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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 18.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1572 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 04/04/2022 ed iscritto al n 1572 - 2022 RG , vertente tra (CF/PI ) in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. dott.
[...]
c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Reggio Calabria alla Via Montevergine n. 13 presso e nello studio legale associato Gurnari e rappresentata e difesa, anche unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanni Gurnari (CF
) e Francesca Gangemi (CF C.F._2
), giusta procura in atti;
C.F._3
- ricorrente -
Contro
- Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_2 P.IVA_3
Grande, 21, in proprio e quale mandatario della in forza di Controparte_2 procura speciale a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_1 rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita 1 per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela Fazio ( , Dario C.F._4 C.F._5
Adornato ( , nonché rappresentato e difeso dal nuovo C.F._6 difensore l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F. ); C.F._7
- , C.F./P.IVA , in Controparte_3 P.IVA_4 persona del Direttore p.t., con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14
- 00142, e per esso il sig. , n.q. di Responsabile Controparte_4 contenzioso CALABRIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Roma repertorio nr. 177893, raccolta nr. Persona_3
11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato, da intendersi apposta in calce al presente atto ai sensi del D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'Avv. Sergio MAZZU', C.F. C.F._8
, presso il cui studio sito in Reggio Calabria alla Via San Francesco da
[...]
Paola n. 14 è elettivamente domiciliato;
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato 04.04.2022, parte ricorrente proponeva parziale opposizione avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.09420229000569051000, notificata a mezzo Pec il 02.03.2022, limitando il ricorso ai sottesi avvisi di addebito: 1) n. 394201300031944847000 mai notificato, relativo a contributi
[...]
sanzioni anni Controparte_5
2011, 2012 con importo a ruolo di Euro 283,81; 2) n. 39420140004572745000 mai notificato, relativo a contributi
[...]
interessi e sanzioni anni 2014, con Controparte_5 importo a ruolo di Euro 31.314,37; 3) n. 39420150003394658000 mai notificato, relativo a contributi
[...]
interessi e sanzioni anni 2013, 2014, Controparte_5
2015 con importo a ruolo di Euro 1.520,02. Eccepiva la prescrizione estintiva quinquennale.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 2.1 La difesa congiunta dell' e di eccepiva inoltre che il CP_5 CP_2 credito non è stato ceduto a quest'ultima, con richiesta di estromissione della stessa.
2 Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della , CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito, con compensazione delle spese legali tra la stessa e il ricorrente.
§ 3. Con ordinanza interlocutoria del 05.06.2024, reiterata il 29.11.2024 stante l'inerzia delle parti, è stato rilevato d'Ufficio e sottoposto al contraddittorio di verificare se gli avvisi di addebito per cui è causa fossero stati oggetto dello stralcio di cui al sopravvenuto art. 1, c. 222, della Legge 197/2022, poiché dagli estratti di ruolo depositati dal concessionario risultava che l'importo portato dagli stessi era interamente o parzialmente sospeso. L' ha ottemperato con note del 05.02.2025, Controparte_6 producendo l'estratto aggiornato e rappresentando:
“1. Gli avvisi di addebito nn. 394 2013 00031944847 000 e 394 2015 0003394658 000 risultano interamente sgravati poiché rientranti nella disciplina di cui all'art 4 del D.L. n. 41/2021, che ha previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra il 01/01/2000 e il 31/12/2010 il cui debito residuo, alla data del 23/03/2021, era inferiore ad € 5.000,00; 2. Quanto all'avviso di addebito n. 394 2014 0004572745 000 il sotteso credito risultava sospeso in quanto Controparte proponeva istanza di rateizzazione prot. n. 154053 il 20/05/2021, domanda di adesione alla c.d. rottamazione ter il 24/04/2019 (per cui effettuava pagamenti parziali) e domanda di adesione alla c.d. rottamazione quater il 27/06/2023 (per cui non effettuava alcun pagamento decadendo dal beneficio);”. Chiede, per gli avvisi n.394 2013 00031944847 000 e n.394 2015 0003394658 000, di dichiarare la cessata materia del contendere per effetto dell'art 4 del D.L. n. 41/2021. Anche la difesa dell' con note del 14.02.2025 ha confermato CP_5
l'avvenuto stralcio totale in riferimento agli avvisi n.39420130003194847000 e n.39420150003394658000, mentre l'avviso di addebito n. 39420140004572745000 presenta un credito residuo pari ad € 23.410,30. La difesa del ricorrente nulla ha dedotto sul punto.
§ 4. Deve darsi atto che per la pretesa contributiva portata dagli avvisi di addebito n. 394201300031944847000 e n.39420150003394658000 è sopravvenuto l'annullamento ex lege e sono stati interamente stralciati. L'annullamento ex lege opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Infatti è applicabile il seguente principio di diritto: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv.,
3 con modif. in I. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori» (Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020). Pertanto deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto ai predetti avvisi di addebito.
§ 5. Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420140004572745000, deve darsi atto che lo stesso risulta regolarmente notificato a mezzo pec il 17.02.2015, successivamente il concessionario ha notificato sempre a mezzo pec in data 28.09.2017 l'intimazione di pagamento n. 09420179007473077000, in data 09.07.2018 l'intimazione n. 094201890004151647000, in data 12.03.2019 l'intimazione n. 09420199002628753000 e in data 02.03.2022 l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio. Pertanto non è maturata la prescrizione e la pretesa contributiva è attuale. Sono inconducenti le deduzioni difensive di parte ricorrente in ordine alle notifiche a mezzo pec degli atti interruttivi prodotti dalla difesa di
[...]
, contestandone la validità perchè effettuata da un indirizzo di CP_3 posta elettronica certificata non risultante allora nei pubblici elenchi. Essa è valida, rilevando a tali fine il “dominio”
“pec.agenziariscossione.gov.it” che consente l'esatta identificazione del mittente. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire. In conclusione, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420140004572745000 per cui è causa ed il ricorso sul punto deve essere rigettato.
§ 6. Considerate le ragioni della cessata materia del contendere e la parziale soccombenza, le spese legali vengono interamente compensate.
p.q.m.
4 - dichiara cessata la materia del contendere per gli avvisi di addebito n. 394201300031944847000 e n.39420150003394658000, già annullati ex lege;
-rigetta nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420140004572745000;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_2
- compensa interamente le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 18/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 18.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1572 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 04/04/2022 ed iscritto al n 1572 - 2022 RG , vertente tra (CF/PI ) in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. dott.
[...]
c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Reggio Calabria alla Via Montevergine n. 13 presso e nello studio legale associato Gurnari e rappresentata e difesa, anche unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanni Gurnari (CF
) e Francesca Gangemi (CF C.F._2
), giusta procura in atti;
C.F._3
- ricorrente -
Contro
- Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_2 P.IVA_3
Grande, 21, in proprio e quale mandatario della in forza di Controparte_2 procura speciale a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_1 rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita 1 per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela Fazio ( , Dario C.F._4 C.F._5
Adornato ( , nonché rappresentato e difeso dal nuovo C.F._6 difensore l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F. ); C.F._7
- , C.F./P.IVA , in Controparte_3 P.IVA_4 persona del Direttore p.t., con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14
- 00142, e per esso il sig. , n.q. di Responsabile Controparte_4 contenzioso CALABRIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Roma repertorio nr. 177893, raccolta nr. Persona_3
11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato, da intendersi apposta in calce al presente atto ai sensi del D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'Avv. Sergio MAZZU', C.F. C.F._8
, presso il cui studio sito in Reggio Calabria alla Via San Francesco da
[...]
Paola n. 14 è elettivamente domiciliato;
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato 04.04.2022, parte ricorrente proponeva parziale opposizione avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.09420229000569051000, notificata a mezzo Pec il 02.03.2022, limitando il ricorso ai sottesi avvisi di addebito: 1) n. 394201300031944847000 mai notificato, relativo a contributi
[...]
sanzioni anni Controparte_5
2011, 2012 con importo a ruolo di Euro 283,81; 2) n. 39420140004572745000 mai notificato, relativo a contributi
[...]
interessi e sanzioni anni 2014, con Controparte_5 importo a ruolo di Euro 31.314,37; 3) n. 39420150003394658000 mai notificato, relativo a contributi
[...]
interessi e sanzioni anni 2013, 2014, Controparte_5
2015 con importo a ruolo di Euro 1.520,02. Eccepiva la prescrizione estintiva quinquennale.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 2.1 La difesa congiunta dell' e di eccepiva inoltre che il CP_5 CP_2 credito non è stato ceduto a quest'ultima, con richiesta di estromissione della stessa.
2 Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della , CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito, con compensazione delle spese legali tra la stessa e il ricorrente.
§ 3. Con ordinanza interlocutoria del 05.06.2024, reiterata il 29.11.2024 stante l'inerzia delle parti, è stato rilevato d'Ufficio e sottoposto al contraddittorio di verificare se gli avvisi di addebito per cui è causa fossero stati oggetto dello stralcio di cui al sopravvenuto art. 1, c. 222, della Legge 197/2022, poiché dagli estratti di ruolo depositati dal concessionario risultava che l'importo portato dagli stessi era interamente o parzialmente sospeso. L' ha ottemperato con note del 05.02.2025, Controparte_6 producendo l'estratto aggiornato e rappresentando:
“1. Gli avvisi di addebito nn. 394 2013 00031944847 000 e 394 2015 0003394658 000 risultano interamente sgravati poiché rientranti nella disciplina di cui all'art 4 del D.L. n. 41/2021, che ha previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra il 01/01/2000 e il 31/12/2010 il cui debito residuo, alla data del 23/03/2021, era inferiore ad € 5.000,00; 2. Quanto all'avviso di addebito n. 394 2014 0004572745 000 il sotteso credito risultava sospeso in quanto Controparte proponeva istanza di rateizzazione prot. n. 154053 il 20/05/2021, domanda di adesione alla c.d. rottamazione ter il 24/04/2019 (per cui effettuava pagamenti parziali) e domanda di adesione alla c.d. rottamazione quater il 27/06/2023 (per cui non effettuava alcun pagamento decadendo dal beneficio);”. Chiede, per gli avvisi n.394 2013 00031944847 000 e n.394 2015 0003394658 000, di dichiarare la cessata materia del contendere per effetto dell'art 4 del D.L. n. 41/2021. Anche la difesa dell' con note del 14.02.2025 ha confermato CP_5
l'avvenuto stralcio totale in riferimento agli avvisi n.39420130003194847000 e n.39420150003394658000, mentre l'avviso di addebito n. 39420140004572745000 presenta un credito residuo pari ad € 23.410,30. La difesa del ricorrente nulla ha dedotto sul punto.
§ 4. Deve darsi atto che per la pretesa contributiva portata dagli avvisi di addebito n. 394201300031944847000 e n.39420150003394658000 è sopravvenuto l'annullamento ex lege e sono stati interamente stralciati. L'annullamento ex lege opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Infatti è applicabile il seguente principio di diritto: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv.,
3 con modif. in I. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori» (Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020). Pertanto deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto ai predetti avvisi di addebito.
§ 5. Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420140004572745000, deve darsi atto che lo stesso risulta regolarmente notificato a mezzo pec il 17.02.2015, successivamente il concessionario ha notificato sempre a mezzo pec in data 28.09.2017 l'intimazione di pagamento n. 09420179007473077000, in data 09.07.2018 l'intimazione n. 094201890004151647000, in data 12.03.2019 l'intimazione n. 09420199002628753000 e in data 02.03.2022 l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio. Pertanto non è maturata la prescrizione e la pretesa contributiva è attuale. Sono inconducenti le deduzioni difensive di parte ricorrente in ordine alle notifiche a mezzo pec degli atti interruttivi prodotti dalla difesa di
[...]
, contestandone la validità perchè effettuata da un indirizzo di CP_3 posta elettronica certificata non risultante allora nei pubblici elenchi. Essa è valida, rilevando a tali fine il “dominio”
“pec.agenziariscossione.gov.it” che consente l'esatta identificazione del mittente. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire. In conclusione, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420140004572745000 per cui è causa ed il ricorso sul punto deve essere rigettato.
§ 6. Considerate le ragioni della cessata materia del contendere e la parziale soccombenza, le spese legali vengono interamente compensate.
p.q.m.
4 - dichiara cessata la materia del contendere per gli avvisi di addebito n. 394201300031944847000 e n.39420150003394658000, già annullati ex lege;
-rigetta nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420140004572745000;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_2
- compensa interamente le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 18/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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