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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/02/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7848/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. Gianluca Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 7848/2016
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pellegrino Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, il Controparte_1
e la , in persona del Dirigente p.t., dott.ssa CP_2 CP_3 Controparte_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 25.2.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il 27.05.2013 i funzionari dell' x oggi e d'ora Controparte_5 CP_6
Contr in avanti, ) e i finanzieri della Compagnia di Gallipoli accedevano presso l'esercizio commerciale sito in Nardò (LE) alla Via Beethoven s.n.c.
A seguito del sopralluogo e delle verifiche, nei confronti di , in qualità di Parte_1
rappresentante legale di “ , veniva elevato verbale di contestazione della violazione Controparte_8
di cui all'art. 110, comma 9, lett. c) del CP_9
1 Con ordinanza n. G5030013/HC437208 del 13.4.2016 il Direttore dell'Amministrazione
ingiungeva ad il Controparte_10 Parte_1
pagamento della somma di € 7.000,00, oltre alle spese di notifica, a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione punita dall'art. 110, comma 9, lett. c) CP_9
Avverso tale ordinanza ingiunzione ha proposto opposizione. Pt_1
L'Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della suddetta opposizione.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa nei modi di legge.
2 – Il ricorso è infondato e, pertanto, dev'essere respinto.
2.1 – In primo luogo, parte opponente ha censurato il provvedimento impugnato in quanto: -
“l'amministrazione ha avuto piena contezza dell'illecito ben prima della contestazione avvenuta in
data 27-5-2013. Infatti, l'amministrazione ha avuto contezza dell'illecito e del sequestro penale ben
prima di quanto sostiene nei suoi atti poiché il verbale del 20-8-2008, elevato dalla Guardia di
Finanza, gli è stato fornito dal ricorrente ben prima della contestazione”; - “la data in cui
l'amministrazione ha avuto contezza dell'illecito è certamente quella in cui il verbale di sequestro
del 20-8-2008 prodotta dal ricorrente entro 30 giorni dal ricevimento dell'Avviso del 16- Tes_1
12-2012 o comunque il 14-2-2013 data in cui il ricorrente ha inviato al responsabile del
procedimento il verbale tramite mail”.
Sulla scorta di tale rilievo, il ricorrente ha sostenuto che il dies a quo del termine di giorni novanta per la contestazione dell'illecito amministrativo decorresse dalle anzidette date.
Ad onta di ciò, secondo gli assunti attorei, la contestazione dell'illecito ex art. 14 commi 1, 2
e 3 della l. n. 689 del 1981, essendo intervenuta in data 27.5.2013, sarebbe tardiva, con conseguente effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione ex art. 14 ult. c. della medesima legge.
2 In punto di diritto, va decisivamente rammentato che, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981,
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore
quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate
nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro
il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono
trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al
comma precedente decorrono dalla data della ricezione”.
Orbene, nel caso di specie, la Guardia di Finanza di Brindisi, su richiesta dell'
[...]
Contr
in data 24.5.2013, ha trasmesso all' la nota prot. n. 0249743 (emessa Controparte_1
in pari data) a mezzo della quale ha comunicato all'Amministrazione l'autorizzazione, emessa dall'Autorità Giudiziaria in data 20.5.2013, a procedere al sequestro amministrativo degli apparecchi in questione.
Pertanto, il termine di cui all'art. 14 decorre dal momento (ossia dal 24.5.2013) in cui all'Amministrazione sono stati formalmente trasmessi gli atti, sulla scorta del provvedimento dell'A.G.
In data 27.5.2013, come anticipato, i funzionari dell' Controparte_11
Contr dell' , unitamente a personale della Guardia di Finanza di Gallipoli, muniti di apposita autorizzazione, alla presenza di in qualità di rappresentante legale della suddetta Srl, Parte_1
hanno fatto accesso ai locali del “Gruppo Erreci Srl” siti in Nardò alla via Beethoven s.n.c. al fine di compiere accertamenti ispettivi sugli apparecchi da intrattenimento sottoposti a sequestro penale del
20.8.2008 e, verificatane l'integrità, ne hanno disposto il sequestro amministrativo e hanno contestualmente contestato al “Gruppo Erreci Srl”, legalmente rappresentato da , la Parte_1
violazione dell'art. 110 comma 9 lett. C) del TULPS, elevando apposito verbale (presente in atti).
3 La seconda contestazione della violazione in parola è stata elevata, nei confronti di Pt_1
in qualità di rappresentante legale della suddetta Srl con atto n. 1149 del 26.6.2013, notificato
[...]
il successivo 8.8.2013.
Talché, la contestazione dev'essere ritenuta senz'altro tempestiva.
Né possono in alcun modo condividersi i rilievi di parte ricorrente secondo cui il suddetto termine sarebbe dal momento della trasmissione degli atti da parte del ricorrente;
e ciò per un duplice ordine di ragioni.
In primis, il dato normativo è chiaro e inequivocabile e non può essere in alcun modo interpretato nel senso dedotto dal ricorrente, posto che, diversamente opinando, si consentirebbe a qualsiasi privato cittadino di sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nell'attività di accertamento della commissione di un illecito amministrativo, con indubbia violazione dei principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'art. 97 Cost. e ed elusione della ratio legis dell'art. 14 della L.
n. 689/1981.
In secondo luogo, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di
sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione,
l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, legge n. 689 del 1981,
il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione
mediante notifica non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con
l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito è idonea a giustificare la redazione del rapporto
previsto dall'art. 17 della legge citata” (in tali termini, Cass., Sez. L, Sentenza n. 3115 del
17/02/2004; e più di recente, in senso conforme, altresì Cass., Sez. L, Sentenza n. 20977 del
26/07/2024; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019).
2.2 – Con il secondo motivo di ricorso, ha lamentato la violazione dell'art. 18 della Pt_1
L. n. 689/1981 nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della medesima legge, in quanto
4 l'ADM, con nota del 31.10.2013, in risposta agli scritti difensivi del ricorrente pervenuti il 3.9.2013,
ha sospeso il procedimento amministrativo instaurato a seguito dell'autorizzazione ottenuta dall'a.g.
in attesa della definizione del procedimento penale n. 5783/08 e, in accoglimento dell'istanza del ricorrente, lo ha invitato a presentarsi per l'audizione del 14.11.2013.
Secondo gli assunti attorei: - la PA, “con il procedimento svolto, oltre a violare i termini per
la contestazione ha violato, altresì, sia i termini per il pagamento in estinzione sia l'obbligo di
ascoltare l'interessato ove richiesto, adottando provvedimenti del tutto illegittimi e soprattutto
contraddittori ed illogici che hanno portato il ricorrente a non comprendere l'andamento del
procedimento e quindi esercitare compiutamente i propri diritti”; - “dapprima l'Amministrazione
afferma di “sospendere il procedimento amministrativo” mentre al rigo successivo smentendo lo
stesso provvedimento fa continuare il procedimento amministrativo disponendo l'audizione”; - “Così
facendo l'Amministrazione ha in concreto svilito la funzione dell'audizione e quindi la concreta
partecipazione del ricorrente il quale si è visto recapitare un provvedimento illogico laddove prima
si sospendeva il procedimento e successivamente lo stesso comunque non era sospeso poiché veniva
convocato per l'audizione il giorno successivo al recapito della convocazione senza dare il tempo al
ricorrente di comprendere e chiedere chiarimenti”.
In proposito va osservato quanto segue.
In primo luogo, non si comprende in cosa sarebbe consistita la lamentata violazione del diritto di difesa dell'odierno ricorrente, atteso che questi ha potuto presentare scritti difensivi (esaminati dalla PA) e l'ADM ha accolto la richiesta di audizione dallo stesso avanzata nel corso del procedimento amministrativo, disponendola appunto per la data del 14.11.2013.
In secondo luogo, v'è che non si è presentato in audizione, non ha giustificato tale Pt_1
assenza in ragione di comprovati impedimenti, non ha chiesto alla PA di rinviarla ad altra data avendone avuto conoscenza soltanto il giorno prima.
5 Non si comprende, quindi, il motivo per cui questi sia rimasto inerte, a fortiori se si considera che, in questa sede, ha lamentato la violazione del proprio diritto di difesa.
Per le stesse ragioni, considerato che è stato l'odierno ricorrente a chiedere di essere sentito,
deve escludersi che la convocazione dell'interessato si ponesse in contrasto con la disposta sospensione del procedimento.
Contr L , infatti, ha in tal modo garantito appieno l'esercizio del diritto al contraddittorio preventivo dell'interessato e, dunque, il suo diritto di difesa endoprocedimentale.
Pertanto, l'Amministrazione risulta aver rispettato il disposto dell'art. 18 cit., che impone all'autorità amministrativa competente di ricevere il rapporto dell'infrazione, l'obbligo di sentire gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e di tenere conto dei documenti dagli stessi inviati e degli argomenti esposti negli scritti difensivi, ma non attribuisce al presunto responsabile il diritto a pretendere una vera a propria istruttoria ed una sorta di anticipazione del processo, rientrando nell'ambito delle facoltà discrezionali della stessa autorità amministrativa quella di assumere ulteriori informazioni sui fatti (anche tramite l'audizione di testimoni), il cui esame e controllo sono consentiti agli interessati nel corso del giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione e restano soggetti alla valutazione da parte del giudice (cfr. Cass. n. 21114/2009).
Il che giustifica anche la reiezione dell'altra violazione, denunciata col medesimo motivo di ricorso, della “facoltà di estinguere l'illecito con i benefici previsti dalla legge ai sensi dell'art. 14
della legge 689/81” e, di riflesso, dell'art. 16 della L. n. 689/1981 in quanto “una volta che il
procedimento penale si era concluso l'Amministrazione anziché emanare l'ordinanza di ingiunzione
avrebbe dovuto riattivare il procedimento amministrativo “sospeso” comunicando tale fatto al
ricorrente e metterlo nelle condizioni di poter esercitare compiutamente le sue facoltà e i suoi diritti.
Tra queste anche quella di scegliere di pagare o meno in estinzione concedendo allo stesso i termini
di gg. 60 per il pagamento in estinzione”.
6 Innanzitutto, non corrisponde al vero che il ricorrente non sia stato messo nelle condizioni di oblare la sanzione, in applicazione dei relativi benefici estintivi normativamente previsti perché nel verbale di contestazione del 27.5.2013 è riportato che “ai sensi dell'art. 16 comma 1 della legge
24/11/1981 n° 689, sono ammessi al pagamento in modo distinto di una somma di euro 20.000,00, in
misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole al doppio
del minimo della sanzione edittale effettuando il pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica del
presente provvedimento, mediante versamento da effettuare tramite modello F24 ACCISE,
utilizzando il codice tributo “5134”, con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dall'anno di
imposta cui si riferisce il versamento utilizzando la forma “AAAA”.
Inoltre, nella L. n. 689/1981 non si rinviene alcuna disposizione che preveda la “riattivazione”
del procedimento di irrogazione dell'ordinanza ingiunzione a seguito della sua sospensione, né quindi un obbligo in tal senso in capo all'amministrazione procedente, la quale -peraltro- nelle Pt_2
31.10.2013 aveva notiziato che il procedimento amministrativo sarebbe rimasto sospeso fino Pt_1
alla definizione del procedimento penale.
Va pure rammentato che il principio del giusto processo - nella pienezza della sua esplicazione
- deve intendersi riferito al solo procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. Sez. U. n. 20953/2009 e
Cass. n. 8210/2016, cit.), nel mentre, ove il destinatario della sanzione lamenti una violazione del principio del contraddittorio nell'ambito del procedimento amministrativo presupposto, è tenuto comunque a dimostrare (onere il cui assolvimento, nella specie, non è stato soddisfatto) una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa specificamente conculcato o compresso dall'azione amministrativa, considerandosi l'ampiezza e la consistenza (contenutistica e dimensionale) delle fasi svolte nel corso del procedimento amministrativo (v., ancora, Cass. Sez. U. n. 20935/2009).
Peraltro, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis,
Cass. SSUU n. 1786/2010), i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione non comportano la nullità
del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa,
7 in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto ragion per cui sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.
2.3 – Con il terzo motivo di ricorso ha lamentato la violazione dell'art. 24 della L. n. Pt_1
689/1989 stante il difetto di competenza dell'amministrazione a irrogare la sanzione.
In particolare, secondo il ricorrente – ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1989 – “la forza
attrattiva del Giudice Penale ad irrogare anche la sanzione amministrativa era pienamente operante
nel caso di specie e dunque l'Amministrazione non aveva il potere, non solo di emettere l'Ordinanza
oggi impugnata, ma di emettere le contestazioni e di “sospendere il procedimento””; “quindi avrebbe
dovuto inviare il rapporto all'autorità giudiziaria penale competente ad irrogare anche la sanzione”.
Al riguardo, va innanzitutto rammentato che l'art. 24 cit., quale norma eccezionale che deroga all'ordinaria competenza della P.A. in sede di applicazione delle sanzioni amministrative, deve essere interpretato in senso restrittivo.
La Suprema Corte ha chiarito che la connessione oggettiva ivi richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante la fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa, la quale assume così carattere pregiudiziale, rappresentandone l'antecedente logico necessario (cfr. Cass., sez. I, 10.01.1991 n. 174; Cass., sez. I, 16.04.1991 n. 4036; Cass., sez. I,
03.08.1992 n. 9209; Cass., sez. I, 09.11.2006; Cass., sez. II, 18.12.2017 n. 30319: “La connessione
obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, rileva esclusivamente, determinando lo spostamento della competenza all'applicazione della
sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale, nel caso in cui l'accertamento del primo 8 costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro, mentre, in difetto di tale rapporto
di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venir meno detta competenza
all'irrogazione della sanzione amministrativa”).
In particolare, qualora la medesima condotta materiale integri tanto una fattispecie penale quanto una fattispecie di illecito amministrativo che si pongano tra loro in un rapporto di concorso reale tra norme (secondo un sistema fondato sul c.d. doppio binario sanzionatorio) deve escludersi per ciò stesso che l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa, con la conseguenza che non sussiste la connessione obiettiva richiesta dall'art. 24 della L. n. 689 del 1981
per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo (cfr. Cass., sez. II, 22.12.2011 n. 28381; Cass., sez. VI.2, ord. 06.03.2018 n. 5341).
Ebbene, nel caso di specie, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra illecito amministrativo e illecito penale tale da determinare la vis attractiva del giudice penale (cfr. Cass. Sez.
2 -, Sentenza n. 30319 del 18/12/2017), posto peraltro che il ricorrente non ha neanche spiegato perché
il citato art. 24 dovrebbe applicarsi a tale vicenda sanzionatoria.
In sostanza, l'accertamento dell'illecito amministrativo non costituisce l'antecedente logico necessario per l'esistenza del secondo.
Pertanto, la fattispecie in rassegna non è sussumibile nell'alveo applicati dell'art. 24 cit., in quanto -in questo caso- l'esistenza del reato (il cui accertamento ha costituito oggetto del procedimento penale) non dipende dall'accertamento di una violazione non costituente reato.
Peraltro, come visto, quand'anche le condotte materiali sottese ai predetti illeciti siano le medesime, ciò non ne escluderebbe la doppia punibilità sotto il profilo sia penale sia amministrativo
(cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5341 del 06/03/2018).
Infatti, deve evidenziarsi che:
1. nel caso di specie è stato instaurato dapprima il procedimento penale e, solo dopo la definizione di quest'ultimo, il procedimento amministrativo è proseguito e si è
9 concluso;
2. gli illeciti vagliati dall'A.G. e dalla PA sono differenti, venendo in rilievo l'art. 718 c.p.,
da un lato, e l'art. 110 del TULPS, dall'altro;
3. il procedimento penale, conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ha avuto ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del solo illecito penale e non, invece, di quello amministrativo.
2.4 – Con il quarto motivo di ricorso ha lamentato la violazione e falsa applicazione Pt_1
dell'art. 110 del e del Decreto direttoriale 133/udg, nonché il travisamento dei fatti, la falsa CP_9
applicazione della legge e l'insufficienza dell'accertamento, atteso, in sintesi, che: a) “nel verbale di
sequestro non emerge quali siano stati gli accertamenti effettuati per poter affermare che
consentivano il gioco del poker o le sue regole fondamentali”; b) “i giochi per essere illeciti debbano
riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali e cioè devono essere atti a predisporre
l'effettivo gioco del poker o un gioco con le sue regole fondamentali”: c) “non si può ritenere
esaustivo e determinante l'atto di contestazione in assenza di una verifica sia delle concrete modalità
di gioco (che tipo di videata era, cosa visualizzava o se visualizzava biglie, carte, o simboli di
fantasia, e soprattutto come queste immagini interagivano fra loro) sia di una verifica tecnica idonea
a stabilire sia che tipo di giochi siano installati, sia in ultimo quali siano in concreto le dinamiche
del gioco”.
Gli assunti attorei non meritano condivisione.
Innanzitutto, nel verbale di sequestro penale redatto in data 20.8.2008 dalla Compagnia di
Contr Brindisi della Guardia di Finanza, acquisito dall' a prot. n. 17641 del 21.3.2013, alla presenza di (legale rappresentante del circolo ricreativo “Giada” all'interno dei cui locali erano Parte_3
stati rinvenuti gli apparecchi), è stato dato atto che “Su specifica richiesta dei verbalizzanti e, in
particolare, di come si potesse attivare il gioco del poker accertato all'atto dell'accesso, la parte
mostrava come, mediante digitazione di apposito codice si potesse visualizzare il gioco del poker”.
Sempre nel medesimo verbale, i militari intervenuti hanno dato atto delle dichiarazioni rese dal tra cui la seguente: “In specifico riferimento agli apparecchi in sequestro, rappresento che Pt_3 10 gli stessi sono stati installati dalla ditta “GRUPPO ERRECI s.r.l.” di Nardò (LE) così come rinvenuti
da voi e che un incaricato della stessa ditta, di cui non ricordo il nome, mi fornì i “codici di accesso”
alle schede videopoker”.
Ancora, nel verbale di accertamento e contestazione del 27.5.2013 (redatto alla presenza di
) è attestato che “si procede al sequestro amministrativo di tutti gi apparecchi per la Parte_1
non conformità dichiarata degli stessi al gioco lecito il giorno del sequestro, in particolare, così come
riferito dal verbale di sequestro penale del 20/08/2008: gli apparecchi attivavano con combinazione
apposita il gioco del Poker, tipologia di gioco non consentita dalla normativa di cui all'art. 110 del
TULPS e dal decreto 133 UDG del 08/11/2005”.
Orbene, non risulta che gli anzidetti verbali -redatti, si ribadisce, all'esito degli accertamenti compiuti dalle autorità competenti- siano stati impugnati di falso.
I militari della Guardia di Finanza, durante l'ispezione, hanno riscontrato che a seguito di inserimento dei codici di accesso le videate dei sette apparecchi in questione riproducevano il gioco illegale del poker, ovvero delle sue regole fondamentali.
Peraltro, si tratta di circostanza agevolmente accertabili.
Pertanto, considerato che la contestazione dell'illecito amministrativo e l'irrogazione della relativa sanzione sono scaturiti da accertamenti tutt'altro che illegittimi, sommari o carenti, devono condividersi le considerazioni operate negli scritti difensivi di parte resistente, secondo cui “le
macchine erano state modificate in quanto presentavano caratteristiche diverse da quelle previste
dall'art. 110 comma 7 lettera c) TULPS e, nello specifico, avevano caratteristiche tecniche in cui
l'alea era preponderante rispetto all'abilità fisica, mentale o strategica del giocatore per cui era
nulla qualsiasi interazione ludica uomo-apparecchio. Tale circostanza è chiaramente evidenziata dal
verbale redatto dai Finanzieri, organo, questo, senza dubbio dotato di alta specializzazione
nell'accertamento di questo tipo di infrazioni. I verbalizzanti quindi hanno verificato un
11 funzionamento diverso da quanto dichiarato ai fini del rilascio del nulla osta ed il loro operato fa
piena prova, fino a querela di falso, della illiceità degli apparecchi controllati”.
Dunque, dall'analisi della motivazione del provvedimento impugnato e del verbale di contestazione si evince inequivocabilmente che: - la violazione contestata al IN è quella di cui all'art. 110, comma 9, lett. c) - nel verbale viene dato atto che si è riscontrata la presenza di CP_9
sette apparecchi non appartenenti ad alcuna tipologia di gioco lecito, muniti di titolo autorizzatorio,
ma non conformi alla normativa vigente;
- questi apparecchi sono stati debitamente e puntualmente elencati;
- nell'ordinanza è stato ribadito che i congegni sono risultati non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 7 lett. c) dell'art. 110 e nelle disposizioni CP_9
di legge e amministrative attuative di detti commi;
- nel verbale del 27.5.2013 si è dato atto non già
che gli apparecchi in questione non sono catalogabili nelle categorie suddette bensì, all'esatto opposto, che gli stessi non rientrano in alcuna delle tipologie consentite dalla legge, ragion per cui la loro circolazione è considerata illecita;
- peraltro, deve rammentarsi che l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo è pienamente assolto quando la stessa possa essere ricavata dalla lettura degli atti attinenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento (cfr. Cds, sez. IV, 18.2.2010
n. 944); - come già precisato, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione (così testualmente Cass., S.U., 28.1.2010, n.
1786).
Quindi, i congegni in questione non presentano alcuna delle caratteristiche previste dai commi
6 e 7 dell'art. 110 del CP_9
12 Come correttamente spiegato dall'Amministrazione, allorché vengono utilizzati gli apparecchi in questione, la “speranza di vincita” è completamente slegata dall'abilità del giocatore,
essendo comandata dalla scheda di gioco.
In buona sostanza, i congegni elettronici in esame (lungi dal poter essere assimilati a flipper,
ruspe et similia) rientrano fra quelli previsti dall'art. 110 co. 7 lett. c) e per tale tipologia di CP_9
apparecchi l'art. 110 co. 9 lett. c) prevede una sanzione amministrativa a carico di chiunque, fra l'altro, consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico di congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi. Non si ravvisa, quindi, alcun travisamento dei fatti, falsa applicazione della legge né alcuna insufficienza dell'accertamento.
Ne consegue la reiezione del motivo poc'anzi scrutinato.
2.5 – Con il quinto motivo di opposizione ha lamentato la “violazione e falsa Pt_1
applicazione dell'art. 1 della legge 689/1981 in relazione all'art. 110 del TULPS, comma 9 lett. c),
al Decreto Direttoriale 133 UDG dell'8-11-2005 e all'art. 110 comma 9 lett. a)” in quanto “nel
provvedimento di condanna, nella parte motiva della prima pagina, al sig. viene contestato Pt_1
che i giochi siano difformi dalle caratteristiche tecniche previste dal Decreto Direttoriale 133 UDG
dell8-11-2005. Però detta normativa ha per destinatari, e quindi obbligati a seguire i precetti in essa
contenuti, soggetti differenti che non è chi “installa o consente l'uso” dei giochi come affermato
dall'Amministrazione”, essendo “responsabili esclusivi per la non conformità dei giochi alle
caratteristiche dei giochi” “esclusivamente i produttori e gli importatori”, i soli ad intervenire “nella
procedura di definizione delle caratteristiche tecniche dei giochi e della loro conformità, nonché nel
successivo procedimento di rilascio del nulla-osta di produzione”.
Anche tale assunto non può essere condiviso.
13 In primo luogo, va puntualizzato che le violazioni contestate sono le seguenti: “gli apparecchi
attivavano con combinazione apposita il gioco del Poker, tipologia di gioco non consentita dalla
normativa di cui all'art. 110 del TULPS e dal decreto 133 UDG del 08/11/2005”.
Inoltre, come detto, nell'ordinanza ingiunzione vengono sistematicamente elencate per ciascun apparecchio le norme violate nonché le relative norme sanzionatorie e in tal caso non vi è
nessun riferimento Decreto Direttoriale 133 UDG dell'8.11.2005, bensì solo ed esclusivamente agli artt. 110 c. 7 lett. c) e 110 c. 9 lett. c) del TULPS.
Ciò posto, giova, altresì, chiarire che il – contrariamente a quanto asserito dall'odierno CP_9
opponente, al comma 9 dell'art. 110 lett. c) – in maniera chiara ed inequivoca sanziona “chiunque sul
territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti
al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di
legge ed amministrative attuative di detti commi” (quindi ivi compreso il predetto decreto interdirettoriale).
In buona sostanza, le vigenti disposizioni regolanti la materia non circoscrivono il proprio ambito di applicazione esclusivamente al produttore e all'importatore di siffatti apparecchi ma lo estendono anche al distributore, all'installatore e, in generale, a qualsiasi altro soggetto che ne consenta l'uso.
In altri termini, come opportunamente e decisivamente rammentato negli scritti difensivi di parte resistente, la PA non ha operato alcuna non consentita estensione analogica della norma né è
stata perpetrata alcuna indebita violazione del principio “di stretta legalità” (cfr. pag. 27 del ricorso),
essendosi l'Amministrazione attenuta e conformata alle previsioni in materia (poc'anzi richiamate).
2.6 – Con il sesto motivo di opposizione è stata denunciata la “Violazione dell'art. 110 comma
14 principi del giusto procedimento e del contraddittorio, mancanza di preventiva contestazione” in quanto “l'ordinanza aggiunge illegittimamente la GRUPPO ERRECI srl responsabile in solido”
atteso che “come emerge dai due atti di contestazione e dai due scritti di risposta la contestazione
viene fatta esclusivamente al sig. nella sua qualità di legale rappresentante” e, Parte_1
dunque, mancherebbe “una preventiva contestazione alla persona giuridica “Gruppo Erreci Srl”.
In primo luogo, v'è che oggetto del presente giudizio è esclusivamente l'ordinanza ingiunzione (cfr., a titolo esemplificativo circa le conseguenze in tema di notificazioni, quanto affermato da Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 25991 del 16/11/2020: “L'ordinanza ingiunzione ex l. n.
689 del 1981 ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione
di un titolo esecutivo stragiudiziale e la sua mancata opposizione è sanzionata con la decadenza
dalla tutela giurisdizionale in relazione alla pretesa creditoria dell'amministrazione; ne consegue
che la peculiare natura dell'ordinanza stessa vale a differenziarla dagli atti amministrativi e
giustifica il rinvio contenuto nell'art. 18, comma 6, della l. n. 689 del 1981, come modificata dalla l.
n. 265 del 1999, alla l. n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo posta connesse con la notificazione
di atti giudiziari.”).
In secondo luogo, non risulta che il ricorrente abbia impugnato gli atti e i verbali antecedenti e presupposti all'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
In terzo luogo, nel verbale di accertamento del 27.5.2013 la violazione in parola è stata contesta al “Gruppo Erreci Srl”, legalmente rappresentato da . Parte_1
In quarto luogo, posto che la disciplina dettata dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981 prevede unicamente la responsabilità dell'autore della violazione e, in solido con esso a titolo di responsabilità
patrimoniale, quella della persona giuridica o dell'ente o dell'imprenditore, l'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione è conforme a quanto normativamente previsto e, quindi, anche in
parte qua legittima atteso che, in ottemperanza alla previsione dell'art. 6 della L. n. 689/1981, ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa al rappresentante legale della Srl e alla persona 15 giuridica, in solido (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11954 del 08/08/2003 : “Il sistema della legge n.
689/81 preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando
rigorosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell'"elemento soggettivo" della violazione (art.
3), delle "cause di esclusione della responsabilità" (art. 4), del "concorso di persone" (art. 5); e lo
stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della "solidarietà" (art. 6) resta
rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo
l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del
principio della "riserva di legge" fissato nell'art. 1”).
Donde l'infondatezza anche di tale motivo di ricorso.
2.7 – Con il settimo e ultimo motivo di opposizione ha lamentato la “Violazione Pt_1
dell'art. 8 della legge 689/81 errata applicazione della misura della sanzione inflitta”.
La doglianza è infondata in quanto l'art. 110 c. 9 lett. c) determina l'importo della CP_9
sanzione da applicare “per ciascun apparecchio”.
Talché, va esclusa l'applicabilità nel caso de quo del cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 8
della L. n. 689 del 1981, circoscritto alla sola ipotesi di concorso formale omogeneo od eterogeneo
(cfr. C ass, Sez. 2 -, Ordinanza n. 10890 del 07/05/2018Cass.; Sez. L, Sentenza n. 12974 del
21/05/2008).
Tale cumulo giuridico non è praticabile nella fattispecie in rassegna, in cui la violazione è
unica, mentre sono gli apparecchi a essere più d'uno.
Da ciò discende la legittimità dell'ordinanza impugnata e l'infondatezza del ricorso in opposizione.
3 – Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio posto che l'Amministrazione non si è
costituita in giudizio con un legale, bensì tramite il dirigente p.t., sicché in tale ipotesi essa avrebbe diritto solo alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato
16 per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 2.9.2005,
n. 17708; Cass., sez. II, 24.5.2011, n. 11389), che nel caso di specie non risulta depositata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti Parte_1
dell' il Controparte_1
la (già CP_12 CP_3 [...]
), con ricorso depositato il Controparte_13
19.05.2016, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Bari il 25 febbraio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 in relazione all'art. 6 della Legge 689/81, modifica tra contestazione e condanna e violazione dei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. Gianluca Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 7848/2016
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pellegrino Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, il Controparte_1
e la , in persona del Dirigente p.t., dott.ssa CP_2 CP_3 Controparte_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 25.2.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il 27.05.2013 i funzionari dell' x oggi e d'ora Controparte_5 CP_6
Contr in avanti, ) e i finanzieri della Compagnia di Gallipoli accedevano presso l'esercizio commerciale sito in Nardò (LE) alla Via Beethoven s.n.c.
A seguito del sopralluogo e delle verifiche, nei confronti di , in qualità di Parte_1
rappresentante legale di “ , veniva elevato verbale di contestazione della violazione Controparte_8
di cui all'art. 110, comma 9, lett. c) del CP_9
1 Con ordinanza n. G5030013/HC437208 del 13.4.2016 il Direttore dell'Amministrazione
ingiungeva ad il Controparte_10 Parte_1
pagamento della somma di € 7.000,00, oltre alle spese di notifica, a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione punita dall'art. 110, comma 9, lett. c) CP_9
Avverso tale ordinanza ingiunzione ha proposto opposizione. Pt_1
L'Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della suddetta opposizione.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa nei modi di legge.
2 – Il ricorso è infondato e, pertanto, dev'essere respinto.
2.1 – In primo luogo, parte opponente ha censurato il provvedimento impugnato in quanto: -
“l'amministrazione ha avuto piena contezza dell'illecito ben prima della contestazione avvenuta in
data 27-5-2013. Infatti, l'amministrazione ha avuto contezza dell'illecito e del sequestro penale ben
prima di quanto sostiene nei suoi atti poiché il verbale del 20-8-2008, elevato dalla Guardia di
Finanza, gli è stato fornito dal ricorrente ben prima della contestazione”; - “la data in cui
l'amministrazione ha avuto contezza dell'illecito è certamente quella in cui il verbale di sequestro
del 20-8-2008 prodotta dal ricorrente entro 30 giorni dal ricevimento dell'Avviso del 16- Tes_1
12-2012 o comunque il 14-2-2013 data in cui il ricorrente ha inviato al responsabile del
procedimento il verbale tramite mail”.
Sulla scorta di tale rilievo, il ricorrente ha sostenuto che il dies a quo del termine di giorni novanta per la contestazione dell'illecito amministrativo decorresse dalle anzidette date.
Ad onta di ciò, secondo gli assunti attorei, la contestazione dell'illecito ex art. 14 commi 1, 2
e 3 della l. n. 689 del 1981, essendo intervenuta in data 27.5.2013, sarebbe tardiva, con conseguente effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione ex art. 14 ult. c. della medesima legge.
2 In punto di diritto, va decisivamente rammentato che, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981,
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore
quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate
nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro
il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono
trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al
comma precedente decorrono dalla data della ricezione”.
Orbene, nel caso di specie, la Guardia di Finanza di Brindisi, su richiesta dell'
[...]
Contr
in data 24.5.2013, ha trasmesso all' la nota prot. n. 0249743 (emessa Controparte_1
in pari data) a mezzo della quale ha comunicato all'Amministrazione l'autorizzazione, emessa dall'Autorità Giudiziaria in data 20.5.2013, a procedere al sequestro amministrativo degli apparecchi in questione.
Pertanto, il termine di cui all'art. 14 decorre dal momento (ossia dal 24.5.2013) in cui all'Amministrazione sono stati formalmente trasmessi gli atti, sulla scorta del provvedimento dell'A.G.
In data 27.5.2013, come anticipato, i funzionari dell' Controparte_11
Contr dell' , unitamente a personale della Guardia di Finanza di Gallipoli, muniti di apposita autorizzazione, alla presenza di in qualità di rappresentante legale della suddetta Srl, Parte_1
hanno fatto accesso ai locali del “Gruppo Erreci Srl” siti in Nardò alla via Beethoven s.n.c. al fine di compiere accertamenti ispettivi sugli apparecchi da intrattenimento sottoposti a sequestro penale del
20.8.2008 e, verificatane l'integrità, ne hanno disposto il sequestro amministrativo e hanno contestualmente contestato al “Gruppo Erreci Srl”, legalmente rappresentato da , la Parte_1
violazione dell'art. 110 comma 9 lett. C) del TULPS, elevando apposito verbale (presente in atti).
3 La seconda contestazione della violazione in parola è stata elevata, nei confronti di Pt_1
in qualità di rappresentante legale della suddetta Srl con atto n. 1149 del 26.6.2013, notificato
[...]
il successivo 8.8.2013.
Talché, la contestazione dev'essere ritenuta senz'altro tempestiva.
Né possono in alcun modo condividersi i rilievi di parte ricorrente secondo cui il suddetto termine sarebbe dal momento della trasmissione degli atti da parte del ricorrente;
e ciò per un duplice ordine di ragioni.
In primis, il dato normativo è chiaro e inequivocabile e non può essere in alcun modo interpretato nel senso dedotto dal ricorrente, posto che, diversamente opinando, si consentirebbe a qualsiasi privato cittadino di sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nell'attività di accertamento della commissione di un illecito amministrativo, con indubbia violazione dei principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'art. 97 Cost. e ed elusione della ratio legis dell'art. 14 della L.
n. 689/1981.
In secondo luogo, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di
sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione,
l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, legge n. 689 del 1981,
il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione
mediante notifica non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con
l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito è idonea a giustificare la redazione del rapporto
previsto dall'art. 17 della legge citata” (in tali termini, Cass., Sez. L, Sentenza n. 3115 del
17/02/2004; e più di recente, in senso conforme, altresì Cass., Sez. L, Sentenza n. 20977 del
26/07/2024; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019).
2.2 – Con il secondo motivo di ricorso, ha lamentato la violazione dell'art. 18 della Pt_1
L. n. 689/1981 nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della medesima legge, in quanto
4 l'ADM, con nota del 31.10.2013, in risposta agli scritti difensivi del ricorrente pervenuti il 3.9.2013,
ha sospeso il procedimento amministrativo instaurato a seguito dell'autorizzazione ottenuta dall'a.g.
in attesa della definizione del procedimento penale n. 5783/08 e, in accoglimento dell'istanza del ricorrente, lo ha invitato a presentarsi per l'audizione del 14.11.2013.
Secondo gli assunti attorei: - la PA, “con il procedimento svolto, oltre a violare i termini per
la contestazione ha violato, altresì, sia i termini per il pagamento in estinzione sia l'obbligo di
ascoltare l'interessato ove richiesto, adottando provvedimenti del tutto illegittimi e soprattutto
contraddittori ed illogici che hanno portato il ricorrente a non comprendere l'andamento del
procedimento e quindi esercitare compiutamente i propri diritti”; - “dapprima l'Amministrazione
afferma di “sospendere il procedimento amministrativo” mentre al rigo successivo smentendo lo
stesso provvedimento fa continuare il procedimento amministrativo disponendo l'audizione”; - “Così
facendo l'Amministrazione ha in concreto svilito la funzione dell'audizione e quindi la concreta
partecipazione del ricorrente il quale si è visto recapitare un provvedimento illogico laddove prima
si sospendeva il procedimento e successivamente lo stesso comunque non era sospeso poiché veniva
convocato per l'audizione il giorno successivo al recapito della convocazione senza dare il tempo al
ricorrente di comprendere e chiedere chiarimenti”.
In proposito va osservato quanto segue.
In primo luogo, non si comprende in cosa sarebbe consistita la lamentata violazione del diritto di difesa dell'odierno ricorrente, atteso che questi ha potuto presentare scritti difensivi (esaminati dalla PA) e l'ADM ha accolto la richiesta di audizione dallo stesso avanzata nel corso del procedimento amministrativo, disponendola appunto per la data del 14.11.2013.
In secondo luogo, v'è che non si è presentato in audizione, non ha giustificato tale Pt_1
assenza in ragione di comprovati impedimenti, non ha chiesto alla PA di rinviarla ad altra data avendone avuto conoscenza soltanto il giorno prima.
5 Non si comprende, quindi, il motivo per cui questi sia rimasto inerte, a fortiori se si considera che, in questa sede, ha lamentato la violazione del proprio diritto di difesa.
Per le stesse ragioni, considerato che è stato l'odierno ricorrente a chiedere di essere sentito,
deve escludersi che la convocazione dell'interessato si ponesse in contrasto con la disposta sospensione del procedimento.
Contr L , infatti, ha in tal modo garantito appieno l'esercizio del diritto al contraddittorio preventivo dell'interessato e, dunque, il suo diritto di difesa endoprocedimentale.
Pertanto, l'Amministrazione risulta aver rispettato il disposto dell'art. 18 cit., che impone all'autorità amministrativa competente di ricevere il rapporto dell'infrazione, l'obbligo di sentire gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e di tenere conto dei documenti dagli stessi inviati e degli argomenti esposti negli scritti difensivi, ma non attribuisce al presunto responsabile il diritto a pretendere una vera a propria istruttoria ed una sorta di anticipazione del processo, rientrando nell'ambito delle facoltà discrezionali della stessa autorità amministrativa quella di assumere ulteriori informazioni sui fatti (anche tramite l'audizione di testimoni), il cui esame e controllo sono consentiti agli interessati nel corso del giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione e restano soggetti alla valutazione da parte del giudice (cfr. Cass. n. 21114/2009).
Il che giustifica anche la reiezione dell'altra violazione, denunciata col medesimo motivo di ricorso, della “facoltà di estinguere l'illecito con i benefici previsti dalla legge ai sensi dell'art. 14
della legge 689/81” e, di riflesso, dell'art. 16 della L. n. 689/1981 in quanto “una volta che il
procedimento penale si era concluso l'Amministrazione anziché emanare l'ordinanza di ingiunzione
avrebbe dovuto riattivare il procedimento amministrativo “sospeso” comunicando tale fatto al
ricorrente e metterlo nelle condizioni di poter esercitare compiutamente le sue facoltà e i suoi diritti.
Tra queste anche quella di scegliere di pagare o meno in estinzione concedendo allo stesso i termini
di gg. 60 per il pagamento in estinzione”.
6 Innanzitutto, non corrisponde al vero che il ricorrente non sia stato messo nelle condizioni di oblare la sanzione, in applicazione dei relativi benefici estintivi normativamente previsti perché nel verbale di contestazione del 27.5.2013 è riportato che “ai sensi dell'art. 16 comma 1 della legge
24/11/1981 n° 689, sono ammessi al pagamento in modo distinto di una somma di euro 20.000,00, in
misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole al doppio
del minimo della sanzione edittale effettuando il pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica del
presente provvedimento, mediante versamento da effettuare tramite modello F24 ACCISE,
utilizzando il codice tributo “5134”, con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dall'anno di
imposta cui si riferisce il versamento utilizzando la forma “AAAA”.
Inoltre, nella L. n. 689/1981 non si rinviene alcuna disposizione che preveda la “riattivazione”
del procedimento di irrogazione dell'ordinanza ingiunzione a seguito della sua sospensione, né quindi un obbligo in tal senso in capo all'amministrazione procedente, la quale -peraltro- nelle Pt_2
31.10.2013 aveva notiziato che il procedimento amministrativo sarebbe rimasto sospeso fino Pt_1
alla definizione del procedimento penale.
Va pure rammentato che il principio del giusto processo - nella pienezza della sua esplicazione
- deve intendersi riferito al solo procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. Sez. U. n. 20953/2009 e
Cass. n. 8210/2016, cit.), nel mentre, ove il destinatario della sanzione lamenti una violazione del principio del contraddittorio nell'ambito del procedimento amministrativo presupposto, è tenuto comunque a dimostrare (onere il cui assolvimento, nella specie, non è stato soddisfatto) una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa specificamente conculcato o compresso dall'azione amministrativa, considerandosi l'ampiezza e la consistenza (contenutistica e dimensionale) delle fasi svolte nel corso del procedimento amministrativo (v., ancora, Cass. Sez. U. n. 20935/2009).
Peraltro, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis,
Cass. SSUU n. 1786/2010), i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione non comportano la nullità
del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa,
7 in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto ragion per cui sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.
2.3 – Con il terzo motivo di ricorso ha lamentato la violazione dell'art. 24 della L. n. Pt_1
689/1989 stante il difetto di competenza dell'amministrazione a irrogare la sanzione.
In particolare, secondo il ricorrente – ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1989 – “la forza
attrattiva del Giudice Penale ad irrogare anche la sanzione amministrativa era pienamente operante
nel caso di specie e dunque l'Amministrazione non aveva il potere, non solo di emettere l'Ordinanza
oggi impugnata, ma di emettere le contestazioni e di “sospendere il procedimento””; “quindi avrebbe
dovuto inviare il rapporto all'autorità giudiziaria penale competente ad irrogare anche la sanzione”.
Al riguardo, va innanzitutto rammentato che l'art. 24 cit., quale norma eccezionale che deroga all'ordinaria competenza della P.A. in sede di applicazione delle sanzioni amministrative, deve essere interpretato in senso restrittivo.
La Suprema Corte ha chiarito che la connessione oggettiva ivi richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante la fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa, la quale assume così carattere pregiudiziale, rappresentandone l'antecedente logico necessario (cfr. Cass., sez. I, 10.01.1991 n. 174; Cass., sez. I, 16.04.1991 n. 4036; Cass., sez. I,
03.08.1992 n. 9209; Cass., sez. I, 09.11.2006; Cass., sez. II, 18.12.2017 n. 30319: “La connessione
obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, rileva esclusivamente, determinando lo spostamento della competenza all'applicazione della
sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale, nel caso in cui l'accertamento del primo 8 costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro, mentre, in difetto di tale rapporto
di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venir meno detta competenza
all'irrogazione della sanzione amministrativa”).
In particolare, qualora la medesima condotta materiale integri tanto una fattispecie penale quanto una fattispecie di illecito amministrativo che si pongano tra loro in un rapporto di concorso reale tra norme (secondo un sistema fondato sul c.d. doppio binario sanzionatorio) deve escludersi per ciò stesso che l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa, con la conseguenza che non sussiste la connessione obiettiva richiesta dall'art. 24 della L. n. 689 del 1981
per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo (cfr. Cass., sez. II, 22.12.2011 n. 28381; Cass., sez. VI.2, ord. 06.03.2018 n. 5341).
Ebbene, nel caso di specie, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra illecito amministrativo e illecito penale tale da determinare la vis attractiva del giudice penale (cfr. Cass. Sez.
2 -, Sentenza n. 30319 del 18/12/2017), posto peraltro che il ricorrente non ha neanche spiegato perché
il citato art. 24 dovrebbe applicarsi a tale vicenda sanzionatoria.
In sostanza, l'accertamento dell'illecito amministrativo non costituisce l'antecedente logico necessario per l'esistenza del secondo.
Pertanto, la fattispecie in rassegna non è sussumibile nell'alveo applicati dell'art. 24 cit., in quanto -in questo caso- l'esistenza del reato (il cui accertamento ha costituito oggetto del procedimento penale) non dipende dall'accertamento di una violazione non costituente reato.
Peraltro, come visto, quand'anche le condotte materiali sottese ai predetti illeciti siano le medesime, ciò non ne escluderebbe la doppia punibilità sotto il profilo sia penale sia amministrativo
(cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5341 del 06/03/2018).
Infatti, deve evidenziarsi che:
1. nel caso di specie è stato instaurato dapprima il procedimento penale e, solo dopo la definizione di quest'ultimo, il procedimento amministrativo è proseguito e si è
9 concluso;
2. gli illeciti vagliati dall'A.G. e dalla PA sono differenti, venendo in rilievo l'art. 718 c.p.,
da un lato, e l'art. 110 del TULPS, dall'altro;
3. il procedimento penale, conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ha avuto ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del solo illecito penale e non, invece, di quello amministrativo.
2.4 – Con il quarto motivo di ricorso ha lamentato la violazione e falsa applicazione Pt_1
dell'art. 110 del e del Decreto direttoriale 133/udg, nonché il travisamento dei fatti, la falsa CP_9
applicazione della legge e l'insufficienza dell'accertamento, atteso, in sintesi, che: a) “nel verbale di
sequestro non emerge quali siano stati gli accertamenti effettuati per poter affermare che
consentivano il gioco del poker o le sue regole fondamentali”; b) “i giochi per essere illeciti debbano
riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali e cioè devono essere atti a predisporre
l'effettivo gioco del poker o un gioco con le sue regole fondamentali”: c) “non si può ritenere
esaustivo e determinante l'atto di contestazione in assenza di una verifica sia delle concrete modalità
di gioco (che tipo di videata era, cosa visualizzava o se visualizzava biglie, carte, o simboli di
fantasia, e soprattutto come queste immagini interagivano fra loro) sia di una verifica tecnica idonea
a stabilire sia che tipo di giochi siano installati, sia in ultimo quali siano in concreto le dinamiche
del gioco”.
Gli assunti attorei non meritano condivisione.
Innanzitutto, nel verbale di sequestro penale redatto in data 20.8.2008 dalla Compagnia di
Contr Brindisi della Guardia di Finanza, acquisito dall' a prot. n. 17641 del 21.3.2013, alla presenza di (legale rappresentante del circolo ricreativo “Giada” all'interno dei cui locali erano Parte_3
stati rinvenuti gli apparecchi), è stato dato atto che “Su specifica richiesta dei verbalizzanti e, in
particolare, di come si potesse attivare il gioco del poker accertato all'atto dell'accesso, la parte
mostrava come, mediante digitazione di apposito codice si potesse visualizzare il gioco del poker”.
Sempre nel medesimo verbale, i militari intervenuti hanno dato atto delle dichiarazioni rese dal tra cui la seguente: “In specifico riferimento agli apparecchi in sequestro, rappresento che Pt_3 10 gli stessi sono stati installati dalla ditta “GRUPPO ERRECI s.r.l.” di Nardò (LE) così come rinvenuti
da voi e che un incaricato della stessa ditta, di cui non ricordo il nome, mi fornì i “codici di accesso”
alle schede videopoker”.
Ancora, nel verbale di accertamento e contestazione del 27.5.2013 (redatto alla presenza di
) è attestato che “si procede al sequestro amministrativo di tutti gi apparecchi per la Parte_1
non conformità dichiarata degli stessi al gioco lecito il giorno del sequestro, in particolare, così come
riferito dal verbale di sequestro penale del 20/08/2008: gli apparecchi attivavano con combinazione
apposita il gioco del Poker, tipologia di gioco non consentita dalla normativa di cui all'art. 110 del
TULPS e dal decreto 133 UDG del 08/11/2005”.
Orbene, non risulta che gli anzidetti verbali -redatti, si ribadisce, all'esito degli accertamenti compiuti dalle autorità competenti- siano stati impugnati di falso.
I militari della Guardia di Finanza, durante l'ispezione, hanno riscontrato che a seguito di inserimento dei codici di accesso le videate dei sette apparecchi in questione riproducevano il gioco illegale del poker, ovvero delle sue regole fondamentali.
Peraltro, si tratta di circostanza agevolmente accertabili.
Pertanto, considerato che la contestazione dell'illecito amministrativo e l'irrogazione della relativa sanzione sono scaturiti da accertamenti tutt'altro che illegittimi, sommari o carenti, devono condividersi le considerazioni operate negli scritti difensivi di parte resistente, secondo cui “le
macchine erano state modificate in quanto presentavano caratteristiche diverse da quelle previste
dall'art. 110 comma 7 lettera c) TULPS e, nello specifico, avevano caratteristiche tecniche in cui
l'alea era preponderante rispetto all'abilità fisica, mentale o strategica del giocatore per cui era
nulla qualsiasi interazione ludica uomo-apparecchio. Tale circostanza è chiaramente evidenziata dal
verbale redatto dai Finanzieri, organo, questo, senza dubbio dotato di alta specializzazione
nell'accertamento di questo tipo di infrazioni. I verbalizzanti quindi hanno verificato un
11 funzionamento diverso da quanto dichiarato ai fini del rilascio del nulla osta ed il loro operato fa
piena prova, fino a querela di falso, della illiceità degli apparecchi controllati”.
Dunque, dall'analisi della motivazione del provvedimento impugnato e del verbale di contestazione si evince inequivocabilmente che: - la violazione contestata al IN è quella di cui all'art. 110, comma 9, lett. c) - nel verbale viene dato atto che si è riscontrata la presenza di CP_9
sette apparecchi non appartenenti ad alcuna tipologia di gioco lecito, muniti di titolo autorizzatorio,
ma non conformi alla normativa vigente;
- questi apparecchi sono stati debitamente e puntualmente elencati;
- nell'ordinanza è stato ribadito che i congegni sono risultati non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 7 lett. c) dell'art. 110 e nelle disposizioni CP_9
di legge e amministrative attuative di detti commi;
- nel verbale del 27.5.2013 si è dato atto non già
che gli apparecchi in questione non sono catalogabili nelle categorie suddette bensì, all'esatto opposto, che gli stessi non rientrano in alcuna delle tipologie consentite dalla legge, ragion per cui la loro circolazione è considerata illecita;
- peraltro, deve rammentarsi che l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo è pienamente assolto quando la stessa possa essere ricavata dalla lettura degli atti attinenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento (cfr. Cds, sez. IV, 18.2.2010
n. 944); - come già precisato, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione (così testualmente Cass., S.U., 28.1.2010, n.
1786).
Quindi, i congegni in questione non presentano alcuna delle caratteristiche previste dai commi
6 e 7 dell'art. 110 del CP_9
12 Come correttamente spiegato dall'Amministrazione, allorché vengono utilizzati gli apparecchi in questione, la “speranza di vincita” è completamente slegata dall'abilità del giocatore,
essendo comandata dalla scheda di gioco.
In buona sostanza, i congegni elettronici in esame (lungi dal poter essere assimilati a flipper,
ruspe et similia) rientrano fra quelli previsti dall'art. 110 co. 7 lett. c) e per tale tipologia di CP_9
apparecchi l'art. 110 co. 9 lett. c) prevede una sanzione amministrativa a carico di chiunque, fra l'altro, consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico di congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi. Non si ravvisa, quindi, alcun travisamento dei fatti, falsa applicazione della legge né alcuna insufficienza dell'accertamento.
Ne consegue la reiezione del motivo poc'anzi scrutinato.
2.5 – Con il quinto motivo di opposizione ha lamentato la “violazione e falsa Pt_1
applicazione dell'art. 1 della legge 689/1981 in relazione all'art. 110 del TULPS, comma 9 lett. c),
al Decreto Direttoriale 133 UDG dell'8-11-2005 e all'art. 110 comma 9 lett. a)” in quanto “nel
provvedimento di condanna, nella parte motiva della prima pagina, al sig. viene contestato Pt_1
che i giochi siano difformi dalle caratteristiche tecniche previste dal Decreto Direttoriale 133 UDG
dell8-11-2005. Però detta normativa ha per destinatari, e quindi obbligati a seguire i precetti in essa
contenuti, soggetti differenti che non è chi “installa o consente l'uso” dei giochi come affermato
dall'Amministrazione”, essendo “responsabili esclusivi per la non conformità dei giochi alle
caratteristiche dei giochi” “esclusivamente i produttori e gli importatori”, i soli ad intervenire “nella
procedura di definizione delle caratteristiche tecniche dei giochi e della loro conformità, nonché nel
successivo procedimento di rilascio del nulla-osta di produzione”.
Anche tale assunto non può essere condiviso.
13 In primo luogo, va puntualizzato che le violazioni contestate sono le seguenti: “gli apparecchi
attivavano con combinazione apposita il gioco del Poker, tipologia di gioco non consentita dalla
normativa di cui all'art. 110 del TULPS e dal decreto 133 UDG del 08/11/2005”.
Inoltre, come detto, nell'ordinanza ingiunzione vengono sistematicamente elencate per ciascun apparecchio le norme violate nonché le relative norme sanzionatorie e in tal caso non vi è
nessun riferimento Decreto Direttoriale 133 UDG dell'8.11.2005, bensì solo ed esclusivamente agli artt. 110 c. 7 lett. c) e 110 c. 9 lett. c) del TULPS.
Ciò posto, giova, altresì, chiarire che il – contrariamente a quanto asserito dall'odierno CP_9
opponente, al comma 9 dell'art. 110 lett. c) – in maniera chiara ed inequivoca sanziona “chiunque sul
territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti
al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di
legge ed amministrative attuative di detti commi” (quindi ivi compreso il predetto decreto interdirettoriale).
In buona sostanza, le vigenti disposizioni regolanti la materia non circoscrivono il proprio ambito di applicazione esclusivamente al produttore e all'importatore di siffatti apparecchi ma lo estendono anche al distributore, all'installatore e, in generale, a qualsiasi altro soggetto che ne consenta l'uso.
In altri termini, come opportunamente e decisivamente rammentato negli scritti difensivi di parte resistente, la PA non ha operato alcuna non consentita estensione analogica della norma né è
stata perpetrata alcuna indebita violazione del principio “di stretta legalità” (cfr. pag. 27 del ricorso),
essendosi l'Amministrazione attenuta e conformata alle previsioni in materia (poc'anzi richiamate).
2.6 – Con il sesto motivo di opposizione è stata denunciata la “Violazione dell'art. 110 comma
14 principi del giusto procedimento e del contraddittorio, mancanza di preventiva contestazione” in quanto “l'ordinanza aggiunge illegittimamente la GRUPPO ERRECI srl responsabile in solido”
atteso che “come emerge dai due atti di contestazione e dai due scritti di risposta la contestazione
viene fatta esclusivamente al sig. nella sua qualità di legale rappresentante” e, Parte_1
dunque, mancherebbe “una preventiva contestazione alla persona giuridica “Gruppo Erreci Srl”.
In primo luogo, v'è che oggetto del presente giudizio è esclusivamente l'ordinanza ingiunzione (cfr., a titolo esemplificativo circa le conseguenze in tema di notificazioni, quanto affermato da Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 25991 del 16/11/2020: “L'ordinanza ingiunzione ex l. n.
689 del 1981 ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione
di un titolo esecutivo stragiudiziale e la sua mancata opposizione è sanzionata con la decadenza
dalla tutela giurisdizionale in relazione alla pretesa creditoria dell'amministrazione; ne consegue
che la peculiare natura dell'ordinanza stessa vale a differenziarla dagli atti amministrativi e
giustifica il rinvio contenuto nell'art. 18, comma 6, della l. n. 689 del 1981, come modificata dalla l.
n. 265 del 1999, alla l. n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo posta connesse con la notificazione
di atti giudiziari.”).
In secondo luogo, non risulta che il ricorrente abbia impugnato gli atti e i verbali antecedenti e presupposti all'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
In terzo luogo, nel verbale di accertamento del 27.5.2013 la violazione in parola è stata contesta al “Gruppo Erreci Srl”, legalmente rappresentato da . Parte_1
In quarto luogo, posto che la disciplina dettata dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981 prevede unicamente la responsabilità dell'autore della violazione e, in solido con esso a titolo di responsabilità
patrimoniale, quella della persona giuridica o dell'ente o dell'imprenditore, l'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione è conforme a quanto normativamente previsto e, quindi, anche in
parte qua legittima atteso che, in ottemperanza alla previsione dell'art. 6 della L. n. 689/1981, ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa al rappresentante legale della Srl e alla persona 15 giuridica, in solido (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11954 del 08/08/2003 : “Il sistema della legge n.
689/81 preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando
rigorosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell'"elemento soggettivo" della violazione (art.
3), delle "cause di esclusione della responsabilità" (art. 4), del "concorso di persone" (art. 5); e lo
stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della "solidarietà" (art. 6) resta
rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo
l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del
principio della "riserva di legge" fissato nell'art. 1”).
Donde l'infondatezza anche di tale motivo di ricorso.
2.7 – Con il settimo e ultimo motivo di opposizione ha lamentato la “Violazione Pt_1
dell'art. 8 della legge 689/81 errata applicazione della misura della sanzione inflitta”.
La doglianza è infondata in quanto l'art. 110 c. 9 lett. c) determina l'importo della CP_9
sanzione da applicare “per ciascun apparecchio”.
Talché, va esclusa l'applicabilità nel caso de quo del cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 8
della L. n. 689 del 1981, circoscritto alla sola ipotesi di concorso formale omogeneo od eterogeneo
(cfr. C ass, Sez. 2 -, Ordinanza n. 10890 del 07/05/2018Cass.; Sez. L, Sentenza n. 12974 del
21/05/2008).
Tale cumulo giuridico non è praticabile nella fattispecie in rassegna, in cui la violazione è
unica, mentre sono gli apparecchi a essere più d'uno.
Da ciò discende la legittimità dell'ordinanza impugnata e l'infondatezza del ricorso in opposizione.
3 – Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio posto che l'Amministrazione non si è
costituita in giudizio con un legale, bensì tramite il dirigente p.t., sicché in tale ipotesi essa avrebbe diritto solo alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato
16 per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 2.9.2005,
n. 17708; Cass., sez. II, 24.5.2011, n. 11389), che nel caso di specie non risulta depositata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti Parte_1
dell' il Controparte_1
la (già CP_12 CP_3 [...]
), con ricorso depositato il Controparte_13
19.05.2016, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Bari il 25 febbraio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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9 in relazione all'art. 6 della Legge 689/81, modifica tra contestazione e condanna e violazione dei