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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/07/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 1364,
TRA
elettivamente domiciliata in Capurso (BA) alla via Parte_1
Fratelli Cervi n. 11 presso lo studio dell'avv. da cui è Parte_2 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti ,
– appellante –
E
in persona del liquidatore avv. Nicola Di Pinto nominato Controparte_1 con sentenza n. 22/2024 del Tribunale di Trani nell'ambito della procedura di liquidazione controllata n. 10/2024 , rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio
Sasso in virtù di mandato su foglio separato ed allegato da intendersi rilasciat o in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
06/08/2024,
– appellato –
Con provvedimento in data 01/07/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che almeno una delle parti costituite aveva precisato le conclusioni, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, si riservava.
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. LA SEN T ENZ A IM PUGN AT A.
Proc. n. 1364/2023 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- pagina 2 di 6 -
Con sentenza n. 590/2023 il Tribunale di Trani in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 2924/2020 R.G., sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in Controparte_1 data 02/07/2020, nei confronti di ogni altra istanza Parte_1 disattesa o assorbita, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda proposta dall'attore; 2) per l'effetto, accertava e dichiarava la riferibilità alla convenuta della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata in data 08/04/1993, con l'ulteriore conseguenza che detta scrittura, avente ad oggetto il trasferimento dalla convenuta all'attore dei diritti pari ad 1/4 0 dell'intero, sull'appezzamento di terreno in agro di Vieste, contrada “Lama delle Canne”, di ha 20.30.08 (ettari venti, are trenta, centiare otto), poteva essere trascritta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2652, 2657 e 2658 c.c.; 3) ordinava al competente
Conservatore dei RR.II. di trascrivere la scrittura privata di cui al punto n. 2; 4) rigettava la richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; 5) condannava la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali, che liquidava in €. 70,00 per esborsi ed €. 1.322,02 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, C.A.P. ed I.V.A., con distrazione in favore de ll'avv. Leonardo
Brescia, difensore con procura dichiaratosi anticipatario;
6) poneva definitivamente gli oneri peritali a carico della convenuta, con diritto dell'attore di ripetere direttamente nei confronti dell'altra parte quanto eventualmente già versato a tale titolo.
I.B. IL PROCESS O D I APPEL LO.
con atto di citazione notificato in data 30/10/2023, Parte_1 proponeva appello, nei confronti di avverso la predetta Controparte_1 sentenza, chiedendo a questa Corte di voler, in riforma della stessa, così provvedere: a) rinnovare la perizia calligrafica soffermando l'attenzione sulla qualità dell'inchiostro e sulla sua datazione, appalesandosi abnorme la brillantezza verificata, nonostante fosse decorso un trentennio, così come concordemente ritenuto da entrambi i consulenti intervenuti;
b) in subordine, esperire l'indagine istruttoria con l'escussione del perito dott. inché CP_2
esprimesse il suo giudizio conclusivo, sulla non ascrivibilità della firma all'appellante, perché distonico rispetto a quello enunciato al c.t.u.; c) ancora in subordine, ritenere sussistente l'avvenuta usucapione per il decorso del termine,
Proc. n. 1364/2023 R.G.A.C.C. M.P. Co CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V
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ovvero ritenere la mancata produzione della quietanza liberatoria ai sensi dell'art. 2932 c.c.; d) in estremo subordine, ritenere oggettivamente incompatibile il contenuto della scrittura privata in esame con la documentazione prodotta e le opere edili realizzate;
e) condannare l'appellato al pagamento di spese, diritti ed onorari di difesa del doppio grado di giudizio;
f) condannare l'appellato al pagamento delle somme ritenute di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I.B.
2. con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_1 in data 21/02/2024, si costituiva nel giudizio di appello, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione sia in fatto che in diritto e chiedendo pertanto a questa Corte di voler così provvedere : A) rigettare l'appello; B) condannare l'appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
C) condannare l'appellante alla rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
I.B.
3. Con provvedimento in data 22/10/2024, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che il Tribunale di Trani, con sentenza n. 22/2024, aveva dichiarato l'apertura della liquidazione controllata dei beni di nominando il liquidatore (avv. Controparte_1
Nicola Di Pinto) e disponendo (tra l'altro) che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare potesse essere iniziata o proseguita sui beni del debitore , dichiarava interrotto il processo .
I.B.
4. Con ricorso depositato in data 16/05/2025 in Controparte_1 persona del liquidatore avv. Nicola Di Pinto (nominato, come detto, nella procedura di liquidazione controllata : v. sopra, sub I.B.3.), chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del processo, esponendo che in data 22/10/2024 era stata dichiarata l'interruzione del processo e che era decorso il termine trimestrale previsto, a pena di estinzione, per la riassunzione (art. 305 c.p.c.).
I.B.
5. Con decreto presidenziale in data 20/05/2025 era ordinata la comparizione delle parti innanzi al Collegio all'udienza 'cartolare' del giorno 01/07/2025, era nominato il relatore ed era posto a carico del ricorrente l'onere di notificare il ricorso e il decreto alla controparte entro il termine del giorno 10/06/2025 .
I.B.
6. In data 21/05/2025 il ricorrente depositava il ricorso e il decreto notificati
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a mezzo p.e.c., in pari data, alla controparte.
I.B.
7. Con provvedimento in data 01/07/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che almeno una delle parti costituite aveva precisato le conclusioni, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, si riservava.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.A. L'art. 305 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, dispone che «Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue .».
L'art. 307 comma 3° periodo primo c.p.c., nel testo parimenti applicabile ratione temporis, prevede (tra l'altro) che «Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di … proseguire, riassumere … il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge ... .».
II.B. Ciò premesso in punto di diritto, la Corte osserva, in punto di fatto:
che con provvedimento in data 22/10/2024 (pronunciato all'esito di udienza collegiale in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) l'Ufficio, rilevato che il Tribunale di Trani, con sentenza n. 22/2024, aveva dichiarato l'apertura della liquidazione controllata dei beni di nominando Controparte_1 il liquidatore (avv. Nicola Di Pinto ) e disponendo (tra l'altro) che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare potesse essere iniziata o proseguita sui beni del debitore, ha dichiarato interrotto il processo;
che il processo non è stato proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall'art. 305 c.p.c.;
che la mancata prosecuzione o riassunzione entro il predetto termine
(perentorio, come detto) comporta l'estinzione del processo, ex comb. disp. artt. 305 e 307 comma 3° c.p.c.;
che, conseguentemente, va dichiarata l'estinzione del processo (alla quale conseguono gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c., il quale stabilisce, tra l'altro, che «L'estinzione del procedimento di appello … fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con
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provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.»).
II.C. La declaratoria di estinzione del processo va pronunciata nelle forme della sentenza, in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un Giudice collegiale ed ha natura decisoria, poiché idoneo a definire il giudizio1.
II.D. Non v'è da provvedere sulle spese processuali, poiché , ai sensi dell'art. 310 comma 4° c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
II.E. Nel caso in esame non ricorrono i presupposti di cui al l'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (tale comma, inserito dall'art. 1 comma 17° della
L. n. 228/2012, recita: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.»), atteso che tale disposizione si applica ai soli casi – tipici – in essa previsti (rigetto dell'impugnazione; declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione)2 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione3 e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica4.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1364/2023 R.G.A.C.C. tra e in persona del liquidatore Parte_1 Controparte_1 avv. Nicola Di Pinto nominato con sentenza n. 22/2024 del Tribunale di Trani nell'ambito della procedura di liquidazione controllata n. 10/2024 , così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo;
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2) dichiara che le spese del processo stanno a carico delle parti che le hanno anticipate;
3) dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte
d'appello, il giorno 08/07/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE
DO TT. MICH ELE PRENCIPE
IL PRESID EN TE
DO TT. MARIA MITOLA
CP_ Proc. n. 1364/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così Cass., n. 31635/2021. In senso conforme Cass., ord. n. 26914/2020; Cass., n. 3128/2008. 2 v. Cass., ord. n. 19560/2015, che ha chiarito che “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”. In senso conforme, più di recente, Cass., ord. n. 25485/2018. 3 v. Cass., ord. n. 19562/2015. 4 arg. ex Cass., ord. n. 23175/2015 nonché, più di recente, Cass., ord. n. 19071/2018 e Cass., ord. n. 34025/2023 (tutte dichiarative dell'estinzione del giudizio di legittimità per sopravvenute dichiarazioni di rinuncia al ricorso per cassazione).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 1364,
TRA
elettivamente domiciliata in Capurso (BA) alla via Parte_1
Fratelli Cervi n. 11 presso lo studio dell'avv. da cui è Parte_2 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti ,
– appellante –
E
in persona del liquidatore avv. Nicola Di Pinto nominato Controparte_1 con sentenza n. 22/2024 del Tribunale di Trani nell'ambito della procedura di liquidazione controllata n. 10/2024 , rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio
Sasso in virtù di mandato su foglio separato ed allegato da intendersi rilasciat o in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
06/08/2024,
– appellato –
Con provvedimento in data 01/07/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che almeno una delle parti costituite aveva precisato le conclusioni, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, si riservava.
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. LA SEN T ENZ A IM PUGN AT A.
Proc. n. 1364/2023 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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Con sentenza n. 590/2023 il Tribunale di Trani in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 2924/2020 R.G., sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in Controparte_1 data 02/07/2020, nei confronti di ogni altra istanza Parte_1 disattesa o assorbita, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda proposta dall'attore; 2) per l'effetto, accertava e dichiarava la riferibilità alla convenuta della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata in data 08/04/1993, con l'ulteriore conseguenza che detta scrittura, avente ad oggetto il trasferimento dalla convenuta all'attore dei diritti pari ad 1/4 0 dell'intero, sull'appezzamento di terreno in agro di Vieste, contrada “Lama delle Canne”, di ha 20.30.08 (ettari venti, are trenta, centiare otto), poteva essere trascritta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2652, 2657 e 2658 c.c.; 3) ordinava al competente
Conservatore dei RR.II. di trascrivere la scrittura privata di cui al punto n. 2; 4) rigettava la richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; 5) condannava la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali, che liquidava in €. 70,00 per esborsi ed €. 1.322,02 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, C.A.P. ed I.V.A., con distrazione in favore de ll'avv. Leonardo
Brescia, difensore con procura dichiaratosi anticipatario;
6) poneva definitivamente gli oneri peritali a carico della convenuta, con diritto dell'attore di ripetere direttamente nei confronti dell'altra parte quanto eventualmente già versato a tale titolo.
I.B. IL PROCESS O D I APPEL LO.
con atto di citazione notificato in data 30/10/2023, Parte_1 proponeva appello, nei confronti di avverso la predetta Controparte_1 sentenza, chiedendo a questa Corte di voler, in riforma della stessa, così provvedere: a) rinnovare la perizia calligrafica soffermando l'attenzione sulla qualità dell'inchiostro e sulla sua datazione, appalesandosi abnorme la brillantezza verificata, nonostante fosse decorso un trentennio, così come concordemente ritenuto da entrambi i consulenti intervenuti;
b) in subordine, esperire l'indagine istruttoria con l'escussione del perito dott. inché CP_2
esprimesse il suo giudizio conclusivo, sulla non ascrivibilità della firma all'appellante, perché distonico rispetto a quello enunciato al c.t.u.; c) ancora in subordine, ritenere sussistente l'avvenuta usucapione per il decorso del termine,
Proc. n. 1364/2023 R.G.A.C.C. M.P. Co CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V
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ovvero ritenere la mancata produzione della quietanza liberatoria ai sensi dell'art. 2932 c.c.; d) in estremo subordine, ritenere oggettivamente incompatibile il contenuto della scrittura privata in esame con la documentazione prodotta e le opere edili realizzate;
e) condannare l'appellato al pagamento di spese, diritti ed onorari di difesa del doppio grado di giudizio;
f) condannare l'appellato al pagamento delle somme ritenute di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I.B.
2. con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_1 in data 21/02/2024, si costituiva nel giudizio di appello, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione sia in fatto che in diritto e chiedendo pertanto a questa Corte di voler così provvedere : A) rigettare l'appello; B) condannare l'appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
C) condannare l'appellante alla rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
I.B.
3. Con provvedimento in data 22/10/2024, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che il Tribunale di Trani, con sentenza n. 22/2024, aveva dichiarato l'apertura della liquidazione controllata dei beni di nominando il liquidatore (avv. Controparte_1
Nicola Di Pinto) e disponendo (tra l'altro) che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare potesse essere iniziata o proseguita sui beni del debitore , dichiarava interrotto il processo .
I.B.
4. Con ricorso depositato in data 16/05/2025 in Controparte_1 persona del liquidatore avv. Nicola Di Pinto (nominato, come detto, nella procedura di liquidazione controllata : v. sopra, sub I.B.3.), chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del processo, esponendo che in data 22/10/2024 era stata dichiarata l'interruzione del processo e che era decorso il termine trimestrale previsto, a pena di estinzione, per la riassunzione (art. 305 c.p.c.).
I.B.
5. Con decreto presidenziale in data 20/05/2025 era ordinata la comparizione delle parti innanzi al Collegio all'udienza 'cartolare' del giorno 01/07/2025, era nominato il relatore ed era posto a carico del ricorrente l'onere di notificare il ricorso e il decreto alla controparte entro il termine del giorno 10/06/2025 .
I.B.
6. In data 21/05/2025 il ricorrente depositava il ricorso e il decreto notificati
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a mezzo p.e.c., in pari data, alla controparte.
I.B.
7. Con provvedimento in data 01/07/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che almeno una delle parti costituite aveva precisato le conclusioni, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, si riservava.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.A. L'art. 305 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, dispone che «Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue .».
L'art. 307 comma 3° periodo primo c.p.c., nel testo parimenti applicabile ratione temporis, prevede (tra l'altro) che «Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di … proseguire, riassumere … il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge ... .».
II.B. Ciò premesso in punto di diritto, la Corte osserva, in punto di fatto:
che con provvedimento in data 22/10/2024 (pronunciato all'esito di udienza collegiale in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) l'Ufficio, rilevato che il Tribunale di Trani, con sentenza n. 22/2024, aveva dichiarato l'apertura della liquidazione controllata dei beni di nominando Controparte_1 il liquidatore (avv. Nicola Di Pinto ) e disponendo (tra l'altro) che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare potesse essere iniziata o proseguita sui beni del debitore, ha dichiarato interrotto il processo;
che il processo non è stato proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall'art. 305 c.p.c.;
che la mancata prosecuzione o riassunzione entro il predetto termine
(perentorio, come detto) comporta l'estinzione del processo, ex comb. disp. artt. 305 e 307 comma 3° c.p.c.;
che, conseguentemente, va dichiarata l'estinzione del processo (alla quale conseguono gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c., il quale stabilisce, tra l'altro, che «L'estinzione del procedimento di appello … fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con
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provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.»).
II.C. La declaratoria di estinzione del processo va pronunciata nelle forme della sentenza, in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un Giudice collegiale ed ha natura decisoria, poiché idoneo a definire il giudizio1.
II.D. Non v'è da provvedere sulle spese processuali, poiché , ai sensi dell'art. 310 comma 4° c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
II.E. Nel caso in esame non ricorrono i presupposti di cui al l'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (tale comma, inserito dall'art. 1 comma 17° della
L. n. 228/2012, recita: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.»), atteso che tale disposizione si applica ai soli casi – tipici – in essa previsti (rigetto dell'impugnazione; declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione)2 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione3 e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica4.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1364/2023 R.G.A.C.C. tra e in persona del liquidatore Parte_1 Controparte_1 avv. Nicola Di Pinto nominato con sentenza n. 22/2024 del Tribunale di Trani nell'ambito della procedura di liquidazione controllata n. 10/2024 , così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo;
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2) dichiara che le spese del processo stanno a carico delle parti che le hanno anticipate;
3) dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte
d'appello, il giorno 08/07/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE
DO TT. MICH ELE PRENCIPE
IL PRESID EN TE
DO TT. MARIA MITOLA
CP_ Proc. n. 1364/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così Cass., n. 31635/2021. In senso conforme Cass., ord. n. 26914/2020; Cass., n. 3128/2008. 2 v. Cass., ord. n. 19560/2015, che ha chiarito che “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”. In senso conforme, più di recente, Cass., ord. n. 25485/2018. 3 v. Cass., ord. n. 19562/2015. 4 arg. ex Cass., ord. n. 23175/2015 nonché, più di recente, Cass., ord. n. 19071/2018 e Cass., ord. n. 34025/2023 (tutte dichiarative dell'estinzione del giudizio di legittimità per sopravvenute dichiarazioni di rinuncia al ricorso per cassazione).