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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. Pozzati Mary, presso il cui studio ha eletto domicilio,
come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. Mary Pozzati come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 5 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con ricorso di cui all'epigrafe la ricorrente ha proposto domanda di separazione personale dal resistente, formulando ulteriori domande
Nelle more e prima dell'udienza di comparizione personale davanti al giudice relatore le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione delle condizioni di separazione e il ha conferito mandato allo stesso avv. Pozzati per P_
la formalizzazione dello stesso
Il difensore ha quindi chiesto che il Tribunale adottasse sentenza di separazione sulla base delle condizioni di seguito riportate:
-pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- il figlio , maggiorenne portatore di handicap grave, viene affidato ad Per_1
entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale
separatamente. Il figlio sarà collocato prevalentemente con la madre. Le
decisioni di maggiore interesse per la prole dovranno essere assunte di
comune accordo tenendo conto della condizione di disabilità;
il padre avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé il figlio : Per_1
- a week end alterni, dal sabato dalle ore 15:30 fino alla domenica sera alle
21,00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni il giorno di Natale e il Capodanno;
pagina 2 di 5 - durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo;
-la casa coniugale sita in Arcole (VR), Via Chiesa 63, viene assegnata con tutti
gli arredi e corredi alla OR ella sua qualità di genitore collocatario Pt_1
prevalente del figlio;
Per_1
il signor provvederà al mantenimento ordinario e indiretto del figlio P_
, versando alla OR in via anticipata entro il giorno 10 di Per_1 Pt_1
ogni mese, l'importo mensile di euro 50,00 dal mese di dicembre 2024 al mese
di maggio 2025 e la somma di euro 150,00 a far data dal mese di giugno 2025
in avanti, quando il signor percepirà la pensione, somma soggetta a P_
rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate
la Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale di Verona, da intendersi qui per
integralmente richiamato e trascritto;
gli importi mensili corrisposti dall' e/o dal diverso ente previdenziale e/o CP_2
ente pubblico competente per la pensione d'invalidità e/o per qualsiasi altro
emolumento e sussidio riconosciuti alla madre e/o al figlio portatore di Per_1
handicap grave, saranno versati tutti integralmente al genitore collocatario,
OR , mediante accredito sul conto corrente da Parte_1
quest'ultima indicato e il signor si obbliga fin d'ora a sottoscrivere P_
ogni documento necessario;
ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della
sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Bonifacio (VR), perché provveda
pagina 3 di 5 alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
dare altresì atto che la OR il signor , disponendo di tutti Pt_1 P_
i requisiti di legge, hanno entrambi ottenuto il parere preventivo favorevole del
Consiglio dell'Ordine all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quindi
disporsi con separato decreto all'esito del procedimento, in una con il
provvedimento conclusivo;
spese compensate tra le parti.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative al figlio appaiono legittime, eque e Per_1
conformi all'interesse dello stesso.
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle conclusioni in epigrafe indicate, prendendo atto degli ulteriori accordi pagina 4 di 5 negoziali raggiunti dai medesimi coniugi;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile, al passaggio in giudicato della stessa, del
Comune di SAN BONIFACIO (Registro n 99, Parte II, Serie A, Anno 1989)
3) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 10/12/2024
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. Pozzati Mary, presso il cui studio ha eletto domicilio,
come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. Mary Pozzati come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 5 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con ricorso di cui all'epigrafe la ricorrente ha proposto domanda di separazione personale dal resistente, formulando ulteriori domande
Nelle more e prima dell'udienza di comparizione personale davanti al giudice relatore le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione delle condizioni di separazione e il ha conferito mandato allo stesso avv. Pozzati per P_
la formalizzazione dello stesso
Il difensore ha quindi chiesto che il Tribunale adottasse sentenza di separazione sulla base delle condizioni di seguito riportate:
-pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- il figlio , maggiorenne portatore di handicap grave, viene affidato ad Per_1
entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale
separatamente. Il figlio sarà collocato prevalentemente con la madre. Le
decisioni di maggiore interesse per la prole dovranno essere assunte di
comune accordo tenendo conto della condizione di disabilità;
il padre avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé il figlio : Per_1
- a week end alterni, dal sabato dalle ore 15:30 fino alla domenica sera alle
21,00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni il giorno di Natale e il Capodanno;
pagina 2 di 5 - durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo;
-la casa coniugale sita in Arcole (VR), Via Chiesa 63, viene assegnata con tutti
gli arredi e corredi alla OR ella sua qualità di genitore collocatario Pt_1
prevalente del figlio;
Per_1
il signor provvederà al mantenimento ordinario e indiretto del figlio P_
, versando alla OR in via anticipata entro il giorno 10 di Per_1 Pt_1
ogni mese, l'importo mensile di euro 50,00 dal mese di dicembre 2024 al mese
di maggio 2025 e la somma di euro 150,00 a far data dal mese di giugno 2025
in avanti, quando il signor percepirà la pensione, somma soggetta a P_
rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate
la Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale di Verona, da intendersi qui per
integralmente richiamato e trascritto;
gli importi mensili corrisposti dall' e/o dal diverso ente previdenziale e/o CP_2
ente pubblico competente per la pensione d'invalidità e/o per qualsiasi altro
emolumento e sussidio riconosciuti alla madre e/o al figlio portatore di Per_1
handicap grave, saranno versati tutti integralmente al genitore collocatario,
OR , mediante accredito sul conto corrente da Parte_1
quest'ultima indicato e il signor si obbliga fin d'ora a sottoscrivere P_
ogni documento necessario;
ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della
sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Bonifacio (VR), perché provveda
pagina 3 di 5 alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
dare altresì atto che la OR il signor , disponendo di tutti Pt_1 P_
i requisiti di legge, hanno entrambi ottenuto il parere preventivo favorevole del
Consiglio dell'Ordine all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quindi
disporsi con separato decreto all'esito del procedimento, in una con il
provvedimento conclusivo;
spese compensate tra le parti.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative al figlio appaiono legittime, eque e Per_1
conformi all'interesse dello stesso.
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle conclusioni in epigrafe indicate, prendendo atto degli ulteriori accordi pagina 4 di 5 negoziali raggiunti dai medesimi coniugi;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile, al passaggio in giudicato della stessa, del
Comune di SAN BONIFACIO (Registro n 99, Parte II, Serie A, Anno 1989)
3) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 10/12/2024
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
pagina 5 di 5