Articolo 7 della Legge 11 aprile 1953, n. 263
Articolo 6
Versione
28 aprile 1953
Art. 7.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ma il godimento dei nuovi benefici che essa apporta decorre dal 1 luglio 1953.

Entrata in vigore il 28 aprile 1953