Rigetto
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/09/2025, n. 7162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7162 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07162/2025REG.PROV.COLL.
N. 01664/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1664 del 2025, proposto dal Signor AR BA, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Comune di Calasetta, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione prima, n. 99 del 12 febbraio 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 la Cons. Emanuela Loria;
Uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame il Signor AR BA chiede la riforma parziale della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione prima, n. 99 del 12 febbraio 2025, emessa sul ricorso iscritto al n. r.g. 918/2024 con il quale ha chiesto l’annullamento del silenzio formatosi a seguito dell’istanza presentata il 2 settembre 2024, e assunta al prot. Comune Calasetta n. 11351 del 02.09.2024, avente ad oggetto la riattivazione del procedimento istruttorio in relazione alla richiesta del rilascio del permesso di costruire.
Giova ricapitolare l’articolata vicenda processuale.
1.1. L’appellante aveva già proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il gravame è stato accolto con decreto del 6 febbraio 2014 in considerazione della rilevata carenza d’istruttoria e di motivazione.
1.2. Poiché l’amministrazione rimaneva inerte, l’interessato ha proposto ricorso per l’ottemperanza al Consiglio di Stato, che, con sentenza n. 7319 del 2024, ha accolto il ricorso e ha ordinato all’amministrazione Comunale di pronunciarsi nuovamente, all’esito di una compiuta istruttoria, in ordine alla richiesta di rilascio del permesso di costruire, ferma restando la discrezionalità dell’Amministrazione in relazione ai tratti liberi dell’azione amministrativa lasciati impregiudicati dal decisum del decreto.
Alla sentenza n. 7319/2014 ha fatto seguito la presentazione di apposita istanza da parte dell’appellante per l’avvio del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di rilascio del permesso di costruire.
1.3. Poiché l’Amministrazione non ha dato seguito all’istanza, il signor BA ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. al T.a.r. per la Sardegna al fine di ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. e la condanna all’avvio e alla successiva conclusione del relativo procedimento amministrativo, oltre alla rifusione del danno da ritardo.
2. Il Tar adito ha accolto il ricorso per ciò che concerne l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Calasetta e la declaratoria dell'obbligo di provvedere (impregiudicato il contenuto della relativa valutazione discrezionale), e ha disposto, ai fini della pronuncia sulla domanda risarcitoria, la conversione del rito processuale da "camerale" ex art. 117 c.p.a. ad "ordinario", con conseguente rimessione della causa sul ruolo per la sua ulteriore trattazione con il rito ordinario.
Il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite.
3. Con l’appello in esame l’appellante si duole della compensazione delle spese del giudizio e chiede la riforma del relativo capo della sentenza di primo grado.
Sostiene infatti che è possibile compensare le spese di lite soltanto se vi sia stata soccombenza reciproca tra le parti, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, oltre al caso in cui rilevino altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Inoltre è possibile non emettere la condanna per lite temeraria se il giudice esclude che l’attività difensiva non sia stata denotata dalla mancanza della diligenza minima e ritualmente esercitato il diritto di difesa.
Nessuna di tali circostanze ricorrerebbe nel caso in esame e la statuizione della sentenza sul punto delle spese sarebbe carente sotto il profilo della motivazione e evidentemente lacunosa, al limite della apoditticità, circa la indicazione del contesto particolarmente articolato e complesso, in presenza di soccombenza del Comune nel ricorso avverso il silenzio.
4. Il Comune di Calasetta non si è costituito in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato.
6.1. In primo luogo, è necessario sottolineare che la sentenza di primo grado ha accolto il ricorso quanto alla all’accertamento della sussistenza dell'inerzia dell’amministrazione e alla declaratoria dell'obbligo di provvedere mentre ha lasciato impregiudicato il contenuto della relativa valutazione discrezionale, spettante per l’appunto all’amministrazione. Peraltro, anche la suindicata sentenza di ottemperanza di questo Consiglio di Stato ha statuito negli stessi termini, lasciando impregiudicata la discrezionalità dell’amministrazione per i tratti ancora liberi dell’azione amministrativa.
Da ciò si desume che non vi è stata una totale soccombenza dell’amministrazione.
Inoltre, secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, la compensazione delle spese di giudizio è una facoltà che il Giudice può esercitare discrezionalmente, e che si può sindacare in sede di appello solo ove sia violato il limite dell’impossibilità di porle a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero si siano adottate pronunce abnormi (così per tutte, sent. Cons. Stato Sez. VI 20 giugno 2022 n.362 e Sez. III 3 agosto 2016 n. 3513).
7. Conseguentemente, alla luce delle suindicate motivazioni, l’appello deve essere respinto.
8. Nulla si dispone sulle spese in assenza di costituzione dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO