilevanti ai fini della determinazione della capacità reddituale del ricorrente.
Parimenti a nulla rileva che lo stesso sia in Italia da molti anni laddove negli anni di riferimento e sopra esposti abbia manifestato una carenza reddituale come sopra evidenziato.
Si consideri, infatti, che è stato sottolineato come non possa <<assumere rilevanza fini del decidere il lavoro svolto "in nero" (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 settembre 2012 n. 5094), in quanto la concessione del permesso di soggiorno presuppone un regolare rapporto di lavoro, considerato che, altrimenti opinando, la legislazione sull'immigrazione sarebbe un incentivo a lavorare in modo irregolare (v. TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 13 novembre 2014 n. 1087; v. anche TAR Piemonte, Sez. I, 29 luglio 2014 n. 1317; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, 26/02/2015, n. 187; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, 05/12/2017, n. 804; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, 11/02/2019, n. 148)>> (più di recente TAR Sicilia, sez. Catania, 24/06/2019, n.1543).
Come rilevato dal Consiglio di Stato, il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento proprio e del nucleo familiare costituisce condizione soggettiva non eludibile, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, in quanto garantisce che egli contribuisca al progresso anche materiale della società e non si dedichi ad attività illecite; inoltre, la misura di detto requisito reddituale non è indeterminata e lasciata ad una valutazione caso per caso, bensì è stabilita, per il lavoro subordinato dall'art. 29, comma 3, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 e, per il lavoro autonomo, dall'art. 26, comma 3, cit. d.lg. n. 286 del 1998" (Consiglio di Stato, sez. III, 20/03/2018, n. 1801).
Poiché tale prova non risulta essere stata adeguatamente fornita, non è censurabile il provvedimento impugnato laddove ritiene non possibile effettuare una valutazione prognostica favorevole circa la futura capacità di autonomo sostentamento da parte del ricorrente, tanto più che quest’ultimo non ha nemmeno dedotto e comprovato la sussistenza di legami familiari.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
Spese compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.