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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 06/08/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1903/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
Pasquale Perfetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1903/2025 avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da: ato ad ASTI (AT) il 27/05/1975 Parte_1
e ata a CANELLI il 25/11/1980 Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti BELTRACHINI ANDREA e ALESSANDRO DINO MASSIMELLI ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg. e Controparte_1 Parte_1
con rito civile, il 12/06/2004 nel Comune di Vinchio (AT) e trascritto nel Registro degli Atti
[...] di Matrimonio del Comune di Vinchio (AT) nell'anno 2004, atto n. 2, parte II, serie A;
2) ordinare al Comune di Vinchio (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) compensare le spese legali;
4) OMOLOGARE le seguenti condizioni: a) Il figlio minorenne, , nato in [...] il Persona_1
04/01/2015 (di seguito anche solo “il Figlio Minore”), rimane affidato ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la residenza della madre attualmente posta in Vinchio (AT), Via
Fontemagna n. 10 (con iscrizione nello stato di famiglia materno) e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale (e quindi autonomia decisionale/organizzativa attribuita a ciascuno nei periodi trascorsi con il Figlio Minore) sulle sole questioni di ordinaria amministrazione, afferenti la quotidianità. Resta inteso che ognuno dei genitori, nell'ambito di tale autonomia, potrà liberamente determinare i luoghi ove condurre con sé il Figlio Minore in vacanza, eventualmente anche all'estero.
Tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti il Figlio Minore saranno condivise dai genitori che s'impegnano ad interagire ed a scambiarsi periodiche informazioni sui temi dell'educazione, dell'istruzione e della salute. b) Il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con i propri turni lavorativi, potrà incontrare e frequentare il Figlio Minore ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con le esigenze evolutive ed educative ed i ritmi e gli impegni del figlio medesimo, ed, in ogni caso, due week-end al mese (secondo uno schema alternato di un week-end si ed un altro no, salvo diverso accordo), a partire dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera e due/tre pomeriggi a settimana da concordarsi tempestivamente, con preavviso di almeno quarantotto ore nelle settimane in cui non vedrà il Figlio Minore nel week-end. Le vacanze natalizie, ad anni alterni, continueranno ad essere così disciplinate, sempre salvo diverso accordo: il Figlio starà con Per_2 uno dei genitori (nelle vacanze invernali 2025/2026 col padre) dal 24 dicembre al 30 dicembre mattina e con l'altro dal 30 dicembre mattina al 6 gennaio. Il Figlio Minore, sempre salvo diverso accordo, trascorrerà le vacanze pasquali (i giorni dal Giovedì Santo sino al successivo martedì mattina) con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni (nelle vacanze Pasquali 2025 con la madre). Nelle vacanze estive il padre potrà portare con sé il Figlio Minore per, complessivamente, trenta giorni, anche consecutivi, secondo accordi che i genitori si impegnano a concordare di anno in anno entro il 30 maggio tenendo conto dei reciproci impegni e dei reciproci periodi feriali. c) il Sig. continuerà Pt_1
a versare alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Controparte_1 euro 250,00 mensili per ciascuno di essi fino a che non diventi economicamente autosufficienti (al riguardo si dà atto che , nato in [...] il [...] è appena diventato maggiorenne Persona_3 ma vive ancora con la madre e non è ancora economicamente autosufficiente). d) sarà inoltre a carico del Sig. il 50% delle spese aventi carattere straordinario relative ai figli, ferma Parte_1 restando la necessità di un previo accordo tra i genitori nei casi sotto indicati, e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
nato ad [...] il [...] e da Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], celebrato in VINCHIO in data 12/06/2004, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2004, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/07/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
Pasquale Perfetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1903/2025 avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da: ato ad ASTI (AT) il 27/05/1975 Parte_1
e ata a CANELLI il 25/11/1980 Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti BELTRACHINI ANDREA e ALESSANDRO DINO MASSIMELLI ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg. e Controparte_1 Parte_1
con rito civile, il 12/06/2004 nel Comune di Vinchio (AT) e trascritto nel Registro degli Atti
[...] di Matrimonio del Comune di Vinchio (AT) nell'anno 2004, atto n. 2, parte II, serie A;
2) ordinare al Comune di Vinchio (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) compensare le spese legali;
4) OMOLOGARE le seguenti condizioni: a) Il figlio minorenne, , nato in [...] il Persona_1
04/01/2015 (di seguito anche solo “il Figlio Minore”), rimane affidato ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la residenza della madre attualmente posta in Vinchio (AT), Via
Fontemagna n. 10 (con iscrizione nello stato di famiglia materno) e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale (e quindi autonomia decisionale/organizzativa attribuita a ciascuno nei periodi trascorsi con il Figlio Minore) sulle sole questioni di ordinaria amministrazione, afferenti la quotidianità. Resta inteso che ognuno dei genitori, nell'ambito di tale autonomia, potrà liberamente determinare i luoghi ove condurre con sé il Figlio Minore in vacanza, eventualmente anche all'estero.
Tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti il Figlio Minore saranno condivise dai genitori che s'impegnano ad interagire ed a scambiarsi periodiche informazioni sui temi dell'educazione, dell'istruzione e della salute. b) Il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con i propri turni lavorativi, potrà incontrare e frequentare il Figlio Minore ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con le esigenze evolutive ed educative ed i ritmi e gli impegni del figlio medesimo, ed, in ogni caso, due week-end al mese (secondo uno schema alternato di un week-end si ed un altro no, salvo diverso accordo), a partire dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera e due/tre pomeriggi a settimana da concordarsi tempestivamente, con preavviso di almeno quarantotto ore nelle settimane in cui non vedrà il Figlio Minore nel week-end. Le vacanze natalizie, ad anni alterni, continueranno ad essere così disciplinate, sempre salvo diverso accordo: il Figlio starà con Per_2 uno dei genitori (nelle vacanze invernali 2025/2026 col padre) dal 24 dicembre al 30 dicembre mattina e con l'altro dal 30 dicembre mattina al 6 gennaio. Il Figlio Minore, sempre salvo diverso accordo, trascorrerà le vacanze pasquali (i giorni dal Giovedì Santo sino al successivo martedì mattina) con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni (nelle vacanze Pasquali 2025 con la madre). Nelle vacanze estive il padre potrà portare con sé il Figlio Minore per, complessivamente, trenta giorni, anche consecutivi, secondo accordi che i genitori si impegnano a concordare di anno in anno entro il 30 maggio tenendo conto dei reciproci impegni e dei reciproci periodi feriali. c) il Sig. continuerà Pt_1
a versare alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Controparte_1 euro 250,00 mensili per ciascuno di essi fino a che non diventi economicamente autosufficienti (al riguardo si dà atto che , nato in [...] il [...] è appena diventato maggiorenne Persona_3 ma vive ancora con la madre e non è ancora economicamente autosufficiente). d) sarà inoltre a carico del Sig. il 50% delle spese aventi carattere straordinario relative ai figli, ferma Parte_1 restando la necessità di un previo accordo tra i genitori nei casi sotto indicati, e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
nato ad [...] il [...] e da Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], celebrato in VINCHIO in data 12/06/2004, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2004, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/07/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.