Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 23/01/2026, n. 956
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data successiva e non impugnata, sanasse eventuali vizi di notifica delle cartelle presupposte e interrompesse il termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi sottesi alle cartelle di pagamento

    Per le cartelle n. 2, 3, 4, 5, la Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione di pagamento avesse interrotto la prescrizione e che il preavviso di fermo fosse tempestivo. Per la cartella n. 1, la Corte ha ritenuto che fosse decorso il termine di prescrizione triennale.

  • Accolto
    Prescrizione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto fondata la contestazione di prescrizione per la cartella n. 1, poiché tra la notifica dell'intimazione di pagamento e la notifica del preavviso di fermo era decorso un termine superiore al triennio prescrizionale, anche considerando la sospensione per l'emergenza Covid-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 23/01/2026, n. 956
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 956
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo