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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 23/01/2026, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 956/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4810/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400023973000 BOLLO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400023973000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400023973000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400023973000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400023973000 BOLLO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201401770803850000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170088372583000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170157019628000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190010442286000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200010977932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13263/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 17 febbraio 2025 il signor Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400023973000, con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 21.455,86, sulla base di diverse cartelle di pagamento, delle quali venivano contestualmente impugnate soltanto le seguenti, tutte relative a tasse automobilistiche per diverse annualità, per l'importo complessivo di € 1.485,45:
1)Cartella n. 097201401770803850000 di € 662,43, Data Notifica 19.11.2014;
2) Cartella n. 09720170088372583000 di € 209,45, Data Notifica 29.06.2017;
3)Cartella n. 09720170157019628000 di € 207,76, Data Notifica 14.11.2017;
4)Cartella n. 09720190010442286000 di € 204,10, Data Notifica 10/01/2020;
5)Cartella n. 09720200010977932000 di € 201,71, Data Notifica 18/03/2022.
Il ricorso era fondato sui seguenti motivi:
1) OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENTE NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO ODIERNAMENTE IMPUGNATO.
2) NEL MERITO: SULLA CONSEGUENTE PRESCRIZIONE DEGLI ORIGINARI TRIBUTI SOTTESI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO MAI NOTIFICATE A PARTE RICORRENTE .
Illustrate le censure, il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in resistenza l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando documentazione a comprova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, nonché di tre intimazioni di pagamento interruttive del termine di prescrizione.
Concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche la Regione Lazio, sostenendo la legittimità del proprio operato, nonché di quello dell'agente della riscossione, per quanto a sua conoscenza. Parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva per controdedurre alle difese delle resistenti.
Il ricorso è stato trattato all'udienza pubblica del 17 dicembre 2025 e il dispositivo è stato depositato il 22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato relativamente alle cartelle sopra indicate con i numeri 2, 3,4,5, mentre è fondato per la prima delle cartelle in elenco.
Rilevante è la circostanza che le dette quattro delle cartelle di pagamento impugnate siano state oggetto di intimazioni di pagamento regolarmente notificate e non impugnate, in particolare della intimazione di pagamento n. 09720239059691873000, notificata il 3 novembre 2023, con raccomandata ritirata personalmente da persona di famiglia (all. sub 13 del fascicolo dell'AdER).
In tale eventualità non è necessario verificare la regolarità delle precedenti notificazioni delle cartelle di pagamento poiché superate dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, per le seguenti due ragioni.
La notificazione dell'intimazione di pagamento comporta, in primo luogo, l'applicazione dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di modo che, portando a conoscenza del destinatario la pregressa emissione della cartella di pagamento (anche nell'ipotesi in cui questa non sia stata regolarmente notificata), determina il decorso del termine per impugnare (con effetto c.d. recuperatorio) l'atto presupposto sia per vizi attinenti alla pretesa creditoria che, eventualmente, per vizi attinenti la notificazione della cartella. In mancanza di impugnazione tempestiva, il successivo ricorso avverso la cartella di pagamento - nonché avverso il ruolo, del quale la cartella di pagamento non è altro che un estratto - è inammissibile.
In secondo luogo, la notificazione dell'intimazione di pagamento determina l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e l'inizio di altro periodo utile ai medesimi fini.
Nel caso di specie, è sufficiente soffermarsi sull'intimazione di pagamento sopra indicata (prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione come documento allegato 13). Considerato l'effetto interruttivo prodottosi appunto il 23 novembre 2023, è tempestiva la comunicazione di preavviso di fermo impugnata, in quanto notificata il 3 gennaio 2025, quando non era ancora decorso il termine di prescrizione triennale relativo al tributo regionale di cui alle dette cartelle di pagamento.
Sono invece fondate e vanno accolte le contestazioni del ricorrente relative alla cartella di pagamento n.
097201401770803850000 afferente a Tassa Automobilistica del 2011 (indicata sopra col n.1).
Tale cartella di pagamento (notificata di per sé in data non utile a fini interruttivi della prescrizione) non è stata oggetto dell'intimazione di pagamento sopra detta, ma di altra notificata il 6 dicembre 2019. Tuttavia, da tale data a quella di notificazione del preavviso di fermo qui impugnato (3 gennaio 2025), è decorso un termine maggiore di quello triennale utile alla prescrizione, anche a voler considerare il periodo di sospensione per l'emergenza da Covid 19 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente a tale ultima cartella di pagamento, mentre va respinto nel resto.
L'accoglimento limitato ad una cartella su cinque complessivamente impugnate consente di ritenere soccombente la parte ricorrente, sia pure in parte. Di conseguenza, il ricorrente va condannato al pagamento della metà delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Tale metà va liquidata nell'importo di € 600,00. Sussistono giusti motivi per compensare la restante metà con la stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'intero con la Regione Lazio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta nel resto. Condanna il ricorrente al pagamento della metà delle spese processuali, che liquida nell'importo di € 600,00, oltre accessori come per legge;
compensa la restante metà. Roma, 17 dicembre 2025. Il giudice monocratico Giuseppina Luciana Barreca
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4810/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400023973000 BOLLO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400023973000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400023973000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400023973000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400023973000 BOLLO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201401770803850000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170088372583000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170157019628000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190010442286000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200010977932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13263/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 17 febbraio 2025 il signor Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400023973000, con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 21.455,86, sulla base di diverse cartelle di pagamento, delle quali venivano contestualmente impugnate soltanto le seguenti, tutte relative a tasse automobilistiche per diverse annualità, per l'importo complessivo di € 1.485,45:
1)Cartella n. 097201401770803850000 di € 662,43, Data Notifica 19.11.2014;
2) Cartella n. 09720170088372583000 di € 209,45, Data Notifica 29.06.2017;
3)Cartella n. 09720170157019628000 di € 207,76, Data Notifica 14.11.2017;
4)Cartella n. 09720190010442286000 di € 204,10, Data Notifica 10/01/2020;
5)Cartella n. 09720200010977932000 di € 201,71, Data Notifica 18/03/2022.
Il ricorso era fondato sui seguenti motivi:
1) OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENTE NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO ODIERNAMENTE IMPUGNATO.
2) NEL MERITO: SULLA CONSEGUENTE PRESCRIZIONE DEGLI ORIGINARI TRIBUTI SOTTESI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO MAI NOTIFICATE A PARTE RICORRENTE .
Illustrate le censure, il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in resistenza l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando documentazione a comprova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, nonché di tre intimazioni di pagamento interruttive del termine di prescrizione.
Concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche la Regione Lazio, sostenendo la legittimità del proprio operato, nonché di quello dell'agente della riscossione, per quanto a sua conoscenza. Parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva per controdedurre alle difese delle resistenti.
Il ricorso è stato trattato all'udienza pubblica del 17 dicembre 2025 e il dispositivo è stato depositato il 22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato relativamente alle cartelle sopra indicate con i numeri 2, 3,4,5, mentre è fondato per la prima delle cartelle in elenco.
Rilevante è la circostanza che le dette quattro delle cartelle di pagamento impugnate siano state oggetto di intimazioni di pagamento regolarmente notificate e non impugnate, in particolare della intimazione di pagamento n. 09720239059691873000, notificata il 3 novembre 2023, con raccomandata ritirata personalmente da persona di famiglia (all. sub 13 del fascicolo dell'AdER).
In tale eventualità non è necessario verificare la regolarità delle precedenti notificazioni delle cartelle di pagamento poiché superate dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, per le seguenti due ragioni.
La notificazione dell'intimazione di pagamento comporta, in primo luogo, l'applicazione dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di modo che, portando a conoscenza del destinatario la pregressa emissione della cartella di pagamento (anche nell'ipotesi in cui questa non sia stata regolarmente notificata), determina il decorso del termine per impugnare (con effetto c.d. recuperatorio) l'atto presupposto sia per vizi attinenti alla pretesa creditoria che, eventualmente, per vizi attinenti la notificazione della cartella. In mancanza di impugnazione tempestiva, il successivo ricorso avverso la cartella di pagamento - nonché avverso il ruolo, del quale la cartella di pagamento non è altro che un estratto - è inammissibile.
In secondo luogo, la notificazione dell'intimazione di pagamento determina l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e l'inizio di altro periodo utile ai medesimi fini.
Nel caso di specie, è sufficiente soffermarsi sull'intimazione di pagamento sopra indicata (prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione come documento allegato 13). Considerato l'effetto interruttivo prodottosi appunto il 23 novembre 2023, è tempestiva la comunicazione di preavviso di fermo impugnata, in quanto notificata il 3 gennaio 2025, quando non era ancora decorso il termine di prescrizione triennale relativo al tributo regionale di cui alle dette cartelle di pagamento.
Sono invece fondate e vanno accolte le contestazioni del ricorrente relative alla cartella di pagamento n.
097201401770803850000 afferente a Tassa Automobilistica del 2011 (indicata sopra col n.1).
Tale cartella di pagamento (notificata di per sé in data non utile a fini interruttivi della prescrizione) non è stata oggetto dell'intimazione di pagamento sopra detta, ma di altra notificata il 6 dicembre 2019. Tuttavia, da tale data a quella di notificazione del preavviso di fermo qui impugnato (3 gennaio 2025), è decorso un termine maggiore di quello triennale utile alla prescrizione, anche a voler considerare il periodo di sospensione per l'emergenza da Covid 19 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente a tale ultima cartella di pagamento, mentre va respinto nel resto.
L'accoglimento limitato ad una cartella su cinque complessivamente impugnate consente di ritenere soccombente la parte ricorrente, sia pure in parte. Di conseguenza, il ricorrente va condannato al pagamento della metà delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Tale metà va liquidata nell'importo di € 600,00. Sussistono giusti motivi per compensare la restante metà con la stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'intero con la Regione Lazio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta nel resto. Condanna il ricorrente al pagamento della metà delle spese processuali, che liquida nell'importo di € 600,00, oltre accessori come per legge;
compensa la restante metà. Roma, 17 dicembre 2025. Il giudice monocratico Giuseppina Luciana Barreca