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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/07/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. 1221/2019 promossa da c.f. , costituito in Parte_1 C.F._1 giudizio con l'avv. Antonio Cavaliere con studio in Mercato San
Severino (Sa), via Municipio, 30/4, PEC
Email_1 contro
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni da insidia e/o trabocchetto.
Posizione delle parti e breve svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato con PEC del
28.01.2019, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di accertarne e dichiararne l'esclusiva CP_1 responsabilità per il sinistro occorsogli il 15.12.2017, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 cc. con condanna dell'ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non, biologico, morale, materiale, oltre ITT e ITP, danno che quantificava entro € 26.000,00, o nella diversa misura accertata in corso di causa a seguito di CTU medica, oltre al rimborso delle spese, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del giudizio con attribuzione al procuratore costituito. Dichiarava che in data 15.12.2017, alle ore 23:00 circa, in alla Benedetto Croce, all'altezza dei CP_1 civici 33/35, direzione Vietri sul Mare – , nel procedere CP_1
1 a piedi sul marciapiede, andava ad inciampare in mattonelle divelte, non segnalate, in un tratto non transennato. A seguito della caduta riportava lesioni personali come riscontrate dai sanitari del Pronto Soccorso “OO.RR. San Giovanni di Dio e
Ruggi d'Aragona” di per le prime cure, ove gli CP_1 diagnosticavano “frattura capo laterale clavicola con distacco parcellare a destra”, con una prognosi iniziale di gg. 30 s.c.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Sintetico svolgimento del processo.
Alla prima udienza del 03.06.2019 veniva dichiarata contumacia dell'ente. Con ordinanza del 29.10.2019 si ammetteva la prova per testi. All'esito dell'escussione veniva disposta CTU medico legale, depositata il 10.01.2022.
Seguivano più rinvii anche per l'emergenza epidemiologica da
Covid 19. All'udienza del 13.05.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Non sono in contestazione la legittimazione attiva e passiva e neppure è negato l'evento, per cui a mente dell'art. 115 cpc tutto ciò che non viene specificamente contestato dalla parte interessata deve ritenersi oggettivamente provato, con conseguente esonero per il giudice da ogni indagine probatoria sulla sussistenza o meno di quel determinato fatto, che, in quanto dato per provato, deve essere posto a fondamento della decisione (Cass. Civ. Sez. 3, n. 12517/16).
Risulta provato documentalmente l'esperimento del tentativo di negoziazione assistita comunicato al CP_1
, con pec del 22.05.2018 consegnata a
[...] alerno.it. Email_2 CP_1
Per effetto dell'invocato art. 2051 cc all'attore competeva provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'ente convenuto, per liberarsi della
2 presunzione di responsabilità, era tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, specificandosi che tale idoneità sussiste solo se il fattore esterno presenti i caratteri del fortuito e cioè dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. Civ. sent. n. 23948/2009; Cass. Civ. sent.
n. 25243/2006; Cass. Civ. sent. n. 1947/94; Cass. Civ. sent. n.
10277/90).
L'espletata istruttoria ha fatto chiaramente emergere il nesso causale tra la presenza della descritta insidia, la caduta dell'attore e le lesioni da questi riportate, come refertate al pronto soccorso.
E' stata provata presenza di molte mattonelle e di frammenti di mattonelle di rivestimento del marciapiede di via Benedetto
Croce, altezza civici 33/35, in gran parte divelte, molte del tutto instabili che hanno potuto indiscutibilmente provocare la caduta dell'attore.
I testi escussi, sulla cui attendibilità non sono emersi motivi di esclusione o di limitazione, hanno confermato l'accaduto, descritto compiutamente lo stato dei luoghi così come raffigurato nei rilievi fotografici ritualmente presenti in produzione attorea. Hanno espressamente escluso la presenza di transenne e di apposita segnaletica.
Il verbale di accettazione del Pronto Soccorso e l'annessa documentazione Asl in produzione attorea contengono dati concordanti e coerenti con quanto esposto in citazione.
La confermata presenza di numerose mattonelle instabili in quel tratto di marciapiede (testi e , Tes_1 Testimone_2 escussi all'udienza del 16.12.2019), la chiara raffigurazione dello stato dei luoghi rappresentato nei rilievi fotografici prodotti dall'attore, la evidente pericolosità dell'insidia, consentono di ascrivere la responsabilità dell'evento lesivo subìto dall'attore esclusivamente alla condotta colposa
3 dell'ente convenuto e di escludere che la condotta del pedone sia stata occasione dell'evento.
Costituisce principio consolidato in Cassazione (ordinanze nn. 2480-2481-2482-2483/2018) che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Le menzionate pronunce hanno altresì chiarito che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Nel caso di specie, non si ravvisa nella condotta del pedone una violazione di norme positive e/o delle regole dettate dalla comune prudenza, escludendolo l'ubicazione e la tipologia dell'insidia. Ne consegue che alcuna responsabilità, neppure concorrente è ad esso ascrivibile, avendo questi fatto affidamento su una normale transitabilità di quel tratto di marciapiede. E l'accertamento delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito.
Per contro il non ha provato il caso Controparte_1 fortuito.
Ai fini della configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., si ritiene sufficiente la sussistenza del
4 rapporto di custodia con la cosa, in specie non contestato, che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa (e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa), che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, che compete al proprietario o anche al possessore o detentore, per cui il danneggiato ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre la responsabilità del custode resterà esclusa solo dalla prova, sullo stesso gravante, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante.
Trattasi conclusivamente di responsabilità a carattere oggettivo che si fonda sul mero accertamento del nesso di causalità tra la cosa ed il danno che può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito cui è onerato il custode.
Prova che, come detto, nel caso di specie non è stata fornita.
La C.T.U. ha accertato il rapporto di causalità e la compatibilità tra l'evento traumatico subìto dall'attore, le lesioni che ne sono derivate e la caduta.
L'ausiliario, le cui conclusioni si condividono, ha valutato il danno biologico complessivo nella misura del 3%, l'inabilità temporanea I.T.P. al 75% pari a gg. 30 (trenta), l'inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 50%) pari a gg. 64. Nulla per riduzione della capacità lavorativa specifica. Congrue le spese mediche documentate.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione assorbita o rigettata, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
5 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
a risarcire i danni subìti da che, in CP_1 Parte_1 applicazione dei vigenti parametri, liquida in complessivi €.
8.597,05 così suddivisi: D.B. al 3% €. 3.103,35; I.T.P. gg. 30 al
75% € 1.242,90; I.T.P. gg. 64 al 50% € 1.767,68; danno morale €
2.037,77 al 33,33%, spese mediche documentate par ad €
445,35; oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda
2) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore del compenso di avvocato dovuto secondo i vigenti parametri, che quantifica in complessivi €. 3.400,00, nonché al pagamento delle spese vive di giudizio, rimborso forfettario, iva se dovuta e c.p.a., con attribuzione al procuratore costituito per dichiarata antistatarietà, oltre al rimborso delle spese di
CTU liquidate con separato decreto in €. 900,00 (più iva e cassa previdenza),
Salerno lì, 22 luglio 2025.
Il G.O. avv. Gennaro Porpora
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. 1221/2019 promossa da c.f. , costituito in Parte_1 C.F._1 giudizio con l'avv. Antonio Cavaliere con studio in Mercato San
Severino (Sa), via Municipio, 30/4, PEC
Email_1 contro
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni da insidia e/o trabocchetto.
Posizione delle parti e breve svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato con PEC del
28.01.2019, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di accertarne e dichiararne l'esclusiva CP_1 responsabilità per il sinistro occorsogli il 15.12.2017, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 cc. con condanna dell'ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non, biologico, morale, materiale, oltre ITT e ITP, danno che quantificava entro € 26.000,00, o nella diversa misura accertata in corso di causa a seguito di CTU medica, oltre al rimborso delle spese, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del giudizio con attribuzione al procuratore costituito. Dichiarava che in data 15.12.2017, alle ore 23:00 circa, in alla Benedetto Croce, all'altezza dei CP_1 civici 33/35, direzione Vietri sul Mare – , nel procedere CP_1
1 a piedi sul marciapiede, andava ad inciampare in mattonelle divelte, non segnalate, in un tratto non transennato. A seguito della caduta riportava lesioni personali come riscontrate dai sanitari del Pronto Soccorso “OO.RR. San Giovanni di Dio e
Ruggi d'Aragona” di per le prime cure, ove gli CP_1 diagnosticavano “frattura capo laterale clavicola con distacco parcellare a destra”, con una prognosi iniziale di gg. 30 s.c.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Sintetico svolgimento del processo.
Alla prima udienza del 03.06.2019 veniva dichiarata contumacia dell'ente. Con ordinanza del 29.10.2019 si ammetteva la prova per testi. All'esito dell'escussione veniva disposta CTU medico legale, depositata il 10.01.2022.
Seguivano più rinvii anche per l'emergenza epidemiologica da
Covid 19. All'udienza del 13.05.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Non sono in contestazione la legittimazione attiva e passiva e neppure è negato l'evento, per cui a mente dell'art. 115 cpc tutto ciò che non viene specificamente contestato dalla parte interessata deve ritenersi oggettivamente provato, con conseguente esonero per il giudice da ogni indagine probatoria sulla sussistenza o meno di quel determinato fatto, che, in quanto dato per provato, deve essere posto a fondamento della decisione (Cass. Civ. Sez. 3, n. 12517/16).
Risulta provato documentalmente l'esperimento del tentativo di negoziazione assistita comunicato al CP_1
, con pec del 22.05.2018 consegnata a
[...] alerno.it. Email_2 CP_1
Per effetto dell'invocato art. 2051 cc all'attore competeva provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'ente convenuto, per liberarsi della
2 presunzione di responsabilità, era tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, specificandosi che tale idoneità sussiste solo se il fattore esterno presenti i caratteri del fortuito e cioè dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. Civ. sent. n. 23948/2009; Cass. Civ. sent.
n. 25243/2006; Cass. Civ. sent. n. 1947/94; Cass. Civ. sent. n.
10277/90).
L'espletata istruttoria ha fatto chiaramente emergere il nesso causale tra la presenza della descritta insidia, la caduta dell'attore e le lesioni da questi riportate, come refertate al pronto soccorso.
E' stata provata presenza di molte mattonelle e di frammenti di mattonelle di rivestimento del marciapiede di via Benedetto
Croce, altezza civici 33/35, in gran parte divelte, molte del tutto instabili che hanno potuto indiscutibilmente provocare la caduta dell'attore.
I testi escussi, sulla cui attendibilità non sono emersi motivi di esclusione o di limitazione, hanno confermato l'accaduto, descritto compiutamente lo stato dei luoghi così come raffigurato nei rilievi fotografici ritualmente presenti in produzione attorea. Hanno espressamente escluso la presenza di transenne e di apposita segnaletica.
Il verbale di accettazione del Pronto Soccorso e l'annessa documentazione Asl in produzione attorea contengono dati concordanti e coerenti con quanto esposto in citazione.
La confermata presenza di numerose mattonelle instabili in quel tratto di marciapiede (testi e , Tes_1 Testimone_2 escussi all'udienza del 16.12.2019), la chiara raffigurazione dello stato dei luoghi rappresentato nei rilievi fotografici prodotti dall'attore, la evidente pericolosità dell'insidia, consentono di ascrivere la responsabilità dell'evento lesivo subìto dall'attore esclusivamente alla condotta colposa
3 dell'ente convenuto e di escludere che la condotta del pedone sia stata occasione dell'evento.
Costituisce principio consolidato in Cassazione (ordinanze nn. 2480-2481-2482-2483/2018) che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Le menzionate pronunce hanno altresì chiarito che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Nel caso di specie, non si ravvisa nella condotta del pedone una violazione di norme positive e/o delle regole dettate dalla comune prudenza, escludendolo l'ubicazione e la tipologia dell'insidia. Ne consegue che alcuna responsabilità, neppure concorrente è ad esso ascrivibile, avendo questi fatto affidamento su una normale transitabilità di quel tratto di marciapiede. E l'accertamento delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito.
Per contro il non ha provato il caso Controparte_1 fortuito.
Ai fini della configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., si ritiene sufficiente la sussistenza del
4 rapporto di custodia con la cosa, in specie non contestato, che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa (e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa), che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, che compete al proprietario o anche al possessore o detentore, per cui il danneggiato ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre la responsabilità del custode resterà esclusa solo dalla prova, sullo stesso gravante, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante.
Trattasi conclusivamente di responsabilità a carattere oggettivo che si fonda sul mero accertamento del nesso di causalità tra la cosa ed il danno che può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito cui è onerato il custode.
Prova che, come detto, nel caso di specie non è stata fornita.
La C.T.U. ha accertato il rapporto di causalità e la compatibilità tra l'evento traumatico subìto dall'attore, le lesioni che ne sono derivate e la caduta.
L'ausiliario, le cui conclusioni si condividono, ha valutato il danno biologico complessivo nella misura del 3%, l'inabilità temporanea I.T.P. al 75% pari a gg. 30 (trenta), l'inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 50%) pari a gg. 64. Nulla per riduzione della capacità lavorativa specifica. Congrue le spese mediche documentate.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione assorbita o rigettata, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
5 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
a risarcire i danni subìti da che, in CP_1 Parte_1 applicazione dei vigenti parametri, liquida in complessivi €.
8.597,05 così suddivisi: D.B. al 3% €. 3.103,35; I.T.P. gg. 30 al
75% € 1.242,90; I.T.P. gg. 64 al 50% € 1.767,68; danno morale €
2.037,77 al 33,33%, spese mediche documentate par ad €
445,35; oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda
2) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore del compenso di avvocato dovuto secondo i vigenti parametri, che quantifica in complessivi €. 3.400,00, nonché al pagamento delle spese vive di giudizio, rimborso forfettario, iva se dovuta e c.p.a., con attribuzione al procuratore costituito per dichiarata antistatarietà, oltre al rimborso delle spese di
CTU liquidate con separato decreto in €. 900,00 (più iva e cassa previdenza),
Salerno lì, 22 luglio 2025.
Il G.O. avv. Gennaro Porpora
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