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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/08/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.R.C.C. n. 6479/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio, presentato il 09/06/2025 congiuntamente da:
- e , Parte_1 Parte_2 entrambi con il difensore avv. BARNA AURELIA;
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
- Quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore il SI. _1 Parte_2 continuerà a versare alla SI.ra , in forma tracciabile entro il 16 di ogni mese in via Parte_1 preventiva, l'assegno mensile dell'importo di Euro 250,00, con rinuncia da parte della stessa dell'adeguamento Istat sia per il pregresso già maturato e non versato oltre che per il futuro, nonché si obbliga a cedere la propria quota del 50% dell'immobile sito in DI (UD) in Via San Gallo n.
32/2, in comproprietà tra gli odierni ricorrenti, a favore della SI.ra senza Parte_1 contropartita alcuna da parte della stessa, un tanto con atto notarile da stipularsi a richiesta della SI.ra con applicazione del beneficio di esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. Pt_1
74/87 giusto Sentenza Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e delle Circolare Ministeriali del caso, e comunque del beneficio fiscale relativo all'acquisto di prima casa, e con accollo del pagamento del residuo mutuo da parte di quest'ultima; immobile il predetto già immesso nel possesso della SI.ra la quale si è già insediata nello stesso insieme al figlio minore e Parte_1 _1 conseguentemente da assegnarsi in uso esclusivo a favore della SI.ra medesima previa Pt_1 revoca della precedente assegnazione stabilita in sede divorzile a favore del SI. Parte_2
- relativo al figlio minore da godersi interamente da parte della Controparte_1 _1 SI.ra ; Pt_1
- In forza dell'art. 3, par. 2, del trattato sull'Unione Europea, dell'art. 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), dei titoli IV e V TFUE, dell'art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della Direttiva 2004/38/CE e del provvedimento del
30.12.2023 con il quale il ConSIlio d'Europa ha convenuto di sopprimere i controlli alle frontiere interne aeree e marittime con la Romania, la SI.ra e il SI. Parte_1 Parte_2 reciprocamente si rilasciano fin d'ora l'autorizzazione all'inserimento del figlio minore Per_2
nel rispettivo passaporto e, ulteriormente, si autorizzano a circolare - insieme al figlio minore
[...]
- singolarmente e liberamente sia in entrata che in uscita dallo Stato della Romania. Persona_2
- Ferme tutte le altre disposizioni previste in sede divorzile in relazione all'affidamento del figlio minore in via condivisa tra i genitori, alla collocazione prevalente dello stesso presso _1 la residenza della madre, alle modalità del diritto di visita al figlio minore da parte del genitore non convivente.
Nulla per le spese di lite, da compensarsi integralmente tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio il 12/08/2004 in Romania e hanno divorziato consensualmente dinanzi all'intestato Tribunale che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le stesse con sentenza n. 662/2021 dd 24.06.2021 pubblicata il 01.07.2021.
Con ricorso di cui in epigrafe domandano congiuntamente la modifica delle condizioni allora stabilite con riferimento al mantenimento del figlio minore , nato il [...], in [...] _1 delle crescenti eSIenze del figlio che prevedono un impegno economico maggiore rispetto alla data di pronuncia di divorzio.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, in quanto pienamente confacente ai superiori interessi del minore.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso presentato congiuntamente da Pt_1
e e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di divorzio
[...] Parte_2 stabilite dall'intestato Tribunale con sentenza n. 662/2021 dd 24.06.2021 pubblicata il 01.07.2021, fermo il resto, così provvede:
1. Dispone, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore che il SI. _1 Pt_2 continui a versare alla SI.ra , in forma tracciabile entro il 16 di ogni mese in
[...] Parte_1 via preventiva, l'assegno mensile dell'importo di Euro 250,00, con rinuncia da parte della stessa dell'adeguamento Istat sia per il pregresso già maturato e non versato oltre che per il futuro. Prende atto che il SI. si obbliga a cedere la propria quota del 50% dell'immobile sito in Controparte_2
DI (UD) in Via San Gallo n. 32/2, in comproprietà tra gli odierni ricorrenti, a favore della SI.ra senza contropartita alcuna da parte della stessa, un tanto con atto notarile da stipularsi Parte_1
a richiesta della SI.ra con applicazione del beneficio di esenzione da ogni imposta e tassa ai Pt_1 sensi dell'art. 19 L. 74/87 giusto Sentenza Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e delle
Circolare Ministeriali del caso e, comunque, del beneficio fiscale relativo all'acquisto di prima casa,
e con accollo del pagamento del residuo mutuo da parte di quest'ultima; dà atto che la SI.ra Pt_1
è già in possesso dell'immobile e si è già insediata nello stesso insieme al figlio minore
[...]
. Conseguentemente, dispone l'assegnazione del predetto immobile a favore della SI.ra _1
medesima e, per l'effetto, revoca la precedente assegnazione stabilita in sede divorzile a Pt_1 favore del SI. Parte_2
2. Prende atto che il beneficio dell'AUU relativo al figlio minore sarà goduto interamente da _1 parte della SI.ra ; Pt_1
3. In forza dell'art. 3, par. 2, del trattato sull'Unione Europea, dell'art. 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), dei titoli IV e V TFUE, dell'art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della Direttiva 2004/38/CE e del provvedimento del 30.12.2023 con il quale il ConSIlio d'Europa ha convenuto di sopprimere i controlli alle frontiere interne aeree e marittime con la Romania, dà atto che la SI.ra e il SI. Parte_1 Parte_2 reciprocamente si rilasciano fin d'ora l'autorizzazione all'inserimento del figlio minore Per_2
nel rispettivo passaporto e, ulteriormente, si autorizzano a circolare - insieme al figlio minore
[...]
- singolarmente e liberamente sia in entrata che in uscita dallo Stato della Romania. Persona_2
4. Ferme tutte le altre disposizioni previste in sede divorzile in relazione all'affidamento del figlio minore in via condivisa tra i genitori, alla collocazione prevalente dello stesso presso la _1 residenza della madre, alle modalità del diritto di visita al figlio minore da parte del genitore non convivente.
5. Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 23.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott. Fabio Luongo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio, presentato il 09/06/2025 congiuntamente da:
- e , Parte_1 Parte_2 entrambi con il difensore avv. BARNA AURELIA;
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
- Quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore il SI. _1 Parte_2 continuerà a versare alla SI.ra , in forma tracciabile entro il 16 di ogni mese in via Parte_1 preventiva, l'assegno mensile dell'importo di Euro 250,00, con rinuncia da parte della stessa dell'adeguamento Istat sia per il pregresso già maturato e non versato oltre che per il futuro, nonché si obbliga a cedere la propria quota del 50% dell'immobile sito in DI (UD) in Via San Gallo n.
32/2, in comproprietà tra gli odierni ricorrenti, a favore della SI.ra senza Parte_1 contropartita alcuna da parte della stessa, un tanto con atto notarile da stipularsi a richiesta della SI.ra con applicazione del beneficio di esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. Pt_1
74/87 giusto Sentenza Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e delle Circolare Ministeriali del caso, e comunque del beneficio fiscale relativo all'acquisto di prima casa, e con accollo del pagamento del residuo mutuo da parte di quest'ultima; immobile il predetto già immesso nel possesso della SI.ra la quale si è già insediata nello stesso insieme al figlio minore e Parte_1 _1 conseguentemente da assegnarsi in uso esclusivo a favore della SI.ra medesima previa Pt_1 revoca della precedente assegnazione stabilita in sede divorzile a favore del SI. Parte_2
- relativo al figlio minore da godersi interamente da parte della Controparte_1 _1 SI.ra ; Pt_1
- In forza dell'art. 3, par. 2, del trattato sull'Unione Europea, dell'art. 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), dei titoli IV e V TFUE, dell'art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della Direttiva 2004/38/CE e del provvedimento del
30.12.2023 con il quale il ConSIlio d'Europa ha convenuto di sopprimere i controlli alle frontiere interne aeree e marittime con la Romania, la SI.ra e il SI. Parte_1 Parte_2 reciprocamente si rilasciano fin d'ora l'autorizzazione all'inserimento del figlio minore Per_2
nel rispettivo passaporto e, ulteriormente, si autorizzano a circolare - insieme al figlio minore
[...]
- singolarmente e liberamente sia in entrata che in uscita dallo Stato della Romania. Persona_2
- Ferme tutte le altre disposizioni previste in sede divorzile in relazione all'affidamento del figlio minore in via condivisa tra i genitori, alla collocazione prevalente dello stesso presso _1 la residenza della madre, alle modalità del diritto di visita al figlio minore da parte del genitore non convivente.
Nulla per le spese di lite, da compensarsi integralmente tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio il 12/08/2004 in Romania e hanno divorziato consensualmente dinanzi all'intestato Tribunale che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le stesse con sentenza n. 662/2021 dd 24.06.2021 pubblicata il 01.07.2021.
Con ricorso di cui in epigrafe domandano congiuntamente la modifica delle condizioni allora stabilite con riferimento al mantenimento del figlio minore , nato il [...], in [...] _1 delle crescenti eSIenze del figlio che prevedono un impegno economico maggiore rispetto alla data di pronuncia di divorzio.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, in quanto pienamente confacente ai superiori interessi del minore.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso presentato congiuntamente da Pt_1
e e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di divorzio
[...] Parte_2 stabilite dall'intestato Tribunale con sentenza n. 662/2021 dd 24.06.2021 pubblicata il 01.07.2021, fermo il resto, così provvede:
1. Dispone, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore che il SI. _1 Pt_2 continui a versare alla SI.ra , in forma tracciabile entro il 16 di ogni mese in
[...] Parte_1 via preventiva, l'assegno mensile dell'importo di Euro 250,00, con rinuncia da parte della stessa dell'adeguamento Istat sia per il pregresso già maturato e non versato oltre che per il futuro. Prende atto che il SI. si obbliga a cedere la propria quota del 50% dell'immobile sito in Controparte_2
DI (UD) in Via San Gallo n. 32/2, in comproprietà tra gli odierni ricorrenti, a favore della SI.ra senza contropartita alcuna da parte della stessa, un tanto con atto notarile da stipularsi Parte_1
a richiesta della SI.ra con applicazione del beneficio di esenzione da ogni imposta e tassa ai Pt_1 sensi dell'art. 19 L. 74/87 giusto Sentenza Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e delle
Circolare Ministeriali del caso e, comunque, del beneficio fiscale relativo all'acquisto di prima casa,
e con accollo del pagamento del residuo mutuo da parte di quest'ultima; dà atto che la SI.ra Pt_1
è già in possesso dell'immobile e si è già insediata nello stesso insieme al figlio minore
[...]
. Conseguentemente, dispone l'assegnazione del predetto immobile a favore della SI.ra _1
medesima e, per l'effetto, revoca la precedente assegnazione stabilita in sede divorzile a Pt_1 favore del SI. Parte_2
2. Prende atto che il beneficio dell'AUU relativo al figlio minore sarà goduto interamente da _1 parte della SI.ra ; Pt_1
3. In forza dell'art. 3, par. 2, del trattato sull'Unione Europea, dell'art. 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), dei titoli IV e V TFUE, dell'art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della Direttiva 2004/38/CE e del provvedimento del 30.12.2023 con il quale il ConSIlio d'Europa ha convenuto di sopprimere i controlli alle frontiere interne aeree e marittime con la Romania, dà atto che la SI.ra e il SI. Parte_1 Parte_2 reciprocamente si rilasciano fin d'ora l'autorizzazione all'inserimento del figlio minore Per_2
nel rispettivo passaporto e, ulteriormente, si autorizzano a circolare - insieme al figlio minore
[...]
- singolarmente e liberamente sia in entrata che in uscita dallo Stato della Romania. Persona_2
4. Ferme tutte le altre disposizioni previste in sede divorzile in relazione all'affidamento del figlio minore in via condivisa tra i genitori, alla collocazione prevalente dello stesso presso la _1 residenza della madre, alle modalità del diritto di visita al figlio minore da parte del genitore non convivente.
5. Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 23.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott. Fabio Luongo