Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/06/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4156/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4156/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Lorena Chiaramonte, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Massimiliano Marotta, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio in SIRACUSA, in data 19/09/2015.
Dall'unione nascevano i seguenti figli, il 12/03/2012 e Per_1 il 30/07/2015. Persona_2
pagina 1 di 7
29/11/2024, la parte ricorrente, premettendo il venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione personale disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso di sé e con obbligo a carico di di corrispondere un assegno CP_1 mensile di € 500,00 per il mantenimento degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 31/03/2025 si costituiva , il Controparte_1 quale non si opponeva alla richiesta di separazione, né all'affidamento condiviso dei figli, tuttavia chiedeva il collocamento degli stessi in modo paritetico e conseguentemente che ciascuno dei genitori contribuisse al mantenimento dei figli secondo i rispettivi tempi di permanenza.
All'udienza di prima comparizione del 06/05/2025, le parti trovavano un accordo che depositavano telematicamente in data 16/05/2025.
Con successive note d'udienza, le parti insistevano per l'accoglimento delle condizioni di cui all'intesa raggiunta e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
04/02/2025)
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a pagina 2 di 7 prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
I coniugi hanno inoltre concordato che la loro separazione proceda alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale coniugi con autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidare congiuntamente i figli e ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa di Siracusa di via Alcide De Gasperi n. 74. Le decisioni riguardanti i figli, tranne quelle ordinarie che verranno prese individualmente da ciascun coniuge, saranno prese di comune accordo.
3) Disporre il diritto di visita dei figli secondo il seguente piano genitoriale: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni pomeriggio dopo le attività sportive dalle ore 18;00/19;00, e comunque li dovrà prendere nelle giornate di martedì e giovedì, salvo in ogni caso diversi accordi, con possibilità di cenare con gli stessi tre sere a settimana, avendo cura di accompagnarli a casa per le 21:30 (orario invernale) e
22:30 (orario estivo) e con possibilità di pernotto di due sera a settimana purché comunicato anticipatamente;
altresì, il padre terrà con sé i figli nel fine settimana alternativamente alla madre, dalle 18.00
(dopo il catechismo) del sabato alle 20.30 della domenica, con pernotto.
Al di là delle suddette previsioni, entrambi i figli, tenuto conto della propria età, potranno frequentare liberamente il padre accordandosi con lo stesso così come sistematicamente avvenuto fino a questo pagina 3 di 7 momento. Che il calendario di cui sopra verrà mantenuto anche durante il periodo estivo, salvo nei 14 giorni (con facoltà di suddividerli in due periodi di giorni sette) di spettanza di ciascun genitore;
a tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, le parti dovranno concordare tali periodi e comunque dovrà garantirsi un periodo di 14 giorni per entrambi i genitori compreso nei mesi di luglio e agosto. In caso di mancato accordo ciascun coniuge sceglierà, ad anni alterni, il periodo che desidera attribuirsi e che dovrà in tal caso essere necessariamente continuato.
In relazione alle festività calendarizzate i figli ad anni alterni trascorreranno con il padre e la madre le festività natalizie e pasquali, alternando tra i genitori di anno in anno, il 24 dicembre con la madre, il
25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre, il 1° gennaio con il padre, il giorno di Pasqua con la madre, il lunedì dell'Angelo con il padre, per l'anno in corso, così da variare tale alternanza l'anno successivo e per tutti gli anni a venire. In relazione alle ulteriori festività
o periodi di ferie, che i genitori potranno avere durante l'anno, ed eventuali “ponti”, i minori trascorreranno tale periodo in maniera alternata con i genitori che dovranno dialogare e concordarsi anticipatamente.
4) Il sig. verserà alla sig.ra nel conto Controparte_1 Parte_1 corrente alla stessa intestato IBAN: [...]
l'assegno di mantenimento in favore dei figli e Per_1 [...]
nella misura complessiva di €. 400,00 (€. 200,00 per ciascun Per_2 figlio) entro giorno 14 di ogni mese sin dal mese di maggio 2025.
L'assegno mensile è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Ai fini della determinazione dell'ammontare di tale assegno si è tenuto conto dei soli introiti delle parti, senza aver minimante inciso su tale quantificazione gli esborsi mensili per finanziamenti e rate in genere gravanti sul reddito del . CP_1
5) Entrambi i genitori percepiranno l'assegno unico familiare in favore dei due figli in ragione del 50% ciascuno come per legge.
6) Entrambi i genitori contribuiranno in ragione del 50% alle spese pagina 4 di 7 straordinarie (per la cui identificazione si rinvia al Protocollo del
Tribunale di Siracusa) che si dovessero rendere necessarie per le esigenze dei figli e comunque preventivamente concordate fra le parti.
7) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra a somma di CP_1 Pt_1
€. 500,00 una tantum entro il mese di novembre 2025, con possibilità di rateizzazione, a titolo di concorso al mantenimento dei figli per il periodo pregresso.
8) Ai fini della corretta definizione del complessivo assetto economico fra le parti, la sig.ra trasferisce -a titolo gratuito- al sig. Pt_1
la propria quota di ½ della villetta sita nel Comune di CP_1
Siracusa, in via Traversa Vallone Carancino n. 29 (indicata nell'atto di acquisto come via Pasquale Midolo n. 29), ubicata al piano terra, con soprastante terrazza, composta di due vani e mezzo catastali, con annesso locale garage, ubicato al piano terra, della consistenza catastale di metri quadrati ventisei, e con circostante terreno di pertinenza esclusiva dell'estensione di metri quadrati tremilaottocentoquarantotto, compreso il costruito;
confinante: con stradella, con proprietà , con proprietà censita nel Per_3 CP_2
Catasto dei Fabbricati del Comune di Siracusa, al foglio 19, particella
82: sub 2, z.c. 1, cat. A/7, classe 2, vani 2,5, R.C. € 277,60; e sub 3,
z.c. 1, cat. C/6, classe 2, mq 26, R.C. 115,48.
A semplice richiesta del sig. (con un preavviso di giorni 5), la CP_1 sig. se ciò sarà necessario, si recherà da un notaio indicato dal Pt_1 coniuge per ripetere l'avvenuto trasferimento o formalizzarlo nelle forme dovute ovvero rilasciargli una procura a vendere e all'incasso se così richiestole. Tali eventuali atti, da stipularsi innanzi al notaio, se ciò sarà necessario, dovranno avvenire entro un anno dall'emissione della sentenza definitiva di separazione. Il trasferimento della quota dell'immobile innanzi al notaio, o in alternativa il rilascio della procura a vendere, avverrà con contestuale accollo del Prosperino del residuo mutuo fondiario cointestato, acceso per l'acquisto della casa familiare presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, con conseguente estromissione della Sig.ra dall'esistente cointestazione. Il sig. Pt_1
pagina 5 di 7 si farà carico delle spese del rogito notarile, delle utenze e CP_1 dei tributi afferenti la detta villetta sita in Siracusa in via Traversa
Vallone Carancino n. 29, di cui dovrà provvedere alla voltura entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente.
9) L'avvenuto accordo sul trasferimento immobiliare è elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione consensuale della crisi coniugale.
10) Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento in loro favore e dichiarano altresì di non avere altri immobili in comune e di aver già provveduto alla chiusura del conto corrente cointestato.
11) Le spese del giudizio si intendono compensate tra le parti.
12) Le parti prestano sin da adesso reciproco consenso all'eventuale rilascio del passaporto da parte della competente Autorità amministrativa anche peri i figli e . Per_1 Persona_2
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale i figli convivono dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età dei minori, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
Atteso l'esito concordato del giudizio e, non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 4156 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio il giorno Controparte_1
19/09/2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 2015 (Atto n. 262, Parte II
Serie A);
pagina 6 di 7 OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi, specificate in parte motiva.
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente Sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di SIRACUSA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 5.6.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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