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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EP IA, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore RUTA GAETANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2962/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Milano - Via Manin 25 20159 Milano MI elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it.
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 Resistente_1 C.F._1 - , c.f. , Indirizzo_1residente in [...], alla , giusta procura alle liti in calce ricorso del Difensore_1giudizio di primo grado, dall'Avv. J [...]) del Foro di Milano, Indirizzo_2presso lo studio della quale ha eletto domicilio in Milano, alla;
difeso da Difensore_1 C.F._Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 2932/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 10 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TN3TN3M000117 IRPEF-ALTRO 2018
<<corte di giustizia ii grado della lombardia-milano>>
<<sezione 17^--r.g. n. 2962 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di 9>> A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2725/2025 depositato il 23/12/2025.
Richieste delle parti come in atti.
FATTO E DIRITTO
Oggetto della presente procedura è l'appello proposto dalla Agenzia Delle Entrate - avverso la sentenza n. 2932/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Milano, Sezione Seconda, emessa il 27.05.2024, depositata il 02.07.2024 e notificata il 04.07.2024 nei confronti della appellata Resistente_1. Resistente_1Con ricorso al RGR 535/2024 la contribuente proponeva opposizione ad 1avviso di accertamento n. TN3TN3M000117, notificatole in data 28/08/2023, con il quale l'Ufficio competente accertava ai sensi dell'art 41 bis del DPR 600/1973, la maggiore Irpef di euro €1.411,00 oltre le relative addizionali regionali e comunali rispettivamente pari ad euro 50,33 e 18,67 oltre sanzioni ed interessi su un ammontare complessivo pari ad euro €8.436,00, sostenendo l'illegittimità dell'accertamento, non avendo ella mai percepito gli importi ascrittile. Resistente_1Con l'avviso notificato il 06.09.2023, l'Agenzia contestava a l'omessa dichiarazione dell'importo incassato a titolo di assegno divorzile per il periodo di imposta 2018, intimando contestualmente il pagamento della somma di € 9.171,21 (di cui € 4.400,00 a titolo di imposte;
€ 3.996,00 a titolo di sanzioni;
€ 726,46 per interessi alla data del 02.08.2023 ed €8,75 per spese di notifica). In data 05.10.2023 l'odierna appellata proponeva ricorso - reclamo ai sensi dell'art. 17 bis D.P.R. 546/92 avverso l'avviso di accertamento predetto, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità, con conseguente sgravio delle somme iscritte a ruolo. Mediante controdeduzioni depositate in data 04.03.2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. In data 27.05.2024 si teneva l'udienza monocratica chiamata per la discussione;
all'esito, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione. Indi, con sentenza n. 2932/2024, pronunciata nella medesima data dell'udienza e depositata il 02.07.2024, la CGT di I grado accoglieva il ricorso e condannava la soccombente Agenzia alle spese di giudizio, liquidate in complessivi €700,00. La predetta sentenza veniva ritualmente notificata a parte appellante il 04.07.2024. 1Avviso di accertamento n. TN3TN3M000117, notificato in data 28/08/2023, con il quale l'Ufficio competente accertava ai sensi dell'art 41 bis del DPR 600/73 la maggiore Irpef di euro 4.233,00 oltre le relative addizionali regionali e comunali rispettivamente pari ad euro 151,00 e 56,00 oltre sanzioni ed interessi.
<<corte di giustizia ii grado della lombardia-milano>>
<<sezione 17^--r.g. n. 2962 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di 9>> Resistente_1In data 30.09.2024 l'Agenzia notificava a il gravame avverso la suindicata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Milano, con cui articolava motivi di censura chiedendo la integrale riforma della impugnata sentenza di primo grado e la condanna della parte contribuente alle spese. Si è costituita nel presente giudizio anche la parte appellata contribuente invocando la conferma della impugnata sentenza di primo grado. La Corte di Giustizia odierna giudicante in grado di appello, ha proceduto agli adempimenti processuali di legge e quindi, all'esito, alla camera di consiglio per la deliberazione della decisione. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel 2motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad 2 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del
2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del
2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (cfr. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex
<<corte di giustizia ii grado della lombardia-milano>>
<<sezione 17^--r.g. n. 2962 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di 9>> aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia…, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia
…compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una
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<<sezione 17^--r.g. n. 2962 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di 9>> esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014, Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Cass. 14259/2024 …secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il Giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). Secondo il consolidato orientamento della Corte, il processo tributario non ha natura esclusivamente impugnatoria e di legalità formale, ma di «impugnazione-merito», in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio (Cass., sez. 5, 19/09/2014, n. 19750; Cass., sez. 5, 28/06/2016, n. 13294; Cass., sez. 6-5, 15/10/2018, n. 25629; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27560; Cass., sez. 5, 10/09/2020, n. 18777; Cass., sez. 5, 6/04/2020, n. 7695),
motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile….
<<corte di giustizia ii grado della lombardia-milano>>
<<sezione 17^--r.g. n. 2962 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di 9>> sicché spetta al giudice il potere (dovere) di stabilire la correttezza e fondatezza della pretesa impositiva in modo da adottare una pronuncia eventualmente surrogatoria e sostitutiva della pretesa fiscale. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento secondo il quale le censure che investono “la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti” non sono censurabili in Cassazione (Sez. 3, sentenza n. 13395 del 29/05/2018, Rv. 649038- 01; Sez. 4, sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541- 01; Sez. 3, sentenza n. 15107 del17/06/2013, Rv. 626907- 01; Sez. 5, sentenza n. 2935 del 10/02/2006, Rv. 586772 – 01; Sez. 3, sentenza n. 13618 del 22/07/2004, Rv. 575433 – 01; Sez. 5, sentenza n. 6055 del 16/04/2003, Rv. 562210
– 01; Sez. 3, sentenza n. 2155 del 14/02/2001, Rv. 543860 – 01; Sez. 1, sentenza n. 11949 del 02/12/1993, Rv. 484583 – 01). Resistente_1Il maggiore reddito imponibile accertato nei confronti della traeva origine dal confronto (di evidenza oggettiva) tra la dichiarazione dei redditi, mod PF 2019 relativa al Resistente_1periodo d'imposta 2018, presentata dalla stessa e quella presentata dal suo ex Nominativo_2 CF_2coniuge ( ). Dato fattuale ed oggettivo è la marcata divergenza di importi tra gli assegni periodici indicati Nominativo_2 Resistente_1come corrisposti dall'ex marito alla sua ex moglie ( ) da lui portati in deduzione al reddito dichiarato, per un ammontare pari ad euro €19.075,00 e quelli invece (in Resistente_1misura ben minore) effettivamente indicati in dichiarazione dalla che ammontavano, invece, a soli 9.857,00 euro. Gli estratti di conto corrente bancario (peraltro anche mancanti del terzo trimestre dell'anno di Resistente_1imposta) della prodotti in atti hanno offerto pieno, oggettivo ed univoco riscontro e conforto alla contestazione alla parte contribuente contenuta nell'avviso di accertamento impugnato. La AdE del resto ha offerto per proprio conto una puntuale esposizione (ricavata dal puntuale Resistente_1ed analitico esame oggettivo degli stessi estratti di conto corrente bancario della ) Resistente_1dei diversi accrediti (per bonifici e/o assegni bancari) sul conto registrati (tutti in entrata) nello stesso anno di imposta 2018. Infatti dall'esame degli estratti di conto bancario (prodotti dalla contribuente solo in via parziale per tre 3 trimestri su un totale di quattro trimestri del 2018) non si evince affatto (anzi appare documentalmente e per tabulas oggettivamente e decisamente smentito) che sia stato incassato Resistente_1 nel 2018 dalla (per pagamenti tutti effettuati da parte dell'ex marito e allo stesso riferibili) unicamente l'importo di euro €9.857,00 dichiarato all'Erario. Resistente_1Di contro risultano ben maggiori entrate nel conto corrente bancario della (del tutto in linea e coerenti con quanto contestato dalla Ade con l'avviso di accertamento emesso a carico della parte) le quali, anche ove fosse dimostrato (e così decisamente non è spettando, in ogni caso, la totalmente disattesa prova ex art. 2697 cc alla contribuente) che si fosse trattato di arretrati in assegni in pagamento dall'ex marito andrebbero --in ogni caso-- imputati per principio di cassa all'anno di imposta 2018, con il risultato di dare conferma della piena correttezza e legittimità dell'avviso di accertamento emesso dalla AF e qui impugnato. In premessa vale evidenziare che ammontava ad euro €818,30 l'assegno divorzile mensile Resistente_1 Nominativo_2--previsto in favore della –a carico del -- rivalutato ad ottobre 2017.
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<<sezione 17^--r.g. n. 2962 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di 9>> Come detto dagli estratti conto del primo, secondo e quarto trimestre dell'anno 2018 (l'estratto conto del terzo trimestre –la cui assenza pure è stata significativamente stigmatizzata dalla Agenzia-- non appare risultare ancora ad oggi allegato dalla correntista contribuente Resistente_1) si rilevano le seguenti entrate per assegni e/o bonifici riferibili all'ex marito della Resistente_1 in totale assenza di evidenze e risultanze di segno contrario (prove contrarie che con ogni evidenza --anche alla luce delle risultanze delle dichiarazioni fiscali dell'ex marito e degli importi che lo stesso ha dichiarato di avere erogato in favore della ex moglie e a fronte delle precise risultanze egli estratto di conto corrente tutte in linea con quanto accertato dalla Resistente_1Agenzia delle Entrate-- spettano alla parte onerata ex art. 2697 cc). Resistente_1Questi i dati evinti dagli estratti di conto corrente bancario intestato alla :
- 22 gennaio – assegno bancario di euro 1.636,60 (pari a 818,30 x 2)
- 13 febbraio – a/b euro 4.500,00
- 26 febbraio - a/b euro 818,30
- 21 marzo - a/b euro 1.300,00 Nominativo_2- 26 marzo – bonifico euro 818,30 da Nominativo_2- 16 aprile - bonifico euro 822,40 da
- 18 aprile - a/b euro 1.300,00 Nominativo_2- 16 maggio - bonifico euro 822,40 da
- 16 maggio - a/b euro 1.300,00 Nominativo_2- 18 giugno - bonifico euro 822,40 da
- 18 giugno - a/b euro 1.300,00 Nominativo_2- 25 ottobre - bonifico euro 822,40 da Nominativo_2- 26 novembre - bonifico euro 822,40 da Nominativo_2- 27 dicembre - bonifico euro 822,40 da . Queste sono le oggettive evidenze e le risultanze positive evidenziate dalla AF, ciò anche a non Resistente_1volere considerare la reiterata (omessa e mancata) produzione da parte (soggetto onerato ed interessato peraltro alla specifica prova contraria) dell'estratto di conto corrente del terzo trimestre 2018. La contribuente a fronte dei dati oggettivi di entrate in proprio favore riferibili all'ex marito Nominativo_2, aveva un preciso e puntuale onere (qui rimasto disatteso) ex art. 2697 cc di adeguatamente e specificamente contrastare (con prova positiva e niente affatto negativa) quanto aritmeticamente ed oggettivamente emerso dalla analisi del conto corrente bancario della contribuente. Un “accordo di dilazione” (peraltro rimasto solo asserito e prospettato dalla Resistente_1difesa ) che sarebbe stato adempiuto dall'ex marito nel corso del 2018 è –nei fatti ed in concreto-- qui rimasto (come detto) a livello di mera astratta e solo teorica prospettazione e solo evocato nulla di più. Quanto sopra emerge dall'esame degli estratti di conto corrente;
ciò senza nemmeno che si possa escludere peraltro che i pagamenti (dichiarati come effettuati dall'ex marito) degli Resistente_1assegni divorzili in favore della possano essere anche avvenuti ed essere stati effettivamente erogati (almeno in parte come ben potrebbe essere) in contanti (ammontava ad euro 818,30 l'assegno mensile rivalutato ad ottobre 2017).
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<<sezione 17^--r.g. n. 2962 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di 9>> Davvero di nullo rilievo probatorio e valore (e nulla di specifico dice infatti sul punto l'accordo del marzo 2019) appare avere sul punto l'accodo di negoziazione del marzo 2019; in ogni caso valendo --per gli eventuali arretrati degli assegni divorzili corrisposti nell'anno di imposta del 2018 il principio di cassa (e quindi imputati ad ogni effetto fiscale all'AI 2018). Alla luce di quanto sopra, l'appello proposto dalla AF va pertanto accolto e riformata la impugnata sentenza. 3Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione la CGT di secondo grado provvede come in dispositivo. 4Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito , deve ritenersi allo stato 5assorbita . Le spese vanno regolate secondo soccombenza, come in dispositivo. 3 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 4 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
5 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, in integrale riforma dell'appellata sentenza n. 2932/10/2024 emessa dalla CGT di I grado di Milano, conferma integralmente l'avviso di accertamento impugnato;
2) Condanna la parte contribuente appellata alla refusione, in favore della Agenzia, delle spese del presente grado di giudizio qui di seguito liquidate in complessivi €2.200,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, in data 19 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott.ssa Annamaria Epicoco)
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Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EP IA, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore RUTA GAETANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2962/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Milano - Via Manin 25 20159 Milano MI elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it.
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 Resistente_1 C.F._1 - , c.f. , Indirizzo_1residente in [...], alla , giusta procura alle liti in calce ricorso del Difensore_1giudizio di primo grado, dall'Avv. J [...]) del Foro di Milano, Indirizzo_2presso lo studio della quale ha eletto domicilio in Milano, alla;
difeso da Difensore_1 C.F._Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 2932/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 10 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TN3TN3M000117 IRPEF-ALTRO 2018
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<<sezione 17^--r.g. n. 2962 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di 9>> A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2725/2025 depositato il 23/12/2025.
Richieste delle parti come in atti.
FATTO E DIRITTO
Oggetto della presente procedura è l'appello proposto dalla Agenzia Delle Entrate - avverso la sentenza n. 2932/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Milano, Sezione Seconda, emessa il 27.05.2024, depositata il 02.07.2024 e notificata il 04.07.2024 nei confronti della appellata Resistente_1. Resistente_1Con ricorso al RGR 535/2024 la contribuente proponeva opposizione ad 1avviso di accertamento n. TN3TN3M000117, notificatole in data 28/08/2023, con il quale l'Ufficio competente accertava ai sensi dell'art 41 bis del DPR 600/1973, la maggiore Irpef di euro €1.411,00 oltre le relative addizionali regionali e comunali rispettivamente pari ad euro 50,33 e 18,67 oltre sanzioni ed interessi su un ammontare complessivo pari ad euro €8.436,00, sostenendo l'illegittimità dell'accertamento, non avendo ella mai percepito gli importi ascrittile. Resistente_1Con l'avviso notificato il 06.09.2023, l'Agenzia contestava a l'omessa dichiarazione dell'importo incassato a titolo di assegno divorzile per il periodo di imposta 2018, intimando contestualmente il pagamento della somma di € 9.171,21 (di cui € 4.400,00 a titolo di imposte;
€ 3.996,00 a titolo di sanzioni;
€ 726,46 per interessi alla data del 02.08.2023 ed €8,75 per spese di notifica). In data 05.10.2023 l'odierna appellata proponeva ricorso - reclamo ai sensi dell'art. 17 bis D.P.R. 546/92 avverso l'avviso di accertamento predetto, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità, con conseguente sgravio delle somme iscritte a ruolo. Mediante controdeduzioni depositate in data 04.03.2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. In data 27.05.2024 si teneva l'udienza monocratica chiamata per la discussione;
all'esito, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione. Indi, con sentenza n. 2932/2024, pronunciata nella medesima data dell'udienza e depositata il 02.07.2024, la CGT di I grado accoglieva il ricorso e condannava la soccombente Agenzia alle spese di giudizio, liquidate in complessivi €700,00. La predetta sentenza veniva ritualmente notificata a parte appellante il 04.07.2024. 1Avviso di accertamento n. TN3TN3M000117, notificato in data 28/08/2023, con il quale l'Ufficio competente accertava ai sensi dell'art 41 bis del DPR 600/73 la maggiore Irpef di euro 4.233,00 oltre le relative addizionali regionali e comunali rispettivamente pari ad euro 151,00 e 56,00 oltre sanzioni ed interessi.
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<<sezione 17^--r.g. n. 2962 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di 9>> Resistente_1In data 30.09.2024 l'Agenzia notificava a il gravame avverso la suindicata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Milano, con cui articolava motivi di censura chiedendo la integrale riforma della impugnata sentenza di primo grado e la condanna della parte contribuente alle spese. Si è costituita nel presente giudizio anche la parte appellata contribuente invocando la conferma della impugnata sentenza di primo grado. La Corte di Giustizia odierna giudicante in grado di appello, ha proceduto agli adempimenti processuali di legge e quindi, all'esito, alla camera di consiglio per la deliberazione della decisione. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel 2motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad 2 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del
2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del
2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (cfr. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex
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<<sezione 17^--r.g. n. 2962 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di 9>> aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia…, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia
…compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una
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<<sezione 17^--r.g. n. 2962 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di 9>> esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014, Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Cass. 14259/2024 …secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il Giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). Secondo il consolidato orientamento della Corte, il processo tributario non ha natura esclusivamente impugnatoria e di legalità formale, ma di «impugnazione-merito», in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio (Cass., sez. 5, 19/09/2014, n. 19750; Cass., sez. 5, 28/06/2016, n. 13294; Cass., sez. 6-5, 15/10/2018, n. 25629; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27560; Cass., sez. 5, 10/09/2020, n. 18777; Cass., sez. 5, 6/04/2020, n. 7695),
motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile….
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<<sezione 17^--r.g. n. 2962 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di 9>> sicché spetta al giudice il potere (dovere) di stabilire la correttezza e fondatezza della pretesa impositiva in modo da adottare una pronuncia eventualmente surrogatoria e sostitutiva della pretesa fiscale. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento secondo il quale le censure che investono “la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti” non sono censurabili in Cassazione (Sez. 3, sentenza n. 13395 del 29/05/2018, Rv. 649038- 01; Sez. 4, sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541- 01; Sez. 3, sentenza n. 15107 del17/06/2013, Rv. 626907- 01; Sez. 5, sentenza n. 2935 del 10/02/2006, Rv. 586772 – 01; Sez. 3, sentenza n. 13618 del 22/07/2004, Rv. 575433 – 01; Sez. 5, sentenza n. 6055 del 16/04/2003, Rv. 562210
– 01; Sez. 3, sentenza n. 2155 del 14/02/2001, Rv. 543860 – 01; Sez. 1, sentenza n. 11949 del 02/12/1993, Rv. 484583 – 01). Resistente_1Il maggiore reddito imponibile accertato nei confronti della traeva origine dal confronto (di evidenza oggettiva) tra la dichiarazione dei redditi, mod PF 2019 relativa al Resistente_1periodo d'imposta 2018, presentata dalla stessa e quella presentata dal suo ex Nominativo_2 CF_2coniuge ( ). Dato fattuale ed oggettivo è la marcata divergenza di importi tra gli assegni periodici indicati Nominativo_2 Resistente_1come corrisposti dall'ex marito alla sua ex moglie ( ) da lui portati in deduzione al reddito dichiarato, per un ammontare pari ad euro €19.075,00 e quelli invece (in Resistente_1misura ben minore) effettivamente indicati in dichiarazione dalla che ammontavano, invece, a soli 9.857,00 euro. Gli estratti di conto corrente bancario (peraltro anche mancanti del terzo trimestre dell'anno di Resistente_1imposta) della prodotti in atti hanno offerto pieno, oggettivo ed univoco riscontro e conforto alla contestazione alla parte contribuente contenuta nell'avviso di accertamento impugnato. La AdE del resto ha offerto per proprio conto una puntuale esposizione (ricavata dal puntuale Resistente_1ed analitico esame oggettivo degli stessi estratti di conto corrente bancario della ) Resistente_1dei diversi accrediti (per bonifici e/o assegni bancari) sul conto registrati (tutti in entrata) nello stesso anno di imposta 2018. Infatti dall'esame degli estratti di conto bancario (prodotti dalla contribuente solo in via parziale per tre 3 trimestri su un totale di quattro trimestri del 2018) non si evince affatto (anzi appare documentalmente e per tabulas oggettivamente e decisamente smentito) che sia stato incassato Resistente_1 nel 2018 dalla (per pagamenti tutti effettuati da parte dell'ex marito e allo stesso riferibili) unicamente l'importo di euro €9.857,00 dichiarato all'Erario. Resistente_1Di contro risultano ben maggiori entrate nel conto corrente bancario della (del tutto in linea e coerenti con quanto contestato dalla Ade con l'avviso di accertamento emesso a carico della parte) le quali, anche ove fosse dimostrato (e così decisamente non è spettando, in ogni caso, la totalmente disattesa prova ex art. 2697 cc alla contribuente) che si fosse trattato di arretrati in assegni in pagamento dall'ex marito andrebbero --in ogni caso-- imputati per principio di cassa all'anno di imposta 2018, con il risultato di dare conferma della piena correttezza e legittimità dell'avviso di accertamento emesso dalla AF e qui impugnato. In premessa vale evidenziare che ammontava ad euro €818,30 l'assegno divorzile mensile Resistente_1 Nominativo_2--previsto in favore della –a carico del -- rivalutato ad ottobre 2017.
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<<sezione 17^--r.g. n. 2962 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di 9>> Come detto dagli estratti conto del primo, secondo e quarto trimestre dell'anno 2018 (l'estratto conto del terzo trimestre –la cui assenza pure è stata significativamente stigmatizzata dalla Agenzia-- non appare risultare ancora ad oggi allegato dalla correntista contribuente Resistente_1) si rilevano le seguenti entrate per assegni e/o bonifici riferibili all'ex marito della Resistente_1 in totale assenza di evidenze e risultanze di segno contrario (prove contrarie che con ogni evidenza --anche alla luce delle risultanze delle dichiarazioni fiscali dell'ex marito e degli importi che lo stesso ha dichiarato di avere erogato in favore della ex moglie e a fronte delle precise risultanze egli estratto di conto corrente tutte in linea con quanto accertato dalla Resistente_1Agenzia delle Entrate-- spettano alla parte onerata ex art. 2697 cc). Resistente_1Questi i dati evinti dagli estratti di conto corrente bancario intestato alla :
- 22 gennaio – assegno bancario di euro 1.636,60 (pari a 818,30 x 2)
- 13 febbraio – a/b euro 4.500,00
- 26 febbraio - a/b euro 818,30
- 21 marzo - a/b euro 1.300,00 Nominativo_2- 26 marzo – bonifico euro 818,30 da Nominativo_2- 16 aprile - bonifico euro 822,40 da
- 18 aprile - a/b euro 1.300,00 Nominativo_2- 16 maggio - bonifico euro 822,40 da
- 16 maggio - a/b euro 1.300,00 Nominativo_2- 18 giugno - bonifico euro 822,40 da
- 18 giugno - a/b euro 1.300,00 Nominativo_2- 25 ottobre - bonifico euro 822,40 da Nominativo_2- 26 novembre - bonifico euro 822,40 da Nominativo_2- 27 dicembre - bonifico euro 822,40 da . Queste sono le oggettive evidenze e le risultanze positive evidenziate dalla AF, ciò anche a non Resistente_1volere considerare la reiterata (omessa e mancata) produzione da parte (soggetto onerato ed interessato peraltro alla specifica prova contraria) dell'estratto di conto corrente del terzo trimestre 2018. La contribuente a fronte dei dati oggettivi di entrate in proprio favore riferibili all'ex marito Nominativo_2, aveva un preciso e puntuale onere (qui rimasto disatteso) ex art. 2697 cc di adeguatamente e specificamente contrastare (con prova positiva e niente affatto negativa) quanto aritmeticamente ed oggettivamente emerso dalla analisi del conto corrente bancario della contribuente. Un “accordo di dilazione” (peraltro rimasto solo asserito e prospettato dalla Resistente_1difesa ) che sarebbe stato adempiuto dall'ex marito nel corso del 2018 è –nei fatti ed in concreto-- qui rimasto (come detto) a livello di mera astratta e solo teorica prospettazione e solo evocato nulla di più. Quanto sopra emerge dall'esame degli estratti di conto corrente;
ciò senza nemmeno che si possa escludere peraltro che i pagamenti (dichiarati come effettuati dall'ex marito) degli Resistente_1assegni divorzili in favore della possano essere anche avvenuti ed essere stati effettivamente erogati (almeno in parte come ben potrebbe essere) in contanti (ammontava ad euro 818,30 l'assegno mensile rivalutato ad ottobre 2017).
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<<sezione 17^--r.g. n. 2962 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di 9>> Davvero di nullo rilievo probatorio e valore (e nulla di specifico dice infatti sul punto l'accordo del marzo 2019) appare avere sul punto l'accodo di negoziazione del marzo 2019; in ogni caso valendo --per gli eventuali arretrati degli assegni divorzili corrisposti nell'anno di imposta del 2018 il principio di cassa (e quindi imputati ad ogni effetto fiscale all'AI 2018). Alla luce di quanto sopra, l'appello proposto dalla AF va pertanto accolto e riformata la impugnata sentenza. 3Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione la CGT di secondo grado provvede come in dispositivo. 4Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito , deve ritenersi allo stato 5assorbita . Le spese vanno regolate secondo soccombenza, come in dispositivo. 3 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 4 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
5 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, in integrale riforma dell'appellata sentenza n. 2932/10/2024 emessa dalla CGT di I grado di Milano, conferma integralmente l'avviso di accertamento impugnato;
2) Condanna la parte contribuente appellata alla refusione, in favore della Agenzia, delle spese del presente grado di giudizio qui di seguito liquidate in complessivi €2.200,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, in data 19 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott.ssa Annamaria Epicoco)
<<corte di giustizia ii grado della lombardia-milano>>
<<sezione 17^--r.g. n. 2962 2024-sentenza del 19 12 2025- pagina 1 di 9>>