Articolo 19 della Legge 26 luglio 1978, n. 417
Articolo 18Articolo 20
Versione
22 agosto 1978
Art. 19.
Per gli anni finanziari 1977 e 1978 la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale, non puo' superare quella prevista nei rispettivi stati di previsione della spesa.
Entrata in vigore il 22 agosto 1978