TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 119/2024, in materia di separazione personale, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Giacomo Briata
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con gli Avv.ti CP_1 C.F._2
Gianmariano La Cava e Giada Trincheri
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 27.4.2024.
Conclusioni della ricorrente: “richiamato integralmente il contenuto del ricorso iniziale e dei successivi atti depositati e contestato quanto ex adverso dedotto, vista l'ordinanza 30/4/2024, si insta preliminarmente per l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e testi
1 anche in controprova, non ammessi, e così si precisano le conclusioni. Voglia il Tribunale Ill.mo di
Alessandria, contrariis rejectis, - accertare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, conseguentemente, pronunciare la separazione dei coniugi GN e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale di loc. Villaggio dell'Olmo, 8 a Castelletto D'Orba (AL) -di proprietà dei SIg.ri e Parte_2 Parte_3
alla moglie, SI.ra ; - disporre l'affido condiviso ai genitori dei tre figli
[...] Parte_1
, e , con collocazione abitativa dei minori presso la residenza Persona_1 Per_2 Persona_3
della madre dove avranno residenza anagrafica;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati e un pomeriggio a settimana, riaccompagnandoli a casa della madre entro le ore 21,00, con pernottamento consentito per ora solo alle figlie e Persona_1
, e non per il piccolo , sinché quest'ultimo non sia sufficientemente cresciuto, in Per_2 Per_3
ogni caso sempre previo accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, occupandosi ovviamente il padre anche dell'aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici dei figli;
- disporre che i figli possano trascorrere con il padre, un periodo pari almeno ad una settimana, durante le vacanze estive e giorni 3 durante quelle invernali (oltre ai giorni già previsti), compatibilmente con gli impegni dei minori, le ferie di ciascun genitore e con preventivo accordo, sempre, per ora, senza pernottamenti per il figlio;
- disporre che le festività e i Per_3
compleanni siano trascorsi con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; - stabilire , in ordine al contributo mensile per il mantenimento dei tre figli minori, a parziale modifica dell'iniziale domanda (ma tenuto conto dell'importo complessivamente già richiesto sommando
l'integrale importo dell'assegno unico e quello del contributo mensile al mantenimento) ove il
Tribunale Ill.mo non ritenga -come anticipato con l'ordinanza 30/4/2024- di poter disporre sul riparto dell'assegno unico stante la rilevata carenza di una c.d. “connessione forte” con le domande tipiche del rito speciale, che il SI. versi un assegno mensile per il CP_1 mantenimento dei tre figli minori , e pari ad € 870,00 complessive, Persona_1 Per_2 Per_3
da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria. Con vittoria di spese, onorari ed accessori come per legge”.
Conclusioni del resistente: “voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge: in via preliminare e riconvenzionale, accertare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, per l'effetto, pronunciare la separazione dei coniugi
[...]
e autorizzandoli sin da ora a vivere separati;
- Accertare il CP_1 Parte_1
comportamento contrario ai doveri famigliari posto in essere in costanza di matrimonio dalla
SI.ra e, per l'effetto, pronunciare la separazione con addebito in capo alla Parte_1
2 medesima; - Nel merito: - Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Castelletto D'Orba
(AL), Località Villaggio dell'Olmo n. 8 alla SI.ra , la quale vi vivrà unitamente ai figli Pt_1
minori (nt. a Novi Ligure il 02.04.2012), (nt. a Novi Ligure il 10.10.2014) e Persona_1 Per_2
(nt. a Novi Ligure il 22.09.2021); - Disporre che i figli minori , e Per_3 Per_1 Per_2 Per_3
vengano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale di comune accordo, e che la residenza degli stessi venga fissata con quella della madre con cui attualmente già risiedono;
- Disporre il diritto di visita del padre alle seguenti CP_1
condizioni: - Il padre potrà tenere con sé i figli , e a fine settimana alternati Per_1 Per_2 Per_3 dal venerdì sera dopo l'uscita da scuola alla domenica sera quando li riaccompagnerà alla casa coniugale alle ore 21:00 nel periodo scolastico e alle ore 23:00 nelle vacanze, con possibilità di pernottamento presso l'abitazione del medesimo per , e . - L'orario di rientro Per_1 Per_2 Per_3
dei minori alla casa coniugale subirà delle variazioni con il passare degli anni e diventerà più elastico, sempre tenendo conto le esigenze e i desideri degli stessi, e previo accordo tra le parti. - Il padre potrà trascorrere un pomeriggio infrasettimanale tutte le settimane con i figli , Per_1 Per_2
e , previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed Per_3 extrascolastici dei minori, dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 nel periodo scolastico, e fino alle ore 23:00 nei restanti periodi dell'anno, quando lo stesso li porterà alla casa coniugale;
- il padre, previo accordo con la madre e stanti i problemi di lavoro di entrambi, potrà accompagnare
i figli nelle loro attività, anche extrascolastiche (es. catechismo, sport...); - i minori , e Per_1 Per_2
trascorreranno il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro Per_3
ad anni alterni, le festività natalizie dal 26 al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni, e con un genitore la Pasqua e l'altro la
Pasquetta, sempre ad anni alterni, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, salvo diversi accordi tra le parti;
- i figli , e trascorreranno con Per_1 Per_2 Per_3
il padre 3 (tre) settimane di ferie, di cui 2 (due) consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordare con la madre, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e con espressa possibilità di pernottamento dei minori presso il padre;
ove il periodo non venisse concordato la scelta spetterà ad anni alterni all'uno e all'altro genitore. Ugualmente, la SI.ra avrà Pt_1
diritto a tre settimane di ferie con i figli durante le vacanze estive ( di cui due consecutive); - i figli
, e trascorreranno altresì con il padre n. 5 (cinque) giorni consecutivi nelle Per_1 Per_2 Per_3
vacanze invernali, oltre ai giorni già sopra previsti;
- Compleanni dei minori ad anni alterni con i genitori;
- Entrambi i coniugi si impegnano ad avvisare tempestivamente l'altro nell'ipotesi in cui, nei giorni in cui i minori sono con loro, dovessero dormire fuori o fare gite, escursioni...non nelle vicinanze. - Stabilire che l'Assegno Unico venga percepito in egual misura (50% cadauno) sia dal
3 SI. sia dalla SI.ra così come per legge. - Disporre a carico del SI. CP_1 Pt_1 [...]
un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli , e CP_1 Per_1 Per_2
pari ad € 450,00, da versarsi entro il 15 di ogni mese con accredito sul conto corrente Per_3
intestato alla SI.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, Pt_1
compreso il doposcuola, e oltre al 50% delle ulteriori spese straordinarie (es. spese sportive, ludiche), ove previamente concordate e alla semplice presentazione di documentazione comprovante la spesa stessa o, al più tardi, entro il mese successivo alla data in cui è stata sostenuta la predetta spesa. - Con vittoria di spese. In via istruttoria: ammettere prova per testimoni sui capitoli di prova epurati di eventuali giudizi o frasi di congiunzione, da interdersi
CP_ preceduti dalla locuzione “Vero che…”.: 1) In costanza di matrimonio il SI. ha lavorato come operaio dapprima presso Gruppo Finestra S.r.l.. poi presso la Tenuta Gaggino S.S.A. e successivamente, fino al mese di novembre 2023, presso la Manhandwork S.r.l.. L'intero stipendio del resistente veniva versato sul conto corrente postale n. 1058720721 cointestato con la SI.ra
CP_
, mettendolo così a disposizione delle esigenze famigliari;
2) Attualmente il SI. , dopo Pt_1
un breve periodo di Naspi a causa della mancata assunzione presso la ditta Linea Infissi S.r.l., è stato assunto dalla con un stipendio mensile pari a circa € 1.200,00 -1300,00; 3) Controparte_2
La SI.ra per tutto il matrimonio sino ad oggi ha svolto attività lavorativa come operaio Pt_1 industriale stagionale presso la Openjobmetis S.p.a. con uno stipendio mensile pari ad € 1.300,00; retribuzione che veniva versata interamente sul conto corrente postale n. 1051945358 oppure sul libretto postale n. 000051040669, entrambi intestati alla stessa;
4) In costanza di matrimonio le decisioni relative alla gestione e alla crescita dei figli , e venivano prese Per_1 Per_2 Per_3
CP_ dalla SI.ra e dai genitori della stessa;
5) In data 16.09.2023, il SI. , su richiesta Pt_1
della SI.ra , lasciava la casa coniugale e si traferiva momentaneamente presso la sorella Pt_1
CP_ in Ovada (AL); 6) La SI.ra chiedeva al SI. di lasciare la casa coniugale Pt_1
manifestando come tale separazione fosse necessaria al benessere dei minori;
7) La SI.ra Pt_1
CP inviava sulla chat Whatapps al SI. molteplici annunci immobiliari e sollecitando
l'allontanamento del medesimo da casa (si rammostra a conferma al teste all. n. 6 – chat Whatapp)
8) A seguito dall'allontanamento della casa coniugale il SI. si è trovato dover far fronte ad CP_1
un rilevante aumento delle proprie spese quotidiane e straordinarie, tra cui il reperimento di una
CP nuova abitazione e del suo arredamento;
9) Tra i vari mobili il SI. ha acquistato anche le camerette delle figlie e;
10) La SI.ra ha continuato nella propria attività Per_1 Per_2 Pt_1
lavorativa e ad abitare presso la casa coniugale di proprietà ed insieme ai genitori. 11) A seguito CP_ della separazione la SI.ra ha richiesto più volte al SI. somme di denaro per i figli Pt_1
(si rammostra a conferma al teste all n. 9 – screenshot ) 12) In costanza di matrimonio il Pt_1
4 CP_ SI. richiedeva il versamento di una somma di denaro al SI. a titolo di Parte_2
“affitto” della casa coniugale di sua proprietà; 13) Nei primi giorni di novembre 2023 il SI.
contattava telefonicamente il consuocero, SI. , lamentando il Parte_2 Parte_4
mancato versamento da parte del SI. di somme di denaro a favore dei figli e CP_1
rappresentando che, nel caso di mancato versamento, avrebbe provveduto alla presentazione di querela nei confronti del SI. ; 14) Nel week end del 19.01.2024 la SI.ra CP_1 Pt_1
rifiutava di far vedere al SI. , rappresentando che non li avrebbe più rivisti finché non avesse CP_1
pagato quanto dalla stessa richiesto (si rammostra a conferma al teste all. n. 9 – screenshot chat
). Si indicano a testi, anche a eventuale prova contraria, i GN: SI. , Pt_1 Parte_4
residente in [...] SI.ra , residente in [...] SI.ra , residente Testimone_1 Tes_2
in Ovada (AL) SI. , residente in [...] SI. , residente in [...]
Ovada (AL) Con ogni più ampia riserva istruttoria, compresa l'integrazione di documentazione ai sensi dell'art. 473 bis. 12 c.p.c.”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 22.1.2024, la SI.ra ha rappresentato: che, in data Parte_1
10.6.2017, a LE, ha contratto matrimonio col SI. ; che, dall'unione dei CP_1
coniugi, sono nati i figli, (Novi Ligure, 2.4.2012), (Novi Ligure, Persona_1 Per_2
10.10.2014) e (Novi Ligure, 22.9.2021); che la famiglia ha stabilito la propria Per_3 residenza nell'abitazione di proprietà dei genitori della moglie, in Castelletto D'Orba,
Villaggio dell'Olmo, n. 8; che “il rapporto coniugale è da tempo in crisi”, tanto che in data
16.9.2023, il marito si è allontanato dalla casa familiare;
che il marito è “solito giocare soldi su siti web di scommesse on line” e che il marito è “impiegato quale carrellista alla
[...]
”, mentre la moglie è “impiegata stagionale”. Alla luce di quanto precede, la Parte_5
SI.ra ha domandato, oltre alla separazione personale, l'affidamento Parte_1 esclusivo dei figli, con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la disciplina del regime di frequentazione padre/figli, la declaratoria dell'obbligo del marito di corrisponderle mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro
450,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria e la declaratoria del diritto di percepire integralmente il c.d. “assegno unico familiare”.
2. Con memoria difensiva in data 29.3.2024, il SI. ha rappresentato: che la crisi del CP_1 matrimonio è stata causata “della continua intromissione nel rapporto da parte della famiglia
d'origine della ”; che si è, poi, allontanato dalla casa familiare, su richiesta della Pt_1
5 moglie;
che, dopo la separazione di fatto, ha affrontato un periodo di difficoltà economica, data anche dall'esigenza di reperire un nuovo alloggio e che non sussistono i presupposti per l'affidamento esclusivo, essendo “un padre presente nella vita dei minori e assolutamente interessato alla corretta crescita psico-fisica” dei figli. Alla luce di quanto precede, il SI.
ha domandato, oltre alla separazione personale, l'addebito della separazione alla CP_1 moglie, l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, la disciplina del regime di frequentazione padre/figli, la declaratoria dell'obbligo del marito di corrisponderle mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il
Tribunale di Alessandria e la declaratoria del diritto di entrambi i genitori di percepire il c.d.
“assegno unico familiare, in pari misura.
3. Esaurita la trattazione scritta, all'udienza del 30.4.2024, il Giudice ha “solleva[to] d'ufficio la questione della possibile inammissibilità delle domande non dotate da c.d. “connessione forte” con le domande tipiche del rito speciale, quale la domanda sul riparto del c.d.
“assegno unico”. La SI.ra ha dichiarato: “ora vivo a Castelletto d'Orba, Parte_1 loc. Villaggio dell'Olmo, n. 8, la casa è dei miei genitori, vivo con loro, non pago un affitto.
Lì viviamo io, i miei figli e i miei genitori, nessun'altro. Non ho immobili di mia proprietà.
Faccio lavori stagionali, in una fabbrica di cioccolato, la Elah di Novi Ligure, lavoro sei mesi all'anno. Non sono dipendente della Elah, ma di una società interinale, Openjobmetis.
Percepisco, solo nei mesi in cui lavoro (da agosto a dicembre e da gennaio a marzo/aprile, a seconda di quando cade Pasqua) Euro 1.000,00- 1.200,00 netti. Nei mesi in cui non lavoro, percepisco la disoccupazione, per Euro 700,00/800,00 mensili netti. Non ho altri redditi oltre
a quello da lavoro e dell'assegno unico, per tutti i tre figli, percepiamo Euro 425,000 mensili sia io che il padre. I figli vedono il padre a weekend alternati, dal sabato mattina alla domenica sera. Nessun giorno infrasettimanale nella settimana senza weekend del padre. Ho chiesto l'affidamento esclusivo dei figli perché non lo vedo un padre abbastanza responsabile. Intendo riferirmi a quello che è successo tra noi in casa. Intendo dire che non si prendeva cura della famiglia economicamente. Non è mai stato violento, né con me né con i figli. Parliamo solo di una questione economica. I figli si trovano bene [col padre], ci vanno volentieri. Se fosse previsto anche un giorno infrasettimanale per stare col padre, per me, va bene qualsiasi giorno”. Per converso, il SI. ha dichiarato: “vivo a Mornese, via CP_1
Antonio Manzoni, n.
8. Sono in affitto, pago Euro 320,00 mensili. Non sono proprietario di immobili. Sono serramentista a Novi Ligure presso , con contratto a tempo CP_2
6 determinato, che mi scade a maggio 2024. Prendo Euro 1.200,00/1.300,00 mensili netti circa.
Lavoro per dal 22.1.2024. Da dicembre a gennaio, ho preso la disoccupazione. Fino CP_2
al 22.12.2024, ho lavorato per Linea Infissi. Ho lavorato lì solo un mese, verso la retribuzione di circa Euro 1.200,00/1.300,00. Prima lavoravo per . Lì ho Parte_6
lavorato dal 19.6.2023, verso retribuzione leggermente maggiore, circa Euro 1.500,00 mensili netti, a seconda dei turni. I figli li vedo come ha detto mia moglie. Li vorrei vedere anche un giorno infrasettimanale, sceglierei il giovedì pomeriggio”. Dopo ampia discussione, poi, entrambe le parti, anche al fine di evitare l'ascolto dei figli, hanno concordato le seguenti condizioni riguardanti la persona dei minori: “affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso la madre. Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati e un pomeriggio infrasettimanale tutte le settimane, nella giornata del giovedì, riaccompagnandoli
a casa della madre entro le ore 21:00. Il padre terrà con sé i figli un periodo pari almeno ad una settimana, durante le vacanze estive e giorni 3 durante quelle invernali (oltre ai giorni già previsti), compatibilmente con gli impegni dei minori, le ferie di ciascun genitore e con preventivo accordo. Festività e compleanni secondo il criterio dell'alternanza. I genitori dichiarano di nulla opporre a che i minori si rechino in vacanza in Puglia, per un periodo di tre settimane”.
4. Con ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c. in data 30.4.2024, il Giudice Delegato, “solleva[ta]
d'ufficio la questione della possibile inammissibilità delle domande non dotate da c.d.
“connessione forte” con le domande tipiche del rito speciale, quale la domanda sul riparto del c.d. “assegno unico””, in via provvisoria e urgente, ha affidato i figli minori in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ha assegnato la casa coniugale alla moglie, ha disciplinato la frequentazione padre/figli in conformità all'accordo raggiunto sul punto dai genitori e ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, , e , la somma di Euro 450,00 (Euro 150,00 ciascuno), Persona_1 Per_2 Per_3 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria. In via istruttoria, il Giudice
Delegato non ha ammesso i formulati capitoli di prova orale, per le motivazioni (che qui si condividono) espresse nell'ordinanza rispetto a ogni singolo capitolo e ha disposto l'integrazione della documentazione patrimoniale/reddituale (disposizione che ha, successivamente, dovuto essere rinnovata all'esito delle udienze del 9.10.2024 e del
28.1.2025), concedendo i termini ex art. 473-bis28 c.p.c.
7 5. All'udienza del 19.3.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
6. Preliminarmente, essendo state riproposte al Collegio alcune istanze istruttorie, si ritiene di dover confermare, all'esito del doveroso riesame, i provvedimenti assunti in merito dal
Giudice Delegato, per i medesimi motivi - di volta in volta - esposti.
7. La domanda relativa al riparto del c.d. “assegno unico” familiare è inammissibile, nell'ambito del presente rito speciale. Come rilevato dal Giudice Delegato, infatti, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del c.d. "simultaneus processus", ad esempio, tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in questo senso, si vedano, tra le altre, Trib. Milano 6.3.2013, Cass.
21.5.2009, n. 11828 e Cass. 22.10.2004 n. 20638). Di ciò, ovviamente, si tiene qui debito conto in relazione alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli.
8. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
9. Come è noto, la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale, in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. “addebito reciproco”). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (in questo senso, si
8 veda, tra le altre, Cass. 10.12.1995, n. 13021). Il superamento della separazione per colpa in favore della separazione per intollerabilità della convivenza induce ad assegnare carattere eccezionale alla dichiarazione di addebito, sì che può pronunziarsi soltanto di fronte a inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare. Nel caso di specie, simili condotte non sono state né specificamente allegate, né adeguatamente provate. Si noti, peraltro, come la condotta illecita causalmente collegata alla disgregazione del vincolo coniugale debba essere almeno descritta come posta in essere dal coniuge e non da terzi, della cui condotta, naturalmente, non può essere ritenuto responsabile il coniuge, nemmeno indirettamente.
10. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, non essendo emersa una simile condizione in capo ad alcuno dei genitori, deve essere accolta la domanda congiunta dei genitori, i quali hanno concordemente chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori. In questa situazione, l'ascolto dei figli minori è apparso superfluo e, anzi, potenzialmente pregiudizievole, comportando per loro uno stress non necessario.
11. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter
c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass. 4.6.2010, n. 13619). Nel caso di specie, deve essere accolta la domanda congiunta dei genitori, i quali hanno concordemente chiesto la collocazione dei figli presso la madre.
12. In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9 9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (in questo senso, si veda, tra le altre, Trib. Milano 20.12.2012). Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Nel caso di specie, deve essere accolta la domanda congiunta di assegnazione della casa coniugale alla moglie, nell'interesse dei figli conviventi.
13. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, IN c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, NE e MP c. Italia).
Nel caso di specie, occorre prendere atto di come l'accordo tra i genitori, esistente all'epoca della pronuncia dell'ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c., è successivamente venuto meno. Il
Collegio ritiene che sia interesse dei figli minori frequentare il padre come da sua proposta,
10 con alcuni correttivi, indicati nel dispositivo. Appare, infatti, opportuno, in assenza di situazioni di pregiudizio per i figli, accogliere il desiderio e la disponibilità del padre a frequentare assiduamente i figli minori, i quali notoriamente si avvantaggeranno del più stretto rapporto interpersonale col padre che una frequentazione più assidua potrà garantire.
Non sono state allegate e provate specifiche ragioni per escludere i pernottamenti del figlio più piccolo col padre. Considerata l'età dei figli, non si ritiene, però, opportuno che siano riaccompagnati alle ore 23:00, la sera, nemmeno nei periodi festivi.
14. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, si ritiene di dover prevedere, in applicazione dei predetti principi di diritto e in considerazione dell'istruttoria, come da ultimo completata con la documentazione patrimoniale/reddituale acquisita, l'obbligo di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, , e , la somma di Euro 555,00 Persona_1 Per_2 Per_3
(Euro 185,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria. Devono, infatti, essere considerati non solo il patrimonio e i redditi dei genitori ma anche tutte le circostanze in grado di incidere, anche solo indirettamente, sulla rispettiva situazione economica complessiva, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'attuale riparto del c.d. “assegno unico universale” come per legge, l'assenza di oneri alloggiativi in senso stretto in capo alla madre e gli estesi tempi di frequentazione padre/figli.
11 15. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda relativa al riparto tra i genitori del c.d. “assegno unico familiare”;
- dichiara la separazione personale dei coniugi, SI.ri e , i quali Parte_1 CP_1
hanno celebrato matrimonio, a LE, il 10.6.2017;
- rigetta la domanda di addebito della separazione personale dei coniugi, SI.ri Parte_1
e ; CP_1
- affida i figli minori, , e , in modo condiviso, a entrambi i Persona_1 Per_2 Per_3
genitori, SI.ri e , i quali, limitatamente alle decisioni su Parte_1 CP_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, SI.ra dove Parte_1
avranno residenza anagrafica;
- assegna alla moglie, SI.ra la casa coniugale, sita in Castelletto D'Orba, Parte_1
loc. Villaggio dell'Olmo, n. 8, con ogni arredo e pertinenza;
- dispone che il padre, SI. , terrà con sé i figli minori, , e CP_1 Persona_1 Per_2
, secondo il seguente regime: “a fine settimana alternati dal venerdì sera dopo Per_3
l'uscita da scuola alla domenica sera quando li riaccompagnerà alla casa coniugale alle ore
21:00 […], con possibilità di pernottamento presso l'abitazione del medesimo per , Per_1
e […]. - - Il padre potrà trascorrere un pomeriggio infrasettimanale tutte le Per_2 Per_3
settimane con i figli , e , previo accordo con la madre e Per_1 Per_2 Per_3 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 […], quando lo stesso li porterà alla casa coniugale;
- il padre, previo accordo con la madre e stanti i problemi di lavoro di entrambi, potrà accompagnare i figli nelle loro attività, anche extrascolastiche (es. catechismo, sport...); - i minori , e Per_1 Per_2
trascorreranno il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con Per_3
l'altro ad anni alterni, le festività natalizie dal 26 al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni, e con un genitore la
Pasqua e l'altro la Pasquetta, sempre ad anni alterni, in attuazione del principio della
12 reciprocità dei rapporti genitoriali, salvo diversi accordi tra le parti;
- i figli , e Per_1 Per_2
trascorreranno con il padre 3 (tre) settimane di ferie, di cui 2 (due) consecutive, Per_3
durante le vacanze estive, in periodi da concordare con la madre, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e con espressa possibilità di pernottamento dei minori presso il padre;
ove il periodo non venisse concordato la scelta spetterà ad anni alterni all'uno e all'altro genitore. Ugualmente, la SI.ra avrà diritto a tre settimane di ferie con i Pt_1
figli durante le vacanze estive (di cui due consecutive); - i figli , e Per_1 Per_2 Per_3
trascorreranno altresì con il padre n. 5 (cinque) giorni consecutivi nelle vacanze invernali, oltre ai giorni già sopra previsti;
- Compleanni dei minori ad anni alterni con i genitori;
-
Entrambi i coniugi [avviseranno] tempestivamente l'altro nell'ipotesi in cui, nei giorni in cui i minori sono con loro, dovessero dormire fuori o fare gite […] non nelle vicinanze”;
- pone a carico del padre, SI. , l'obbligo di corrispondere alla madre, SI.ra CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio del 2024, a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, , e , la Persona_1 Per_2 Per_3 somma di Euro 555,00 (Euro 185,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il
Tribunale di Alessandria;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 25 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 119/2024, in materia di separazione personale, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Giacomo Briata
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con gli Avv.ti CP_1 C.F._2
Gianmariano La Cava e Giada Trincheri
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 27.4.2024.
Conclusioni della ricorrente: “richiamato integralmente il contenuto del ricorso iniziale e dei successivi atti depositati e contestato quanto ex adverso dedotto, vista l'ordinanza 30/4/2024, si insta preliminarmente per l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e testi
1 anche in controprova, non ammessi, e così si precisano le conclusioni. Voglia il Tribunale Ill.mo di
Alessandria, contrariis rejectis, - accertare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, conseguentemente, pronunciare la separazione dei coniugi GN e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale di loc. Villaggio dell'Olmo, 8 a Castelletto D'Orba (AL) -di proprietà dei SIg.ri e Parte_2 Parte_3
alla moglie, SI.ra ; - disporre l'affido condiviso ai genitori dei tre figli
[...] Parte_1
, e , con collocazione abitativa dei minori presso la residenza Persona_1 Per_2 Persona_3
della madre dove avranno residenza anagrafica;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati e un pomeriggio a settimana, riaccompagnandoli a casa della madre entro le ore 21,00, con pernottamento consentito per ora solo alle figlie e Persona_1
, e non per il piccolo , sinché quest'ultimo non sia sufficientemente cresciuto, in Per_2 Per_3
ogni caso sempre previo accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, occupandosi ovviamente il padre anche dell'aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici dei figli;
- disporre che i figli possano trascorrere con il padre, un periodo pari almeno ad una settimana, durante le vacanze estive e giorni 3 durante quelle invernali (oltre ai giorni già previsti), compatibilmente con gli impegni dei minori, le ferie di ciascun genitore e con preventivo accordo, sempre, per ora, senza pernottamenti per il figlio;
- disporre che le festività e i Per_3
compleanni siano trascorsi con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; - stabilire , in ordine al contributo mensile per il mantenimento dei tre figli minori, a parziale modifica dell'iniziale domanda (ma tenuto conto dell'importo complessivamente già richiesto sommando
l'integrale importo dell'assegno unico e quello del contributo mensile al mantenimento) ove il
Tribunale Ill.mo non ritenga -come anticipato con l'ordinanza 30/4/2024- di poter disporre sul riparto dell'assegno unico stante la rilevata carenza di una c.d. “connessione forte” con le domande tipiche del rito speciale, che il SI. versi un assegno mensile per il CP_1 mantenimento dei tre figli minori , e pari ad € 870,00 complessive, Persona_1 Per_2 Per_3
da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria. Con vittoria di spese, onorari ed accessori come per legge”.
Conclusioni del resistente: “voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge: in via preliminare e riconvenzionale, accertare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, per l'effetto, pronunciare la separazione dei coniugi
[...]
e autorizzandoli sin da ora a vivere separati;
- Accertare il CP_1 Parte_1
comportamento contrario ai doveri famigliari posto in essere in costanza di matrimonio dalla
SI.ra e, per l'effetto, pronunciare la separazione con addebito in capo alla Parte_1
2 medesima; - Nel merito: - Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Castelletto D'Orba
(AL), Località Villaggio dell'Olmo n. 8 alla SI.ra , la quale vi vivrà unitamente ai figli Pt_1
minori (nt. a Novi Ligure il 02.04.2012), (nt. a Novi Ligure il 10.10.2014) e Persona_1 Per_2
(nt. a Novi Ligure il 22.09.2021); - Disporre che i figli minori , e Per_3 Per_1 Per_2 Per_3
vengano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale di comune accordo, e che la residenza degli stessi venga fissata con quella della madre con cui attualmente già risiedono;
- Disporre il diritto di visita del padre alle seguenti CP_1
condizioni: - Il padre potrà tenere con sé i figli , e a fine settimana alternati Per_1 Per_2 Per_3 dal venerdì sera dopo l'uscita da scuola alla domenica sera quando li riaccompagnerà alla casa coniugale alle ore 21:00 nel periodo scolastico e alle ore 23:00 nelle vacanze, con possibilità di pernottamento presso l'abitazione del medesimo per , e . - L'orario di rientro Per_1 Per_2 Per_3
dei minori alla casa coniugale subirà delle variazioni con il passare degli anni e diventerà più elastico, sempre tenendo conto le esigenze e i desideri degli stessi, e previo accordo tra le parti. - Il padre potrà trascorrere un pomeriggio infrasettimanale tutte le settimane con i figli , Per_1 Per_2
e , previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed Per_3 extrascolastici dei minori, dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 nel periodo scolastico, e fino alle ore 23:00 nei restanti periodi dell'anno, quando lo stesso li porterà alla casa coniugale;
- il padre, previo accordo con la madre e stanti i problemi di lavoro di entrambi, potrà accompagnare
i figli nelle loro attività, anche extrascolastiche (es. catechismo, sport...); - i minori , e Per_1 Per_2
trascorreranno il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro Per_3
ad anni alterni, le festività natalizie dal 26 al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni, e con un genitore la Pasqua e l'altro la
Pasquetta, sempre ad anni alterni, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, salvo diversi accordi tra le parti;
- i figli , e trascorreranno con Per_1 Per_2 Per_3
il padre 3 (tre) settimane di ferie, di cui 2 (due) consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordare con la madre, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e con espressa possibilità di pernottamento dei minori presso il padre;
ove il periodo non venisse concordato la scelta spetterà ad anni alterni all'uno e all'altro genitore. Ugualmente, la SI.ra avrà Pt_1
diritto a tre settimane di ferie con i figli durante le vacanze estive ( di cui due consecutive); - i figli
, e trascorreranno altresì con il padre n. 5 (cinque) giorni consecutivi nelle Per_1 Per_2 Per_3
vacanze invernali, oltre ai giorni già sopra previsti;
- Compleanni dei minori ad anni alterni con i genitori;
- Entrambi i coniugi si impegnano ad avvisare tempestivamente l'altro nell'ipotesi in cui, nei giorni in cui i minori sono con loro, dovessero dormire fuori o fare gite, escursioni...non nelle vicinanze. - Stabilire che l'Assegno Unico venga percepito in egual misura (50% cadauno) sia dal
3 SI. sia dalla SI.ra così come per legge. - Disporre a carico del SI. CP_1 Pt_1 [...]
un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli , e CP_1 Per_1 Per_2
pari ad € 450,00, da versarsi entro il 15 di ogni mese con accredito sul conto corrente Per_3
intestato alla SI.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, Pt_1
compreso il doposcuola, e oltre al 50% delle ulteriori spese straordinarie (es. spese sportive, ludiche), ove previamente concordate e alla semplice presentazione di documentazione comprovante la spesa stessa o, al più tardi, entro il mese successivo alla data in cui è stata sostenuta la predetta spesa. - Con vittoria di spese. In via istruttoria: ammettere prova per testimoni sui capitoli di prova epurati di eventuali giudizi o frasi di congiunzione, da interdersi
CP_ preceduti dalla locuzione “Vero che…”.: 1) In costanza di matrimonio il SI. ha lavorato come operaio dapprima presso Gruppo Finestra S.r.l.. poi presso la Tenuta Gaggino S.S.A. e successivamente, fino al mese di novembre 2023, presso la Manhandwork S.r.l.. L'intero stipendio del resistente veniva versato sul conto corrente postale n. 1058720721 cointestato con la SI.ra
CP_
, mettendolo così a disposizione delle esigenze famigliari;
2) Attualmente il SI. , dopo Pt_1
un breve periodo di Naspi a causa della mancata assunzione presso la ditta Linea Infissi S.r.l., è stato assunto dalla con un stipendio mensile pari a circa € 1.200,00 -1300,00; 3) Controparte_2
La SI.ra per tutto il matrimonio sino ad oggi ha svolto attività lavorativa come operaio Pt_1 industriale stagionale presso la Openjobmetis S.p.a. con uno stipendio mensile pari ad € 1.300,00; retribuzione che veniva versata interamente sul conto corrente postale n. 1051945358 oppure sul libretto postale n. 000051040669, entrambi intestati alla stessa;
4) In costanza di matrimonio le decisioni relative alla gestione e alla crescita dei figli , e venivano prese Per_1 Per_2 Per_3
CP_ dalla SI.ra e dai genitori della stessa;
5) In data 16.09.2023, il SI. , su richiesta Pt_1
della SI.ra , lasciava la casa coniugale e si traferiva momentaneamente presso la sorella Pt_1
CP_ in Ovada (AL); 6) La SI.ra chiedeva al SI. di lasciare la casa coniugale Pt_1
manifestando come tale separazione fosse necessaria al benessere dei minori;
7) La SI.ra Pt_1
CP inviava sulla chat Whatapps al SI. molteplici annunci immobiliari e sollecitando
l'allontanamento del medesimo da casa (si rammostra a conferma al teste all. n. 6 – chat Whatapp)
8) A seguito dall'allontanamento della casa coniugale il SI. si è trovato dover far fronte ad CP_1
un rilevante aumento delle proprie spese quotidiane e straordinarie, tra cui il reperimento di una
CP nuova abitazione e del suo arredamento;
9) Tra i vari mobili il SI. ha acquistato anche le camerette delle figlie e;
10) La SI.ra ha continuato nella propria attività Per_1 Per_2 Pt_1
lavorativa e ad abitare presso la casa coniugale di proprietà ed insieme ai genitori. 11) A seguito CP_ della separazione la SI.ra ha richiesto più volte al SI. somme di denaro per i figli Pt_1
(si rammostra a conferma al teste all n. 9 – screenshot ) 12) In costanza di matrimonio il Pt_1
4 CP_ SI. richiedeva il versamento di una somma di denaro al SI. a titolo di Parte_2
“affitto” della casa coniugale di sua proprietà; 13) Nei primi giorni di novembre 2023 il SI.
contattava telefonicamente il consuocero, SI. , lamentando il Parte_2 Parte_4
mancato versamento da parte del SI. di somme di denaro a favore dei figli e CP_1
rappresentando che, nel caso di mancato versamento, avrebbe provveduto alla presentazione di querela nei confronti del SI. ; 14) Nel week end del 19.01.2024 la SI.ra CP_1 Pt_1
rifiutava di far vedere al SI. , rappresentando che non li avrebbe più rivisti finché non avesse CP_1
pagato quanto dalla stessa richiesto (si rammostra a conferma al teste all. n. 9 – screenshot chat
). Si indicano a testi, anche a eventuale prova contraria, i GN: SI. , Pt_1 Parte_4
residente in [...] SI.ra , residente in [...] SI.ra , residente Testimone_1 Tes_2
in Ovada (AL) SI. , residente in [...] SI. , residente in [...]
Ovada (AL) Con ogni più ampia riserva istruttoria, compresa l'integrazione di documentazione ai sensi dell'art. 473 bis. 12 c.p.c.”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 22.1.2024, la SI.ra ha rappresentato: che, in data Parte_1
10.6.2017, a LE, ha contratto matrimonio col SI. ; che, dall'unione dei CP_1
coniugi, sono nati i figli, (Novi Ligure, 2.4.2012), (Novi Ligure, Persona_1 Per_2
10.10.2014) e (Novi Ligure, 22.9.2021); che la famiglia ha stabilito la propria Per_3 residenza nell'abitazione di proprietà dei genitori della moglie, in Castelletto D'Orba,
Villaggio dell'Olmo, n. 8; che “il rapporto coniugale è da tempo in crisi”, tanto che in data
16.9.2023, il marito si è allontanato dalla casa familiare;
che il marito è “solito giocare soldi su siti web di scommesse on line” e che il marito è “impiegato quale carrellista alla
[...]
”, mentre la moglie è “impiegata stagionale”. Alla luce di quanto precede, la Parte_5
SI.ra ha domandato, oltre alla separazione personale, l'affidamento Parte_1 esclusivo dei figli, con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la disciplina del regime di frequentazione padre/figli, la declaratoria dell'obbligo del marito di corrisponderle mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro
450,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria e la declaratoria del diritto di percepire integralmente il c.d. “assegno unico familiare”.
2. Con memoria difensiva in data 29.3.2024, il SI. ha rappresentato: che la crisi del CP_1 matrimonio è stata causata “della continua intromissione nel rapporto da parte della famiglia
d'origine della ”; che si è, poi, allontanato dalla casa familiare, su richiesta della Pt_1
5 moglie;
che, dopo la separazione di fatto, ha affrontato un periodo di difficoltà economica, data anche dall'esigenza di reperire un nuovo alloggio e che non sussistono i presupposti per l'affidamento esclusivo, essendo “un padre presente nella vita dei minori e assolutamente interessato alla corretta crescita psico-fisica” dei figli. Alla luce di quanto precede, il SI.
ha domandato, oltre alla separazione personale, l'addebito della separazione alla CP_1 moglie, l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, la disciplina del regime di frequentazione padre/figli, la declaratoria dell'obbligo del marito di corrisponderle mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il
Tribunale di Alessandria e la declaratoria del diritto di entrambi i genitori di percepire il c.d.
“assegno unico familiare, in pari misura.
3. Esaurita la trattazione scritta, all'udienza del 30.4.2024, il Giudice ha “solleva[to] d'ufficio la questione della possibile inammissibilità delle domande non dotate da c.d. “connessione forte” con le domande tipiche del rito speciale, quale la domanda sul riparto del c.d.
“assegno unico”. La SI.ra ha dichiarato: “ora vivo a Castelletto d'Orba, Parte_1 loc. Villaggio dell'Olmo, n. 8, la casa è dei miei genitori, vivo con loro, non pago un affitto.
Lì viviamo io, i miei figli e i miei genitori, nessun'altro. Non ho immobili di mia proprietà.
Faccio lavori stagionali, in una fabbrica di cioccolato, la Elah di Novi Ligure, lavoro sei mesi all'anno. Non sono dipendente della Elah, ma di una società interinale, Openjobmetis.
Percepisco, solo nei mesi in cui lavoro (da agosto a dicembre e da gennaio a marzo/aprile, a seconda di quando cade Pasqua) Euro 1.000,00- 1.200,00 netti. Nei mesi in cui non lavoro, percepisco la disoccupazione, per Euro 700,00/800,00 mensili netti. Non ho altri redditi oltre
a quello da lavoro e dell'assegno unico, per tutti i tre figli, percepiamo Euro 425,000 mensili sia io che il padre. I figli vedono il padre a weekend alternati, dal sabato mattina alla domenica sera. Nessun giorno infrasettimanale nella settimana senza weekend del padre. Ho chiesto l'affidamento esclusivo dei figli perché non lo vedo un padre abbastanza responsabile. Intendo riferirmi a quello che è successo tra noi in casa. Intendo dire che non si prendeva cura della famiglia economicamente. Non è mai stato violento, né con me né con i figli. Parliamo solo di una questione economica. I figli si trovano bene [col padre], ci vanno volentieri. Se fosse previsto anche un giorno infrasettimanale per stare col padre, per me, va bene qualsiasi giorno”. Per converso, il SI. ha dichiarato: “vivo a Mornese, via CP_1
Antonio Manzoni, n.
8. Sono in affitto, pago Euro 320,00 mensili. Non sono proprietario di immobili. Sono serramentista a Novi Ligure presso , con contratto a tempo CP_2
6 determinato, che mi scade a maggio 2024. Prendo Euro 1.200,00/1.300,00 mensili netti circa.
Lavoro per dal 22.1.2024. Da dicembre a gennaio, ho preso la disoccupazione. Fino CP_2
al 22.12.2024, ho lavorato per Linea Infissi. Ho lavorato lì solo un mese, verso la retribuzione di circa Euro 1.200,00/1.300,00. Prima lavoravo per . Lì ho Parte_6
lavorato dal 19.6.2023, verso retribuzione leggermente maggiore, circa Euro 1.500,00 mensili netti, a seconda dei turni. I figli li vedo come ha detto mia moglie. Li vorrei vedere anche un giorno infrasettimanale, sceglierei il giovedì pomeriggio”. Dopo ampia discussione, poi, entrambe le parti, anche al fine di evitare l'ascolto dei figli, hanno concordato le seguenti condizioni riguardanti la persona dei minori: “affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso la madre. Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati e un pomeriggio infrasettimanale tutte le settimane, nella giornata del giovedì, riaccompagnandoli
a casa della madre entro le ore 21:00. Il padre terrà con sé i figli un periodo pari almeno ad una settimana, durante le vacanze estive e giorni 3 durante quelle invernali (oltre ai giorni già previsti), compatibilmente con gli impegni dei minori, le ferie di ciascun genitore e con preventivo accordo. Festività e compleanni secondo il criterio dell'alternanza. I genitori dichiarano di nulla opporre a che i minori si rechino in vacanza in Puglia, per un periodo di tre settimane”.
4. Con ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c. in data 30.4.2024, il Giudice Delegato, “solleva[ta]
d'ufficio la questione della possibile inammissibilità delle domande non dotate da c.d.
“connessione forte” con le domande tipiche del rito speciale, quale la domanda sul riparto del c.d. “assegno unico””, in via provvisoria e urgente, ha affidato i figli minori in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ha assegnato la casa coniugale alla moglie, ha disciplinato la frequentazione padre/figli in conformità all'accordo raggiunto sul punto dai genitori e ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, , e , la somma di Euro 450,00 (Euro 150,00 ciascuno), Persona_1 Per_2 Per_3 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria. In via istruttoria, il Giudice
Delegato non ha ammesso i formulati capitoli di prova orale, per le motivazioni (che qui si condividono) espresse nell'ordinanza rispetto a ogni singolo capitolo e ha disposto l'integrazione della documentazione patrimoniale/reddituale (disposizione che ha, successivamente, dovuto essere rinnovata all'esito delle udienze del 9.10.2024 e del
28.1.2025), concedendo i termini ex art. 473-bis28 c.p.c.
7 5. All'udienza del 19.3.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
6. Preliminarmente, essendo state riproposte al Collegio alcune istanze istruttorie, si ritiene di dover confermare, all'esito del doveroso riesame, i provvedimenti assunti in merito dal
Giudice Delegato, per i medesimi motivi - di volta in volta - esposti.
7. La domanda relativa al riparto del c.d. “assegno unico” familiare è inammissibile, nell'ambito del presente rito speciale. Come rilevato dal Giudice Delegato, infatti, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del c.d. "simultaneus processus", ad esempio, tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in questo senso, si vedano, tra le altre, Trib. Milano 6.3.2013, Cass.
21.5.2009, n. 11828 e Cass. 22.10.2004 n. 20638). Di ciò, ovviamente, si tiene qui debito conto in relazione alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli.
8. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
9. Come è noto, la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale, in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. “addebito reciproco”). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (in questo senso, si
8 veda, tra le altre, Cass. 10.12.1995, n. 13021). Il superamento della separazione per colpa in favore della separazione per intollerabilità della convivenza induce ad assegnare carattere eccezionale alla dichiarazione di addebito, sì che può pronunziarsi soltanto di fronte a inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare. Nel caso di specie, simili condotte non sono state né specificamente allegate, né adeguatamente provate. Si noti, peraltro, come la condotta illecita causalmente collegata alla disgregazione del vincolo coniugale debba essere almeno descritta come posta in essere dal coniuge e non da terzi, della cui condotta, naturalmente, non può essere ritenuto responsabile il coniuge, nemmeno indirettamente.
10. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, non essendo emersa una simile condizione in capo ad alcuno dei genitori, deve essere accolta la domanda congiunta dei genitori, i quali hanno concordemente chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori. In questa situazione, l'ascolto dei figli minori è apparso superfluo e, anzi, potenzialmente pregiudizievole, comportando per loro uno stress non necessario.
11. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter
c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass. 4.6.2010, n. 13619). Nel caso di specie, deve essere accolta la domanda congiunta dei genitori, i quali hanno concordemente chiesto la collocazione dei figli presso la madre.
12. In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9 9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (in questo senso, si veda, tra le altre, Trib. Milano 20.12.2012). Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Nel caso di specie, deve essere accolta la domanda congiunta di assegnazione della casa coniugale alla moglie, nell'interesse dei figli conviventi.
13. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, IN c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, NE e MP c. Italia).
Nel caso di specie, occorre prendere atto di come l'accordo tra i genitori, esistente all'epoca della pronuncia dell'ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c., è successivamente venuto meno. Il
Collegio ritiene che sia interesse dei figli minori frequentare il padre come da sua proposta,
10 con alcuni correttivi, indicati nel dispositivo. Appare, infatti, opportuno, in assenza di situazioni di pregiudizio per i figli, accogliere il desiderio e la disponibilità del padre a frequentare assiduamente i figli minori, i quali notoriamente si avvantaggeranno del più stretto rapporto interpersonale col padre che una frequentazione più assidua potrà garantire.
Non sono state allegate e provate specifiche ragioni per escludere i pernottamenti del figlio più piccolo col padre. Considerata l'età dei figli, non si ritiene, però, opportuno che siano riaccompagnati alle ore 23:00, la sera, nemmeno nei periodi festivi.
14. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, si ritiene di dover prevedere, in applicazione dei predetti principi di diritto e in considerazione dell'istruttoria, come da ultimo completata con la documentazione patrimoniale/reddituale acquisita, l'obbligo di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, , e , la somma di Euro 555,00 Persona_1 Per_2 Per_3
(Euro 185,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria. Devono, infatti, essere considerati non solo il patrimonio e i redditi dei genitori ma anche tutte le circostanze in grado di incidere, anche solo indirettamente, sulla rispettiva situazione economica complessiva, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'attuale riparto del c.d. “assegno unico universale” come per legge, l'assenza di oneri alloggiativi in senso stretto in capo alla madre e gli estesi tempi di frequentazione padre/figli.
11 15. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda relativa al riparto tra i genitori del c.d. “assegno unico familiare”;
- dichiara la separazione personale dei coniugi, SI.ri e , i quali Parte_1 CP_1
hanno celebrato matrimonio, a LE, il 10.6.2017;
- rigetta la domanda di addebito della separazione personale dei coniugi, SI.ri Parte_1
e ; CP_1
- affida i figli minori, , e , in modo condiviso, a entrambi i Persona_1 Per_2 Per_3
genitori, SI.ri e , i quali, limitatamente alle decisioni su Parte_1 CP_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, SI.ra dove Parte_1
avranno residenza anagrafica;
- assegna alla moglie, SI.ra la casa coniugale, sita in Castelletto D'Orba, Parte_1
loc. Villaggio dell'Olmo, n. 8, con ogni arredo e pertinenza;
- dispone che il padre, SI. , terrà con sé i figli minori, , e CP_1 Persona_1 Per_2
, secondo il seguente regime: “a fine settimana alternati dal venerdì sera dopo Per_3
l'uscita da scuola alla domenica sera quando li riaccompagnerà alla casa coniugale alle ore
21:00 […], con possibilità di pernottamento presso l'abitazione del medesimo per , Per_1
e […]. - - Il padre potrà trascorrere un pomeriggio infrasettimanale tutte le Per_2 Per_3
settimane con i figli , e , previo accordo con la madre e Per_1 Per_2 Per_3 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 […], quando lo stesso li porterà alla casa coniugale;
- il padre, previo accordo con la madre e stanti i problemi di lavoro di entrambi, potrà accompagnare i figli nelle loro attività, anche extrascolastiche (es. catechismo, sport...); - i minori , e Per_1 Per_2
trascorreranno il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con Per_3
l'altro ad anni alterni, le festività natalizie dal 26 al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni, e con un genitore la
Pasqua e l'altro la Pasquetta, sempre ad anni alterni, in attuazione del principio della
12 reciprocità dei rapporti genitoriali, salvo diversi accordi tra le parti;
- i figli , e Per_1 Per_2
trascorreranno con il padre 3 (tre) settimane di ferie, di cui 2 (due) consecutive, Per_3
durante le vacanze estive, in periodi da concordare con la madre, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e con espressa possibilità di pernottamento dei minori presso il padre;
ove il periodo non venisse concordato la scelta spetterà ad anni alterni all'uno e all'altro genitore. Ugualmente, la SI.ra avrà diritto a tre settimane di ferie con i Pt_1
figli durante le vacanze estive (di cui due consecutive); - i figli , e Per_1 Per_2 Per_3
trascorreranno altresì con il padre n. 5 (cinque) giorni consecutivi nelle vacanze invernali, oltre ai giorni già sopra previsti;
- Compleanni dei minori ad anni alterni con i genitori;
-
Entrambi i coniugi [avviseranno] tempestivamente l'altro nell'ipotesi in cui, nei giorni in cui i minori sono con loro, dovessero dormire fuori o fare gite […] non nelle vicinanze”;
- pone a carico del padre, SI. , l'obbligo di corrispondere alla madre, SI.ra CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio del 2024, a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, , e , la Persona_1 Per_2 Per_3 somma di Euro 555,00 (Euro 185,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il
Tribunale di Alessandria;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 25 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
13