Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 23/03/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente Roberto ANGIONI Consigliere LI BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32610 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 65921 reso da RC ES, quale agente interno della riscossione del Comune di NE (VI) per l’esercizio 2019
(01.04.2019 – 31.12.2019), depositato in data 11.06.2020;
Vista la relazione n. 303/2025 dell’11.06.2025 del magistrato istruttore del conto;
Vista la memoria del Comune di NE depositata in data 05.12.2025;
Esaminati gli atti di causa;
Udito, all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, tenutasi con l’assistenza del segretario dott. RC Greggio, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 303/2025 dell’11.06.2025, il magistrato istruttore del conto n. 65921, reso da RC Bruttomesso, quale agente interno della riscossione del Comune di NE (VI), avente ad oggetto la riscossione dei diritti di segreteria e anagrafe per l’esercizio 2019 (periodo 01.04.2019 –
31.12.2019), depositato in data 11.06.2020, dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
- gli estremi dell’atto di nomina dell’agente contabile erano riportati nella prima pagina del conto, ma l’Ente non aveva trasmesso il provvedimento, seppur richiesto in fase istruttoria;
- non era stata fornita prova del versamento di quota parte di euro 404,06 degli incassi relativi al mese di novembre 2019;
- il conto non riportava, in apertura, la scrittura relativa alla giacenza di cassa all’01.04.2019 derivante dalla chiusura del conto relativo al precedente periodo dell’esercizio 2019 (depositato al n. 65920, oggetto di separata relazione), come peraltro confermato dal Responsabile del Servizio Finanziario con la dichiarazione acquisita in istruttoria;
- non era stato possibile appurare la periodicità e tempestività dei versamenti in Tesoreria (avvenuti su base mensile, entro la metà del mese successivo a quello di riscossione), trattandosi di aspetti non disciplinati dal regolamento di contabilità, disponibile per la consultazione nel sito istituzionale dell’Ente
(precisava, tuttavia, che il riversamento era avvenuto sistematicamente nei primi giorni del mese successivo a quello a cui si riferivano le riscossioni);
- il conto rappresentava l’ultima gestione dell’agente contabile e, tuttavia, non risultava essere stato redatto il verbale di passaggio di consegne con l’agente subentrante, adempimento necessario ai sensi dell’art. 182 Reg.
cont. Stato (a tal proposito, evidenziava che il Responsabile del Servizio Finanziario, con dichiarazione del 22 maggio 2024, aveva dato atto dell’avvenuto accertamento della regolarità delle scritturazioni del conto, ma tale documento - acquisito nel corso dell’istruttoria relativa al conto n. 64008
– relativo alla precedente gestione e oggetto di separata relazione n.
396/2024 – non appariva, tuttavia, idoneo a sopperire all’adempimento omesso);
- il conto non doveva chiudere in pareggio, se non attraverso una scrittura di quadratura, risultando al 31.12.2019 una giacenza di cassa di euro 230,62;
- non era stato possibile trarre ulteriori elementi in ordine alla regolarità del conto dalla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. prodotta in istruttoria, trattandosi di una mera attestazione di regolarità, inidonea, per contenuti, a sopperire all’omissione del necessario adempimento di legge.
2. Ritenuto che le indicate discordanze contabili e le carenze riscontrate costituissero rilevanti irregolarità che impedivano di discaricare il contabile, il magistrato istruttore riteneva di sottoporre il conto alla valutazione del Collegio ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c..
3. Con memoria depositata in data 5 dicembre 2025, l’Amministrazione precisava che risultava integralmente versato l’importo complessivo di euro 404,06, come attestato dall’agente contabile e comprovato dalle allegate distinte di versamento. Trasmetteva, altresì, la determinazione n. 173/2019 di nomina dell’agente contabile (non richiesta con la nota istruttoria n. 254 del 18.02.2025).
4. All’odierna udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il conto in esame è irregolare e non è, dunque, possibile procedersi alla sua approvazione e al discarico dell’agente, pur non riscontrandosi, allo stato degli atti, ammanchi di gestione.
Va osservato, al riguardo, che la gestione di un agente della riscossione è soggetta a principi di regolarità, trasparenza e chiarezza che trovano fondamento nella normativa vigente e nei principi contabili di riferimento, dovendo il conto giudiziale rappresentare in modo completo le operazioni di riscossione e versamento effettuate nel periodo di riferimento.
6. Ciò posto, nel caso di specie, va considerato che le modalità di rendicontazione non hanno pienamente assicurato la tracciabilità delle operazioni per via della mancata indicazione, in apertura, della scrittura relativa alla giacenza di cassa alla data dell’01.04.2019 derivante dalla chiusura del conto relativo al precedente periodo (circostanza confermata dallo stesso agente con dichiarazione in atti attestante l’avvenuto versamento in data 05.04.2019 del fondo cassa di euro 668,32). A tale irregolarità si è accompagnata quella ben più grave costituita dalla mancata redazione del verbale di passaggio di gestione tra l’agente cessante e l’agente subentrante.
In materia, occorre richiamare le vigenti norme di contabilità generale dello Stato, espressione di principi di carattere generale, con particolare riguardo per gli artt. 181, comma 3, e 182 del R.D. n. 827/1924, applicabili di per sé a tutte le ipotesi di gestione e di maneggio di beni e valori di cui si hanno obblighi di custodia. Dette disposizioni prevedono che nel caso di avvicendamento, nel corso della gestione, tra un agente cessante e un agente subentrante si deve procedere ad un formale passaggio di consegne, così da perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente e da consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità, oltre che la verifica dell’avvenuta esecuzione degli adempimenti connessi alla gestione (tra i quali, la consegna dei registri ovvero la chiusura/apertura delle credenziali per l’utilizzo di eventuali programmi gestionali).
7. Deve, invece, considerarsi superata la contestazione relativa al presunto ammanco di quota parte degli incassi relativi al mese di novembre 2019, avendo l’Ente prodotto in giudizio la prova dell’avvenuto versamento dell’importo complessivo di euro 404,06 (cfr. ricevute di versamento del 04.12.2019 di euro 338,06 e del 10.01.2020 di euro 66,00, i cui estremi erano già stati riportati nel conto in questione, unitamente a quelli delle quietanze relative al versamento in data 10.01.2020 della giacenza di cassa al 31.12.2019 di euro 230,62).
8. Quanto, infine, all’irregolarità configurata dalla mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio, pur prendendo atto della tardiva redazione della stessa (in data 22 maggio 2024, dopo l’invio della richiesta istruttoria) da parte del Segretario comunale, rileva, con riferimento al contenuto del documento pervenuto, che esso avrebbe dovuto - come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale – “preferibilmente dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.
Non può, pertanto, ritenersi idonea, per natura e contenuti, la relazione predisposta dall’Ente ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c., limitandosi la stessa a dare atto che i conti degli agenti contabili del Comune di NE per l’esercizio 2019 sono stati sottoposti alle verifiche trimestrali di cassa dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 223 T.U.E.L..
9. Tutto ciò considerato, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l’agente può essere ammesso a discarico.
10. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32610 del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto giudiziale n. 65921 reso dall’agente contabile RC ES, agente interno della riscossione del Comune di NE (VI) per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019, depositato in data 11 giugno 2020, e, per l’effetto, non ammette a discarico l’agente contabile.
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
LI LL MA LO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(f.to digitalmente)