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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/10/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 174/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 174 /2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EN LU ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fano, Strada Statale Adriatica Nord n. 17;
-Appellante- contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. RENATO PARTISANI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso G. Sozzi n. 27; CP_1
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_2 dall'Avv. ANTONELLA MICELE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casalecchio di Reno, via Giuseppe Mazzini n. 9;
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avv. GERARDO RUCCI ed elettivamente domiciliata in Bologna, via del Pratello n. 9 presso lo studio dell'avv. Rocco De Bonis
-Appellati e appellanti incidentali-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 636/2022 del Tribunale di Forlì.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 29.10.2024.
Motivi della decisione Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 636/2022 pubblicata in data 27.6.2022, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva degli enti convenuti in giudizio da (d'ora innanzi, anche solo la ) e Controparte_3 Pt_2
(d'ora innanzi, anche solo la “Gestione Controparte_4
Liquidatoria”) – onde ottenerne la condanna al risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti a causa delle trasfusioni di materiale ematico cui era stata sottoposta durante il ricovero presso l'Ospedale Bufalini di dall'11.7.1979 al 14.8.1979, tramite le CP_1 quali aveva contratto il virus HCV (Epatite C). In particolare, il Tribunale ha ritenuto di aderire all'orientamento giurisprudenziale che ravvisa in capo ai Comuni territorialmente competenti – e dunque, nel caso di specie, in capo al – la titolarità dei rapporti passivi sorti anteriormente al Parte_3
1.1.1980 nascenti da prestazioni di cura e assistenza imputabili agli enti ospedalieri soppressi dalla L. n. 833/1978, istitutiva del SSN. ha proposto appello avverso detta sentenza, invocandone la riforma nel Parte_1 punto in cui ha negato la sussistenza della legittimazione passiva in capo alle convenute e, di conseguenza, chiedendo l'accoglimento delle domande risarcitorie. La e la Gestione Liquidatoria si sono costituite in giudizio, contestando il Pt_2 fondamento dell'appello e chiedendone il rigetto. La ha, altresì, proposto Pt_2 appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nel punto in cui ha omesso di condannare la Compagnia Assicuratrice a tenere la regione indenne Parte_2 dalle spese dalla medesima sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva. Si è costituita anche , chiedendo il rigetto del gravame e riproponendo, CP_2 comunque, in via di appello incidentale condizionato all'accoglimento delle doglianze avversarie, tutte le eccezioni e contestazioni sollevate in prime cure, anche relative al rapporto di assicurazione.
*** L'appello attiene alla individuazione del soggetto passivamente legittimato a stare in giudizio rispetto alle domande proposte dall'odierna appellante, che ha Parte_1 chiesto il risarcimento dei danni subiti per aver contratto il virus HCV a causa delle trasfusioni di sangue e plasma infetti praticate durante il ricovero presso l'Ospedale Bufalini di protrattosi dal 11.7.1979 al 14.8.1979. CP_1
Mentre l'attrice ha indirizzato le proprie pretese nei confronti della Controparte_5
e della Gestione Liquidatoria ex il Tribunale ha dichiarato
[...] CP_4
(citando Cass. civ. sent. n. 6121/2018 e n. 511/2020) che “In tema di successione tra enti pubblici, la titolarità passiva dei debiti contratti dagli enti ospedalieri, relativamente ai rapporti sorti anteriormente al primo gennaio 1980, è stata assunta dai Comuni territorialmente competenti, mediante la realizzazione di una successione "ex lege" a norma dell'art. 66 della l. n. 833 del 1978. La titolarità dell'obbligazione
2 di pagamento, trasferita al a titolo di successione universale, non è stata, Pt_3 nemmeno ulteriormente trasferita alle unità sanitarie locali ai sensi del d.lgs. n. 502/1992, art. 5, il quale prevede il trasferimento al patrimonio delle unità sanitarie locali o delle aziende ospedaliere dei soli beni e attrezzature, non anche dei rapporti giuridici di carattere obbligatorio già trasferiti ai comuni in quanto successori dei disciolti enti ospedalieri, ai sensi della l. 833/1978, art. 66”. Nell'impugnare detta statuizione e nel ribadire la sussistenza della legittimazione passiva della e della Gestione Liquidatoria, fa, anzitutto, leva sul Pt_2 Parte_1 disposto dell'art. 83 e dell'art. 61 della L. 1978/833: posto che l'art. 83, co. 2 della L. n. 833/78 statuisce che, in deroga alle altre norme (la cui efficacia è differita al 1° gennaio 1980), “Le disposizioni di cui ai Capi II, III e V del Titolo I, e quelli di cui al Titolo III avranno effetto dal 01 gennaio 1979”; posto che l'art. 66 (che dispone, al comma 2, l'imputazione dei rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria Cont attribuita alle in capo ai comuni) rientra nel Titolo III e, dunque, si applica sin dal 1.1.1979 mentre, diversamente, l'art. 61, co. 2, della stessa legge, secondo cui “con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979…le Regioni costituiscono le unità sanitarie locali…”, rientrante nel Titolo II, avrebbe un'efficacia differita, ne conseguirebbe che tutti i rapporti giuridici relativi a prestazioni di assistenza sanitaria effettuate dopo il 1.1.1979 (come nel caso de quo) non sarebbero stati trasferiti ope legis al Comune territorialmente competente. Al contrario, il rapporto giuridico relativo all'assistenza sanitaria prestata a sarebbe sorto ab initio in capo al SSN, Parte_1 Cont quindi, alla Regione e/o alla neocostituita Parte_2
A sostegno della propria tesi, l'appellante, in sintesi, evidenzia che:
- la giurisprudenza citata dal Giudice di prime cure riguarderebbe situazioni antecedenti al 1.1.1979, un periodo, quindi, rispetto al quale erano pacificamente attribuiti ai Comuni i rapporti giuridici sorti fino a quel momento e facenti capo ai soppressi enti ospedalieri;
- l'Ospedale Bufalini di essendo un nosocomio, non avrebbe nemmeno CP_1 conosciuto una fase liquidatoria, con attribuzione in via provvisoria al Cont commissario liquidatore delle funzioni di assistenza sanitaria;
sicché la dovrebbe ritenersi subentrata in tutti i rapporti intercorsi dal 1.1.1979, in regime di successione a titolo universale dalla struttura ospedaliera;
- l'attività di cura e assistenza sanitaria, nonché di gestione, controllo e somministrazione di sangue, plasma ed emoderivati, sarebbe estranea alle competenze del rientrando nell'alveo operativo delle Regioni e delle Pt_3 Cont
infatti, l'art. 7, co. 1 L. n. 833/1978, avrebbe delegato alla anche Pt_2
“mediante sub-delega ai comuni”, la “profilassi delle malattie infettive e diffusive” nonché “l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità Cont sanitaria statale”, di talché, anche a voler escludere la legittimazione dell' resterebbe ferma la responsabilità della tutt'al più concorrente con Pt_2 quella dei Comuni;
Cont
- l'art. 109, L.R. n. 22/1980, nell'escludere che alle facessero “carico le situazioni attive o passive conseguenti alle gestioni indicate nel presente articolo”, da un lato, non inciderebbe sulla titolarità in capo alla Regione e delle
[..
[...] Parte dei rapporti giuridici sorti dal 1.1.1979 in avanti, dall'altro lato, regolamenterebbe solamente i residui attivi e passivi già iscritti a bilancio al 31.12.1979 e inerenti ai rapporti giuridici pregressi “provenienti dalle funzioni di assistenza sanitaria trasferite ai Comuni competenti per territorio”;
- la sentenza n. 98/1997 della Corte Costituzionale consentirebbe di affermare Cont che le erano (almeno fino al 1992) enti privi di personalità giuridica, in quanto istituiti all'interno dell'organizzazione comunale, ma muniti di soggettività giuridica e, dunque, di legittimazione processuale in ordine alle controversie aventi a oggetto l'attività di assistenza sanitaria a loro trasferita con decorrenza dal 1/1/1979;
- l'art. 66 co. 2 della L. n. 833/1978, quando parla di “rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali”, farebbe riferimento ai rapporti relativi a dotazioni e beni patrimoniali, funzionali Contr all'assistenza sanitaria, di appartenenza del Comune (essendo l' una struttura organizzativa interna al Comune) ma aventi destinazione esclusiva in Cont favore delle stesse Quindi, l'attività di assistenza sanitaria sarebbe passata Cont dagli enti sanitari soppressi dalla L. n. 833/1978 alle istituite, quali enti privi di personalità giuridica, all'interno dei Comuni e destinatarie del vincolo di destinazione dei beni mobili ed immobili funzionali all'esercizio di tale attività. Pertanto, potrebbe tutt'al più configurarsi una responsabilità solidale tra il e la e/o la (in considerazione delle funzioni da Pt_3 CP_1 Pt_2 essa esercitate in ambito di profilassi delle malattie infettive);
- l'art. 109 della L.R. 22/1980 (“Per la determinazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 1979 provenienti dalle funzioni di assistenza sanitaria trasferite ai Comuni competenti per territorio a far tempo dall'1 gennaio 1980, si applicano ai diversi soggetti già erogati di assistenza le rispettive leggi contabili”) farebbe riferimento non a rapporti giuridici, ma ad elementi di contabilità pubblica e le “gestioni” di cui al comma 2 n. 2 (Per l'introito ed il pagamento dei predetti residui si applicano: 1) le disposizioni di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno per gli enti ivi indicati;
2) per i rimanenti enti di cui sopra, i residui così determinati costituiranno una gestione autonoma da trasferire ai comuni competenti per territorio) sarebbero strutture organizzative interne create per far fronte alla riscossione dei residui attivi e al pagamento dei residui passivi maturati fino al 31.12.1979: dunque, nulla a che fare con azioni processuali, come quella odierna, all'epoca non ancora esistenti e che non potevano essere già state oggetto di riscontro contabile;
- Infine, l'art. 12, co 2 del D.L. n. 382/87 (convertito con modifiche nella L. n. Cont 456/87), nel ripianare le posizioni debitorie delle avrebbe disposto la successione ope legis di queste ultime nei rapporti obbligatori – diversi da quelli indicati negli artt. 8 e 10 del medesimo D.L. – già facenti capo ai comuni e sorti Cont prima dell'istituzione delle e la predetta interpretazione è supportata anche dai principi costituzionali in materia di contabilità pubblica.
4 Ebbene, questa Corte non condivide le esposte argomentazioni, poiché inidonee a superare l'assunto, ormai assodato nella giurisprudenza di merito e di legittimità, che, collocandosi i fatti di causa in un periodo antecedente alla data del 1° gennaio 1980 e alla soppressione degli enti ospedalieri (i trattamenti trasfusionali subiti dall'appellante presso l'Ospedale Bufalini risalgono all'anno 1979), il soggetto chiamato a rispondere dei debiti originati da condotte di tali enti debba essere individuato solo nel
[...]
Parte_3
Invero, alla data dei fatti, le funzioni sanitarie erano esercitate dagli enti ospedalieri, successivamente estinti, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 833/1978 e della istituzione del Servizio Sanitario Nazionale: detta legge ha previsto, da un lato, la creazione, al livello decentrato, delle Unità Sanitarie Locali e, dall'altro, la soppressione degli Enti Ospedalieri e degli Istituti sanitari;
inoltre, ha introdotto alcune specifiche disposizioni, allo scopo di regolamentare la successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici pendenti al momento dell'introduzione del nuovo sistema organizzativo della sanità. In particolare, l'art. 66 della citata L. n. 833/78 ha espressamente statuito, da un lato – comma 1, lett. a) e lett. b) – che i beni e le attrezzature sanitarie di proprietà dì enti locali vari o delle strutture sanitarie esistenti fossero trasferiti "al patrimonio del comune... con vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali”, e dall'altro – comma 2 – che i "rapporti giuridici pendenti, relativi ad attività di assistenza sanitaria Cont attribuite ex lege alle di nuova creazione” fossero "trasferiti ai comuni competenti per territorio", al fine di evitare di porre a carico delle neocostituite Unità Sanitarie Locali le situazioni debitorie originate dalla condotta del personale degli Istituti ospedalieri. Lo stesso art. 66, commi 4 e 5, ha demandato, poi, alle singole Regioni il compito di adottare gli atti legislativi e amministrativi necessari sia per realizzare concretamente i suddetti trasferimenti (da effettuarsi con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 61 L. n. 833 del 1978, ossia in forza di provvedimento da adottarsi, da parte delle singole Regioni, entro la data del 31 dicembre 1979) sia "per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti e degli istituti" soppressi. La Regione ha dato attuazione al dettato normativo di livello statale, Parte_2 individuando gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali con L.R. 29 agosto 1979 n. 28, e ha disposto la costituzione delle medesime, con L.R. 3 gennaio 1980 n. 1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 7 febbraio 1980, il cui art. 46 ha espressamente previsto che «Negli ambiti territoriali di cui alla Legge Regionale 29 agosto 1979 n. 28, sono costituite le Unità sanitarie locali, secondo le disposizioni della presente legge e dalla data di entrata in vigore della stessa». Le Unità Sanitarie Locali operanti sul territorio emiliano-romagnolo sono state, quindi, regolarmente costituite a far data dal 22 febbraio 1980. Ancora, la Regione ha emanato la L. n. 22 del 29 Parte_2 marzo 1980 ("Norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nelle Unità Sanitaria Locale") e la L. n. 25 del 1° settembre 1981 ("Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle Unità Sanitarie Locali, dei beni già di pertinenza degli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria").
5 In particolare, con la L.R. 29 marzo 1980 n. 22, all'art. 108, sono stati stabiliti gli Cont adempimenti necessari per la predisposizione del bilancio delle a partire dall'esercizio dell'anno 1980, mentre, all'art. 109 (“Situazioni attive e passive anteriori al 1° gennaio 1980”), sono state previste le modalità contabili per la "determinazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 1979 provenienti dalle funzioni di assistenza sanitaria trasferite ai Comuni competenti per territorio a far tempo dall'1 gennaio 1980", con assegnazione ad apposite gestioni-liquidatorie del compito di provvedere all'introito e al pagamento dei predetti residui;
e, all'ultimo comma, è stato stabilito espressamente che “Alle unità sanitarie locali non fanno carico le situazioni attive o passive conseguenti alle gestioni indicate nel presente articolo». Sulla base del quadro normativo così delineato, deve, quindi, rilevarsi come le norme della L. n. 833/1978 costituiscano espressione della volontà del legislatore nazionale di Cont porre esclusivamente a carico dei Comuni (e non delle di nuova istituzione) le eventuali passività derivanti dalla precedente gestione di attività sanitarie che, con la Cont configurazione del SSN, venivano attribuite (pro futuro) alle Tale principio trova conferma e attuazione nella normativa regionale successiva all'entrata in vigore della L. n. 833/1978 (in particolare, per la regione CP_5 nella L.R. n. 22 del 1980) la quale, come visto, ha escluso espressamente che alle Unità Sanitarie presenti sul territorio potessero essere imputate situazioni passive riferibili alla gestione delle attività sanitarie relative al periodo precedente al 1° gennaio 1980, e ha previsto che tutte le attività e le passività accertate al 31.12.1979, trasferite (sotto il profilo della titolarità del rapporto) ai Comuni, divenissero oggetto (sotto il profilo meramente contabile) di apposite gestioni. Che tale sia la corretta ricostruzione esegetica del sistema normativo in esame trova decisivo riscontro nelle pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione, la quale, con orientamento costante e consolidato, ha sempre affermato che la legittimazione passiva spetta al Comune territorialmente competente (e non Cont alla nei giudizi aventi ad oggetto posizioni debitorie relative a rapporti facenti capo ad enti ospedalieri soppressi per effetto dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. In questo senso, si segnalano: Cass. n. 3928/2000; Cass. n. 692/1997; Cass. n. 21241/2011; Cass. n. 1420/2017; Cass. n. 5545/2012, attuate dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. Corte di Appello di Bologna Sezione Seconda Civile n.1524/2012, n.155/2013, n. 2802/17, n. 340/2023). Le deduzioni dell'appellante non scalfiscono tale ricostruzione, correttamente condivisa anche dal Tribunale di Forlì. Anzitutto, il fatto che l'art. 61, co. 2 L 833/78 preveda che “con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979…le Regioni costituiscono le unità sanitarie locali…”, non significa che la norma abbia efficacia differita, né che il rapporto giuridico inerente all'assistenza sanitaria di sia sorto ab initio in capo al Parte_1 Cont SSN, ergo, alla Regione e/o neocostituita Né l'art. 61, né l'art. Parte_2
66, né l'art. 83 delineano un fenomeno di successione delle Unità Sanitarie Locali tale da porre a carico di queste ultimi debiti sorti in conseguenza di condotte tenute, prima della loro venuta ad esistenza, da altri soggetti.
6 Non è, inoltre, corretta l'affermazione secondo cui la giurisprudenza avrebbe espresso la posizione recepita dal Giudice di prime cure solo in controversie correlate a condotte poste in essere prima della data del 1° gennaio 1979: la sentenza della Corte di Cassazione n. 6595/2023, pronunciata in un giudizio avente ad oggetto fatti occorsi nell'anno 1979, dimostra esattamente il contrario. La circostanza che, per l'ospedale Bufalini di non si sia aperta alcuna fase CP_1 liquidatoria è del tutto irrilevante, non essendo condizione per la successione dei Comuni nelle obbligazioni degli enti ospedalieri. Un conto è, poi, l'attribuzione di competenze (amministrative) agli enti territoriali, altro la successione nei rapporti obbligatori già sorti in capo agli enti ospedalieri soppressi. Comunque, le funzioni amministrative attribuite alle Regioni dall'art. 7 lettera a) L. n. 833/1978 hanno a oggetto esclusivamente “la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le epizoozie” (di cui all'art. art. 6 lett. b): ciò è sufficiente a escludere una pretesa responsabilità concorrente della Regione. Preme ribadire, infine, come l'interpretazione dell'art. 66 L. n. 833/1978 e dell'art. 109 L.R. n. 22/1980 è quella, accolta dalla giurisprudenza prevalente, secondo cui il legislatore, statale e regionale, ha inteso disporre l'estraneità delle Unità Sanitarie Locali alle partite debitorie ante 1° gennaio 1980, mentre nulla lascia presumere la volontà di limitare o differenziare sotto il profilo cronologico (dal 1.1.1979 al 31.12, 1979) l'applicazione di tale disciplina. Le argomentazioni della sentenza Corte Costituzionale 18 aprile 1997 n.986 non forniscono, infatti, elementi idonei a far ritenere che la successione dei Comuni ai sensi dell'art. 66 legge 23 dicembre 1978 n. 833 sia soggetta al limite cronologico postulato dall'appellante. Né il riconoscimento, in via interpretativa, di una qualche soggettività Cont giuridica in capo alle implica l'adesione alla tesi della retroattività del trasferimento alle stesse delle funzioni a far tempo dal 1.1.1979. Infine, quanto alla portata dell'art. 12 comma 2 D.L. 19 settembre 1987 n. 382 (convertito dalla L. n. 456/1987) non vi è motivo di discostarsi dall'orientamento, ormai unanime in giurisprudenza (da ultimo, Cass. civ. n. 6595/2023), secondo cui “La disciplina dettata dal D.L. del 1987, e in particolare dall'art. 12, opera esclusivamente sul piano organizzativo interno dei meccanismi di imputazione contabile della posizione passiva, non anche sul piano esterno civilistico del rapporto con il creditore: deve quindi escludersi che, con tale nuova imputazione contabile, la legge abbia inteso disporre una successione nel debito con effetto per il creditore (cfr. Cass. n. 1420/2017; Cass. n. 21241/2011; Cass. n. 27895/2011; Cass. n. 5545/2012)”. Di conseguenza, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la titolarità sostanziale dell'obbligazione scaturente dalla domanda risarcitoria proposta da in Parte_1 relazione all'evento trasfusionale avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1980 è rimasta in capo al . Pt_3 Parte_3
Deve, pertanto, essere rigettata la domanda dell'attore nei confronti della Pt_2
(come pure della Gestione Liquidatoria, organo della prima), che, in Parte_2 base al sistema introdotto a partire dal citato D.Lgs. n. 502 del 1992 (e, in particolare,
7 per effetto dell'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1994 n. 724 e dell'art. 2, comma 14, L. 28 dicembre 1995 n. 549), è sì divenuta il soggetto giuridico obbligato ex lege ad assumere integralmente a proprio carico tutti i debiti delle soppresse passività CP_1 di cui, tuttavia, per i motivi sopra esposti, non fanno parte le posizioni relative a fatti anteriori al 1° gennaio 1980, la cui titolarità è rimasta in capo ai Comuni territorialmente competenti. L'accertata carenza di legittimazione passiva dei convenuti rende superfluo l'esame nel merito della domanda risarcitoria e delle relative eccezioni sollevate anche in via di appello incidentale condizionato.
Deve essere respinto altresì l'appello incidentale proposto dalla che invoca Pt_2
l'applicazione dell'art. 1917, comma 3, c.c., onde ottenere il pagamento, da parte di delle spese di lite sostenute per resistere all'azione attorea. CP_2
Si tratta delle c.d. c.d. spese di resistenza, afferenti al rimborso da parte dell'assicuratore, entro limiti prestabiliti, delle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato, soggette al disposto cui all'art. 1917 comma 3 c.c. e, pertanto, gravanti sull'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Sul punto non può non osservarsi, come eccepito dalla Compagnia Assicuratrice, che la non può invocare l'operatività nei suoi confronti di una polizza emessa nei Pt_2 confronti di un soggetto (l'Ospedale Bufalini di Cesena), al quale non è succeduta in relazione al rapporto per cui è causa.
Le spese di lite del presente grado tra l'attore e le parti appellate seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa e della complessità della materia, delle attività processuali effettivamente svolte nonché di tutti i parametri indicati nel citato decreto. Quanto invece alle spese di lite tra la e , ritiene la Corte che sussistano Pt_2 CP_2 giusti motivi per compensarle come in primo grado, atteso che la chiamata in garanzia è comunque conseguente alla domanda proposta in via subordinata per la sola eventualità in cui fosse stata accolta la tesi della danneggiata in relazione alla successione della all'Ente ospedaliero, nel qual caso sarebbe stata invocabile Pt_2 la polizza contratta dall'Ospedale. Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante e dell'appellante incidentale di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Parte_2
636/2022 del Tribunale di Forlì ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- Rigetta l'appello incidentale proposto da Parte_2
- Condanna alla refusione, in favore di Regione Parte_1 Parte_2
Gestione Liquidatoria ex Cesena e , delle spese di lite CP_4 CP_2
8 del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in € 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- Compensa le spese di lite del grado tra e Parte_2 CP_2
;
[...]
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante principale e l'appellante incidentale di versamento di un Parte_2 ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 30.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Mariacolomba Giuliano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 174 /2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EN LU ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fano, Strada Statale Adriatica Nord n. 17;
-Appellante- contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. RENATO PARTISANI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso G. Sozzi n. 27; CP_1
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_2 dall'Avv. ANTONELLA MICELE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casalecchio di Reno, via Giuseppe Mazzini n. 9;
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avv. GERARDO RUCCI ed elettivamente domiciliata in Bologna, via del Pratello n. 9 presso lo studio dell'avv. Rocco De Bonis
-Appellati e appellanti incidentali-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 636/2022 del Tribunale di Forlì.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 29.10.2024.
Motivi della decisione Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 636/2022 pubblicata in data 27.6.2022, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva degli enti convenuti in giudizio da (d'ora innanzi, anche solo la ) e Controparte_3 Pt_2
(d'ora innanzi, anche solo la “Gestione Controparte_4
Liquidatoria”) – onde ottenerne la condanna al risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti a causa delle trasfusioni di materiale ematico cui era stata sottoposta durante il ricovero presso l'Ospedale Bufalini di dall'11.7.1979 al 14.8.1979, tramite le CP_1 quali aveva contratto il virus HCV (Epatite C). In particolare, il Tribunale ha ritenuto di aderire all'orientamento giurisprudenziale che ravvisa in capo ai Comuni territorialmente competenti – e dunque, nel caso di specie, in capo al – la titolarità dei rapporti passivi sorti anteriormente al Parte_3
1.1.1980 nascenti da prestazioni di cura e assistenza imputabili agli enti ospedalieri soppressi dalla L. n. 833/1978, istitutiva del SSN. ha proposto appello avverso detta sentenza, invocandone la riforma nel Parte_1 punto in cui ha negato la sussistenza della legittimazione passiva in capo alle convenute e, di conseguenza, chiedendo l'accoglimento delle domande risarcitorie. La e la Gestione Liquidatoria si sono costituite in giudizio, contestando il Pt_2 fondamento dell'appello e chiedendone il rigetto. La ha, altresì, proposto Pt_2 appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nel punto in cui ha omesso di condannare la Compagnia Assicuratrice a tenere la regione indenne Parte_2 dalle spese dalla medesima sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva. Si è costituita anche , chiedendo il rigetto del gravame e riproponendo, CP_2 comunque, in via di appello incidentale condizionato all'accoglimento delle doglianze avversarie, tutte le eccezioni e contestazioni sollevate in prime cure, anche relative al rapporto di assicurazione.
*** L'appello attiene alla individuazione del soggetto passivamente legittimato a stare in giudizio rispetto alle domande proposte dall'odierna appellante, che ha Parte_1 chiesto il risarcimento dei danni subiti per aver contratto il virus HCV a causa delle trasfusioni di sangue e plasma infetti praticate durante il ricovero presso l'Ospedale Bufalini di protrattosi dal 11.7.1979 al 14.8.1979. CP_1
Mentre l'attrice ha indirizzato le proprie pretese nei confronti della Controparte_5
e della Gestione Liquidatoria ex il Tribunale ha dichiarato
[...] CP_4
(citando Cass. civ. sent. n. 6121/2018 e n. 511/2020) che “In tema di successione tra enti pubblici, la titolarità passiva dei debiti contratti dagli enti ospedalieri, relativamente ai rapporti sorti anteriormente al primo gennaio 1980, è stata assunta dai Comuni territorialmente competenti, mediante la realizzazione di una successione "ex lege" a norma dell'art. 66 della l. n. 833 del 1978. La titolarità dell'obbligazione
2 di pagamento, trasferita al a titolo di successione universale, non è stata, Pt_3 nemmeno ulteriormente trasferita alle unità sanitarie locali ai sensi del d.lgs. n. 502/1992, art. 5, il quale prevede il trasferimento al patrimonio delle unità sanitarie locali o delle aziende ospedaliere dei soli beni e attrezzature, non anche dei rapporti giuridici di carattere obbligatorio già trasferiti ai comuni in quanto successori dei disciolti enti ospedalieri, ai sensi della l. 833/1978, art. 66”. Nell'impugnare detta statuizione e nel ribadire la sussistenza della legittimazione passiva della e della Gestione Liquidatoria, fa, anzitutto, leva sul Pt_2 Parte_1 disposto dell'art. 83 e dell'art. 61 della L. 1978/833: posto che l'art. 83, co. 2 della L. n. 833/78 statuisce che, in deroga alle altre norme (la cui efficacia è differita al 1° gennaio 1980), “Le disposizioni di cui ai Capi II, III e V del Titolo I, e quelli di cui al Titolo III avranno effetto dal 01 gennaio 1979”; posto che l'art. 66 (che dispone, al comma 2, l'imputazione dei rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria Cont attribuita alle in capo ai comuni) rientra nel Titolo III e, dunque, si applica sin dal 1.1.1979 mentre, diversamente, l'art. 61, co. 2, della stessa legge, secondo cui “con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979…le Regioni costituiscono le unità sanitarie locali…”, rientrante nel Titolo II, avrebbe un'efficacia differita, ne conseguirebbe che tutti i rapporti giuridici relativi a prestazioni di assistenza sanitaria effettuate dopo il 1.1.1979 (come nel caso de quo) non sarebbero stati trasferiti ope legis al Comune territorialmente competente. Al contrario, il rapporto giuridico relativo all'assistenza sanitaria prestata a sarebbe sorto ab initio in capo al SSN, Parte_1 Cont quindi, alla Regione e/o alla neocostituita Parte_2
A sostegno della propria tesi, l'appellante, in sintesi, evidenzia che:
- la giurisprudenza citata dal Giudice di prime cure riguarderebbe situazioni antecedenti al 1.1.1979, un periodo, quindi, rispetto al quale erano pacificamente attribuiti ai Comuni i rapporti giuridici sorti fino a quel momento e facenti capo ai soppressi enti ospedalieri;
- l'Ospedale Bufalini di essendo un nosocomio, non avrebbe nemmeno CP_1 conosciuto una fase liquidatoria, con attribuzione in via provvisoria al Cont commissario liquidatore delle funzioni di assistenza sanitaria;
sicché la dovrebbe ritenersi subentrata in tutti i rapporti intercorsi dal 1.1.1979, in regime di successione a titolo universale dalla struttura ospedaliera;
- l'attività di cura e assistenza sanitaria, nonché di gestione, controllo e somministrazione di sangue, plasma ed emoderivati, sarebbe estranea alle competenze del rientrando nell'alveo operativo delle Regioni e delle Pt_3 Cont
infatti, l'art. 7, co. 1 L. n. 833/1978, avrebbe delegato alla anche Pt_2
“mediante sub-delega ai comuni”, la “profilassi delle malattie infettive e diffusive” nonché “l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità Cont sanitaria statale”, di talché, anche a voler escludere la legittimazione dell' resterebbe ferma la responsabilità della tutt'al più concorrente con Pt_2 quella dei Comuni;
Cont
- l'art. 109, L.R. n. 22/1980, nell'escludere che alle facessero “carico le situazioni attive o passive conseguenti alle gestioni indicate nel presente articolo”, da un lato, non inciderebbe sulla titolarità in capo alla Regione e delle
[..
[...] Parte dei rapporti giuridici sorti dal 1.1.1979 in avanti, dall'altro lato, regolamenterebbe solamente i residui attivi e passivi già iscritti a bilancio al 31.12.1979 e inerenti ai rapporti giuridici pregressi “provenienti dalle funzioni di assistenza sanitaria trasferite ai Comuni competenti per territorio”;
- la sentenza n. 98/1997 della Corte Costituzionale consentirebbe di affermare Cont che le erano (almeno fino al 1992) enti privi di personalità giuridica, in quanto istituiti all'interno dell'organizzazione comunale, ma muniti di soggettività giuridica e, dunque, di legittimazione processuale in ordine alle controversie aventi a oggetto l'attività di assistenza sanitaria a loro trasferita con decorrenza dal 1/1/1979;
- l'art. 66 co. 2 della L. n. 833/1978, quando parla di “rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali”, farebbe riferimento ai rapporti relativi a dotazioni e beni patrimoniali, funzionali Contr all'assistenza sanitaria, di appartenenza del Comune (essendo l' una struttura organizzativa interna al Comune) ma aventi destinazione esclusiva in Cont favore delle stesse Quindi, l'attività di assistenza sanitaria sarebbe passata Cont dagli enti sanitari soppressi dalla L. n. 833/1978 alle istituite, quali enti privi di personalità giuridica, all'interno dei Comuni e destinatarie del vincolo di destinazione dei beni mobili ed immobili funzionali all'esercizio di tale attività. Pertanto, potrebbe tutt'al più configurarsi una responsabilità solidale tra il e la e/o la (in considerazione delle funzioni da Pt_3 CP_1 Pt_2 essa esercitate in ambito di profilassi delle malattie infettive);
- l'art. 109 della L.R. 22/1980 (“Per la determinazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 1979 provenienti dalle funzioni di assistenza sanitaria trasferite ai Comuni competenti per territorio a far tempo dall'1 gennaio 1980, si applicano ai diversi soggetti già erogati di assistenza le rispettive leggi contabili”) farebbe riferimento non a rapporti giuridici, ma ad elementi di contabilità pubblica e le “gestioni” di cui al comma 2 n. 2 (Per l'introito ed il pagamento dei predetti residui si applicano: 1) le disposizioni di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno per gli enti ivi indicati;
2) per i rimanenti enti di cui sopra, i residui così determinati costituiranno una gestione autonoma da trasferire ai comuni competenti per territorio) sarebbero strutture organizzative interne create per far fronte alla riscossione dei residui attivi e al pagamento dei residui passivi maturati fino al 31.12.1979: dunque, nulla a che fare con azioni processuali, come quella odierna, all'epoca non ancora esistenti e che non potevano essere già state oggetto di riscontro contabile;
- Infine, l'art. 12, co 2 del D.L. n. 382/87 (convertito con modifiche nella L. n. Cont 456/87), nel ripianare le posizioni debitorie delle avrebbe disposto la successione ope legis di queste ultime nei rapporti obbligatori – diversi da quelli indicati negli artt. 8 e 10 del medesimo D.L. – già facenti capo ai comuni e sorti Cont prima dell'istituzione delle e la predetta interpretazione è supportata anche dai principi costituzionali in materia di contabilità pubblica.
4 Ebbene, questa Corte non condivide le esposte argomentazioni, poiché inidonee a superare l'assunto, ormai assodato nella giurisprudenza di merito e di legittimità, che, collocandosi i fatti di causa in un periodo antecedente alla data del 1° gennaio 1980 e alla soppressione degli enti ospedalieri (i trattamenti trasfusionali subiti dall'appellante presso l'Ospedale Bufalini risalgono all'anno 1979), il soggetto chiamato a rispondere dei debiti originati da condotte di tali enti debba essere individuato solo nel
[...]
Parte_3
Invero, alla data dei fatti, le funzioni sanitarie erano esercitate dagli enti ospedalieri, successivamente estinti, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 833/1978 e della istituzione del Servizio Sanitario Nazionale: detta legge ha previsto, da un lato, la creazione, al livello decentrato, delle Unità Sanitarie Locali e, dall'altro, la soppressione degli Enti Ospedalieri e degli Istituti sanitari;
inoltre, ha introdotto alcune specifiche disposizioni, allo scopo di regolamentare la successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici pendenti al momento dell'introduzione del nuovo sistema organizzativo della sanità. In particolare, l'art. 66 della citata L. n. 833/78 ha espressamente statuito, da un lato – comma 1, lett. a) e lett. b) – che i beni e le attrezzature sanitarie di proprietà dì enti locali vari o delle strutture sanitarie esistenti fossero trasferiti "al patrimonio del comune... con vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali”, e dall'altro – comma 2 – che i "rapporti giuridici pendenti, relativi ad attività di assistenza sanitaria Cont attribuite ex lege alle di nuova creazione” fossero "trasferiti ai comuni competenti per territorio", al fine di evitare di porre a carico delle neocostituite Unità Sanitarie Locali le situazioni debitorie originate dalla condotta del personale degli Istituti ospedalieri. Lo stesso art. 66, commi 4 e 5, ha demandato, poi, alle singole Regioni il compito di adottare gli atti legislativi e amministrativi necessari sia per realizzare concretamente i suddetti trasferimenti (da effettuarsi con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 61 L. n. 833 del 1978, ossia in forza di provvedimento da adottarsi, da parte delle singole Regioni, entro la data del 31 dicembre 1979) sia "per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti e degli istituti" soppressi. La Regione ha dato attuazione al dettato normativo di livello statale, Parte_2 individuando gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali con L.R. 29 agosto 1979 n. 28, e ha disposto la costituzione delle medesime, con L.R. 3 gennaio 1980 n. 1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 7 febbraio 1980, il cui art. 46 ha espressamente previsto che «Negli ambiti territoriali di cui alla Legge Regionale 29 agosto 1979 n. 28, sono costituite le Unità sanitarie locali, secondo le disposizioni della presente legge e dalla data di entrata in vigore della stessa». Le Unità Sanitarie Locali operanti sul territorio emiliano-romagnolo sono state, quindi, regolarmente costituite a far data dal 22 febbraio 1980. Ancora, la Regione ha emanato la L. n. 22 del 29 Parte_2 marzo 1980 ("Norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nelle Unità Sanitaria Locale") e la L. n. 25 del 1° settembre 1981 ("Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle Unità Sanitarie Locali, dei beni già di pertinenza degli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria").
5 In particolare, con la L.R. 29 marzo 1980 n. 22, all'art. 108, sono stati stabiliti gli Cont adempimenti necessari per la predisposizione del bilancio delle a partire dall'esercizio dell'anno 1980, mentre, all'art. 109 (“Situazioni attive e passive anteriori al 1° gennaio 1980”), sono state previste le modalità contabili per la "determinazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 1979 provenienti dalle funzioni di assistenza sanitaria trasferite ai Comuni competenti per territorio a far tempo dall'1 gennaio 1980", con assegnazione ad apposite gestioni-liquidatorie del compito di provvedere all'introito e al pagamento dei predetti residui;
e, all'ultimo comma, è stato stabilito espressamente che “Alle unità sanitarie locali non fanno carico le situazioni attive o passive conseguenti alle gestioni indicate nel presente articolo». Sulla base del quadro normativo così delineato, deve, quindi, rilevarsi come le norme della L. n. 833/1978 costituiscano espressione della volontà del legislatore nazionale di Cont porre esclusivamente a carico dei Comuni (e non delle di nuova istituzione) le eventuali passività derivanti dalla precedente gestione di attività sanitarie che, con la Cont configurazione del SSN, venivano attribuite (pro futuro) alle Tale principio trova conferma e attuazione nella normativa regionale successiva all'entrata in vigore della L. n. 833/1978 (in particolare, per la regione CP_5 nella L.R. n. 22 del 1980) la quale, come visto, ha escluso espressamente che alle Unità Sanitarie presenti sul territorio potessero essere imputate situazioni passive riferibili alla gestione delle attività sanitarie relative al periodo precedente al 1° gennaio 1980, e ha previsto che tutte le attività e le passività accertate al 31.12.1979, trasferite (sotto il profilo della titolarità del rapporto) ai Comuni, divenissero oggetto (sotto il profilo meramente contabile) di apposite gestioni. Che tale sia la corretta ricostruzione esegetica del sistema normativo in esame trova decisivo riscontro nelle pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione, la quale, con orientamento costante e consolidato, ha sempre affermato che la legittimazione passiva spetta al Comune territorialmente competente (e non Cont alla nei giudizi aventi ad oggetto posizioni debitorie relative a rapporti facenti capo ad enti ospedalieri soppressi per effetto dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. In questo senso, si segnalano: Cass. n. 3928/2000; Cass. n. 692/1997; Cass. n. 21241/2011; Cass. n. 1420/2017; Cass. n. 5545/2012, attuate dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. Corte di Appello di Bologna Sezione Seconda Civile n.1524/2012, n.155/2013, n. 2802/17, n. 340/2023). Le deduzioni dell'appellante non scalfiscono tale ricostruzione, correttamente condivisa anche dal Tribunale di Forlì. Anzitutto, il fatto che l'art. 61, co. 2 L 833/78 preveda che “con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979…le Regioni costituiscono le unità sanitarie locali…”, non significa che la norma abbia efficacia differita, né che il rapporto giuridico inerente all'assistenza sanitaria di sia sorto ab initio in capo al Parte_1 Cont SSN, ergo, alla Regione e/o neocostituita Né l'art. 61, né l'art. Parte_2
66, né l'art. 83 delineano un fenomeno di successione delle Unità Sanitarie Locali tale da porre a carico di queste ultimi debiti sorti in conseguenza di condotte tenute, prima della loro venuta ad esistenza, da altri soggetti.
6 Non è, inoltre, corretta l'affermazione secondo cui la giurisprudenza avrebbe espresso la posizione recepita dal Giudice di prime cure solo in controversie correlate a condotte poste in essere prima della data del 1° gennaio 1979: la sentenza della Corte di Cassazione n. 6595/2023, pronunciata in un giudizio avente ad oggetto fatti occorsi nell'anno 1979, dimostra esattamente il contrario. La circostanza che, per l'ospedale Bufalini di non si sia aperta alcuna fase CP_1 liquidatoria è del tutto irrilevante, non essendo condizione per la successione dei Comuni nelle obbligazioni degli enti ospedalieri. Un conto è, poi, l'attribuzione di competenze (amministrative) agli enti territoriali, altro la successione nei rapporti obbligatori già sorti in capo agli enti ospedalieri soppressi. Comunque, le funzioni amministrative attribuite alle Regioni dall'art. 7 lettera a) L. n. 833/1978 hanno a oggetto esclusivamente “la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le epizoozie” (di cui all'art. art. 6 lett. b): ciò è sufficiente a escludere una pretesa responsabilità concorrente della Regione. Preme ribadire, infine, come l'interpretazione dell'art. 66 L. n. 833/1978 e dell'art. 109 L.R. n. 22/1980 è quella, accolta dalla giurisprudenza prevalente, secondo cui il legislatore, statale e regionale, ha inteso disporre l'estraneità delle Unità Sanitarie Locali alle partite debitorie ante 1° gennaio 1980, mentre nulla lascia presumere la volontà di limitare o differenziare sotto il profilo cronologico (dal 1.1.1979 al 31.12, 1979) l'applicazione di tale disciplina. Le argomentazioni della sentenza Corte Costituzionale 18 aprile 1997 n.986 non forniscono, infatti, elementi idonei a far ritenere che la successione dei Comuni ai sensi dell'art. 66 legge 23 dicembre 1978 n. 833 sia soggetta al limite cronologico postulato dall'appellante. Né il riconoscimento, in via interpretativa, di una qualche soggettività Cont giuridica in capo alle implica l'adesione alla tesi della retroattività del trasferimento alle stesse delle funzioni a far tempo dal 1.1.1979. Infine, quanto alla portata dell'art. 12 comma 2 D.L. 19 settembre 1987 n. 382 (convertito dalla L. n. 456/1987) non vi è motivo di discostarsi dall'orientamento, ormai unanime in giurisprudenza (da ultimo, Cass. civ. n. 6595/2023), secondo cui “La disciplina dettata dal D.L. del 1987, e in particolare dall'art. 12, opera esclusivamente sul piano organizzativo interno dei meccanismi di imputazione contabile della posizione passiva, non anche sul piano esterno civilistico del rapporto con il creditore: deve quindi escludersi che, con tale nuova imputazione contabile, la legge abbia inteso disporre una successione nel debito con effetto per il creditore (cfr. Cass. n. 1420/2017; Cass. n. 21241/2011; Cass. n. 27895/2011; Cass. n. 5545/2012)”. Di conseguenza, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la titolarità sostanziale dell'obbligazione scaturente dalla domanda risarcitoria proposta da in Parte_1 relazione all'evento trasfusionale avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1980 è rimasta in capo al . Pt_3 Parte_3
Deve, pertanto, essere rigettata la domanda dell'attore nei confronti della Pt_2
(come pure della Gestione Liquidatoria, organo della prima), che, in Parte_2 base al sistema introdotto a partire dal citato D.Lgs. n. 502 del 1992 (e, in particolare,
7 per effetto dell'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1994 n. 724 e dell'art. 2, comma 14, L. 28 dicembre 1995 n. 549), è sì divenuta il soggetto giuridico obbligato ex lege ad assumere integralmente a proprio carico tutti i debiti delle soppresse passività CP_1 di cui, tuttavia, per i motivi sopra esposti, non fanno parte le posizioni relative a fatti anteriori al 1° gennaio 1980, la cui titolarità è rimasta in capo ai Comuni territorialmente competenti. L'accertata carenza di legittimazione passiva dei convenuti rende superfluo l'esame nel merito della domanda risarcitoria e delle relative eccezioni sollevate anche in via di appello incidentale condizionato.
Deve essere respinto altresì l'appello incidentale proposto dalla che invoca Pt_2
l'applicazione dell'art. 1917, comma 3, c.c., onde ottenere il pagamento, da parte di delle spese di lite sostenute per resistere all'azione attorea. CP_2
Si tratta delle c.d. c.d. spese di resistenza, afferenti al rimborso da parte dell'assicuratore, entro limiti prestabiliti, delle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato, soggette al disposto cui all'art. 1917 comma 3 c.c. e, pertanto, gravanti sull'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Sul punto non può non osservarsi, come eccepito dalla Compagnia Assicuratrice, che la non può invocare l'operatività nei suoi confronti di una polizza emessa nei Pt_2 confronti di un soggetto (l'Ospedale Bufalini di Cesena), al quale non è succeduta in relazione al rapporto per cui è causa.
Le spese di lite del presente grado tra l'attore e le parti appellate seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa e della complessità della materia, delle attività processuali effettivamente svolte nonché di tutti i parametri indicati nel citato decreto. Quanto invece alle spese di lite tra la e , ritiene la Corte che sussistano Pt_2 CP_2 giusti motivi per compensarle come in primo grado, atteso che la chiamata in garanzia è comunque conseguente alla domanda proposta in via subordinata per la sola eventualità in cui fosse stata accolta la tesi della danneggiata in relazione alla successione della all'Ente ospedaliero, nel qual caso sarebbe stata invocabile Pt_2 la polizza contratta dall'Ospedale. Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante e dell'appellante incidentale di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Parte_2
636/2022 del Tribunale di Forlì ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- Rigetta l'appello incidentale proposto da Parte_2
- Condanna alla refusione, in favore di Regione Parte_1 Parte_2
Gestione Liquidatoria ex Cesena e , delle spese di lite CP_4 CP_2
8 del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in € 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- Compensa le spese di lite del grado tra e Parte_2 CP_2
;
[...]
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante principale e l'appellante incidentale di versamento di un Parte_2 ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 30.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Mariacolomba Giuliano
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