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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 28/11/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1 GUIDO BACCELLI, 76 09098 TERRALBA ITALIA Difeso dall'avv. TOLA CARLO (c.f. ) con stu- C.F._2 dio in VIA MARIANO IV, 11 09170 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Parte_2 P.IVA_1 STRAULLU, 35 08100 NUORO ITALIA Difeso dall'avv. MACCIOTTA GIUSEPPE (c.f.
), con studio in VIALE DIAZ 29 09125 CA- C.F._3
GLIARI
– Controparte –
Ruolo: n. 593/2024 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 28 novembre 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
LUIGI ARTUDI:
— 1 — ritenere e dichiarare infondata in fatto e diritto la pretesa di paga- mento di cui all'atto di ingiunzione n. 56073/171//2024 del 05 giugno 2024 emesso da nei confronti del sig. per i Parte_2 Parte_1 motivi indicati in parte espositiva e conseguentemente dichiarare inef- ficace e/o illegittimo ed annullare e/o disapplicare l'atto di ingiunzione ovvero, in via subordinata, rideterminare l'importo eventualmente do- vuto dall'opponente nella misura ritenuta di giustizia dal Tribunale, pre- via detrazione delle somme prescritte e/o versate in acconto.
- Con vittoria di spese e competenze professionali dovute per il presente procedimento, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva nella mi- sura di legge, compensi professionali da distrarsi in favore del procura- tore antistatario del sig. avv. Carlo Tola;
Pt_1
- Con vittoria di compensi professionali relativi al procedimento di conciliazione svoltosi dinanzi alla piattaforma ARERA e definito con verbale del 12 agosto 2024 (procedimento num. 145817/2024, verbale depositato nel fascicolo telematico in data 12 agosto 2024); compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario del sig.
avv. Carlo Tola Pt_1
Parte_2 salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche par- ziale delle contestazioni formulate, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'opponente per Parte_2 la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle fat- ture contestate e, per l'effetto, condannare al pagamento Parte_1 della veriore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre inte- ressi convenzionali da quando dovuti sino al saldo;
- tener conto, nella rideterminazione del credito, del concorso di colpa dell'utente, per le ragioni di cui alla superiore espositiva. In ogni caso: con vittoria di compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, oneri contributivi e fiscali.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
— 2 — Ragioni della decisione
I fatti di causa.
La causa ha a oggetto una somministrazione idrica in favore di per la sua abitazione a Terralba in via Baccelli 76. Parte_1 ha emesso tre fatture: una del 6 ottobre 2014 per 55,39 Pt_2
€ per deposito cauzionale, una del 16 aprile 2021 per 7.469,97 € per consumi idrici riferibili al 2020 e al 2021 e una del 13 agosto 2021 per 2.994,93 € per consumi idrici riferibili al 2020 e al 2021. A fronte del mancato pagamento, ha notificato ingiun- Pt_2 zione fiscale, alla quale il sig. si è opposto per i motivi di seguito Pt_1 illustrati.
1. La notificazione dell'ingiunzione fiscale.
Con un primo motivo, il sig. ha contestato l'inesistenza Pt_1 della notificazione, in quanto eseguita via posta. Il motivo è infondato. L'art. 164 comma 3 c.p.c. stabilisce che la costituzione del desti- natario sana ogni possibile nullità della notificazione. Questo principio vale anche nei procedimenti monitori, dove la posizione sostanziale delle parti è invertita rispetto alla loro posizione formale, cioè quando l'attore opponente è sostanzialmente un convenuto. Egli, costituendosi, sana qualunque vizio a norma della disposizione sopra richiamata.
2. Il potere di Abbanoa di emettere ingiunzioni fiscali.
Con un secondo motivo, il sig. ha contestato che Pt_1 Pt_2 abbia il potere di emettere ingiunzioni fiscali. Il motivo è infondato. L'ingiunzione fiscale è uno strumento regolamentato dal r.d. n. 639/1910, il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscos- sione delle entrate patrimoniali dello Stato. La detta legge, in ossequio al principio di tutela in via amministrativa, consente all'autorità ammi-
— 3 — nistrativa di precostituirsi un titolo esecutivo e di procedere all'esecu- zione forzata in via autonoma, senza necessità di ricorrere al giudice. L'ingiunzione di cui all'art. 2 corrisponde in tutto e per tutto a un de- creto ingiuntivo, contro il quale, infatti, l'art. 3 ammette opposizione davanti all'autorità giudiziaria, in mancanza o respinta la quale può avere inizio l'esecuzione forzata, anch'essa in via amministrativa. L'art. 1, tuttavia, riserva espressamente la facoltà in questione allo Stato. Nel corso del tempo, con il moltiplicarsi degli enti pubblici e degli enti territoriali, varie leggi speciali hanno ampliato il novero dei soggetti che possono avvalersi dell'ingiunzione fiscale e della succes- siva esecuzione in via amministrativa. Per quel che qui rileva, l'art. 17 comma 3 bis d.lgs. n. 46/1999, legge organica in materia di riscossione, prevede in capo al Ministero dell'economia il potere di autorizzare so- cietà in mano pubblica ad avvalersi della riscossione in via amministra- tiva per i crediti di rilevanza pubblica. Ebbene, nel caso di specie,
[...] è stata autorizzata in tal senso con decreto del Ministro dell'eco- Pt_3 nomia del 30 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9/2016. L'art. 17 comma 3 ter d.lgs. n. 46/1999, a questo punto, prevede che la società autorizzata proceda tramite ingiunzione fiscale, la quale, dopo essere stata vidimata e resa esecutiva, legittima all'iscrizione del credito a ruolo, che quindi verrà riscosso tramite l' Controparte_1 a norma del d.p.r. n. 602/1973 sulla riscossione delle imposte dirette (e non attraverso la procedura esecutiva di cui al testo unico).
3. La registrazione dei consumi.
Con un terzo motivo, il sig. ha contestato che la registra- Pt_1 zione dei consumi non corrisponde alla realtà, in quanto dovuti al mal- funzionamento della valvola di ritorno. Il motivo è fondato. Al riguardo è stata assunta la testimonianza di Testimone_1 che ha dichiarato di aver svolto accertamenti sui consumi su incarico del sig. Ha dichiarato di non aver riscontrato alcuna perdita Pt_1 idrica, ma di aver verificato che il problema è dovuto al malfunziona- mento di una valvola di ritegno. Questo malfunzionamento ha fatto sì che l'acqua, a pressione 0, tornasse all'autoclave e poi all'impianto pub- blico, con conseguente registrazione di un flusso continuo di acqua che
— 4 — in realtà non viene impiegata. Si deve quindi concludere che il contatore ha registrato quantità di acqua non effettivamente consumate, ma tornate nell'impianto idrico. È pacifico tra le parti che l'acqua tornata nell'impianto pubblico viene recuperata dal sistema, non dispersa;
quindi, a prescindere dall'imputabilità del difetto della valvola, rimane il fatto che l'utente non può essere chiamato a pagare acqua recuperata dal sistema. A questo punto, l'importo dovuto deve essere rideterminato sulla base di indici presuntivi, in base ai consumi storici del sig. da Pt_1 come risultano agli atti. In particolare, si ritiene di poter prendere a ri- ferimento il primo anno successivo alla risoluzione del guasto, il 2022, che vede un consumo di 126 mc.
4. Il rispetto dei doveri di correttezza, trasparenza e buona fede.
Con un quarto motivo, il sig. ha contestato l'omesso esame Pt_1 delle proprie ragioni da parte di nella fase stragiudiziale. Pt_2 Il motivo è assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.
Le spese del processo.
Le spese devono essere compensate, in ragione della soccom- benza reciproca. Per quanto il sig. abbia ragione nel merito, non Pt_1 si può non prendere in considerazione le numerose contestazioni for- mali infondate, sulle quali peraltro si è formata ormai una giurispru- denza granitica che non giustifica una loro continua riproposizione in ogni singolo processo di questa tipologia.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. annulla l'ingiunzione fiscale opposta
2. dispone che paghi ad per l'anno 2021, Parte_1 Pt_2 la tariffa all'epoca vigente per il consumo di 126 mc d'acqua
3. compensa le spese
— 5 — Si comunichi.
28 novembre 2025
Il giudice Nicolò Sesta
— 6 —