Articolo 7 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1097
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 febbraio 1970
Art. 7.
I residui passivi alla chiusura del periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria del periodo 1
luglio-31 dicembre 1964 (articolo 2)......... L. 1.165.383.517.001 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 5)............. " 2.249.852.936.461
----------------- Residui passivi al 31 dicembre 1964... L. 3.415.236.453.462
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Entrata in vigore il 14 febbraio 1970