Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 04/03/2026, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04080/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01246/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Savigliano (CN), piazza del Popolo, 2;
contro
Agenzia per le erogazioni in agricoltura, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) della comunicazione Agea 28.10.2022 prot. n. AGEA.AGA.-OMISSIS-, avente ad oggetto: “ Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2001/2002, inviata alla ricorrente a mezzo pec il 31.10.2022;
b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall’Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “ Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2001/02 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. CA FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che con il ricorso in esame è stato impugnato il provvedimento con il quale l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (“ Agea ”), in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 2506 del 5 aprile 2022 – con la quale sono stati annullati i provvedimenti relativi ai prelievi supplementari per la campagna lattiera 2001/2002 – ha ricalcolato il prelievo a carico del ricorrente, determinandolo in misura maggiore rispetto a quello precedente e intimandone il pagamento entro sessanta giorni dalla trasmissione della relativa comunicazione;
Rilevato che la parte ricorrente, in data 23 gennaio 2026, ha rappresentato che lite pendente si è verificata una sopravvenienza normativa, data dall’entrata in vigore dell’articolo 10- bis , comma 4, del d.-l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha privato di efficacia le comunicazioni di ricalcolo del prelievo relativo anche alla campagna lattiera per cui è causa già notificate dall’Agea prima della entrata in vigore della legge di conversione del d.-l. n. 69/2023. Pertanto, la parte ricorrente ha chiesto che il ricorso in esame sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta efficacia ex lege del provvedimento impugnato;
Atteso che all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che alla luce della anzidetta sopravvenienza normativa e della formale dichiarazione resa dalla parte ricorrente con la memoria depositata in data 23 gennaio 2026, il presente ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente ad una sua delibazione nel merito, stante la sopravvenuta inefficacia ex lege del gravato provvedimento;
Ritenuto che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito della controversia e della circostanza per cui la sopravvenienza intervenuta in corso di causa presenta una matrice normativa e non provvedimentale, il che impedisce di ritenere che l’incidenza spiegata dalla stessa sulla pretesa azionata in giudizio derivi dalle scelte operate dall’amministrazione resistente successivamente alla instaurazione del presente giudizio, non venendo in rilievo alcun esercizio di potere autoritativo, men che meno sub specie di autotutela decisoria,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO OM, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
CA FF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA FF | RO OM |
IL SEGRETARIO