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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7336 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine del ricorso, dall'avv. CERBONE NUNZIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura a margine del ricorso, dall'avv. APICELLA MARIA ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/04/2024 e -premesso di aver intrattenuto una Parte_1 CP_1
relazione dalla quale è nato a [...] il [...] il figlio riconosciuto da entrambi i genitori- Per_1
rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore.
In particolare chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano: “1. i signori e acconsentono sin d'ora al rilascio di documento di riconoscimento CP_1 Parte_1 uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figlio minore e si obbligano vicendevolmente a Per_1 comparire innanzi alle Autorità competenti per sottoscrivere, ove necessario, | moduli di autorizzazione;
2. L'abitazione sita in Anacapri alla Via Cera n. 17 condotta in locazione ed abitata dal nucleo familiare sino al mese di dicembre 2023, rimane nella disponibilità del signor che ne sopporterà le relative Parte_1 spese avendo la signora trasferito il proprio domicilio in uno al minore , in Anacapri alla Via Parte_2 Per_1
Nuova del Faro n. 103, presso l'abitazione della propria madre;
3, A carico del signor ed a titolo di mantenimento del figlio , viene convenuto un assegno Parte_1 Per_1 mensile di euro 400,00 (quattrocento/00); somma che verrà corrisposta improrogabilmente il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. [...] - intestato alla signora ed aggiornata annualmente, secondo le variazioni dell'indice Istat con prima decorrenza a CP_1 partire dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo.
4. Ogni altra spesa di studio (ivi compresi libri scolastici, zaini, materiale didattico vario, viaggi di istruzione), apparecchi per la salute, spese mediche specialistiche non mutuabili nonché quelle relative ad attività sportive e ludiche ed agni altra spesa straordinaria che si rendesse necessaria per ii minore cederà a carico dei genitori per il 50% ciascuno ed in ogni caso secondo quanto dettagliatamente indicato nel protocollo del Tribunale di
Napoli del 2/2/2022. Ad eccezione di quanto innanzi resta però convenuto che la retta annuale per la frequenza della scuola calcio cederà ad esclusivo carico del signor . Parte_1
5. Resta convenuto che l'importo dell'assegno Unico mensile, da chiunque dei genitori venga percepito, verrà versato a copertura del premio della polizza n. 24346734 stipulata con la compagnia assicurativa Alleanza
Assicurazioni in favore del figlio e, ove sia necessaria una integrazione, essa verrà versata dal signor Per_1 [...]
Parte_1
6. il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_1 genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
7. Il minore avrà residenza privilegiata presso la madre e il padre avrà facoltà di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta vorrà, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del figlio e previa comunicazione alla signora Tuttavia per evitare contrasti e salvo miglior accordo, si indica qui di seguito la CP_1 regolamentazione degli incontri con il padre che potranno essere modificati e/o integrati in base alle esigenze del minore e dei genitori: a) mercoledì e venerdì, o altro giorno della settimana a scelta del padre, dall'uscita dalla scuola e fino alle ore 21,00, ovvero dal luogo in cui il minore sia impegnato per attività sportive o scolastiche, ferma restando la passibilità per il minore del pernottamento notturno infrasettimanale presso il padre;
b) a fine settimana alterni dal venerdì all'orario di uscita da scuola e fino alle ore 19.00 della domenica;
c) Il padre, inoltre, potrà trascorrere con il figlio quindici (15) giorni consecutivi, o frazionati, durante I'anno, in periodo corrispondente a quello delle ferie dal proprio lavoro o durante le festività natalizie, allorchè il minore è libero da impegni scolastici, o in altro periodo, da stabilirsi di comune accordo tra i genitori con l'intesa che il padre dovrà comunicare alla madre, con congruo anticipo i periodi in cui intende usufruire delle ferie, ovviamente compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del minore. I genitori dovranno, altresì, reciprocamente comunicarsi l'indirizzo del luogo di villeggiatura e, se c'è, il recapito telefonico (o essere comunque reperibili sui dispositivi mobili) nei periodi in cui si allontaneranno dall'isola di
Capri con il minore;
d) i genitori si adopereranno, nell'interesse del bambino a trascorrere insieme le feste di
Natale, Capodanno e Pasqua, e le ricorrenze del compleanno ed onomastico;
qualora ciò non fosse possibile, resta convenuto che il minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia e il giorno di Natale con uno dei genitori e il
31 dicembre e il 1 gennaio con l'altro cosi come la Pasqua e le altre ricorrenze (onomastico, compleanno e festività) ad anni alterni.
8. Sin d'ora viene convenuto che il minore trascorrerà con il padre la vigilia ed il giorno di Natale 2024 e con la madre il 31 dicembre 2024 e il 1 gennaio 2025, salvo migliore regolamentazione nell'interesse del figlio
. Durante le festività natalizie, atteso che il bambino è libero da impegni scolastici, previo accordo con la Per_1 madre, potrà trascorrerà una settimana con il padre”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Acquisito il parere del Pm, all'udienza cartolare del 12.12.2024 dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1.Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/12/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino