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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1595/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Venezuela) l'1.1.1981 e residente a [...]
e da
, (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(Venezuela) il 31.12.1972, e residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Rosario Schembari, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
11.12.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio nel Comune di Obi spo s il 13.12.2017, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Comiso al n. 125, parte II, serie C, dell'anno 2020, e che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 16.09.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione dei coniugi
2. i coniugi, si obbligano al mutuo rispetto, liberi di stabilire la residenza ove meglio credono;
3. la casa coniugale resterà nella esclusiva disponibilità della unitamente ai mobili Parte_2
che la arredano;
4. le parti si danno atto di non avere null'altro a pretendere, reciprocamente ed a qualsiasi titolo, in relazione alle vicende patrimoniali ed economiche vissute in costanza di matrimonio;
5. i ricorrenti dichiarano sin d'ora di autorizzarsi reciprocamente il rilascio dei rispettivi passaporti;
”; che l'udienza di comparizione del dì 11.12.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che nessun'altra statuizione va emessa avendo le parti dichiarato di “null'altro a pretendere, reciprocamente ed a qualsiasi titolo, in relazione alle vicende patrimoniali ed economiche vissute in costanza di matrimonio” e non potendo che limitarsi a prendere atto di quanto convenuto dalle parti relativamente alla casa familiare;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pe rso nale dei coniu gi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio a Obispos in data 13.12.2017, con Parte_2 atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Comiso (RG), al n. 125, parte II, serie C, anno 2020;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.01.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1595/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Venezuela) l'1.1.1981 e residente a [...]
e da
, (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(Venezuela) il 31.12.1972, e residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Rosario Schembari, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
11.12.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio nel Comune di Obi spo s il 13.12.2017, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Comiso al n. 125, parte II, serie C, dell'anno 2020, e che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 16.09.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione dei coniugi
2. i coniugi, si obbligano al mutuo rispetto, liberi di stabilire la residenza ove meglio credono;
3. la casa coniugale resterà nella esclusiva disponibilità della unitamente ai mobili Parte_2
che la arredano;
4. le parti si danno atto di non avere null'altro a pretendere, reciprocamente ed a qualsiasi titolo, in relazione alle vicende patrimoniali ed economiche vissute in costanza di matrimonio;
5. i ricorrenti dichiarano sin d'ora di autorizzarsi reciprocamente il rilascio dei rispettivi passaporti;
”; che l'udienza di comparizione del dì 11.12.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che nessun'altra statuizione va emessa avendo le parti dichiarato di “null'altro a pretendere, reciprocamente ed a qualsiasi titolo, in relazione alle vicende patrimoniali ed economiche vissute in costanza di matrimonio” e non potendo che limitarsi a prendere atto di quanto convenuto dalle parti relativamente alla casa familiare;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pe rso nale dei coniu gi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio a Obispos in data 13.12.2017, con Parte_2 atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Comiso (RG), al n. 125, parte II, serie C, anno 2020;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.01.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti