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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/10/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
586/2024 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore
3) dott.ssa Ida Perna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 586/2024 R.G.V.G, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
Via Nuova San Leone n. 60 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
MO EN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MM di IA alla Via Puglia n. 15.
RICORRENTE
E nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
12 (c.f. ), elettivamente domiciliato in Somma Vesuviana (NA), alla Via C.F._2
Annunziata n.71, presso lo studio dell'Avv. Giulia Teolis, che lo rappresenta e difende come d mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 3.07.2025;
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7 luglio 2025 le parti rappresentavano che la sentenza di separazione non era stata oggetto di impugnazione e pertanto era oramai passata in giudicato, che i coniugi non avevano intenzione di riconciliarsi e chiedevano, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto alle medesime condizioni già omologate dal tribunale con la sentenza n. 143/2024
Il Pm non ha fatto pervenire nel termine di legge il proprio parere.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 21.03.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in Santa Maria la Carità (NA) in data 23.07.2012, dal quale erano nati quattro figli: nato a [...] Per_1
Per_ (NA) il 13.03.2008; nata a [...] il [...]; nato a Per_2
MM di IA (NA) il 10.03.2015, nata a [...] il Per_4
21.11.2019, ancora tutti minorenni;
che l'unione un tempo felice, si era deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune;
che entrambi erano economicamente autosufficienti;
che la dimora coniugale, ubicata in Gragnano (NA) alla Via
Nuova San Leone n. 60, era condotta in locazione per un canone mensile di € 600,00; che la sig.ra era impiegata presso la LE RL (società operante nel campo della Parte_1 ristorazione collettiva mense) mentre il sig. era attualmente disoccupato ed CP_1 avrebbe provveduto al mantenimento dei figli grazie all'aiuto della propria famiglia.
All'udienza di comparizione del 15.10.2024, il giudice delegato, ascoltate le parti, rimetteva la causa al collegio per l'omologa. Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 11.11.2024
Con sentenza n. 143/2024 del 28.11.2024 e pubblicata in data 21.12.2024 il Tribunale di Torre
Annunziata pronunciava sentenza di omologa della separazione consensuale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni di cui al ricorso congiunto dagli stessi sottoscritto, così
[...] CP_1 come modificate nel verbale di udienza del 15.10.2024 e, preso atto della contestuale domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi proposta ai sensi dell'art 473-bis.49 c.p.c., con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del giudice delegato per l'udienza del 7 luglio 2025, affinchè - previa acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione – procedesse a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 898/70, e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 8 Quindi con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7 luglio 2025, le parti rappresentavano che la sentenza di separazione non era stata oggetto di impugnazione e pertanto era oramai passata in giudicato, che i coniugi non avevano intenzione di riconciliarsi e chiedevano, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto alle medesime condizioni già omologate dal tribunale con la sentenza n. 143/2024 ed il giudice delegato, preso atto di quanto sopra, con ordinanza del 12.07.2025 rimetteva la causa in decisione al collegio, previa trasmissione degli atti al PM.
Il Pm non faceva pervenire, nel termine di legge, il proprio parere.
2. La domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che
“la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talchè la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 8 proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 e.e., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 8 convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"
Ciò posto in punto di ammissibilità, e sempre in via preliminare, va correttamente qualificata la domanda proposta come domanda di scioglimento del matrimonio e non di cessazione degli effetti civili, emergendo dal certificato di matrimonio che i coniugi ebbero a contrarre matrimonio con rito civile.
Tanto premesso, nel merito ritiene il Collegio che possa essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Santa Maria La Carità in data Parte_1 CP_1
23.07.2012, ai patti ed alle condizioni concordate tra le parti in ricorso, così come modificate a verbale di udienza del 15.10.2024.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un semestre e più precisamente sin dall'udienza del 15.10.2024, allorquando i coniugi manifestavano innanzi al giudice delegato dal
Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, nell'ambito del presente giudizio di separazione consensuale e divorzio congiunto, la volontà di non conciliarsi e di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate a verbale della predetta udienza, ed all'esito della quale veniva pronunciata sentenza n. 143/2024 del 28.11.2024 e pubblicata in data 21.12.2024, con la quale veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi ai patti ed alle condizioni così concordate, oramai passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 30 giugno 2025.
Lo stato di separazione caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge 1.12.1970 n.
898 e, d'altra parte, considerato che i coniugi con note congiunte di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7 luglio 2025 innanzi al giudice delegato, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 8 Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, dalle allegazioni del ricorso introduttivo e da quanto dichiarato all'udienza di comparizione del 15.10.2024 è emerso che la sig.ra è impiegata presso la LE Parte_1 RL (società operante nel campo della ristorazione collettiva mense) come scodellatrice per una mensa scolastica con contratto a tempo indeterminato per una retribuzione di 120,00 euro mensili e percepisce il reddito di inclusione di € 1000,00 mensili, oltre all'assegno unico per i ragazzi di € 1.000,00. Abita nella ex casa coniugale, insieme ai figli minori, condotta in locazione per un canone di € 600,00 mensili oltre ad € 100,00 di oneri condominiali ed era separata di fatto dal marito già da circa un anno.
, invece, abita in Gragnano presso un appartamento condotto in locazione per un CP_1 canone mensile di € 400,00 e gestisce un circoletto sportivo per soci, attività da cui riesce a ricavare un reddito di circa 1000,00/1500,00 euro mensili;
non è titolare di diritti reali su beni immobili né su beni mobili registrati e non è titolare di conti correnti bancari.
Anche il regime delle visite con il genitore non collocatario, come concordato fra le parti, appare adeguato e rispettoso del diritto degli stessi alla bigenitorialità; le parti, infatti, hanno previsto la possibilità di pernottamento presso la casa paterna una sola volta al mese in relazione alle difficoltà manifestate dal il quale ha dichiarato di essere impegnato con il proprio lavoro CP_1 sino a tarda notte, sì da avere difficoltà ad ospitare i minori presso la propria abitazione per i pernottamenti.
Del resto le parti, concordemente, nell'udienza del 15.10.2024, hanno dato atto della esistenza di una buona relazione e di una frequentazione abituale dei minori con il padre, favorita anche dalla vicinanza delle rispettive abitazioni ( la coppia infatti, era già separata di fatto da circa un anno).
I coniugi poi, si sono dichiarati economicamente indipendenti di talchè nulla hanno previsto a titolo di reciproco mantenimento.
3. Nulla va disposto quanto alle spese di lite, trattandosi di procedimento su domanda congiunta.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta, unitamente alla domanda di separazione consensuale, con ricorso congiunto depositato in data 21.03.2024 da e , così provvede: Parte_1 CP_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 8 A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a Parte_1
MM di IA (NA) il 06.01.1984 e nato a [...] il CP_1
19.10.1974 in Santa Maria la Carità in data 23.07.2012 ai seguenti patti e condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Gragnano (NA) alla Via Nuova San Leone n. 60 concessa in locazione resterà assegnata alla sig.ra mentre il sig. ha già provveduto a Parte_1 CP_1 spostare la propria residenza altrove, resteranno nella casa coniugale tutti i mobili e suppellettili ivi contenuti nell'interesse dei minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3) I figli nato a [...] il [...]; nata a Per_1 Per_2
Per_ MM di IA (NA) il 15.07.2010; nato a [...] il
10.03.2015; nata a [...] il [...] restano affidati ad Per_4 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si trovano al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone la naturale inclinazione e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Per_ 4) I figli , , e restano collocati in via prevalente presso la madre;
Per_1 Per_2 Per_4
5) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli durante i giorni infrasettimanali di lunedì e mercoledì, il pomeriggio dall'uscita della scuola e li riporterà presso la dimora materna entro l'orario di cena e comunque entro le ore 20,00, mentre il martedì ed il giovedì si limiterà Per_ solamente ad accompagnare e prelevare il figlio dalla scuola calcio;
6) inoltre il padre potrà tenere con sé i figli una volta al mese, compatibilmente con gli impegni di lavoro e con le esigenze dei minori, dal venerdì dall'uscita di scuola alle ore 15,00, e fino alla domenica alle ore 9,00, quando li riaccompagnerà presso la casa materna”;
7) Durante le vacanze di Natale i figli resteranno la Vigilia di Natale ed i giorni 25 e 26 dicembre con la madre e i giorni 31 ed 1° gennaio con il padre ad anni alterni;
il giorno dell'epifania i figli staranno con l'uno o l'altro dei genitori ad anni alterni e per le vacanze di Pasqua il giorno di
Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre sempre ad anni alterni;
8) Per i compleanni verrà altresì rispettato il principio dell'alternanza fra i genitori;
9) Il padre potrà tenere i figli se lo vorrà per tre settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 7 di 8 10) Si dà atto che il sig. ha dichiarato di non rinunciare al 50% dell'assegno e/o CP_1 contributo statale per i figli minorenni;
11) Il tenuto conto dell'entità del canone di locazione della casa familiare ove la CP_1 Pt_1 vive unitamente ai minori, pari ad € 700,00 mensili, e per consentirle il relativo pagamento, verserà in favore di quest'ultima a titolo di concorso al mantenimento dei minori stessi, la somma mensile complessiva di € 1.000,00, pari ad € 250,00 per ciascun figlio, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma che sarà annualmente aggiornata in base agli indici ISTAT;
12) Tutte le spese mediche non coperte dal S.S.N. occorrenti per i figli saranno suddivise al 50% fra i coniugi;
14) Tutte le altre spese straordinarie preventivamente documentate e concordate per i figli saranno suddivise sempre al 50% tra i coniugi;
15) Si dà atto che i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Santa Maria la Carità per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 3 parte I, dei registri di matrimonio dell'anno 2012);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore
3) dott.ssa Ida Perna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 586/2024 R.G.V.G, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
Via Nuova San Leone n. 60 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
MO EN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MM di IA alla Via Puglia n. 15.
RICORRENTE
E nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
12 (c.f. ), elettivamente domiciliato in Somma Vesuviana (NA), alla Via C.F._2
Annunziata n.71, presso lo studio dell'Avv. Giulia Teolis, che lo rappresenta e difende come d mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 3.07.2025;
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7 luglio 2025 le parti rappresentavano che la sentenza di separazione non era stata oggetto di impugnazione e pertanto era oramai passata in giudicato, che i coniugi non avevano intenzione di riconciliarsi e chiedevano, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto alle medesime condizioni già omologate dal tribunale con la sentenza n. 143/2024
Il Pm non ha fatto pervenire nel termine di legge il proprio parere.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 21.03.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in Santa Maria la Carità (NA) in data 23.07.2012, dal quale erano nati quattro figli: nato a [...] Per_1
Per_ (NA) il 13.03.2008; nata a [...] il [...]; nato a Per_2
MM di IA (NA) il 10.03.2015, nata a [...] il Per_4
21.11.2019, ancora tutti minorenni;
che l'unione un tempo felice, si era deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune;
che entrambi erano economicamente autosufficienti;
che la dimora coniugale, ubicata in Gragnano (NA) alla Via
Nuova San Leone n. 60, era condotta in locazione per un canone mensile di € 600,00; che la sig.ra era impiegata presso la LE RL (società operante nel campo della Parte_1 ristorazione collettiva mense) mentre il sig. era attualmente disoccupato ed CP_1 avrebbe provveduto al mantenimento dei figli grazie all'aiuto della propria famiglia.
All'udienza di comparizione del 15.10.2024, il giudice delegato, ascoltate le parti, rimetteva la causa al collegio per l'omologa. Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 11.11.2024
Con sentenza n. 143/2024 del 28.11.2024 e pubblicata in data 21.12.2024 il Tribunale di Torre
Annunziata pronunciava sentenza di omologa della separazione consensuale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni di cui al ricorso congiunto dagli stessi sottoscritto, così
[...] CP_1 come modificate nel verbale di udienza del 15.10.2024 e, preso atto della contestuale domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi proposta ai sensi dell'art 473-bis.49 c.p.c., con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del giudice delegato per l'udienza del 7 luglio 2025, affinchè - previa acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione – procedesse a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 898/70, e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 8 Quindi con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7 luglio 2025, le parti rappresentavano che la sentenza di separazione non era stata oggetto di impugnazione e pertanto era oramai passata in giudicato, che i coniugi non avevano intenzione di riconciliarsi e chiedevano, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto alle medesime condizioni già omologate dal tribunale con la sentenza n. 143/2024 ed il giudice delegato, preso atto di quanto sopra, con ordinanza del 12.07.2025 rimetteva la causa in decisione al collegio, previa trasmissione degli atti al PM.
Il Pm non faceva pervenire, nel termine di legge, il proprio parere.
2. La domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che
“la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talchè la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 8 proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 e.e., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 8 convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"
Ciò posto in punto di ammissibilità, e sempre in via preliminare, va correttamente qualificata la domanda proposta come domanda di scioglimento del matrimonio e non di cessazione degli effetti civili, emergendo dal certificato di matrimonio che i coniugi ebbero a contrarre matrimonio con rito civile.
Tanto premesso, nel merito ritiene il Collegio che possa essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Santa Maria La Carità in data Parte_1 CP_1
23.07.2012, ai patti ed alle condizioni concordate tra le parti in ricorso, così come modificate a verbale di udienza del 15.10.2024.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un semestre e più precisamente sin dall'udienza del 15.10.2024, allorquando i coniugi manifestavano innanzi al giudice delegato dal
Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, nell'ambito del presente giudizio di separazione consensuale e divorzio congiunto, la volontà di non conciliarsi e di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate a verbale della predetta udienza, ed all'esito della quale veniva pronunciata sentenza n. 143/2024 del 28.11.2024 e pubblicata in data 21.12.2024, con la quale veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi ai patti ed alle condizioni così concordate, oramai passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 30 giugno 2025.
Lo stato di separazione caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge 1.12.1970 n.
898 e, d'altra parte, considerato che i coniugi con note congiunte di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7 luglio 2025 innanzi al giudice delegato, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 8 Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, dalle allegazioni del ricorso introduttivo e da quanto dichiarato all'udienza di comparizione del 15.10.2024 è emerso che la sig.ra è impiegata presso la LE Parte_1 RL (società operante nel campo della ristorazione collettiva mense) come scodellatrice per una mensa scolastica con contratto a tempo indeterminato per una retribuzione di 120,00 euro mensili e percepisce il reddito di inclusione di € 1000,00 mensili, oltre all'assegno unico per i ragazzi di € 1.000,00. Abita nella ex casa coniugale, insieme ai figli minori, condotta in locazione per un canone di € 600,00 mensili oltre ad € 100,00 di oneri condominiali ed era separata di fatto dal marito già da circa un anno.
, invece, abita in Gragnano presso un appartamento condotto in locazione per un CP_1 canone mensile di € 400,00 e gestisce un circoletto sportivo per soci, attività da cui riesce a ricavare un reddito di circa 1000,00/1500,00 euro mensili;
non è titolare di diritti reali su beni immobili né su beni mobili registrati e non è titolare di conti correnti bancari.
Anche il regime delle visite con il genitore non collocatario, come concordato fra le parti, appare adeguato e rispettoso del diritto degli stessi alla bigenitorialità; le parti, infatti, hanno previsto la possibilità di pernottamento presso la casa paterna una sola volta al mese in relazione alle difficoltà manifestate dal il quale ha dichiarato di essere impegnato con il proprio lavoro CP_1 sino a tarda notte, sì da avere difficoltà ad ospitare i minori presso la propria abitazione per i pernottamenti.
Del resto le parti, concordemente, nell'udienza del 15.10.2024, hanno dato atto della esistenza di una buona relazione e di una frequentazione abituale dei minori con il padre, favorita anche dalla vicinanza delle rispettive abitazioni ( la coppia infatti, era già separata di fatto da circa un anno).
I coniugi poi, si sono dichiarati economicamente indipendenti di talchè nulla hanno previsto a titolo di reciproco mantenimento.
3. Nulla va disposto quanto alle spese di lite, trattandosi di procedimento su domanda congiunta.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta, unitamente alla domanda di separazione consensuale, con ricorso congiunto depositato in data 21.03.2024 da e , così provvede: Parte_1 CP_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 8 A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a Parte_1
MM di IA (NA) il 06.01.1984 e nato a [...] il CP_1
19.10.1974 in Santa Maria la Carità in data 23.07.2012 ai seguenti patti e condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Gragnano (NA) alla Via Nuova San Leone n. 60 concessa in locazione resterà assegnata alla sig.ra mentre il sig. ha già provveduto a Parte_1 CP_1 spostare la propria residenza altrove, resteranno nella casa coniugale tutti i mobili e suppellettili ivi contenuti nell'interesse dei minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3) I figli nato a [...] il [...]; nata a Per_1 Per_2
Per_ MM di IA (NA) il 15.07.2010; nato a [...] il
10.03.2015; nata a [...] il [...] restano affidati ad Per_4 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si trovano al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone la naturale inclinazione e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Per_ 4) I figli , , e restano collocati in via prevalente presso la madre;
Per_1 Per_2 Per_4
5) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli durante i giorni infrasettimanali di lunedì e mercoledì, il pomeriggio dall'uscita della scuola e li riporterà presso la dimora materna entro l'orario di cena e comunque entro le ore 20,00, mentre il martedì ed il giovedì si limiterà Per_ solamente ad accompagnare e prelevare il figlio dalla scuola calcio;
6) inoltre il padre potrà tenere con sé i figli una volta al mese, compatibilmente con gli impegni di lavoro e con le esigenze dei minori, dal venerdì dall'uscita di scuola alle ore 15,00, e fino alla domenica alle ore 9,00, quando li riaccompagnerà presso la casa materna”;
7) Durante le vacanze di Natale i figli resteranno la Vigilia di Natale ed i giorni 25 e 26 dicembre con la madre e i giorni 31 ed 1° gennaio con il padre ad anni alterni;
il giorno dell'epifania i figli staranno con l'uno o l'altro dei genitori ad anni alterni e per le vacanze di Pasqua il giorno di
Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre sempre ad anni alterni;
8) Per i compleanni verrà altresì rispettato il principio dell'alternanza fra i genitori;
9) Il padre potrà tenere i figli se lo vorrà per tre settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 7 di 8 10) Si dà atto che il sig. ha dichiarato di non rinunciare al 50% dell'assegno e/o CP_1 contributo statale per i figli minorenni;
11) Il tenuto conto dell'entità del canone di locazione della casa familiare ove la CP_1 Pt_1 vive unitamente ai minori, pari ad € 700,00 mensili, e per consentirle il relativo pagamento, verserà in favore di quest'ultima a titolo di concorso al mantenimento dei minori stessi, la somma mensile complessiva di € 1.000,00, pari ad € 250,00 per ciascun figlio, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma che sarà annualmente aggiornata in base agli indici ISTAT;
12) Tutte le spese mediche non coperte dal S.S.N. occorrenti per i figli saranno suddivise al 50% fra i coniugi;
14) Tutte le altre spese straordinarie preventivamente documentate e concordate per i figli saranno suddivise sempre al 50% tra i coniugi;
15) Si dà atto che i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Santa Maria la Carità per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 3 parte I, dei registri di matrimonio dell'anno 2012);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 8 di 8