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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 02/07/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
n. 242/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 2 luglio 2025, ad ore 9,29, innanzi al got RA IO sono comparsi: per parte attrice l'avv. PETTINELLI CARLO MARIA, per parte convenuta l'avv. DI GI DAVIDE,
Parte attrice opponente si riporta alla memoria conclusiva depositata ed a tutte le difese, insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte formulate nell'atto di opposizione e nelle memorie istruttorie, e precisa le conclusioni come segue: sia dichiarato nullo o quantomeno revocato il decreto ingiuntivo opposto, provvedendo sulle spese come per legge
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue: respingere in ogni sua parte l'avversa opposizione confermando il decreto opposto ovvero subordinatamente condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa che risulterà di giustizia, con gli interessi al tasso moratorio ex lege applicabili.
Vinte le spese e le competenze di rito.
Dopo breve discussione orale, alle ore 10,00, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo di oggi ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA IO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 242/2024 promossa da:
, Parte_1 CodiceFiscale_1
, Parte_2 C.F._2 con l'avv. CARLO MARIA PETTINELLI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTORI OPPONENTI contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. DAVIDE DI GI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 26.2.24 i sigg.ri e Parte_1 [...] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9/24 – emesso in Parte_2 data 10.1.24 e notificato loro in data 9.2.24 – con cui è stato ingiunto loro, in solido, di pagare a in pers. leg. rappr.te p.t., la somma di € 17.730,45, a titolo di saldo del Controparte_1 compenso di cui al contatto di appalto per le opere in accollo dei lavori di riparazione e miglioramento sismico nell'immobile di loro proprietà sito a ON (FM) via Roma n. 31, oltre agli interessi legali dovuti dalle scadenze indicate in fattura fino al saldo effettivo e le spese del procedimento liquidate.
Gli opponenti hanno dedotto:
- di aver affidato all'impresa i lavori di riparazione e miglioramento sismico per CP_1 l'immobile di loro proprietà sito a ON, danneggiato dal terremoto del 24 agosto - 30 ottobre 2016 e finanziato dal contributo dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione di Ascoli Piceno, su progetto dello studio tecnico associato Cherubini- Vici in Roma;
pagina 2 di 10 - che già in corso d'opera si erano evidenziate sulla parte dell'immobile a ridosso della strada ed al piano primo seminterrato notevoli macchie di umidità, che erano state puntualmente e prontamente denunciate e riscontrate dall'impresa, del resto presente ancora nel cantiere, e dal progettista direttore dei lavori arch. tant'è vero che si era una prima volta dato corso Persona_1 alle consequenziali opere di riparazione, senza tuttavia alcun apprezzabile risultato nonostante le assicurazioni fornite ai committenti, per poi interessare per lo stesso fenomeno di dissesto, come CP suggerito dal direttore dei lavori arch. Vici, il ed il per eventuali loro Controparte_2 responsabilità in ordine all'accaduto (cfr corrispondenza in atti), smentite dai sopralluoghi effettuati, alla contestuale presenza delle parti;
- che il fenomeno viene meglio descritto in tutta la sua gravità nella relazione di parte del geom. di Fermo e nell'allegata documentazione fotografica;
Tes_1
- che, Com'è noto, in materia di appalti privati, qualora l'opera eseguita presenti vizi o difetti, il committente può esperire nei confronti dell'appaltatore le azioni di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c, ovvero chiedere che l'appaltatore elimini le difformità ed i vizi a sua spese, o che altrimenti il prezzo sia proporzionalmente ridotto provvedendo il committente stesso a proprie spese al ripristino ed alla corretta esecuzione dei lavori, salvo in ogni caso il risarcimento del danno, osservati in tal caso, come del resto nella fattispecie è regolarmente avvenuto, gli specifici termini sia in relazione alla denuncia dei vizi, sia in relazione all'avvio delle azioni giudiziarie.
- di ritenere che i lavori non siano stati eseguiti in modo corretto e/o che presentino vizi e difetti, e pertanto di poter ugualmente e legittimamente rifiutarsi di pagare il saldo all'impresa esecutrice, indipendentemente dai rimedi di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 c.c., ricorrendo allo strumento dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cc.
- che, Come insegna la giurisprudenza, infatti, “In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli art. 1667, 1668, 1669 ss. c.c. integrano – senza escluderne l'applicazione – i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche. Ne consegue che il committente, convenuto per il pagamento, può – al fine di paralizzare la pretesa avversaria – opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimeni non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta” (Cassazione civile sez. II, 17/05/2004, n.9333);
- che l'eccezione di inadempimento di cui all'art.1460 cc è istituto giuridico di carattere generale, applicabile anche in tema di appalto (cfr anche Cass. VI, n. 26365/13: “In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive”), che, operando su un piano strettamente contrattuale, svolge la sua efficacia
“paralizzante” della pretesa creditoria avanzata dall'appaltatore, indipendentemente da quanto prescritto dai citati articoli 1667 e ss.. e prescinde dalle speciali prescrizioni e decadenze di cui agli stessi artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.;
- che è uno strumento giuridico di “autotutela” che, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, consente, a fronte di un inadempimento, di rifiutarsi di svolgere la propria controprestazione, pur se naturalmente, un tale strumento deve essere esercitato nei rispetto dei principi di buona fede, affinché non si trasformi in un mezzo pretestuoso per eludere le proprie obbligazioni: in questo contesto, vi deve essere un'effettiva proporzionalità fra i due inadempimenti, nel caso riscontrabile per l'evidenza del vizio e la relativa proporzionalità tra i detti inadempimenti.
Hanno concluso pertanto
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, dichiarare nullo quantomeno revocare il decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta.
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.
pagina 3 di 10 e richiesto in va istruttoria C.T.U. al fine di accertare e descrivere il fenomeno dannoso di cui in premessa;
interrogatorio formale del titolare dell'impresa geom. e prova testi Controparte_1 sulle seguenti circostanze:
Vero che in corso d'opera si evidenziavano sulla parte dell'immobile a ridosso della strada al piano primo seminterrato notevoli macchie di umidità che venivano denunciate e riscontrate dall'impresa, del resto presente ancora nel cantiere, nonché dal progettista direttore dei lavorii arch. Vici;
Vero che veniva una prima volta dato corso alle consequenziali opere di riparazione da parte dell'impresa secondo le indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
Vero che visto il perdurare del fenomeno anche dopo i lavori di riparazione, il direttore dei lavori arch CP Vici suggeriva ai committenti ad interessare per lo stesso dissesto il Comune di Monteparo ed il per accertare eventuali loro responsabilità in ordine all'accaduto;
Vero che alla contestuale presenza delle parti e del direttore dei lavori arch.Vici i sopralluoghi CP escludevano qualsivoglia responsabilità del e del . Controparte_2
Si è costituita contestando illimitatamente la avversa opposizione siccome Controparte_1 inammissibile ed infondata, deducendo:
- di svolgere prevalentemente attività di impresa edile e di ristrutturazione di fabbricati e di aver eseguito dei lavori di riparazione e miglioramento sismico a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26 e 30 ottobre 2016 presso l'immobile di proprietà dei sig.ri sito a ON Pt_1 (FM), Via Roma, n. 31, distinto al Catasto al Foglio 6, part. 265, giusto contratto di appalto (cfr. doc. n. 1 fascicolo fase monitoria);
- che in data 15.7.19, veniva concesso ai sigg. il contributo Sisma n. 1893 per lavori di Pt_1 ristrutturazione di fabbricato danneggiato dagli eventi sismici del 24 e 26 agosto e 30 ottobre 2016” sulla base dei progetti redatti dall'arch. Persona_1
- che i lavori commissionatile erano in parte finanziati dall e in parte Controparte_4 erano in accollo con risorse proprie, per superamento del costo convenzionale e per opere extra richieste dalla committenza (impianto elettrico, termico e idrosanitario) (cfr. doc. n. 2 fascicolo monitorio);
- d aver ultimato i lavori ed una volta attestata la piena agibilità dell'edificio de quo in data 14.01.2022 (cfr. doc. n. 4 fascicolo monitorio) emesso le fatture n. 27/22 e 109/22 (cfr. doc. n. 5 e 6 fascicolo monitorio), riferite alle lavorazioni extra ed in accollo, per totali € 44.810,45=;
- che i committenti avevano ricevuto le fatture senza sollevare alcuna contestazione;
- di aver emesso note di accredito per € 27.080,00= (cfr. doc.ti n. 7 e 8 fascicolo monitorio), residuando un credito di € 17.730,45= per le opere in accollo;
- di aver sollecitato verbalmente il saldo varie volte poi chiesto in data 29.5.23 l'intervento del proprio legale per ottenere il pagamento del dovuto, ottenendo riscontrato dal difensore dei committenti, il quale, per la prima volta, contestava vizi e difetti dell'opera che “si sostanziano in evidenti tracce di umidità sulle pareti dell'immobile ricostruito”, contestazione evidentemente pretestuosa e artatamente predisposta al fine di evitare il pagamento, rendendo inevitabile per il creditore chiedere la tutela giurisdizionale;
- che il contesto fattuale descritto dagli opponenti trova una smentita secca ed immediata nelle prove documentali di cui sopra;
- che il fabbricato degli opponenti è disposto su tre livelli oltre il sottotetto, il cui piano seminterrato era originariamente adibito a locale di pertinenza dell'abitazione, mentre i piani sovrastanti adibiti a residenza e distinti in due unità autonome, accessibili da via Roma;
- che, nello specifico, le opere da eseguire erano le seguenti:
1. Consolidamento dei setti murari, eseguito con intonaco armato;
2. Consolidamento delle pareti esterne con iniezioni e successiva spazzolatura e stuccatura degli elementi in pietra facciavista;
3. Rifacimento scale interne in cemento armato pagina 4 di 10 4. Rifacimento solai interni e di copertura da realizzare con struttura in legno e pianelle
5. Rinforzo dei solai con inserimento di catene in ferro
6. Sostituzione infissi
7. Rifacimento impianti.
- che i lavori di realizzazione erano iniziati il 30.10.19 (come risulta da notifica preliminare n. 73665 del 24.10.2019) e sono proseguiti senza contestazioni alcuna;
- che in data 21.1.21 i committenti odierni opponenti avevano notato delle infiltrazioni d'acqua e interessato dell'accaduto il Comune di ON, ritenendo necessario che quest'ultimo realizzasse sulla sede stradale di Via Roma dei lavori per la regimentazione delle acque piovane (cfr. doc. n. 2 fascicolo di parte opponente);
- che il 14.01.22, come disposto dall'art. 17 del contratto di appalto, dopo la fine lavori, è stata eseguita la verifica finale dell'opera e, come previsto, è stata rilasciata dal direttore dei lavori dichiarazione di Agibilità con specifica attestazione della “raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti” (cfr. doc. n. 2 fascicolo fase monitoria) cui ha fatto seguito il certificato di collaudo statico e di conformità;
- che le opere previste nel contratto in nessun modo prevedevano interventi di impermeabilizzazione esterna;
- che, contestualmente ed in seguito alla verifica finale, non veniva mossa contestazione alcuna all'impresa esecutrice nonostante i fenomeni infiltrativi fossero già conosciuti dalla committenza (cfr. doc. n. 2 – fascicolo di parte opponente) che ne aveva individuato le cause, escludendo qualsiasi difformità dell'opera;
- di non aver, prima della denuncia tardiva degli opponenti 26.6.23, mai ricevuto contestazione in riferimento ai lamentati vizi, né sono mai state eseguite o disposte in corso d'opera lavori di riparazione o impermeabilizzazione secondo le indicazioni fornite dal direttore dei lavori, come erroneamente sostenuto dagli opponenti;
- che le opere sono state eseguite secondo le indicazioni progettuali e nei tempi previsti dall'arch. che ricopriva anche il ruolo di Coordinatore per la progettazione e per Persona_1 l'esecuzione dei lavori in sicurezza, il quale non ha previsto né disposto in corso d'opera alcun intervento di impermeabilizzazione o riparazione;
- che le infiltrazioni lamentate sono assolutamente indipendenti dalla sfera di controllo dell'opposta, come da relazione a firma dell'ing. , che allega (doc. 3); Testimone_2
- che, da ultimo, tutte le opere sono state realizzate a regola d'arte e sono state accettate dalla opponente;
- che i committenti sono decaduti dal diritto di garanzia.
Ha concluso pertanto
“Affinchè l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
- in via preliminare: munire ex art. 648 c.p.c. di provvisoria esecutorietà il decreto opposto;
- nel merito: respingere in ogni sua parte l'opposizione confermando il decreto opposto, ovvero subordinatamente condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa che risulterà di giustizia, con gli interessi al tasso moratorio ex lege applicabile.
Vinte le spese di lite.”
Con la prima memoria ex art. 171 ter cpc gli opponenti hanno dedotto:
- che tra le opere di consolidamento dei muri e delle pareti esterne non possono non ritenersi ricompresi i lavori di eliminazione della presenza di umidità, con gli evidenti segni di macchie, distacco di pittura ed intonaco, formazione di efflorescenze, che si rilevano per tutta l'estensione della parete controterra del Piano S1 ed anche sul solaio del piano terra, per assorbimento dal muro esterno;
pagina 5 di 10 - che tali infiltrazioni, altrimenti, accumulandosi nei materiali di costruzione, finiscono nel tempo con il generare danni strutturali incompatibili con i lavori di ripristino da danni da terremoto indispensabili proprio a garantire sotto il profilo statico la sicurezza dell'immobile già danneggiato;
- che tali infiltrazioni non solo furono tempestivamente denunziate dalla committenza ma anche direttamente riscontrate dall'impresa ancora presente nel cantiere, del resto talmente evidenti durante le opere di ricostruzione dell'immobile da non poter essere ignorate, tant'è che il direttore dei lavori, arch. Vici, alla presenza sempre dell'impresa, ritenne di convocare il 21 gennaio 2021 apposita riunione CP con il Comune di Montelaparo ed il per accertarne le cause, se provenienti dalla viabilità pubblica o dalle condotte idriche a confine con l'immobile oggetto dell'intervento di ricostruzione, provvedendosi poi con la scelta tecnica di trasformazione dei locali dallo stato grezzo con mattoni in vista allo stato finale con intonacatura, proprio con l'intenzione di ovviare alle lamentale infiltrazioni senza tuttavia ottenere alcun successo;
- che tali infiltrazioni come osserva la consulenza di parte dell'impresa, fossero addirittura preesistenti all'intervento, tale condizione, soprattutto nell'opera di consolidamento dei muri e delle pareti esterne, avrebbe dovuto semmai imporre maggiore attenzione nell'esecuzione dei lavori e far ritenere indispensabile l'intervento di prosciugamento delle pareti;
Tes_
- che La rottura della condotta idrica della quale infine riferisce l'Ing, di parte opposta nella sua relazione, è evidentemente successiva al sopralluogo del 21 gennaio 2021 di cui si è detto, e peraltro in una zona ben distante dall'abitazione degli opponenti sia pure lungo la stessa via Roma, anche se si apprezza il fatto che in occasione dei lavori che il andrà a fare per sistemare l'intera area CP_2 potrebbero assumersi iniziative volte a risolvere anche le problematiche che qui interessano.;
- che La Suprema corte, con consolidata giurisprudenza, distingue il momento della consegna da quello della accettazione. Infatti, mentre la consegna costituisce un mero atto materiale con cui il bene viene messo a disposizione del committente, affinché l'accettazione possa dirsi perfezionata, è necessario che il committente stesso esprima il gradimento per l'opus o, comunque, lo dimostri per facta concludentia, ovvero con un atteggiamento che faccia intendere in maniera inequivocabile il soddisfacimento delle pretese del ricevente.
- che Tale circostanza è da escludere nel caso di specie posto che i committenti, dopo i pagamenti eseguiti a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, per l'esistenza dei vizi dedotti già noti all'impresa appaltatrice e dalla stessa riconosciuti, hanno da subito rifiutato di provvedere al pagamento del saldo dei lavori stessi, come potrà riferire l'arch Vici, se non una volta eliminato il vizio.;
- che Del resto neppure è ipotizzabile che i committenti, contrariamente ad ogni logica, possano avere dopo la denunzia del vizio accettato l'opera così com'era rinunziando ad ogni pretesa in punto di danno.
Con la prima memoria ex art. 171 ter cpc parte opposta ha precisato come in comparsa, contestando genericamente quanto ex adverso dedotto.
Alla udienza di prima comparizione 3.10.24 il GI designato, dato atto della mancata comparizione personale delle parti e sentite le parti, ha rinviato, salvi i diritti di prima udienza, al 5.12.24, data in cui le parti hanno richiesto ed ottenuto ulteriore rinvio per trattative al 3.4.25.
Con provvedimento 30.3.25 il GI ha delegato trattazione e decisione della causa a questo got, disponendo che le parti comparissero dinanzi al giudice onorario all'udienza 29.5.25.
In esito all'udienza 29.5.25 il got ha rigettato le istanze istruttorie formulate dagli opponenti, concesso la provvisoria esecuzione e rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive.
*
Deve ritenersi pacifico, perché documentale e/o incontestato, che:
pagina 6 di 10 - gli opponenti abbiano commissionato e l'opposta abbia realizzato sull'immobile di proprietà dei primi a ON, nel periodo compreso fra 30.10.19 e il 14.01.22 (data della attestazione della ripristinata agibilità dell'edificio - doc. 4 del fascicolo monitorio) lavori di riparazione e miglioramento sismico a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26 e 30 ottobre 2016 presso l'immobile di proprietà dei sig.ri sito a ON (FM), Via Roma, n. 31, distinto Pt_1 al Catasto al Foglio 6, part. 265, giusto contratto di appalto (cfr. doc. n. 1 fascicolo fase monitoria), meglio precisati dall'opposta come segue:
1. Consolidamento dei setti murari, eseguito con intonaco armato;
2. Consolidamento delle pareti esterne con iniezioni e successiva spazzolatura e stuccatura degli elementi in pietra facciavista;
3. Rifacimento scale interne in cemento armato
4. Rifacimento solai interni e di copertura da realizzare con struttura in legno e pianelle
5. Rinforzo dei solai con inserimento di catene in ferro
6. Sostituzione infissi
7. Rifacimento impianti;
- tale indicazione, fornita da parte opposta e non contestata - né diversamente documentata attraverso il deposito di uno qualsiasi dei numerosi allegati al contratto di appalto, allegati cui il contratto fa riferimento per precisarne l'oggetto della prestazione – debba ritenersi riferita ad opere di miglioramento sismico quanto alle opere da 1 a 6, mentre il rifacimento degli impianti di cui al n. 7 costituisce le opere c.d. in accollo;
- tale elencazione non comprenda espressamente lavori di eliminazione di infiltrazioni o umidità (macchie, distacco di pittura ed intonaco, formazione di efflorescenze) dalle mura interrate;
- infiltrazioni e macchie di umidità siano problematiche del tutto estranee al sisma (così come il rifacimento degli impianti, che infatti sono opere in accollo);
- gli opponenti stessi affermano, nella loro prima memoria ex art. 171 ter cpc, che tali
“infiltrazioni non solo furono tempestivamente denunziate dalla committenza ma anche direttamente riscontrate dall'impresa ancora presente nel cantiere, del resto talmente evidenti durante le opere di ricostruzione dell'immobile da non poter essere ignorate, tant'è che il direttore dei lavori, arch. Vici, alla presenza sempre dell'impresa, ritenne di convocare il 21 gennaio 2021 apposita riunione con il Comune CP di Montelaparo ed il per accertarne le cause, se provenienti dalla viabilità pubblica o dalle condotte idriche a confine con l'immobile oggetto dell'intervento di ricostruzione, provvedendosi poi con la scelta tecnica di trasformazione dei locali dallo stato grezzo con mattoni in vista allo stato finale con intonacatura, proprio con l'intenzione di ovviare alle lamentale infiltrazioni senza tuttavia ottenere alcun successo”;
- tale circostanza sia incontestata e che tuttavia il fatto che l'impresa abbia preso atto dell'esistenza delle infiltrazioni insieme ai committenti ed al progettista e DL non può ritenersi integrare “tempestiva denuncia dell'inadempimento” come parte opponente pare ritenere, posto che l'infiltrazione in se stessa non è causalmente dipendente dalle opere effettuate dall'impresa;
- i committenti non contestano l'importo richiesto con l'ingiunzione né che si tratto del compenso dovuto per la realizzazione dei nuovi impianti;
- le condizioni delle pareti controterra, prima di ogni intervento, erano quelle raffigurate nella foto a pg. 6 della CTP di parte opposta (doc.3) che di seguito si riproduce:
pagina 7 di 10 - con nota 21.1.21 gli opponenti hanno segnalato infiltrazioni al piano interrato al Comune di CP Montelaparo, che lo ha comunicato al (cfr. doc. n. 2 fascicolo di parte opponente);
- all'esito di apposito sopralluogo, alla presenza dell'impresa, del e del E_
, teso ad accertare le cause delle infiltrazioni al piano interrato (se provenienti dalla viabilità pubblica o dalle condotte idriche a confine con l'immobile oggetto dell'intervento di ricostruzione), secondo quanto affermato dagli opponenti, co0me già ricordato, il progettista e direttore dei lavori, arch. Vici, ritenne di adottare la scelta tecnica di trasformazione dei locali dallo stato grezzo con mattoni in vista allo stato finale con intonacatura, proprio con l'intenzione di ovviare alle lamentale infiltrazioni senza tuttavia ottenere alcun successo;
- neppure il CTP degli opponenti afferma che le infiltrazioni si siano manifestate solo nel corso dei lavori: “Qualora tale evento non era visibile prima dei lavori e si è manifestato solo dopo l'esecuzione, si ipotizza l'uso di tecniche costruttive e/o di materiali non idonei a proteggere o a prevenire tali eventi. L'impresa esecutrice dei lavori e il tecnico Progettista, dovevano prevedere che essendo la parete controterra del piano S1, ovvero quella a ridosso delle strada, di remota costruzione, probabilmente realizzata in muratura senza specifici accorgimenti impermeabilizzanti, poteva essere maggiormente esposta alle infiltrazioni di acqua/umidità anche per il semplice contatto con il terrapieno della strada.” (vedi pag. 3 della CTP, doc. 3 depositato con l'iscrizione a ruolo);
- posto che l'intonacatura delle pareti interrate e la pavimentazione del locale interrato erano contemplate dal contratto di appalto, in mancanza di computo metrico e di contabilità lavori, occorre ritenere che tali opere siano state realizzate in corso d'opera, con variazione di destinazione d'uso dei locali ma senza apposita SCIA e per corrispettivo indeterminato e comunque non fatturato né ingiunto;
- non vi è indicazione alcuna del periodo in cui si siano ripresentate le infiltrazioni dopo l'adozione della scelta tecnica di trasformazione dei locali dallo stato grezzo con mattoni in pagina 8 di 10 vista allo stato finale con intonacatura, proprio con l'intenzione di ovviare alle lamentale infiltrazioni senza tuttavia ottenere alcun successo;
- non vi è prova documentale di tempestiva denuncia all'impresa opposta del preteso inadempimento, dopo l'adozione della scelta tecnica di cui sopra;
- l'art. 17 del contratto di appalto recita:
“1. La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali.
2. Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro dieci giorni dalla data del verbale dí ultimazione dei lavori.
3. L'inizio delle operazioni di verifica deve essere comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata che dovrà pervenire allo stesso con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle operazioni. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell'Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni.
4. Entro due giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l'esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l'accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna dell'opera.
5. Qualora dall'esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per l'ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale dí cui al precedente comma 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica.
6. Nell'ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.
7. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l'opera si considererà accettata.
8. Ove l'Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 5 e 6 entro i termini concordati, è facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà sostituirsi nell'esecuzione dei lavori facendo eseguire detti interventi ad altro operatore ed addebitandone i relativi costi all'Appaltatore.
9. L'appaltatore si impegna a consegnare entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto tutta la documentazione di propria competenza necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all'art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. n. 380/2001.;
- il rilascio del certificato di agibilità da parte del DL – in mancanza di produzione di verbale di verifica di diverso contenuto – implica contrattualmente che “l'opera si considererà accettata”.
Rispetto a tali circostanze, pacifiche perché documentali e/o incontestate, non pare francamente le prove orali richieste da parte opponente possano portare all'accertamento di altro di conducente, posto che i capitoli formulati sono generici, mancando di qualsiasi riferimento temporale nonché del nome dei soggetti che avrebbero “denunciato” o “riscontrato”
o presenziato ad ogni evento capitolato e che purtuttavia debba ritenersi pacifico che i committenti fossero a conoscenza delle infiltrazioni durante i lavori e/o sin dalla verifica finale dell'opera (circostanza che entrambe le parti chiedono di provare) e che l'arch. Vici, DL che, stando agli opponenti, ha optato per la “soluzione tecnica” adottata, sia incapace di testimoniare, in quanto avente nella causa un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio.
Neppure la CTU potrebbe, sulla base della documentazione in atti e dell'esame delle infiltrazioni che pacificamente affliggono il piano interrato del fabbricato dei sig. portare esiti utili Pt_1 all'accertamento della tempestività della denuncia, che, in mancanza di altro, va ritenuta documentata soltanto con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo.
Come è noto, se il committente intende far valere la garanzia per vizi come eccezione - ossia pagina 9 di 10 per opporsi a una richiesta di pagamento dell'appaltatore - e non come azione, il termine di prescrizione non si applica, sicché anche quando il termine per l'azione diretta è scaduto, il committente può comunque opporsi a una richiesta di pagamento sollevando l'eccezione dei vizi, purché abbia rispettato i termini di decadenza per la denuncia e purché vi sia equilibrio fra le prestazioni inadempiute.
Come già detto, non vi è prova di denuncia tempestiva all'impresa.
Inoltre, posto che pacificamente il compenso contrattuale ingiunto attiene il rifacimento degli impianti (le opere in accollo), appare francamente eccessivo considerare il mancato pagamento del rifacimento degli impianti, rispetto al quale nessuna contestazione è stata formulata, proporzionale alla inidoneità della intonacatura e pavimentazione del piano interrato che l'impresa ha accettato di realizzare sulla base di indicazioni tecniche del direttore lavori, senza richiedere alcun compenso.
Per citare la stessa Cass. 26365/13 citata dalla dotta difesa degli opponenti, in motivazione:
“non sussiste la benché minima proporzione tra quanto asseritamente inadempiuto dalla …….. e quanto, invece, per certo inadempiuto dalla committente.
Infatti, il credito della ……, di oltre 45.000,00 Euro, non venne pagato, neppure in minima parte, Pa dalla sig.ra
A fronte di ciò, non si può rilevare alcuna violazione dell'art. 1460 c.c., in quanto, presupposto per razionabilità del rimedio di cui al presente articolo, è la proporzionalità degli inadempimenti, senza la quale è impossibile paralizzare l'altrui pretesa. Sul punto, si segnala il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui "l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede", (cfr. Cass., n. 4456 del 1982; in senso conforme cfr. anche Cass., n. 2843 del 1982; Cass., n. 2708 del 1982; Cass., 6441 del 1981; Cass., n. 250 del 1985; Cass., n. 9863 del 1998; più recentemente cfr. Cass., n. 3341 del 2001 e Cass., n. 2855 del 2005).”
In conclusione, l'eccezione di inadempimento avanzata dai sig. deve rigettarsi, con Pt_1 conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con riferimento alla media di tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e l'eccezione di inadempimento proposta dagli opponenti e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 9/24 emesso in data 10.1.24 dal Tribunale di Fermo;
2) condanna , , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, , in solido fra loro, a rimborsare alla parte opposta le spese di
[...] C.F._2 lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 13,27 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 2 luglio 2025
Il got
RA IO
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 2 luglio 2025, ad ore 9,29, innanzi al got RA IO sono comparsi: per parte attrice l'avv. PETTINELLI CARLO MARIA, per parte convenuta l'avv. DI GI DAVIDE,
Parte attrice opponente si riporta alla memoria conclusiva depositata ed a tutte le difese, insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte formulate nell'atto di opposizione e nelle memorie istruttorie, e precisa le conclusioni come segue: sia dichiarato nullo o quantomeno revocato il decreto ingiuntivo opposto, provvedendo sulle spese come per legge
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue: respingere in ogni sua parte l'avversa opposizione confermando il decreto opposto ovvero subordinatamente condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa che risulterà di giustizia, con gli interessi al tasso moratorio ex lege applicabili.
Vinte le spese e le competenze di rito.
Dopo breve discussione orale, alle ore 10,00, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo di oggi ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA IO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 242/2024 promossa da:
, Parte_1 CodiceFiscale_1
, Parte_2 C.F._2 con l'avv. CARLO MARIA PETTINELLI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTORI OPPONENTI contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. DAVIDE DI GI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 26.2.24 i sigg.ri e Parte_1 [...] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9/24 – emesso in Parte_2 data 10.1.24 e notificato loro in data 9.2.24 – con cui è stato ingiunto loro, in solido, di pagare a in pers. leg. rappr.te p.t., la somma di € 17.730,45, a titolo di saldo del Controparte_1 compenso di cui al contatto di appalto per le opere in accollo dei lavori di riparazione e miglioramento sismico nell'immobile di loro proprietà sito a ON (FM) via Roma n. 31, oltre agli interessi legali dovuti dalle scadenze indicate in fattura fino al saldo effettivo e le spese del procedimento liquidate.
Gli opponenti hanno dedotto:
- di aver affidato all'impresa i lavori di riparazione e miglioramento sismico per CP_1 l'immobile di loro proprietà sito a ON, danneggiato dal terremoto del 24 agosto - 30 ottobre 2016 e finanziato dal contributo dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione di Ascoli Piceno, su progetto dello studio tecnico associato Cherubini- Vici in Roma;
pagina 2 di 10 - che già in corso d'opera si erano evidenziate sulla parte dell'immobile a ridosso della strada ed al piano primo seminterrato notevoli macchie di umidità, che erano state puntualmente e prontamente denunciate e riscontrate dall'impresa, del resto presente ancora nel cantiere, e dal progettista direttore dei lavori arch. tant'è vero che si era una prima volta dato corso Persona_1 alle consequenziali opere di riparazione, senza tuttavia alcun apprezzabile risultato nonostante le assicurazioni fornite ai committenti, per poi interessare per lo stesso fenomeno di dissesto, come CP suggerito dal direttore dei lavori arch. Vici, il ed il per eventuali loro Controparte_2 responsabilità in ordine all'accaduto (cfr corrispondenza in atti), smentite dai sopralluoghi effettuati, alla contestuale presenza delle parti;
- che il fenomeno viene meglio descritto in tutta la sua gravità nella relazione di parte del geom. di Fermo e nell'allegata documentazione fotografica;
Tes_1
- che, Com'è noto, in materia di appalti privati, qualora l'opera eseguita presenti vizi o difetti, il committente può esperire nei confronti dell'appaltatore le azioni di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c, ovvero chiedere che l'appaltatore elimini le difformità ed i vizi a sua spese, o che altrimenti il prezzo sia proporzionalmente ridotto provvedendo il committente stesso a proprie spese al ripristino ed alla corretta esecuzione dei lavori, salvo in ogni caso il risarcimento del danno, osservati in tal caso, come del resto nella fattispecie è regolarmente avvenuto, gli specifici termini sia in relazione alla denuncia dei vizi, sia in relazione all'avvio delle azioni giudiziarie.
- di ritenere che i lavori non siano stati eseguiti in modo corretto e/o che presentino vizi e difetti, e pertanto di poter ugualmente e legittimamente rifiutarsi di pagare il saldo all'impresa esecutrice, indipendentemente dai rimedi di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 c.c., ricorrendo allo strumento dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cc.
- che, Come insegna la giurisprudenza, infatti, “In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli art. 1667, 1668, 1669 ss. c.c. integrano – senza escluderne l'applicazione – i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche. Ne consegue che il committente, convenuto per il pagamento, può – al fine di paralizzare la pretesa avversaria – opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimeni non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta” (Cassazione civile sez. II, 17/05/2004, n.9333);
- che l'eccezione di inadempimento di cui all'art.1460 cc è istituto giuridico di carattere generale, applicabile anche in tema di appalto (cfr anche Cass. VI, n. 26365/13: “In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive”), che, operando su un piano strettamente contrattuale, svolge la sua efficacia
“paralizzante” della pretesa creditoria avanzata dall'appaltatore, indipendentemente da quanto prescritto dai citati articoli 1667 e ss.. e prescinde dalle speciali prescrizioni e decadenze di cui agli stessi artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.;
- che è uno strumento giuridico di “autotutela” che, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, consente, a fronte di un inadempimento, di rifiutarsi di svolgere la propria controprestazione, pur se naturalmente, un tale strumento deve essere esercitato nei rispetto dei principi di buona fede, affinché non si trasformi in un mezzo pretestuoso per eludere le proprie obbligazioni: in questo contesto, vi deve essere un'effettiva proporzionalità fra i due inadempimenti, nel caso riscontrabile per l'evidenza del vizio e la relativa proporzionalità tra i detti inadempimenti.
Hanno concluso pertanto
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, dichiarare nullo quantomeno revocare il decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta.
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.
pagina 3 di 10 e richiesto in va istruttoria C.T.U. al fine di accertare e descrivere il fenomeno dannoso di cui in premessa;
interrogatorio formale del titolare dell'impresa geom. e prova testi Controparte_1 sulle seguenti circostanze:
Vero che in corso d'opera si evidenziavano sulla parte dell'immobile a ridosso della strada al piano primo seminterrato notevoli macchie di umidità che venivano denunciate e riscontrate dall'impresa, del resto presente ancora nel cantiere, nonché dal progettista direttore dei lavorii arch. Vici;
Vero che veniva una prima volta dato corso alle consequenziali opere di riparazione da parte dell'impresa secondo le indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
Vero che visto il perdurare del fenomeno anche dopo i lavori di riparazione, il direttore dei lavori arch CP Vici suggeriva ai committenti ad interessare per lo stesso dissesto il Comune di Monteparo ed il per accertare eventuali loro responsabilità in ordine all'accaduto;
Vero che alla contestuale presenza delle parti e del direttore dei lavori arch.Vici i sopralluoghi CP escludevano qualsivoglia responsabilità del e del . Controparte_2
Si è costituita contestando illimitatamente la avversa opposizione siccome Controparte_1 inammissibile ed infondata, deducendo:
- di svolgere prevalentemente attività di impresa edile e di ristrutturazione di fabbricati e di aver eseguito dei lavori di riparazione e miglioramento sismico a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26 e 30 ottobre 2016 presso l'immobile di proprietà dei sig.ri sito a ON Pt_1 (FM), Via Roma, n. 31, distinto al Catasto al Foglio 6, part. 265, giusto contratto di appalto (cfr. doc. n. 1 fascicolo fase monitoria);
- che in data 15.7.19, veniva concesso ai sigg. il contributo Sisma n. 1893 per lavori di Pt_1 ristrutturazione di fabbricato danneggiato dagli eventi sismici del 24 e 26 agosto e 30 ottobre 2016” sulla base dei progetti redatti dall'arch. Persona_1
- che i lavori commissionatile erano in parte finanziati dall e in parte Controparte_4 erano in accollo con risorse proprie, per superamento del costo convenzionale e per opere extra richieste dalla committenza (impianto elettrico, termico e idrosanitario) (cfr. doc. n. 2 fascicolo monitorio);
- d aver ultimato i lavori ed una volta attestata la piena agibilità dell'edificio de quo in data 14.01.2022 (cfr. doc. n. 4 fascicolo monitorio) emesso le fatture n. 27/22 e 109/22 (cfr. doc. n. 5 e 6 fascicolo monitorio), riferite alle lavorazioni extra ed in accollo, per totali € 44.810,45=;
- che i committenti avevano ricevuto le fatture senza sollevare alcuna contestazione;
- di aver emesso note di accredito per € 27.080,00= (cfr. doc.ti n. 7 e 8 fascicolo monitorio), residuando un credito di € 17.730,45= per le opere in accollo;
- di aver sollecitato verbalmente il saldo varie volte poi chiesto in data 29.5.23 l'intervento del proprio legale per ottenere il pagamento del dovuto, ottenendo riscontrato dal difensore dei committenti, il quale, per la prima volta, contestava vizi e difetti dell'opera che “si sostanziano in evidenti tracce di umidità sulle pareti dell'immobile ricostruito”, contestazione evidentemente pretestuosa e artatamente predisposta al fine di evitare il pagamento, rendendo inevitabile per il creditore chiedere la tutela giurisdizionale;
- che il contesto fattuale descritto dagli opponenti trova una smentita secca ed immediata nelle prove documentali di cui sopra;
- che il fabbricato degli opponenti è disposto su tre livelli oltre il sottotetto, il cui piano seminterrato era originariamente adibito a locale di pertinenza dell'abitazione, mentre i piani sovrastanti adibiti a residenza e distinti in due unità autonome, accessibili da via Roma;
- che, nello specifico, le opere da eseguire erano le seguenti:
1. Consolidamento dei setti murari, eseguito con intonaco armato;
2. Consolidamento delle pareti esterne con iniezioni e successiva spazzolatura e stuccatura degli elementi in pietra facciavista;
3. Rifacimento scale interne in cemento armato pagina 4 di 10 4. Rifacimento solai interni e di copertura da realizzare con struttura in legno e pianelle
5. Rinforzo dei solai con inserimento di catene in ferro
6. Sostituzione infissi
7. Rifacimento impianti.
- che i lavori di realizzazione erano iniziati il 30.10.19 (come risulta da notifica preliminare n. 73665 del 24.10.2019) e sono proseguiti senza contestazioni alcuna;
- che in data 21.1.21 i committenti odierni opponenti avevano notato delle infiltrazioni d'acqua e interessato dell'accaduto il Comune di ON, ritenendo necessario che quest'ultimo realizzasse sulla sede stradale di Via Roma dei lavori per la regimentazione delle acque piovane (cfr. doc. n. 2 fascicolo di parte opponente);
- che il 14.01.22, come disposto dall'art. 17 del contratto di appalto, dopo la fine lavori, è stata eseguita la verifica finale dell'opera e, come previsto, è stata rilasciata dal direttore dei lavori dichiarazione di Agibilità con specifica attestazione della “raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti” (cfr. doc. n. 2 fascicolo fase monitoria) cui ha fatto seguito il certificato di collaudo statico e di conformità;
- che le opere previste nel contratto in nessun modo prevedevano interventi di impermeabilizzazione esterna;
- che, contestualmente ed in seguito alla verifica finale, non veniva mossa contestazione alcuna all'impresa esecutrice nonostante i fenomeni infiltrativi fossero già conosciuti dalla committenza (cfr. doc. n. 2 – fascicolo di parte opponente) che ne aveva individuato le cause, escludendo qualsiasi difformità dell'opera;
- di non aver, prima della denuncia tardiva degli opponenti 26.6.23, mai ricevuto contestazione in riferimento ai lamentati vizi, né sono mai state eseguite o disposte in corso d'opera lavori di riparazione o impermeabilizzazione secondo le indicazioni fornite dal direttore dei lavori, come erroneamente sostenuto dagli opponenti;
- che le opere sono state eseguite secondo le indicazioni progettuali e nei tempi previsti dall'arch. che ricopriva anche il ruolo di Coordinatore per la progettazione e per Persona_1 l'esecuzione dei lavori in sicurezza, il quale non ha previsto né disposto in corso d'opera alcun intervento di impermeabilizzazione o riparazione;
- che le infiltrazioni lamentate sono assolutamente indipendenti dalla sfera di controllo dell'opposta, come da relazione a firma dell'ing. , che allega (doc. 3); Testimone_2
- che, da ultimo, tutte le opere sono state realizzate a regola d'arte e sono state accettate dalla opponente;
- che i committenti sono decaduti dal diritto di garanzia.
Ha concluso pertanto
“Affinchè l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
- in via preliminare: munire ex art. 648 c.p.c. di provvisoria esecutorietà il decreto opposto;
- nel merito: respingere in ogni sua parte l'opposizione confermando il decreto opposto, ovvero subordinatamente condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa che risulterà di giustizia, con gli interessi al tasso moratorio ex lege applicabile.
Vinte le spese di lite.”
Con la prima memoria ex art. 171 ter cpc gli opponenti hanno dedotto:
- che tra le opere di consolidamento dei muri e delle pareti esterne non possono non ritenersi ricompresi i lavori di eliminazione della presenza di umidità, con gli evidenti segni di macchie, distacco di pittura ed intonaco, formazione di efflorescenze, che si rilevano per tutta l'estensione della parete controterra del Piano S1 ed anche sul solaio del piano terra, per assorbimento dal muro esterno;
pagina 5 di 10 - che tali infiltrazioni, altrimenti, accumulandosi nei materiali di costruzione, finiscono nel tempo con il generare danni strutturali incompatibili con i lavori di ripristino da danni da terremoto indispensabili proprio a garantire sotto il profilo statico la sicurezza dell'immobile già danneggiato;
- che tali infiltrazioni non solo furono tempestivamente denunziate dalla committenza ma anche direttamente riscontrate dall'impresa ancora presente nel cantiere, del resto talmente evidenti durante le opere di ricostruzione dell'immobile da non poter essere ignorate, tant'è che il direttore dei lavori, arch. Vici, alla presenza sempre dell'impresa, ritenne di convocare il 21 gennaio 2021 apposita riunione CP con il Comune di Montelaparo ed il per accertarne le cause, se provenienti dalla viabilità pubblica o dalle condotte idriche a confine con l'immobile oggetto dell'intervento di ricostruzione, provvedendosi poi con la scelta tecnica di trasformazione dei locali dallo stato grezzo con mattoni in vista allo stato finale con intonacatura, proprio con l'intenzione di ovviare alle lamentale infiltrazioni senza tuttavia ottenere alcun successo;
- che tali infiltrazioni come osserva la consulenza di parte dell'impresa, fossero addirittura preesistenti all'intervento, tale condizione, soprattutto nell'opera di consolidamento dei muri e delle pareti esterne, avrebbe dovuto semmai imporre maggiore attenzione nell'esecuzione dei lavori e far ritenere indispensabile l'intervento di prosciugamento delle pareti;
Tes_
- che La rottura della condotta idrica della quale infine riferisce l'Ing, di parte opposta nella sua relazione, è evidentemente successiva al sopralluogo del 21 gennaio 2021 di cui si è detto, e peraltro in una zona ben distante dall'abitazione degli opponenti sia pure lungo la stessa via Roma, anche se si apprezza il fatto che in occasione dei lavori che il andrà a fare per sistemare l'intera area CP_2 potrebbero assumersi iniziative volte a risolvere anche le problematiche che qui interessano.;
- che La Suprema corte, con consolidata giurisprudenza, distingue il momento della consegna da quello della accettazione. Infatti, mentre la consegna costituisce un mero atto materiale con cui il bene viene messo a disposizione del committente, affinché l'accettazione possa dirsi perfezionata, è necessario che il committente stesso esprima il gradimento per l'opus o, comunque, lo dimostri per facta concludentia, ovvero con un atteggiamento che faccia intendere in maniera inequivocabile il soddisfacimento delle pretese del ricevente.
- che Tale circostanza è da escludere nel caso di specie posto che i committenti, dopo i pagamenti eseguiti a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, per l'esistenza dei vizi dedotti già noti all'impresa appaltatrice e dalla stessa riconosciuti, hanno da subito rifiutato di provvedere al pagamento del saldo dei lavori stessi, come potrà riferire l'arch Vici, se non una volta eliminato il vizio.;
- che Del resto neppure è ipotizzabile che i committenti, contrariamente ad ogni logica, possano avere dopo la denunzia del vizio accettato l'opera così com'era rinunziando ad ogni pretesa in punto di danno.
Con la prima memoria ex art. 171 ter cpc parte opposta ha precisato come in comparsa, contestando genericamente quanto ex adverso dedotto.
Alla udienza di prima comparizione 3.10.24 il GI designato, dato atto della mancata comparizione personale delle parti e sentite le parti, ha rinviato, salvi i diritti di prima udienza, al 5.12.24, data in cui le parti hanno richiesto ed ottenuto ulteriore rinvio per trattative al 3.4.25.
Con provvedimento 30.3.25 il GI ha delegato trattazione e decisione della causa a questo got, disponendo che le parti comparissero dinanzi al giudice onorario all'udienza 29.5.25.
In esito all'udienza 29.5.25 il got ha rigettato le istanze istruttorie formulate dagli opponenti, concesso la provvisoria esecuzione e rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive.
*
Deve ritenersi pacifico, perché documentale e/o incontestato, che:
pagina 6 di 10 - gli opponenti abbiano commissionato e l'opposta abbia realizzato sull'immobile di proprietà dei primi a ON, nel periodo compreso fra 30.10.19 e il 14.01.22 (data della attestazione della ripristinata agibilità dell'edificio - doc. 4 del fascicolo monitorio) lavori di riparazione e miglioramento sismico a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26 e 30 ottobre 2016 presso l'immobile di proprietà dei sig.ri sito a ON (FM), Via Roma, n. 31, distinto Pt_1 al Catasto al Foglio 6, part. 265, giusto contratto di appalto (cfr. doc. n. 1 fascicolo fase monitoria), meglio precisati dall'opposta come segue:
1. Consolidamento dei setti murari, eseguito con intonaco armato;
2. Consolidamento delle pareti esterne con iniezioni e successiva spazzolatura e stuccatura degli elementi in pietra facciavista;
3. Rifacimento scale interne in cemento armato
4. Rifacimento solai interni e di copertura da realizzare con struttura in legno e pianelle
5. Rinforzo dei solai con inserimento di catene in ferro
6. Sostituzione infissi
7. Rifacimento impianti;
- tale indicazione, fornita da parte opposta e non contestata - né diversamente documentata attraverso il deposito di uno qualsiasi dei numerosi allegati al contratto di appalto, allegati cui il contratto fa riferimento per precisarne l'oggetto della prestazione – debba ritenersi riferita ad opere di miglioramento sismico quanto alle opere da 1 a 6, mentre il rifacimento degli impianti di cui al n. 7 costituisce le opere c.d. in accollo;
- tale elencazione non comprenda espressamente lavori di eliminazione di infiltrazioni o umidità (macchie, distacco di pittura ed intonaco, formazione di efflorescenze) dalle mura interrate;
- infiltrazioni e macchie di umidità siano problematiche del tutto estranee al sisma (così come il rifacimento degli impianti, che infatti sono opere in accollo);
- gli opponenti stessi affermano, nella loro prima memoria ex art. 171 ter cpc, che tali
“infiltrazioni non solo furono tempestivamente denunziate dalla committenza ma anche direttamente riscontrate dall'impresa ancora presente nel cantiere, del resto talmente evidenti durante le opere di ricostruzione dell'immobile da non poter essere ignorate, tant'è che il direttore dei lavori, arch. Vici, alla presenza sempre dell'impresa, ritenne di convocare il 21 gennaio 2021 apposita riunione con il Comune CP di Montelaparo ed il per accertarne le cause, se provenienti dalla viabilità pubblica o dalle condotte idriche a confine con l'immobile oggetto dell'intervento di ricostruzione, provvedendosi poi con la scelta tecnica di trasformazione dei locali dallo stato grezzo con mattoni in vista allo stato finale con intonacatura, proprio con l'intenzione di ovviare alle lamentale infiltrazioni senza tuttavia ottenere alcun successo”;
- tale circostanza sia incontestata e che tuttavia il fatto che l'impresa abbia preso atto dell'esistenza delle infiltrazioni insieme ai committenti ed al progettista e DL non può ritenersi integrare “tempestiva denuncia dell'inadempimento” come parte opponente pare ritenere, posto che l'infiltrazione in se stessa non è causalmente dipendente dalle opere effettuate dall'impresa;
- i committenti non contestano l'importo richiesto con l'ingiunzione né che si tratto del compenso dovuto per la realizzazione dei nuovi impianti;
- le condizioni delle pareti controterra, prima di ogni intervento, erano quelle raffigurate nella foto a pg. 6 della CTP di parte opposta (doc.3) che di seguito si riproduce:
pagina 7 di 10 - con nota 21.1.21 gli opponenti hanno segnalato infiltrazioni al piano interrato al Comune di CP Montelaparo, che lo ha comunicato al (cfr. doc. n. 2 fascicolo di parte opponente);
- all'esito di apposito sopralluogo, alla presenza dell'impresa, del e del E_
, teso ad accertare le cause delle infiltrazioni al piano interrato (se provenienti dalla viabilità pubblica o dalle condotte idriche a confine con l'immobile oggetto dell'intervento di ricostruzione), secondo quanto affermato dagli opponenti, co0me già ricordato, il progettista e direttore dei lavori, arch. Vici, ritenne di adottare la scelta tecnica di trasformazione dei locali dallo stato grezzo con mattoni in vista allo stato finale con intonacatura, proprio con l'intenzione di ovviare alle lamentale infiltrazioni senza tuttavia ottenere alcun successo;
- neppure il CTP degli opponenti afferma che le infiltrazioni si siano manifestate solo nel corso dei lavori: “Qualora tale evento non era visibile prima dei lavori e si è manifestato solo dopo l'esecuzione, si ipotizza l'uso di tecniche costruttive e/o di materiali non idonei a proteggere o a prevenire tali eventi. L'impresa esecutrice dei lavori e il tecnico Progettista, dovevano prevedere che essendo la parete controterra del piano S1, ovvero quella a ridosso delle strada, di remota costruzione, probabilmente realizzata in muratura senza specifici accorgimenti impermeabilizzanti, poteva essere maggiormente esposta alle infiltrazioni di acqua/umidità anche per il semplice contatto con il terrapieno della strada.” (vedi pag. 3 della CTP, doc. 3 depositato con l'iscrizione a ruolo);
- posto che l'intonacatura delle pareti interrate e la pavimentazione del locale interrato erano contemplate dal contratto di appalto, in mancanza di computo metrico e di contabilità lavori, occorre ritenere che tali opere siano state realizzate in corso d'opera, con variazione di destinazione d'uso dei locali ma senza apposita SCIA e per corrispettivo indeterminato e comunque non fatturato né ingiunto;
- non vi è indicazione alcuna del periodo in cui si siano ripresentate le infiltrazioni dopo l'adozione della scelta tecnica di trasformazione dei locali dallo stato grezzo con mattoni in pagina 8 di 10 vista allo stato finale con intonacatura, proprio con l'intenzione di ovviare alle lamentale infiltrazioni senza tuttavia ottenere alcun successo;
- non vi è prova documentale di tempestiva denuncia all'impresa opposta del preteso inadempimento, dopo l'adozione della scelta tecnica di cui sopra;
- l'art. 17 del contratto di appalto recita:
“1. La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali.
2. Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro dieci giorni dalla data del verbale dí ultimazione dei lavori.
3. L'inizio delle operazioni di verifica deve essere comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata che dovrà pervenire allo stesso con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle operazioni. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell'Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni.
4. Entro due giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l'esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l'accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna dell'opera.
5. Qualora dall'esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per l'ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale dí cui al precedente comma 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica.
6. Nell'ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.
7. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l'opera si considererà accettata.
8. Ove l'Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 5 e 6 entro i termini concordati, è facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà sostituirsi nell'esecuzione dei lavori facendo eseguire detti interventi ad altro operatore ed addebitandone i relativi costi all'Appaltatore.
9. L'appaltatore si impegna a consegnare entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto tutta la documentazione di propria competenza necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all'art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. n. 380/2001.;
- il rilascio del certificato di agibilità da parte del DL – in mancanza di produzione di verbale di verifica di diverso contenuto – implica contrattualmente che “l'opera si considererà accettata”.
Rispetto a tali circostanze, pacifiche perché documentali e/o incontestate, non pare francamente le prove orali richieste da parte opponente possano portare all'accertamento di altro di conducente, posto che i capitoli formulati sono generici, mancando di qualsiasi riferimento temporale nonché del nome dei soggetti che avrebbero “denunciato” o “riscontrato”
o presenziato ad ogni evento capitolato e che purtuttavia debba ritenersi pacifico che i committenti fossero a conoscenza delle infiltrazioni durante i lavori e/o sin dalla verifica finale dell'opera (circostanza che entrambe le parti chiedono di provare) e che l'arch. Vici, DL che, stando agli opponenti, ha optato per la “soluzione tecnica” adottata, sia incapace di testimoniare, in quanto avente nella causa un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio.
Neppure la CTU potrebbe, sulla base della documentazione in atti e dell'esame delle infiltrazioni che pacificamente affliggono il piano interrato del fabbricato dei sig. portare esiti utili Pt_1 all'accertamento della tempestività della denuncia, che, in mancanza di altro, va ritenuta documentata soltanto con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo.
Come è noto, se il committente intende far valere la garanzia per vizi come eccezione - ossia pagina 9 di 10 per opporsi a una richiesta di pagamento dell'appaltatore - e non come azione, il termine di prescrizione non si applica, sicché anche quando il termine per l'azione diretta è scaduto, il committente può comunque opporsi a una richiesta di pagamento sollevando l'eccezione dei vizi, purché abbia rispettato i termini di decadenza per la denuncia e purché vi sia equilibrio fra le prestazioni inadempiute.
Come già detto, non vi è prova di denuncia tempestiva all'impresa.
Inoltre, posto che pacificamente il compenso contrattuale ingiunto attiene il rifacimento degli impianti (le opere in accollo), appare francamente eccessivo considerare il mancato pagamento del rifacimento degli impianti, rispetto al quale nessuna contestazione è stata formulata, proporzionale alla inidoneità della intonacatura e pavimentazione del piano interrato che l'impresa ha accettato di realizzare sulla base di indicazioni tecniche del direttore lavori, senza richiedere alcun compenso.
Per citare la stessa Cass. 26365/13 citata dalla dotta difesa degli opponenti, in motivazione:
“non sussiste la benché minima proporzione tra quanto asseritamente inadempiuto dalla …….. e quanto, invece, per certo inadempiuto dalla committente.
Infatti, il credito della ……, di oltre 45.000,00 Euro, non venne pagato, neppure in minima parte, Pa dalla sig.ra
A fronte di ciò, non si può rilevare alcuna violazione dell'art. 1460 c.c., in quanto, presupposto per razionabilità del rimedio di cui al presente articolo, è la proporzionalità degli inadempimenti, senza la quale è impossibile paralizzare l'altrui pretesa. Sul punto, si segnala il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui "l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede", (cfr. Cass., n. 4456 del 1982; in senso conforme cfr. anche Cass., n. 2843 del 1982; Cass., n. 2708 del 1982; Cass., 6441 del 1981; Cass., n. 250 del 1985; Cass., n. 9863 del 1998; più recentemente cfr. Cass., n. 3341 del 2001 e Cass., n. 2855 del 2005).”
In conclusione, l'eccezione di inadempimento avanzata dai sig. deve rigettarsi, con Pt_1 conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con riferimento alla media di tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e l'eccezione di inadempimento proposta dagli opponenti e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 9/24 emesso in data 10.1.24 dal Tribunale di Fermo;
2) condanna , , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, , in solido fra loro, a rimborsare alla parte opposta le spese di
[...] C.F._2 lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 13,27 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 2 luglio 2025
Il got
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