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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11717 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14179/24
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 14179/24 promosso con ricorso depositato in data 25.6.24 da:
1. (C.F. ) nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]723, Rosario, Santa Fe, Argentina
2. (C.F. nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]723, Rosario, Santa Fe, Argentina.
3. (C.F. ) nato in [...] il Parte_3 C.F._3
16/12/1986, residente in [...]1648 5°A, Rosario, Santa Fe, Argentina.
tutti rappresentati e difesi, dall' Avvocato Graciela Cerulli del Foro di Milano
( – PEC: ), ed presso il suo studio sito in C.F._4 Email_1
Milano, Via Messina 47, tutti elettivamente domiciliati, giusta procura come da separato atto contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Pubblico Ministero
ex lege CP_2
Il GOP NN IS NO all'esito dell'udienza del 2.12.2025 (svolta a trattazione scritta) ha
1 pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nata a [...] Persona_1
(AV) il 29 settembre 1902, figlia di e , cittadina italiana. Ella, ava Persona_2 Parte_4 dei ricorrenti, tutti cittadini argentini, nasceva, come detto, in Italia nel Comune di Parolise (AV) il
29.9.1902 e poi deceduta senza mai essersi naturalizzata argentina. Il ricorso e i relativi allegati, veniva ritualmente e tempestivamente notificato all'amministrazione resistente. Tuttavia, il
[...]
non si costituiva. Il Pm esprimeva parere favorevole in data 16/10/2025. CP_1
Tutta la documentazione prodotta in atti rilasciata dalle competenti autorità Argentine è in regola con la legalizzazione e munita di traduzione ufficiale.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
2 Infatti, hanno dedotto che la signora nata a [...] il [...], Persona_1 figlia di e , cittadino italiano non ha mai acquistato la cittadinanza Persona_2 Parte_4 argentina né ha rinunciato alla cittadinanza italiana e pertanto l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio
, che a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti in virtù dell'allora Parte_1 vigente legge n.555 del 1912. Infatti anche se, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
inoltre la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il quadro normativo avente ad oggetto la cittadinanza italiana ha subito notevoli evoluzioni nel corso degli anni.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio del
Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti) e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani. Alla nascita dello Stato Italiano (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto della cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 del 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992 hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Orbene, nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che l'ava, Persona_1 non era stato mai naturalizzato cittadino straniero e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio , che l'aveva a sua volta Parte_1 trasmessa ai suoi discendenti, quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina. Ed inoltre in considerazione della
3 sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Pertanto, ha trasmesso la Persona_1
4 cittadinanza italiana al figlio, . La documentazione depositata comprova una Parte_1 linea di trasmissione della cittadinanza ininterrotta dal dante causa agli odierni ricorrenti, secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'Art. 4 del Codice del 1865, dall'Art. 1 della legge 13 Giugno
1912 n. 555 e Art. 1 della legge n. 91 del 1992.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti:
il signor in Argentina in data 11 agosto 1930; la signora Parte_1 Parte_2
in Argentina in data 10 maggio 1954; il signor in Argentina
[...] Parte_3 in data 16 dicembre 1986, sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendoalle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025
Il GOP
NN IS NO
5
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 14179/24 promosso con ricorso depositato in data 25.6.24 da:
1. (C.F. ) nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]723, Rosario, Santa Fe, Argentina
2. (C.F. nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]723, Rosario, Santa Fe, Argentina.
3. (C.F. ) nato in [...] il Parte_3 C.F._3
16/12/1986, residente in [...]1648 5°A, Rosario, Santa Fe, Argentina.
tutti rappresentati e difesi, dall' Avvocato Graciela Cerulli del Foro di Milano
( – PEC: ), ed presso il suo studio sito in C.F._4 Email_1
Milano, Via Messina 47, tutti elettivamente domiciliati, giusta procura come da separato atto contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Pubblico Ministero
ex lege CP_2
Il GOP NN IS NO all'esito dell'udienza del 2.12.2025 (svolta a trattazione scritta) ha
1 pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nata a [...] Persona_1
(AV) il 29 settembre 1902, figlia di e , cittadina italiana. Ella, ava Persona_2 Parte_4 dei ricorrenti, tutti cittadini argentini, nasceva, come detto, in Italia nel Comune di Parolise (AV) il
29.9.1902 e poi deceduta senza mai essersi naturalizzata argentina. Il ricorso e i relativi allegati, veniva ritualmente e tempestivamente notificato all'amministrazione resistente. Tuttavia, il
[...]
non si costituiva. Il Pm esprimeva parere favorevole in data 16/10/2025. CP_1
Tutta la documentazione prodotta in atti rilasciata dalle competenti autorità Argentine è in regola con la legalizzazione e munita di traduzione ufficiale.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
2 Infatti, hanno dedotto che la signora nata a [...] il [...], Persona_1 figlia di e , cittadino italiano non ha mai acquistato la cittadinanza Persona_2 Parte_4 argentina né ha rinunciato alla cittadinanza italiana e pertanto l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio
, che a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti in virtù dell'allora Parte_1 vigente legge n.555 del 1912. Infatti anche se, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
inoltre la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il quadro normativo avente ad oggetto la cittadinanza italiana ha subito notevoli evoluzioni nel corso degli anni.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio del
Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti) e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani. Alla nascita dello Stato Italiano (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto della cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 del 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992 hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Orbene, nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che l'ava, Persona_1 non era stato mai naturalizzato cittadino straniero e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio , che l'aveva a sua volta Parte_1 trasmessa ai suoi discendenti, quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina. Ed inoltre in considerazione della
3 sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Pertanto, ha trasmesso la Persona_1
4 cittadinanza italiana al figlio, . La documentazione depositata comprova una Parte_1 linea di trasmissione della cittadinanza ininterrotta dal dante causa agli odierni ricorrenti, secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'Art. 4 del Codice del 1865, dall'Art. 1 della legge 13 Giugno
1912 n. 555 e Art. 1 della legge n. 91 del 1992.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti:
il signor in Argentina in data 11 agosto 1930; la signora Parte_1 Parte_2
in Argentina in data 10 maggio 1954; il signor in Argentina
[...] Parte_3 in data 16 dicembre 1986, sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendoalle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025
Il GOP
NN IS NO
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